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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 28/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2066/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.2066/2024 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. FRANCO OLGA GIULIA e FRANCO VITTORIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. FULGINITI MARIANGELA presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Separazione personale”.
All'udienza del 15/1/2025 le parti hanno congiuntamente rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente:
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi con reciproca rinuncia all'addebito. Rilascio della casa coniugale da parte del sig. entro il termine di 45 giorni da oggi e mantenimento Pt_1 Per_ della collocazione di con la madre presso la casa coniugale;
contributo al mantenimento di Per_
a carico del sig. di €. 250 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie Parte_1 secondo il protocollo del Tribunale di Varese, oltre all'AU al 100% a favore della figlia, e contributo al mantenimento della moglie di €. 250 al mese. Versamenti da effettuare entro il giorno
pagina 1 di 3 5 di ogni mese a decorrere dal mese successivo all'uscita dalla casa da parte del sig. . Pt_1
Impegno dei coniugi a recarsi presso una agenzia immobiliare per far valutare e mettere in vendita la casa coniugale, con intesa che il ricavato verrà suddiviso al 50% tra le parti. Al momento del percepimento della somma derivate dalla vendita, cesserà l'obbligo a carico del sig. Parte_1
di versare il mantenimento alla moglie. Spese di lite compensate”.
[...]
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/10/2024 il sig. conveniva in Parte_1 giudizio il coniuge sig.ra esponendo quanto segue: Controparte_1
• di aver contratto matrimonio concordatario in data 5/10/2002 in BI RN (VA), come da relativo Atto di Matrimonio n 17, parte II, serie A dell'anno 2002;
• da detta unione è nata la figlia in data 12/11/2005. Per_1
• nel corso degli anni la relazione coniugale si è deteriorata a causa principalmente delle reiterate condotte della sig.ra denigratorie e violente nei confronti del coniuge, fino CP_1 al punto che era venuta meno l'unione affettiva e sentimentale.
Ciò posto ricorreva il Tribunale di Varese per sentire pronunciare la separazione personale dalla coniuge con addebito della responsabilità a carico della stessa e allontanamento dalla casa coniugale. Per la figlia maggiorenne chiedeva la permanenza presso la casa di famiglia con il padre.
Con memoria difensiva depositata in data 12/12/2024 si è costituita in giudizio la sig.ra aderendo alla domanda di separazione personale dal coniuge con rigetto Controparte_1 dell'addebito a suo carico e con richiesta di addebito a carico del marito.
In relazione al profilo patrimoniale, la resistente chiedeva l'assegnazione della casa coniugale in qualità di genitore collocatario della figlia, con richiesta di porre a carico del padre a titolo di mantenimento della figlia il pagamento di un assegno mensile di €. 450,00 oltre al 50% delle spese straordinarie. Chiedeva altresì a carico del sig. , quale contributo al proprio Pt_1 mantenimento, la corresponsione di un assegno mensile di € 200,00.
All'udienza del 15/01/2025 venivano sentite liberamente le parti presenti personalmente;
quindi il Giudice formulava una proposta conciliativa a seguito della quale le parti aderivano, precisando congiuntamente le conclusioni come in epigrafe riportate. Quindi il Giudice assumeva i provvedimenti temporanei e urgenti in conformità all'accordo e rimetteva la causa in decisione a norma dell'art. 473-bis.22, ult. comma, c.p.c..
***********
Deve essere pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi (C.F. Parte_1
) nato a [...] il [...], e (C.F. C.F._1 Controparte_1
) nato a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio C.F._2 concordatario in data 5/10/2002 in BI RN (VA), come da relativo Atto di Matrimonio n 17, parte II, serie A dell'anno 2002.
pagina 2 di 3 La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata nel corso della prima udienza, nonché il tenore delle conclusioni da ultimo rassegnate, rende manifesta la volontà delle parti di non poter ricostruire la comunione materiale e spirituale del contratto matrimonio, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Ricorrono, pertanto, le condizioni richieste dall'art. 151 c.c. per la pronuncia del provvedimento di separazione che deve avvenire alle condizioni concordate tra le parti, esclusa ogni questione relativa all'addebito, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse dei coniugi e adeguato alle attuali circostanze, come concordemente valutate dalle stesse. In particolare il Tribunale da atto che le parti si sono impegnate a garantire alla figlia , ormai maggiorenne e convivente con la madre, il mantenimento sino al raggiungimento Per_1 della sua indipendenza economica.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, stante le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA per ogni effetto di legge la separazione personale fra i coniugi Parte_1
(C.F. ) nato a [...] il [...], e
[...] C.F._1 CP_1
(C.F. ) nato a VARESE (VA) il [...], in [...]
[...] C.F._2 al matrimonio concordatario contratto dai coniugi in data 5/10/2002, in BI RN (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BI RN (anno 2002, atto n. 17, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza.
3) COMPENSA le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 16/1/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.2066/2024 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. FRANCO OLGA GIULIA e FRANCO VITTORIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. FULGINITI MARIANGELA presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Separazione personale”.
All'udienza del 15/1/2025 le parti hanno congiuntamente rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente:
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi con reciproca rinuncia all'addebito. Rilascio della casa coniugale da parte del sig. entro il termine di 45 giorni da oggi e mantenimento Pt_1 Per_ della collocazione di con la madre presso la casa coniugale;
contributo al mantenimento di Per_
a carico del sig. di €. 250 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie Parte_1 secondo il protocollo del Tribunale di Varese, oltre all'AU al 100% a favore della figlia, e contributo al mantenimento della moglie di €. 250 al mese. Versamenti da effettuare entro il giorno
pagina 1 di 3 5 di ogni mese a decorrere dal mese successivo all'uscita dalla casa da parte del sig. . Pt_1
Impegno dei coniugi a recarsi presso una agenzia immobiliare per far valutare e mettere in vendita la casa coniugale, con intesa che il ricavato verrà suddiviso al 50% tra le parti. Al momento del percepimento della somma derivate dalla vendita, cesserà l'obbligo a carico del sig. Parte_1
di versare il mantenimento alla moglie. Spese di lite compensate”.
[...]
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/10/2024 il sig. conveniva in Parte_1 giudizio il coniuge sig.ra esponendo quanto segue: Controparte_1
• di aver contratto matrimonio concordatario in data 5/10/2002 in BI RN (VA), come da relativo Atto di Matrimonio n 17, parte II, serie A dell'anno 2002;
• da detta unione è nata la figlia in data 12/11/2005. Per_1
• nel corso degli anni la relazione coniugale si è deteriorata a causa principalmente delle reiterate condotte della sig.ra denigratorie e violente nei confronti del coniuge, fino CP_1 al punto che era venuta meno l'unione affettiva e sentimentale.
Ciò posto ricorreva il Tribunale di Varese per sentire pronunciare la separazione personale dalla coniuge con addebito della responsabilità a carico della stessa e allontanamento dalla casa coniugale. Per la figlia maggiorenne chiedeva la permanenza presso la casa di famiglia con il padre.
Con memoria difensiva depositata in data 12/12/2024 si è costituita in giudizio la sig.ra aderendo alla domanda di separazione personale dal coniuge con rigetto Controparte_1 dell'addebito a suo carico e con richiesta di addebito a carico del marito.
In relazione al profilo patrimoniale, la resistente chiedeva l'assegnazione della casa coniugale in qualità di genitore collocatario della figlia, con richiesta di porre a carico del padre a titolo di mantenimento della figlia il pagamento di un assegno mensile di €. 450,00 oltre al 50% delle spese straordinarie. Chiedeva altresì a carico del sig. , quale contributo al proprio Pt_1 mantenimento, la corresponsione di un assegno mensile di € 200,00.
All'udienza del 15/01/2025 venivano sentite liberamente le parti presenti personalmente;
quindi il Giudice formulava una proposta conciliativa a seguito della quale le parti aderivano, precisando congiuntamente le conclusioni come in epigrafe riportate. Quindi il Giudice assumeva i provvedimenti temporanei e urgenti in conformità all'accordo e rimetteva la causa in decisione a norma dell'art. 473-bis.22, ult. comma, c.p.c..
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Deve essere pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi (C.F. Parte_1
) nato a [...] il [...], e (C.F. C.F._1 Controparte_1
) nato a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio C.F._2 concordatario in data 5/10/2002 in BI RN (VA), come da relativo Atto di Matrimonio n 17, parte II, serie A dell'anno 2002.
pagina 2 di 3 La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata nel corso della prima udienza, nonché il tenore delle conclusioni da ultimo rassegnate, rende manifesta la volontà delle parti di non poter ricostruire la comunione materiale e spirituale del contratto matrimonio, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Ricorrono, pertanto, le condizioni richieste dall'art. 151 c.c. per la pronuncia del provvedimento di separazione che deve avvenire alle condizioni concordate tra le parti, esclusa ogni questione relativa all'addebito, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse dei coniugi e adeguato alle attuali circostanze, come concordemente valutate dalle stesse. In particolare il Tribunale da atto che le parti si sono impegnate a garantire alla figlia , ormai maggiorenne e convivente con la madre, il mantenimento sino al raggiungimento Per_1 della sua indipendenza economica.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, stante le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA per ogni effetto di legge la separazione personale fra i coniugi Parte_1
(C.F. ) nato a [...] il [...], e
[...] C.F._1 CP_1
(C.F. ) nato a VARESE (VA) il [...], in [...]
[...] C.F._2 al matrimonio concordatario contratto dai coniugi in data 5/10/2002, in BI RN (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BI RN (anno 2002, atto n. 17, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza.
3) COMPENSA le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 16/1/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
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