Articolo 1 della Legge 15 ottobre 2008, n. 175
Articolo 2
Versione
11 novembre 2008
Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Emendamento alla Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri pericolosi, approvato dalla Terza Conferenza delle Parti con decisione III/1 del 22 settembre 1995.
Entrata in vigore il 11 novembre 2008