Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 30/12/2025, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01152/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00650/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 650 del 2025, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alfredo Zaza D’Aulisio e Francesca Isernia, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Comune di Formia, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
alla sentenza del T.A.R. Lazio, Sezione Staccata di Latina, II Sezione, n. -OMISSIS-del -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste la produzione versata in atti dal ricorrente il 18 dicembre 2025, comprovante la tardiva ottemperanza, ad opera del Comune, alla sentenza n. -OMISSIS-, nonché la dichiarazione resa all’udienza dal suo legale, volta a dare atto della cessata materia del contendere, insistendo per la condanna della resistente alle spese di lite;
Visto l’art. 34, comma 5 del cod.proc.amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 il dott. SI LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con l’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza di questa Sezione n. -OMISSIS-, con cui il Comune di Formia è stato condannato all’ostensione degli atti relativi al procedimento volto all’annullamento in autotutela “ della CILA in sanatoria, formatosi per silentium, prot. n. -OMISSIS- ”;
- il Comune di Formia, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio;
- in vista dell’udienza, il ricorrente ha versato in atti documentazione comprovante la tardiva esecuzione, da parte del Comune, della sentenza ottemperanda;
- all’udienza camerale del 19 dicembre 2025, è stato udito l’avvocato del ricorrente che ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere e ha insistito per la condanna del Comune alle spese legali;
- indi, la causa è stata assunta in decisione;
Considerato che:
- ricorrono i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere tra le parti ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.: l’esame della documentazione versata dal ricorrente in giudizio, alla luce di quanto dichiarato dal suo legale all’odierna udienza, induce a ritenere che la pretesa azionata col ricorso abbia trovato, pur dopo la sua proposizione, piena soddisfazione;
- “ la cessata materia del contendere può essere pronunciata solo allorché – come nella fattispecie in discorso NDR - la parte ab origine ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l'oggettivo venir meno della lite. Invero, la declaratoria di cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a. si differenzia ontologicamente dalla sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., che invece si verifica quando l'eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità al ricorrente, facendo venir meno la condizione dell'azione e l'interesse a ricorrere ” (cfr. ex multis , T.R.G.A. Trentino Alto Adige, Trento, n. 204/2023 e in senso analogo Cons. St., III, n. 383/2018; id., IV, n. 3638/2017);
- non resta, allora, che dichiarare la cessazione della materia del contendere tra le parti;
Ritenuto che sussistono i presupposti per la condanna del Comune di Formia al pagamento delle spese di lite, in considerazione del fatto che la documentazione che la Sezione con la sentenza ottemperanda aveva ordinato di ostendere, è stata rilasciata soltanto dopo la proposizione del ricorso in ottemperanza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Comune di Formia al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese legali, liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre ad oneri come per legge nonché alla restituzione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IN NA TA SA, Presidente
SI LI, Referendario, Estensore
Rosaria Natalia Fausta Imbesi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI LI | IN NA TA SA |
IL SEGRETARIO