TRIB
Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 14/02/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di LA
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 27 gennaio 2025;
rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.;
rilevato che con decreto l'udienza è stata sostituita con lo scambio di note scritte, comunicato alle parti, che non si sono opposte a tale modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
rilevato che entro il termine fissato la parte costituita ha depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate
P.Q.M.
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies 3° comma c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Si comunichi,
LA, 14 febbraio 2025
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 805 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
(c.f. ), rapp.to e difeso giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti, dall'avv. Arturo Valente, presso il cui studio in Santa Maria del Cedro (CS) alla
Via Siciliani n. 1, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE-contumace-
Oggetto: ripetizione di indebito;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 18.07.2023, il IG. Parte_1
adiva l'intestato Tribunale per ivi sentire condannare la IG.ra
[...] [...]
alla restituzione, a titolo di indebito oggettivo, della somma di euro CP_1
7.568,83 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
A sostegno della domanda, il predetto ricorrente deduceva che a seguito di un giudizio penale di primo grado riportava, con sentenza n. 699/2017 del Tribunale di LA
(nell'ambito del procedimento R.G.N.R. 660/2011-n. 110/2014 R.G. Dib.), una condanna per il reato previsto e punito dall'art. 644, co. 1 e co. 5, n. 3 e 4, c.p. alla pena di anni due di reclusione ed euro 5.000,00 di multa, nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita da parte civile sig.ra “da liquidarsi Controparte_1
in separata sede, oltre alla refusione in suo favore delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 3.500,00, oltre rimborso delle spese forfettarie, IVA e CAP come per legge”, con pena sospesa.
A seguito di ciò, la IG.ra metteva in esecuzione il proprio credito, CP_1
notificando dapprima atto di precetto (doc. 3 – Atto di precetto del 24/04/2018) e successivamente pignoramento presso terzi (doc. 4 – Pignoramento presso terzi del
24/05/2018), che risultava essere positivo per € 3.555,49 come si evince dall'ordinanza di assegnazione emessa dal G.E. presso il Tribunale di LA nel proc. R.G. n.
324/2018/EC (doc. 5 – Ordinanza di assegnazione del 24/09/2018) e dalla movimentazione sul conto corrente del sig. (doc. 6 – Estratto conto Parte_1
Cancellara al 26/10/2018), ed infine inviava al IG. nuova richiesta di Parte_1
pagamento delle residue somme, pari ad € 3.795,84 (doc. 7 – Diffida dell'Avv.
Sabella); quest'ultimo, al fine di evitare un nuovo pignoramento (con blocco del proprio conto corrente), provvedeva a versare a mezzo bonifico bancario la somma di
€ 3.795,84 (doc. 8 – Bonifico effettuato in data 29/11/2018).
Inoltre, in data 16/10/2019, l'Agenzia delle Entrate di Potenza notificava l'avviso di liquidazione dell'imposta di registrazione, per € 217,50, dell'ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di LA (doc. 9 – Estratto avviso AdE spese registrazione ordinanza di assegnazione).
Tuttavia, rappresentava il ricorrente, nelle more delle vicende suesposte, avverso la predetta sentenza veniva proposto appello, il cui giudizio, iscritto al n. 570/2018 R.G.
App. presso la Corte di Appello di Potenza, veniva definito con sentenza n. 706/2022 del 14/12/2022, e vedeva il sig. assolto dal reato a lui ascritto Parte_1
con formula piena, perché il fatto non sussiste (doc. 2 – Estratto sentenza n. 706/2022
C.A. Potenza).
A fronte di ciò, il IG. provvedeva a inviare formale diffida alla IG.ra Parte_1
in data 07.06.2023 per la restituzione delle somme dalla stessa CP_1
indebitamente percepite (doc. 10 – ), in virtù del titolo Controparte_2
esecutivo sentenza n. 699/2017 del 20/07/2017 emessa nel proc. pen. R.G.N.R. n.
660/2011 – n. 110/2014 R.G. Dib del Tribunale di LA, integralmente riformata dalla sentenza n. 706/2022 del 14/12/2022 emessa nel proc. pen. n. 570/2018 R.G. App.
Corte di Appello di Potenza – pari ad € 7.568,83, oltre interessi legali a far data dalla domanda e rivalutazione monetaria come per legge, senza però sortire alcun effetto.
Per tutti questi motivi, il IG. concludeva chiedendo all'adito Parte_1
Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “1) condannare la sig.ra
[...]
alla restituzione, al sig. della somma di € CP_1 Parte_1
7.568,83, oltre interessi legali a far data dalla domanda e rivalutazione monetaria come per legge, indebitamente trattenuta per le causali meglio esplicate in narrativa;
2) condannare, anche in caso di contumacia, l'odierna resistente al pagamento di spese e compensi di lite, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”. Ritualmente notificato alla resistente, il ricorso ed il Controparte_1
pedissequo decreto di fissazione di udienza del 19.07.2023, la stessa non si costituiva in giudizio.
Con ordinanza del 24.01.2024, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.01.2024, il Giudice, dichiarava la contumacia della resistente, rigettava l'istanza ex art. 186 quater c.p.c. proposta da parte ricorrente, e rinviava per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
Tanto premesso, nel merito la domanda è fondata.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del credito restitutorio dell'attore per somme pagate medio tempore alla convenuta in esecuzione della sentenza del
Tribunale di LA n. 699/2017 (in atti) di condanna per il reato previsto e punito dall'art. 644, co. 1 e co. 5, n. 3 e 4, c.p. alla pena di anni due di reclusione ed euro
5.000,00 di multa, nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita da parte civile sig.ra “da liquidarsi in separata sede, oltre alla Controparte_1
refusione in suo favore delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 3.500,00, oltre rimborso delle spese forfettarie, IVA e CAP come per legge”, con pena sospesa, sentenza poi riformata dalla Corte d'Appello di Potenza con sentenza n. 706/2022 del
14/12/2022 (in atti) con la quale il IG. veniva assolto dal reato a Parte_1
lui ascritto con formula piena, perché il fatto non sussiste.
Viene in questione dunque il c.d. “effetto espansivo esterno” di cui all'art. 336, comma
2, c.p.c., ai sensi del quale “la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata”.
Come chiarito dal giudice di legittimità, la riforma o la cassazione di una sentenza estende i suo effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti dalla pronuncia riformata o cassata, sicché vengono meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente
(Cassazione civile n. 26171 del 6.12.2006; Cass. civ. n. 24475 del 1.10.2019). Quanto alla decorrenza degli interessi legali, il giudice di legittimità ha chiarito che, poiché l'azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza d'appello successivamente cassata, ovvero della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva riformata in appello, non si inquadra nell'istituto della “condictio indebiti” ex art. 2033 c.c., sia perché si ricollega a un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza, sia perché il comportamento dell' “accipiens” non si presta a valutazione di buona o mala fede ai sensi della suddetta norma di legge, non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti, gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda (Cass. civ. n. 24475 del 1.10.2019).
Nel caso di specie, essendo provati per tabulas i fatti costitutivi della pretese restitutoria azionata, sia in ordine all'an del credito, sia con riferimento al quantum,
(doc. nn. 4-5-6-7-8- in fascicolo parte attrice), deve essere senz'altro dichiarato il diritto dell'attore alla restituzione delle somme richieste al netto, per l'ammontare di euro 7.568,83, oltre interessi legali decorrenti dal giorno del pagamento in esecuzione della sentenza poi riformata sino al saldo effettivo del dovuto.
Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda.
Quanto alle spese di lite, in ragione della peculiarità della vicenda portata all'attenzione del giudicante, sussistono i gravi ed eccezionali motivi ex art. 97 c.p.c. per la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Condanna la IG.ra a corrispondere al IG. Controparte_1
la somma di euro 7.568,83, oltre interessi legali decorrenti Parte_1
dal giorno del pagamento sino al saldo effettivo del dovuto;
- Compensa integralmente le spese di giudizio. LA, 14 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 27 gennaio 2025;
rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.;
rilevato che con decreto l'udienza è stata sostituita con lo scambio di note scritte, comunicato alle parti, che non si sono opposte a tale modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
rilevato che entro il termine fissato la parte costituita ha depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate
P.Q.M.
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies 3° comma c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Si comunichi,
LA, 14 febbraio 2025
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 805 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
(c.f. ), rapp.to e difeso giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti, dall'avv. Arturo Valente, presso il cui studio in Santa Maria del Cedro (CS) alla
Via Siciliani n. 1, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE-contumace-
Oggetto: ripetizione di indebito;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 18.07.2023, il IG. Parte_1
adiva l'intestato Tribunale per ivi sentire condannare la IG.ra
[...] [...]
alla restituzione, a titolo di indebito oggettivo, della somma di euro CP_1
7.568,83 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
A sostegno della domanda, il predetto ricorrente deduceva che a seguito di un giudizio penale di primo grado riportava, con sentenza n. 699/2017 del Tribunale di LA
(nell'ambito del procedimento R.G.N.R. 660/2011-n. 110/2014 R.G. Dib.), una condanna per il reato previsto e punito dall'art. 644, co. 1 e co. 5, n. 3 e 4, c.p. alla pena di anni due di reclusione ed euro 5.000,00 di multa, nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita da parte civile sig.ra “da liquidarsi Controparte_1
in separata sede, oltre alla refusione in suo favore delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 3.500,00, oltre rimborso delle spese forfettarie, IVA e CAP come per legge”, con pena sospesa.
A seguito di ciò, la IG.ra metteva in esecuzione il proprio credito, CP_1
notificando dapprima atto di precetto (doc. 3 – Atto di precetto del 24/04/2018) e successivamente pignoramento presso terzi (doc. 4 – Pignoramento presso terzi del
24/05/2018), che risultava essere positivo per € 3.555,49 come si evince dall'ordinanza di assegnazione emessa dal G.E. presso il Tribunale di LA nel proc. R.G. n.
324/2018/EC (doc. 5 – Ordinanza di assegnazione del 24/09/2018) e dalla movimentazione sul conto corrente del sig. (doc. 6 – Estratto conto Parte_1
Cancellara al 26/10/2018), ed infine inviava al IG. nuova richiesta di Parte_1
pagamento delle residue somme, pari ad € 3.795,84 (doc. 7 – Diffida dell'Avv.
Sabella); quest'ultimo, al fine di evitare un nuovo pignoramento (con blocco del proprio conto corrente), provvedeva a versare a mezzo bonifico bancario la somma di
€ 3.795,84 (doc. 8 – Bonifico effettuato in data 29/11/2018).
Inoltre, in data 16/10/2019, l'Agenzia delle Entrate di Potenza notificava l'avviso di liquidazione dell'imposta di registrazione, per € 217,50, dell'ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di LA (doc. 9 – Estratto avviso AdE spese registrazione ordinanza di assegnazione).
Tuttavia, rappresentava il ricorrente, nelle more delle vicende suesposte, avverso la predetta sentenza veniva proposto appello, il cui giudizio, iscritto al n. 570/2018 R.G.
App. presso la Corte di Appello di Potenza, veniva definito con sentenza n. 706/2022 del 14/12/2022, e vedeva il sig. assolto dal reato a lui ascritto Parte_1
con formula piena, perché il fatto non sussiste (doc. 2 – Estratto sentenza n. 706/2022
C.A. Potenza).
A fronte di ciò, il IG. provvedeva a inviare formale diffida alla IG.ra Parte_1
in data 07.06.2023 per la restituzione delle somme dalla stessa CP_1
indebitamente percepite (doc. 10 – ), in virtù del titolo Controparte_2
esecutivo sentenza n. 699/2017 del 20/07/2017 emessa nel proc. pen. R.G.N.R. n.
660/2011 – n. 110/2014 R.G. Dib del Tribunale di LA, integralmente riformata dalla sentenza n. 706/2022 del 14/12/2022 emessa nel proc. pen. n. 570/2018 R.G. App.
Corte di Appello di Potenza – pari ad € 7.568,83, oltre interessi legali a far data dalla domanda e rivalutazione monetaria come per legge, senza però sortire alcun effetto.
Per tutti questi motivi, il IG. concludeva chiedendo all'adito Parte_1
Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “1) condannare la sig.ra
[...]
alla restituzione, al sig. della somma di € CP_1 Parte_1
7.568,83, oltre interessi legali a far data dalla domanda e rivalutazione monetaria come per legge, indebitamente trattenuta per le causali meglio esplicate in narrativa;
2) condannare, anche in caso di contumacia, l'odierna resistente al pagamento di spese e compensi di lite, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”. Ritualmente notificato alla resistente, il ricorso ed il Controparte_1
pedissequo decreto di fissazione di udienza del 19.07.2023, la stessa non si costituiva in giudizio.
Con ordinanza del 24.01.2024, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.01.2024, il Giudice, dichiarava la contumacia della resistente, rigettava l'istanza ex art. 186 quater c.p.c. proposta da parte ricorrente, e rinviava per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
Tanto premesso, nel merito la domanda è fondata.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del credito restitutorio dell'attore per somme pagate medio tempore alla convenuta in esecuzione della sentenza del
Tribunale di LA n. 699/2017 (in atti) di condanna per il reato previsto e punito dall'art. 644, co. 1 e co. 5, n. 3 e 4, c.p. alla pena di anni due di reclusione ed euro
5.000,00 di multa, nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita da parte civile sig.ra “da liquidarsi in separata sede, oltre alla Controparte_1
refusione in suo favore delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 3.500,00, oltre rimborso delle spese forfettarie, IVA e CAP come per legge”, con pena sospesa, sentenza poi riformata dalla Corte d'Appello di Potenza con sentenza n. 706/2022 del
14/12/2022 (in atti) con la quale il IG. veniva assolto dal reato a Parte_1
lui ascritto con formula piena, perché il fatto non sussiste.
Viene in questione dunque il c.d. “effetto espansivo esterno” di cui all'art. 336, comma
2, c.p.c., ai sensi del quale “la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata”.
Come chiarito dal giudice di legittimità, la riforma o la cassazione di una sentenza estende i suo effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti dalla pronuncia riformata o cassata, sicché vengono meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente
(Cassazione civile n. 26171 del 6.12.2006; Cass. civ. n. 24475 del 1.10.2019). Quanto alla decorrenza degli interessi legali, il giudice di legittimità ha chiarito che, poiché l'azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza d'appello successivamente cassata, ovvero della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva riformata in appello, non si inquadra nell'istituto della “condictio indebiti” ex art. 2033 c.c., sia perché si ricollega a un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza, sia perché il comportamento dell' “accipiens” non si presta a valutazione di buona o mala fede ai sensi della suddetta norma di legge, non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti, gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda (Cass. civ. n. 24475 del 1.10.2019).
Nel caso di specie, essendo provati per tabulas i fatti costitutivi della pretese restitutoria azionata, sia in ordine all'an del credito, sia con riferimento al quantum,
(doc. nn. 4-5-6-7-8- in fascicolo parte attrice), deve essere senz'altro dichiarato il diritto dell'attore alla restituzione delle somme richieste al netto, per l'ammontare di euro 7.568,83, oltre interessi legali decorrenti dal giorno del pagamento in esecuzione della sentenza poi riformata sino al saldo effettivo del dovuto.
Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda.
Quanto alle spese di lite, in ragione della peculiarità della vicenda portata all'attenzione del giudicante, sussistono i gravi ed eccezionali motivi ex art. 97 c.p.c. per la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Condanna la IG.ra a corrispondere al IG. Controparte_1
la somma di euro 7.568,83, oltre interessi legali decorrenti Parte_1
dal giorno del pagamento sino al saldo effettivo del dovuto;
- Compensa integralmente le spese di giudizio. LA, 14 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco