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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/02/2025, n. 1670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1670 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto: dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST.
riunito in camera di conIGlio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1175 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa da
Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. LA DONATO per procura in atti
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Letizia COASSIN per procura in atti
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO:
CONCLUSIONI: come in atti
1 OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E DI DIVORZIO EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti – premesso di aver contratto matrimonio in data 4.1.2020 in Castelnuovo di Porto, che dall'unione coniugale era nata la figlia LA (il 26.12.2021) e che la moglie si era già allontanata dalla casa familiare - hanno chiesto all'adito Tribunale di pronunciare la loro separazione personale nonché il successivo scioglimento del matrimonio dalle stesse contratto, alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la figlia minore viene affidata Per_1 congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo il regime della legge 54/2006 in materia di affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre in Roma, via Pasquale Del Giudice 15; entrambi i genitori eserciteranno potestà separata sulla figlia minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggior interesse per la minore, relative ad esempio all'istruzione, all'educazione, all'attività sportiva ed alla salute verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. 3) la casa coniugale, sita in Roma, via Enrico Mazzoccolo 8, in proprietà di terzi e goduta a titolo di comodato gratuito e temporaneo, è stata rilasciata dalla IG.ra , la quale ritirerà CP_1
i propri effetti e beni personali al più tardi entro la data di comparizione davanti all'Ill.mo Tribunale in epigrafe. La IG.ra si è trasferita in Roma, via Pasquale Del CP_1
Giudice 15, dove vivrà con la minore mentre il IG. rimarrà ancora nella Per_1 Pt_1 casa sita in Roma, via Enrico Mazzoccolo 8, fino a quando i terzi proprietari glielo consentiranno. Ogni trasferimento della residenza o del domicilio di uno dei coniugi dovrà essere tempestivamente comunicato all'altro; ogni cambio di comune di residenza o domicilio, comportante un trasferimento della minore, sia temporaneo che per lunghi periodi, comprese le vacanze estive, dovrà essere previamente autorizzato per iscritto dall'altro genitore e non potrà compromettere il diritto di frequentazione con la minore, salvo rivederne le modalità sotto indicate per adattarle alle nuove eIGenze. 4) Il padre avrà la facoltà di tenere con sè la figlia minore compatibilmente con gli impegni di lavoro che Per_1 prevedono una turnazione settimanale comunicata di settimana in settimana con orari dalle 06,00 alle 14,30 o dalle 14,00 alle 22,30, o dalle 22,00 alle 06,30, secondo il calendario che sarà di volta in volta concordato tra i genitori previa comunicazione, alla madre, con preavviso di almeno 24 h. Durante le feste, natalizie e pasquali, nonché per le altre festività e le vacanze estive e invernali, i genitori concorderanno preventivamente, di volta in volta, ove la figlia trascorrerà detti periodi, tenendo conto di un criterio di alternanza e in modo da garantire a entrambi i genitori di stare pari tempo con la figlia minore;
5) In caso di disaccordo il padre avrà la facoltà di tenere con se la figlia minore A) nelle settimane Per_1 in cui avrà il turno lavorativo dalle h. 06,00 alle ore 14,30 o dalle h. 22,00 alle h. 6,30, il
2 martedì ed il giovedì pomeriggio dalle ore 16,00 fino alle ore 21,00 dopo averla fatta cenare;
B) nelle settimane in cui avrà il turno lavorativo dalle h. 14,00 alle h. 22,30 il padre avrà facoltà di prendere la figlia minore per portarla al nido/scuola anche tutte le mattine;
C) a weekend alterni dal sabato mattina alle 10,00 fino alla domenica alle ore 21,00 dopo averla fatta cenare, compreso il pernotto. Il weekend di competenza del padre dovrà coincidere preferibilmente con le settimane in cui lo stesso avrà il turno lavorativo dalla 14,00 alle 22,30; D) nel caso di fermo tecnico della produzione dell'azienda dove il IG. presta Pt_1 la propria attività lavorativa, dovrà essere previsto anche il pernotto nei giorni sopra indicati al punto A) fino alle ore 08,00 del giorno successivo nel caso in cui il fermo cada nelle settimane in cui il IG. avrebbe dovuto lavorare con il turno dalle 06,00 alle 14,30 Pt_1
o dalle h. 22,00 alle h. 06,30. Nel caso invece in cui il fermo tecnico cada nelle settimane in cui il IG. avrebbe dovuto lavorare con il turno dalle h. 14,00 alle ore 22,30, si Pt_1 applicherà il medesimo regime di frequentazione di cui al punto A), compreso il pernotto come previsto in questo punto;
in questa evenienza il padre non accompagnerà la figlia a scuola come indicato al punto B). E) Nel corso delle ferie estive la figlia trascorrerà Per_1 con il padre 15 giorni continuativi compreso il pernotto nel mese di giungo o luglio e 7 giorni continuativi nel mese di agosto da concordarsi tra i genitori entro il 10 maggio di ogni anno. Il resto del mese di agosto la minore trascorrerà le proprie vacanze con la madre. Nei periodi di vacanza di competenza di ciascun genitore dovrà essere consentito all'altro di effettuare una videochiamata con la minore anche tutti i giorni in orario da concordarsi e comunque in caso di disaccordo in orario compreso tra le h. 18.00 e le h. 20.00. F) durante le festività natalizie la figlia trascorrerà alternativamente con i genitori la Vigilia di Natale o il Per_1 giorno di Natale, mentre il restante periodo sarà diviso con il criterio dell'alternanza tra i genitori in diversi periodi continuativi, compreso il pernottamento, dal 26 dicembre al 31 dicembre compreso e dal 01 gennaio al 06 gennaio compreso, iniziando con il padre la prima vigilia di Natale ed il primo periodo dal 26 al 31 dicembre dopo la sottoscrizione del presente accordo, ad eccezione del giorno 26 dicembre (data del compleanno di , in cui i genitori Per_1 si impegnano a festeggiare il compleanno unitamente alla figlia dalle ore 16.00 alle ore 19.00 in un luogo da concordarsi preventivamente una settimana prima. In caso di impossibilità, ad anni alterni con ogni genitore iniziando con il padre il primo compleanno dopo la sottoscrizione del presente accordo;
G) le festività pasquali saranno divise in modo che la figlia trascorrerà alternativamente con il padre e la madre il periodo dal primo giorno Per_1 di vacanza dal nido/scuola fino al giorno di Pasqua compreso (con rientro serale entro le ore 21,00) e dal Lunedì dell'Angelo fino a quello del rientro a scuola, compreso il pernottamento nei rispettivi periodi, iniziando con la madre per il primo periodo successivo alla sottoscrizione del presente accordo;
H) le altre festività di calendario verranno regolate con il criterio dell'alternanza dalla mattina alle h. 10,00 alla sera alle ore 21,00, compresa la cena I) la figlia trascorrerà il compleanno di ogni singolo genitore insieme con lo stesso a prescindere dal giorno di rispettiva competenza, dalle ore 16.00 del pomeriggio fino alle ore 21,00 compresa la cena;
nel caso in cui il compleanno del padre cada nella settimana in cui
3 lo stesso avrà il turno lavorativo dalle ore 14,00 alle ore 22,30, il compleanno verrà festeggiato nella settimana successiva. L) in ogni caso, nei giorni in cui il padre non terrà con sè la figlia dovrà essergli consentita una videochiamata nei giorni e negli orari Per_1 da concordarsi, o, in caso di mancato accordo, nei giorni del lunedì, mercoledì e venerdì in orario dalle ore 18,00 alle ore 19,30 nelle settimane in cui il IG. avrà il turno Pt_1 lavorativo dalle ore 06,00 alle ore 14,30 o dalle ore 22,00 alle ore 06,30. 6) il IG. , Pt_1 quale contributo per il mantenimento della figlia corrisponderà alla IG.ra Per_1
entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 250,00 (euro duecentocinquanta/ CP_1
00), somma che sarà aumentata ad € 300,00 (trecento/00) a partire del mese di luglio 2024, rivalutabili annualmente, a partire dall'anno successivo all'omologazione della separazione, secondo gli indici ISTAT con riferimento alla variazione verificatasi l'anno precedente, mediante bonifico bancario al seguente IBAN [...] ALLIANZ BANK;
7) le spese straordinarie per il mantenimento della figlia minore saranno addebitate a ciascuno dei due coniugi per il 50 %, fermo restando che i coniugi si atterranno ai criteri stabiliti nel protocollo di intesa per la regolamentazione delle voci di spesa ordinarie e straordinarie di cui alle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” adottate dal ConIGlio Nazionale Forense in data 29/11/2017; 8) ciascuna delle parti provvederà autonomamente al proprio mantenimento”.
Con ordinanza in data 29.1.2025 è stata rimessa la decisione sulla separazione al
Collegio.
Stante la dedotta intollerabilità della prosecuzione della convivenza, vivendo i coniugi già separati di fatto, ritenute le condizioni concordate confacenti all'interesse della figlia minore, nulla osta alla pronuncia della separazione personale delle parti alle condizioni concordate, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto.
La causa va rimessa sul ruolo per gli incombenti di cui all'ordinanza emessa dal GI in data 29.1.2025.
La regolamentazione delle spese di lite va rimessa alla sentenza definitiva.
PQM
non definitivamente decidendo pronuncia la separazione personale di e Parte_1 Controparte_1
, coniugati in Castelnuovo di Porto il 4.1.2020, alle condizioni congiunte
[...] riportate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle
4 pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (anno 2020, atto n. 1, p. I, serie , Ufficio 1); rimette la causa sul ruolo per gli incombenti di cui all'ordinanza in data 29.1.2025;
spese alla sentenza definitiva
Roma, 30/01/2025
La Giudice rel. est. La Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto: dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST.
riunito in camera di conIGlio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1175 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa da
Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. LA DONATO per procura in atti
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Letizia COASSIN per procura in atti
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO:
CONCLUSIONI: come in atti
1 OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E DI DIVORZIO EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti – premesso di aver contratto matrimonio in data 4.1.2020 in Castelnuovo di Porto, che dall'unione coniugale era nata la figlia LA (il 26.12.2021) e che la moglie si era già allontanata dalla casa familiare - hanno chiesto all'adito Tribunale di pronunciare la loro separazione personale nonché il successivo scioglimento del matrimonio dalle stesse contratto, alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la figlia minore viene affidata Per_1 congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo il regime della legge 54/2006 in materia di affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre in Roma, via Pasquale Del Giudice 15; entrambi i genitori eserciteranno potestà separata sulla figlia minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggior interesse per la minore, relative ad esempio all'istruzione, all'educazione, all'attività sportiva ed alla salute verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. 3) la casa coniugale, sita in Roma, via Enrico Mazzoccolo 8, in proprietà di terzi e goduta a titolo di comodato gratuito e temporaneo, è stata rilasciata dalla IG.ra , la quale ritirerà CP_1
i propri effetti e beni personali al più tardi entro la data di comparizione davanti all'Ill.mo Tribunale in epigrafe. La IG.ra si è trasferita in Roma, via Pasquale Del CP_1
Giudice 15, dove vivrà con la minore mentre il IG. rimarrà ancora nella Per_1 Pt_1 casa sita in Roma, via Enrico Mazzoccolo 8, fino a quando i terzi proprietari glielo consentiranno. Ogni trasferimento della residenza o del domicilio di uno dei coniugi dovrà essere tempestivamente comunicato all'altro; ogni cambio di comune di residenza o domicilio, comportante un trasferimento della minore, sia temporaneo che per lunghi periodi, comprese le vacanze estive, dovrà essere previamente autorizzato per iscritto dall'altro genitore e non potrà compromettere il diritto di frequentazione con la minore, salvo rivederne le modalità sotto indicate per adattarle alle nuove eIGenze. 4) Il padre avrà la facoltà di tenere con sè la figlia minore compatibilmente con gli impegni di lavoro che Per_1 prevedono una turnazione settimanale comunicata di settimana in settimana con orari dalle 06,00 alle 14,30 o dalle 14,00 alle 22,30, o dalle 22,00 alle 06,30, secondo il calendario che sarà di volta in volta concordato tra i genitori previa comunicazione, alla madre, con preavviso di almeno 24 h. Durante le feste, natalizie e pasquali, nonché per le altre festività e le vacanze estive e invernali, i genitori concorderanno preventivamente, di volta in volta, ove la figlia trascorrerà detti periodi, tenendo conto di un criterio di alternanza e in modo da garantire a entrambi i genitori di stare pari tempo con la figlia minore;
5) In caso di disaccordo il padre avrà la facoltà di tenere con se la figlia minore A) nelle settimane Per_1 in cui avrà il turno lavorativo dalle h. 06,00 alle ore 14,30 o dalle h. 22,00 alle h. 6,30, il
2 martedì ed il giovedì pomeriggio dalle ore 16,00 fino alle ore 21,00 dopo averla fatta cenare;
B) nelle settimane in cui avrà il turno lavorativo dalle h. 14,00 alle h. 22,30 il padre avrà facoltà di prendere la figlia minore per portarla al nido/scuola anche tutte le mattine;
C) a weekend alterni dal sabato mattina alle 10,00 fino alla domenica alle ore 21,00 dopo averla fatta cenare, compreso il pernotto. Il weekend di competenza del padre dovrà coincidere preferibilmente con le settimane in cui lo stesso avrà il turno lavorativo dalla 14,00 alle 22,30; D) nel caso di fermo tecnico della produzione dell'azienda dove il IG. presta Pt_1 la propria attività lavorativa, dovrà essere previsto anche il pernotto nei giorni sopra indicati al punto A) fino alle ore 08,00 del giorno successivo nel caso in cui il fermo cada nelle settimane in cui il IG. avrebbe dovuto lavorare con il turno dalle 06,00 alle 14,30 Pt_1
o dalle h. 22,00 alle h. 06,30. Nel caso invece in cui il fermo tecnico cada nelle settimane in cui il IG. avrebbe dovuto lavorare con il turno dalle h. 14,00 alle ore 22,30, si Pt_1 applicherà il medesimo regime di frequentazione di cui al punto A), compreso il pernotto come previsto in questo punto;
in questa evenienza il padre non accompagnerà la figlia a scuola come indicato al punto B). E) Nel corso delle ferie estive la figlia trascorrerà Per_1 con il padre 15 giorni continuativi compreso il pernotto nel mese di giungo o luglio e 7 giorni continuativi nel mese di agosto da concordarsi tra i genitori entro il 10 maggio di ogni anno. Il resto del mese di agosto la minore trascorrerà le proprie vacanze con la madre. Nei periodi di vacanza di competenza di ciascun genitore dovrà essere consentito all'altro di effettuare una videochiamata con la minore anche tutti i giorni in orario da concordarsi e comunque in caso di disaccordo in orario compreso tra le h. 18.00 e le h. 20.00. F) durante le festività natalizie la figlia trascorrerà alternativamente con i genitori la Vigilia di Natale o il Per_1 giorno di Natale, mentre il restante periodo sarà diviso con il criterio dell'alternanza tra i genitori in diversi periodi continuativi, compreso il pernottamento, dal 26 dicembre al 31 dicembre compreso e dal 01 gennaio al 06 gennaio compreso, iniziando con il padre la prima vigilia di Natale ed il primo periodo dal 26 al 31 dicembre dopo la sottoscrizione del presente accordo, ad eccezione del giorno 26 dicembre (data del compleanno di , in cui i genitori Per_1 si impegnano a festeggiare il compleanno unitamente alla figlia dalle ore 16.00 alle ore 19.00 in un luogo da concordarsi preventivamente una settimana prima. In caso di impossibilità, ad anni alterni con ogni genitore iniziando con il padre il primo compleanno dopo la sottoscrizione del presente accordo;
G) le festività pasquali saranno divise in modo che la figlia trascorrerà alternativamente con il padre e la madre il periodo dal primo giorno Per_1 di vacanza dal nido/scuola fino al giorno di Pasqua compreso (con rientro serale entro le ore 21,00) e dal Lunedì dell'Angelo fino a quello del rientro a scuola, compreso il pernottamento nei rispettivi periodi, iniziando con la madre per il primo periodo successivo alla sottoscrizione del presente accordo;
H) le altre festività di calendario verranno regolate con il criterio dell'alternanza dalla mattina alle h. 10,00 alla sera alle ore 21,00, compresa la cena I) la figlia trascorrerà il compleanno di ogni singolo genitore insieme con lo stesso a prescindere dal giorno di rispettiva competenza, dalle ore 16.00 del pomeriggio fino alle ore 21,00 compresa la cena;
nel caso in cui il compleanno del padre cada nella settimana in cui
3 lo stesso avrà il turno lavorativo dalle ore 14,00 alle ore 22,30, il compleanno verrà festeggiato nella settimana successiva. L) in ogni caso, nei giorni in cui il padre non terrà con sè la figlia dovrà essergli consentita una videochiamata nei giorni e negli orari Per_1 da concordarsi, o, in caso di mancato accordo, nei giorni del lunedì, mercoledì e venerdì in orario dalle ore 18,00 alle ore 19,30 nelle settimane in cui il IG. avrà il turno Pt_1 lavorativo dalle ore 06,00 alle ore 14,30 o dalle ore 22,00 alle ore 06,30. 6) il IG. , Pt_1 quale contributo per il mantenimento della figlia corrisponderà alla IG.ra Per_1
entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 250,00 (euro duecentocinquanta/ CP_1
00), somma che sarà aumentata ad € 300,00 (trecento/00) a partire del mese di luglio 2024, rivalutabili annualmente, a partire dall'anno successivo all'omologazione della separazione, secondo gli indici ISTAT con riferimento alla variazione verificatasi l'anno precedente, mediante bonifico bancario al seguente IBAN [...] ALLIANZ BANK;
7) le spese straordinarie per il mantenimento della figlia minore saranno addebitate a ciascuno dei due coniugi per il 50 %, fermo restando che i coniugi si atterranno ai criteri stabiliti nel protocollo di intesa per la regolamentazione delle voci di spesa ordinarie e straordinarie di cui alle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” adottate dal ConIGlio Nazionale Forense in data 29/11/2017; 8) ciascuna delle parti provvederà autonomamente al proprio mantenimento”.
Con ordinanza in data 29.1.2025 è stata rimessa la decisione sulla separazione al
Collegio.
Stante la dedotta intollerabilità della prosecuzione della convivenza, vivendo i coniugi già separati di fatto, ritenute le condizioni concordate confacenti all'interesse della figlia minore, nulla osta alla pronuncia della separazione personale delle parti alle condizioni concordate, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto.
La causa va rimessa sul ruolo per gli incombenti di cui all'ordinanza emessa dal GI in data 29.1.2025.
La regolamentazione delle spese di lite va rimessa alla sentenza definitiva.
PQM
non definitivamente decidendo pronuncia la separazione personale di e Parte_1 Controparte_1
, coniugati in Castelnuovo di Porto il 4.1.2020, alle condizioni congiunte
[...] riportate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle
4 pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (anno 2020, atto n. 1, p. I, serie , Ufficio 1); rimette la causa sul ruolo per gli incombenti di cui all'ordinanza in data 29.1.2025;
spese alla sentenza definitiva
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