Ordinanza cautelare 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 14/02/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00607/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00566/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 566 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Vuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta, n. -OMISSIS- del 23 dicembre 2024.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025, il Cons. Roberto Caponigro e udito l’avvocato Alfonso Vuolo;
Considerato che la delibera impugnata ha un dispositivo plurimo e che l’appello cautelare è stato sostanzialmente proposto avverso la sola parte del dispositivo che ordina il pagamento della
sanzione amministrativa di € 157.000,00 per la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 9 del d.l. n. 87 del 2018, convertito con la legge n. 96 del 2018;
Ritenuto che le articolate questioni proposte, procedimentali e di merito, necessitano di adeguato approfondimento in sede di merito;
Ritenuto che sussista il requisito del periculum in mora, in ragione dell’entità della sanzione irrogata e dei redditi che il destinatario evidenzia di percepire;
Ritenuto che le spese del presente appello cautelare possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello cautelare e, per l’effetto, in parziale riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare proposta con il ricorso di primo grado nella sola parte relativa all’ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa di € 157.000,00 e sospende in parte qua l’efficacia del provvedimento impugnato.
Compensa le spese del presente appello cautelare.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Caponigro | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.