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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 16/09/2025, n. 1751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1751 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6016/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Carlotta
Bruno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 6016/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SANTINI Parte_1 C.F._1
LUCA
- parte attrice opponente - nei confronti di:
-PROV. (C.F. ), Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. SPANO' DOMENICO
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DANTE DANIELA CP_3 P.IVA_2
- parte convenuta opposta -
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 5.5.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio Parte_1 [...]
e al fine di sentir accogliere le seguenti Controparte_1 CP_3
pagina 1 di 4 conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Velletri adìto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per le ragioni di cui all'espositiva: In via preliminare, disporre
l'immediata sospensione della cartella di pagamento n. 097 2022 01310440 29 000, notificata telematicamente al sig. dall' in data 20.09.2022. Nel Parte_1 CP_4 merito, accertare e dichiarare la nullità ovvero l'inefficacia dell'atto sopra opposto per tutti i motivi di cui in narrativa. Con il favore delle spese del grado”.
A sostegno della sua domanda ha dedotto: (i) che in data 20.9.2022 gli ha notificato CP_4 via PEC la cartella di pagamento n. 097 2022 01310440 29 000; (ii) che la cartella è inesistente, nulla e/o illegittima per irregolare notificazione a indirizzo PEC non inserito in pubblici elenchi ( t anziché Email_1
; (iii) che la cartella è illegittima e/o nulla per Email_2 mancata notifica dell'atto presupposto;
(iv) che la causale della cartella è indeterminata e carente di motivazione.
Si è costituita eccependo il difetto di legittimazione Controparte_1 passiva e, nel merito, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Si è altresì costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_3
Il G.I. ha rigettato l'istanza di sospensiva della cartella di pagamento e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni per essere trattenuta in decisione all'udienza del 5.5.2025, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. Preliminarmente, si rileva che l'eccezione di parte convenuta Controparte_1
in ordine alla sua carenza di legittimazione passiva è infondata.
[...]
Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, la legittimazione passiva spetta anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere (cfr. Cass. civ. n. 15900/2017).
Nel caso di specie è stato correttamente convenuto in giudizio sia l'esattore, sia l'ente impositore.
3. Ciò posto, l'opposizione promossa da è infondata e non merita Parte_1 accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Quanto alla notifica via PEC della cartella di pagamento impugnata, effettuata dall'Ente impositore dall'indirizzo PEC t, va Email_1 osservato che l'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente in tale registro appare testualmente riferito solo al destinatario della notifica e non al notificante, in relazione al quale è previsto unicamente l'utilizzo “di un indirizzo di posta elettronica certificata (...)
pagina 2 di 4 risultante da pubblici elenchi”. Pertanto, la norma speciale prevista per le notifiche in ambito tributario degli atti dell' differisce dalla previsione generale Controparte_5 di cui all'art.
3-bis della legge n. 53/1994 solo con riferimento al soggetto che riceve la notificazione (cfr. ex multis Cassazione civile sez. trib., 23/03/2025, n.7701).
Peraltro, secondo la Suprema Corte, qualora l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo PEC non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-
Pec e Ipa), non si verifica alcuna nullità della notifica, occorrendo infatti che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza (cfr. Cassazione civile sez. trib., 23/03/2025, n.7701; Cass. n. 982/2023).
Di tale concreto pregiudizio il contribuente non ha dato sufficiente indicazione nella specie;
consegue l'infondatezza della censura.
Si vedano da ultimo sul punto le Sezioni Unite della Suprema Corte, le quali hanno affermato che, in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, avendo pienamente la notifica raggiunto lo scopo senza alcuna incertezza in ordine alla sua provenienza e all'oggetto dell'impugnazione (cfr. Cass., Sez. U., 18 maggio 2022, n.
15979; Cass., 28 settembre 2018, n. 23620).
Quanto alla notifica della sentenza n. 10206/2019, resa in R.G. n. 15369/2018, pubblicata con il deposito in Cancelleria in data 15.5.2019, la stessa risulta eseguita in data 14.1.2022.
Si osserva sul punto che con l'introduzione della L. n. 124 del 2017 è stato definitivamente abrogato l'art. 4 del D.Lgs. 261 del 1999, escludendo anche per la notifica degli atti processuali l'affidamento del servizio postale universale a;
per inciso, CP_6 secondo la Suprema Corte, in caso di notifica di un atto processuale effettuata per il tramite di un operatore di posta privata sprovvisto della licenza relativa allo svolgimento del servizio di recapito postale, l'assenza del titolo abilitativo si risolve in una nullità e non nella inesistenza della notifica, con la conseguente sanatoria ex art. 156 c.p.c..
In ordine, da ultimo, alla carenza di motivazione della cartella di pagamento impugnata, si osserva che la cartella riporta il numero della sentenza (sentenza n. 10206 del 2019) e la data della stessa, nonché il numero dell'estratto di ruolo;
la sentenza è stata inoltre, si pagina 3 di 4 ribadisce, notificata all'opponente antecedentemente alla emissione della cartella impugnata e questi ne era, in ogni caso, a conoscenza in quanto parte costituita di quel giudizio, come risulta chiaramente dalla lettura del provvedimento (cfr. docc. 4 e 5 di
[...]
). CP_3
Si ricorda sul punto che “la cartella di pagamento deve ritenersi motivata allorquando il contribuente è posto in grado di individuare il titolo per l'iscrizione a ruolo delle somme ivi esposte, il relativo ammontare, l'emissione e l'esecutività del ruolo, avuto riguardo alla natura di atto ordinariamente liquidatorio della pretesa tributaria da far valere” (cfr. Cass.
n. 2439/2010); inoltre, “il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati, ma abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa”
(cfr. Cass. n. 3707/2016; Cass. n. 15580/2017).
Le spese di causa seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo nei confronti delle parti convenute, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta e con applicazione dei parametri minimi.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione agli atti esecutivi promossa da Parte_1
2) condanna parte attrice opponente a rimborsare in favore delle convenute opposte le spese di giudizio, che liquida in euro 332,00 per compensi cadauna, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Velletri, 16 settembre 2025
Il giudice
Dott.ssa Carlotta Bruno
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Carlotta
Bruno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 6016/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SANTINI Parte_1 C.F._1
LUCA
- parte attrice opponente - nei confronti di:
-PROV. (C.F. ), Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. SPANO' DOMENICO
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DANTE DANIELA CP_3 P.IVA_2
- parte convenuta opposta -
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 5.5.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio Parte_1 [...]
e al fine di sentir accogliere le seguenti Controparte_1 CP_3
pagina 1 di 4 conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Velletri adìto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per le ragioni di cui all'espositiva: In via preliminare, disporre
l'immediata sospensione della cartella di pagamento n. 097 2022 01310440 29 000, notificata telematicamente al sig. dall' in data 20.09.2022. Nel Parte_1 CP_4 merito, accertare e dichiarare la nullità ovvero l'inefficacia dell'atto sopra opposto per tutti i motivi di cui in narrativa. Con il favore delle spese del grado”.
A sostegno della sua domanda ha dedotto: (i) che in data 20.9.2022 gli ha notificato CP_4 via PEC la cartella di pagamento n. 097 2022 01310440 29 000; (ii) che la cartella è inesistente, nulla e/o illegittima per irregolare notificazione a indirizzo PEC non inserito in pubblici elenchi ( t anziché Email_1
; (iii) che la cartella è illegittima e/o nulla per Email_2 mancata notifica dell'atto presupposto;
(iv) che la causale della cartella è indeterminata e carente di motivazione.
Si è costituita eccependo il difetto di legittimazione Controparte_1 passiva e, nel merito, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Si è altresì costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_3
Il G.I. ha rigettato l'istanza di sospensiva della cartella di pagamento e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni per essere trattenuta in decisione all'udienza del 5.5.2025, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. Preliminarmente, si rileva che l'eccezione di parte convenuta Controparte_1
in ordine alla sua carenza di legittimazione passiva è infondata.
[...]
Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, la legittimazione passiva spetta anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere (cfr. Cass. civ. n. 15900/2017).
Nel caso di specie è stato correttamente convenuto in giudizio sia l'esattore, sia l'ente impositore.
3. Ciò posto, l'opposizione promossa da è infondata e non merita Parte_1 accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Quanto alla notifica via PEC della cartella di pagamento impugnata, effettuata dall'Ente impositore dall'indirizzo PEC t, va Email_1 osservato che l'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente in tale registro appare testualmente riferito solo al destinatario della notifica e non al notificante, in relazione al quale è previsto unicamente l'utilizzo “di un indirizzo di posta elettronica certificata (...)
pagina 2 di 4 risultante da pubblici elenchi”. Pertanto, la norma speciale prevista per le notifiche in ambito tributario degli atti dell' differisce dalla previsione generale Controparte_5 di cui all'art.
3-bis della legge n. 53/1994 solo con riferimento al soggetto che riceve la notificazione (cfr. ex multis Cassazione civile sez. trib., 23/03/2025, n.7701).
Peraltro, secondo la Suprema Corte, qualora l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo PEC non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-
Pec e Ipa), non si verifica alcuna nullità della notifica, occorrendo infatti che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza (cfr. Cassazione civile sez. trib., 23/03/2025, n.7701; Cass. n. 982/2023).
Di tale concreto pregiudizio il contribuente non ha dato sufficiente indicazione nella specie;
consegue l'infondatezza della censura.
Si vedano da ultimo sul punto le Sezioni Unite della Suprema Corte, le quali hanno affermato che, in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, avendo pienamente la notifica raggiunto lo scopo senza alcuna incertezza in ordine alla sua provenienza e all'oggetto dell'impugnazione (cfr. Cass., Sez. U., 18 maggio 2022, n.
15979; Cass., 28 settembre 2018, n. 23620).
Quanto alla notifica della sentenza n. 10206/2019, resa in R.G. n. 15369/2018, pubblicata con il deposito in Cancelleria in data 15.5.2019, la stessa risulta eseguita in data 14.1.2022.
Si osserva sul punto che con l'introduzione della L. n. 124 del 2017 è stato definitivamente abrogato l'art. 4 del D.Lgs. 261 del 1999, escludendo anche per la notifica degli atti processuali l'affidamento del servizio postale universale a;
per inciso, CP_6 secondo la Suprema Corte, in caso di notifica di un atto processuale effettuata per il tramite di un operatore di posta privata sprovvisto della licenza relativa allo svolgimento del servizio di recapito postale, l'assenza del titolo abilitativo si risolve in una nullità e non nella inesistenza della notifica, con la conseguente sanatoria ex art. 156 c.p.c..
In ordine, da ultimo, alla carenza di motivazione della cartella di pagamento impugnata, si osserva che la cartella riporta il numero della sentenza (sentenza n. 10206 del 2019) e la data della stessa, nonché il numero dell'estratto di ruolo;
la sentenza è stata inoltre, si pagina 3 di 4 ribadisce, notificata all'opponente antecedentemente alla emissione della cartella impugnata e questi ne era, in ogni caso, a conoscenza in quanto parte costituita di quel giudizio, come risulta chiaramente dalla lettura del provvedimento (cfr. docc. 4 e 5 di
[...]
). CP_3
Si ricorda sul punto che “la cartella di pagamento deve ritenersi motivata allorquando il contribuente è posto in grado di individuare il titolo per l'iscrizione a ruolo delle somme ivi esposte, il relativo ammontare, l'emissione e l'esecutività del ruolo, avuto riguardo alla natura di atto ordinariamente liquidatorio della pretesa tributaria da far valere” (cfr. Cass.
n. 2439/2010); inoltre, “il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati, ma abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa”
(cfr. Cass. n. 3707/2016; Cass. n. 15580/2017).
Le spese di causa seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo nei confronti delle parti convenute, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta e con applicazione dei parametri minimi.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione agli atti esecutivi promossa da Parte_1
2) condanna parte attrice opponente a rimborsare in favore delle convenute opposte le spese di giudizio, che liquida in euro 332,00 per compensi cadauna, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Velletri, 16 settembre 2025
Il giudice
Dott.ssa Carlotta Bruno
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