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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 27/01/2026, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1183/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RISPOLI ELISABETTA, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2878/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400090705000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190048694810000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento per comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09780202400090705000, notificata il 12.11.2024 emessa dall'Agenzia Entrate-Riscossione in riferimento alla sottocartella n: 09720190048694810000 relativa al presunto ed omesso versamento della Tassa automobilistica per l'anno 2016 oltre sanzioni, oneri e interessi emessa su incarico della Regione Lazio.
Il ricorrente eccepisce in sintesi:
1) che l'impugnata cartella di pagamento non è stata preceduta dalla notifica del prodromico avviso di accertamento, nè dalle cartelle di pagamento sottese all'intimazione oggi impugnata;
2) che in ogni caso, si rileva la prescrizione triennale del tributo relativo all'anno 2016;
3) la nullità della cartella per omessa indicazione della base e del criterio di calcolo e mancanza di aliquote e criteri per la determinazione degli interessi;
4) la contraddittorietà ed incertezza assoluta del quantum delle somme richieste;
La ricorrente chiede quindi di dichiarare la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e, in via cautelare, la sospensione dello stesso.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita con controdeduzioni con le quali rileva il proprio difetto di legittimazione in merito alle doglianze concernenti le attività di competenza dell'Ente impositore e che la cartella di pagamento n. 09720190048694810000 risulta correttamente notificata a mezzo di messo notificatore in data 07/12/2023 con il rito degli irreperibili relativi. Chiede pertanto il rigetto del ricorso.
Il procedimento veniva discusso e deciso all'udienza del 21/01/26.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IL ricorso deve essere respinto. Innanzitutto, risulta infondata l'eccezione di mancata notifica degli atti prodromici a quello impugnato, atteso che la cartella di pagamento n. 09720190048694810000 risulta correttamente notificata a mezzo di messo notificatore in data 07/12/2023 con il rito degli irreperibili relativi.
Il messo notificatore infatti, dopo tentato di notificare la cartella al corretto indirizzo di residenza del ricorrente e constatandone la precaria assenza, ha provveduto a depositare l'atto presso la casa comunale informandone il ricorrente tramite l'invio della raccomandata informativa. La notifica di detta raccomandata, risulta perfezionata per compiuta giacenza. La cartella di pagamento non risulta opposta nei termini di legge pertanto tutte le ulteriori doglianze di parte, relative alla notifica del prodromico avviso di accertamento e al difetto di motivazione della cartella di pagamento per omessa allegazione dell'atto presupposto, risultano tardive e comunque estranee all'operato della deducente Agenzia. Nessuna prescrizione, inoltre, si è verificata atteso l'atto interruttivo impugnato. Invero, ogni eventuale questione relativa alla prescrizione antecedente alla notifica dell'atto impugnato, prescrizione che in materia, come è noto, è triennale, doveva essere sollevata dal ricorrente, impugnando la predetta cartella che invece non è mai state oggetto di ricorso;
ne discende che ogni questione relativa alla prescrizione della pretesa ivi contenuta è preclusa. Quanto infine all'eccezione relativa alla mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi e del tributo, trattasi, di nuovo, di questione infondata, atteso che doveva essere posta con l'impugnazione della cartella,
(impugnazione mai avvenuta), poichè l'intimazione oggetto di impugnazione si è limitata a recepire gli importi indicati nella cartella. In punto di spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti della resistente che liquida in euro 250,00, oltre oneri di legge.
Così deciso in Roma il 21 gennaio 2026.
Il giudiceElisabetta Rispoli
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RISPOLI ELISABETTA, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2878/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400090705000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190048694810000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento per comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09780202400090705000, notificata il 12.11.2024 emessa dall'Agenzia Entrate-Riscossione in riferimento alla sottocartella n: 09720190048694810000 relativa al presunto ed omesso versamento della Tassa automobilistica per l'anno 2016 oltre sanzioni, oneri e interessi emessa su incarico della Regione Lazio.
Il ricorrente eccepisce in sintesi:
1) che l'impugnata cartella di pagamento non è stata preceduta dalla notifica del prodromico avviso di accertamento, nè dalle cartelle di pagamento sottese all'intimazione oggi impugnata;
2) che in ogni caso, si rileva la prescrizione triennale del tributo relativo all'anno 2016;
3) la nullità della cartella per omessa indicazione della base e del criterio di calcolo e mancanza di aliquote e criteri per la determinazione degli interessi;
4) la contraddittorietà ed incertezza assoluta del quantum delle somme richieste;
La ricorrente chiede quindi di dichiarare la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e, in via cautelare, la sospensione dello stesso.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita con controdeduzioni con le quali rileva il proprio difetto di legittimazione in merito alle doglianze concernenti le attività di competenza dell'Ente impositore e che la cartella di pagamento n. 09720190048694810000 risulta correttamente notificata a mezzo di messo notificatore in data 07/12/2023 con il rito degli irreperibili relativi. Chiede pertanto il rigetto del ricorso.
Il procedimento veniva discusso e deciso all'udienza del 21/01/26.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IL ricorso deve essere respinto. Innanzitutto, risulta infondata l'eccezione di mancata notifica degli atti prodromici a quello impugnato, atteso che la cartella di pagamento n. 09720190048694810000 risulta correttamente notificata a mezzo di messo notificatore in data 07/12/2023 con il rito degli irreperibili relativi.
Il messo notificatore infatti, dopo tentato di notificare la cartella al corretto indirizzo di residenza del ricorrente e constatandone la precaria assenza, ha provveduto a depositare l'atto presso la casa comunale informandone il ricorrente tramite l'invio della raccomandata informativa. La notifica di detta raccomandata, risulta perfezionata per compiuta giacenza. La cartella di pagamento non risulta opposta nei termini di legge pertanto tutte le ulteriori doglianze di parte, relative alla notifica del prodromico avviso di accertamento e al difetto di motivazione della cartella di pagamento per omessa allegazione dell'atto presupposto, risultano tardive e comunque estranee all'operato della deducente Agenzia. Nessuna prescrizione, inoltre, si è verificata atteso l'atto interruttivo impugnato. Invero, ogni eventuale questione relativa alla prescrizione antecedente alla notifica dell'atto impugnato, prescrizione che in materia, come è noto, è triennale, doveva essere sollevata dal ricorrente, impugnando la predetta cartella che invece non è mai state oggetto di ricorso;
ne discende che ogni questione relativa alla prescrizione della pretesa ivi contenuta è preclusa. Quanto infine all'eccezione relativa alla mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi e del tributo, trattasi, di nuovo, di questione infondata, atteso che doveva essere posta con l'impugnazione della cartella,
(impugnazione mai avvenuta), poichè l'intimazione oggetto di impugnazione si è limitata a recepire gli importi indicati nella cartella. In punto di spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti della resistente che liquida in euro 250,00, oltre oneri di legge.
Così deciso in Roma il 21 gennaio 2026.
Il giudiceElisabetta Rispoli