Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 27/01/2026, n. 1183
CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica degli atti prodromici

    La cartella di pagamento risulta correttamente notificata con il rito degli irreperibili, con perfezionamento per compiuta giacenza della raccomandata informativa. Le doglianze relative alla notifica degli atti presupposti e al difetto di motivazione risultano tardive e estranee all'operato dell'agente della riscossione.

  • Rigettato
    Prescrizione triennale del tributo

    La prescrizione non si è verificata in quanto l'atto impugnato costituisce un atto interruttivo. Ogni questione relativa alla prescrizione antecedente alla notifica dell'atto impugnato doveva essere sollevata impugnando la cartella di pagamento, che non è mai stata oggetto di ricorso.

  • Rigettato
    Nullità della cartella per omessa indicazione base e criterio di calcolo degli interessi

    Tale questione doveva essere sollevata con l'impugnazione della cartella di pagamento, mai avvenuta, poiché l'intimazione impugnata si è limitata a recepire gli importi indicati nella cartella.

  • Rigettato
    Contraddittorietà ed incertezza del quantum richiesto

    Tale questione doveva essere sollevata con l'impugnazione della cartella di pagamento, mai avvenuta, poiché l'intimazione impugnata si è limitata a recepire gli importi indicati nella cartella.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 27/01/2026, n. 1183
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1183
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

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