Art. 56. (Fondo per progetti di ricerca) 1. E' istituito un fondo finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca, di rilevante valore scientifico, anche con riguardo alla tutela della salute e all'innovazione tecnologica, con una dotazione finanziaria di 225 milioni di euro per l'anno 2003 e di ((100 milioni di euro per l'anno 2004, 92,758 milioni di euro per l'anno 2005, 97,934 milioni di euro per l'anno 2006 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007)) . Alla ripartizione del fondo,istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, tra le diverse finalita' provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e per l'innovazione tecnologica. Con lo stesso decreto sono stabiliti procedure, modalita' e strumenti per l'utilizzo delle risorse, assicurando in via prioritaria il finanziamento dei progetti presentati da soggetti che abbiano ottenuto, negli anni precedenti, un eccellente risultato nell'utilizzo e nella capacita' di spesa delle risorse comunitarie assegnate e delle risorse finanziarie provenienti dai programmi quadro di ricerca dell'Unione europea o dai fondi strutturali.
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1 gennaio 2003
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3 dicembre 2005
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Commentari • 2
- 1. Decisioni 2005https://www.astrid-online.it/
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte Cost., sentenza 26/01/2005, n. 31Provvedimento: […] 2.— Con lo stesso ricorso (reg. ric. n. 25 del 2003) la Regione Emilia-Romagna ha, altresì, impugnato l'art. 56 della medesima legge n. 289 del 2002, che ha «istituito un Fondo finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca, […] 5.2.— In relazione all'art. 56 della stessa legge n. 289 del 2002, […] 3.— Con lo stesso ricorso (reg. ric. n. 25 del 2003) la Regione Emilia-Romagna ha, altresì, impugnato l'art. 56 della legge n. 289 del 2002, che ha «istituito un Fondo finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca, […] nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56 della predetta legge n. 289 del 2002, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, […]Leggi di più...
- norme della legge finanziaria 2003·
- bilancio e contabilità pubblica·
- non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.·
- amministrazione pubblica·
- fondo finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca di rilevante valore scientifico·
- istituzione di un fondo per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica·
- disposizioni in materia di innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione·
- ricerca scientifica e tecnica·
- illegittimità costituzionale 'in parte qua'.·
- attribuzione di competenze al ministro e dell'universita' della ricerca scientifica e tecnologica.·
- legge finanziaria per il 2003