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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/02/2025, n. 2806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2806 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CONTROVERSIE CIVILI
Il Dott. Maurizio Manzi, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G.A.C.C. n°49590 per l'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 26 novembre 2024, vertente
TRA
Parte_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede già Parte_1
,
legale in Venezia-Mestre, Via Terraglio n°63, capitale sociale interamente versato € 22.000.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo al n° P.IVA 1 REA n°420580,
,
ΡΙ P.IVA_2 autorizzata all'esercizio dell'attività finanziaria con provvedimento della Banca d'IT '
in data 21/06/2018, Prot. n°0757078/18, società con socio unico Banca IFIS s.p.a., appartenente al Gruppo
Banca IFIS e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca IFIS s.p.a. e, per essa, quale mandataria, giusta procura speciale a rogito notaio Persona_1 di Venezia-Mestre, Rep. n° 42351,
Racc. n° 15678 in data 09/12/2020, Controparte_1 con sede legale in Venezia-Mestre, Via Terraglio cambio di denominazione avvenuto per assemblea in data 14 dicembre 2020, n°63, già CP_2
Rep. n° 84415, Racc. n° 17165, capitale sociale interamente versato € 3.000.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo al n° P.IVA_3 REA n° 432072, PI P.IVA_2 autorizzata all'esercizio dell'attività finanziaria con provvedimento della Banca d'IT '
in data 09/12/2020, Prot. n°1640067/20, società con socio unico Controparte_3 appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca IFIS s.p.a., in persona della procuratrice Controparte_4 nata a [...] il [...], giusta procura del Notaio Persona_1 dell'08/02/2022, Rep. n° 43812, Racc. n° 16503, elettivamente domiciliata in
Roma, Viale Giulio Cesare n°2, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Grillo, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura rilasciata su foglio separato, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
APPELLANTE E
CP_5 ( c.f. C.F. 1 nato a [...] il [...], ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Roma, Via di Castel Porziano n°343/A, presso lo studio degli Avvocati Francesco Lugli e Stefano Ricci, dai quali è rappresentato e difeso, come da mandato a margine della comparsa di risposta
APPELLATO
OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA n°11036/2022 GIUDICE DI PACE DI ROMA.
'All'udienza del 26 novembre 2024 compariva per Controparte_3 la Dott.ssa Controparte_6 in sostituzione dell'Avv. Giuseppe Grillo, la quale precisava le conclusioni riportandosi al proprio atto di appello e chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Era presente per l'appellato l'Avv. Francesco Lugli il quale chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione ex art. 190 c.p.c..
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente al Sig. CP_5 la Controparte_3 già Parte_2 proponeva appello avverso la sentenza n° 11036/2022, R.G. n° 12667/2022, del Giudice di Pace di Roma,
Sez. I, Dott. Edmondo Mignucci, depositata in data 09/06/2022, con la quale era stato così statuito:
" accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n°1219/2021, emesso dal Giudice di Pace di Roma in data 20/05/2021;
condanna l'opposta alla refusione delle spese di lite in favore dell'opponente liquidate in € 1.200,00, di cui € 100,00 per spese oltre accessori di legge".
Esponeva la parte appellante che:
con atto di citazione notificato in data 11/12/2021 il Sig. CP_5 aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n°12191/2021, R.G. n° 18658/2021, emesso dal Giudice di Pace di Roma il 20/05/2021, depositato in cancelleria il 23/05/2021, con il quale gli era stato intimato di pagare in favore di essa appellante l'importo di € 4.611,08 oltre agli interessi legali come da domanda nonché le spese del procedimento monitorio liquidate in complessivi € 566,00, di cui € 490,00 per compensi professionali ed € 760,00 per spese vive oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
nella interposta opposizione erano state sollevale le seguenti eccezioni: cause di forza maggiore;
difetto di legittimazione attiva;
prescrizione del credito;
il decreto ingiuntivo era stato emesso in virtù del contratto di apertura di linea di fido ad uso rotativo legata all'utilizzo di una carta di credito di durata illimitata( c.d. revolving)
n° 20090673979101, stipulato dal Sig. con la Findomestic Banca s.p.a.; CP_5 nel giudizio di opposizione si era regolarmente costituita essa appellante ed, istruita la causa su base documentale, le parti, all'udienza del 16/05/2022, erano state invitate a precisare le conclusioni;
il che era occorso nel caso indicato;
quindi, in data 17.05/09.06/2022 era stata pubblicata la sentenza n° 11936/2022, oggetto
-
di gravame, in virtù della quale l'opposizione era stata accolta con condanna della creditrice opposta al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio;
la pronuncia avrebbe dovuto essere riformata per i seguenti motivi:
-
1) illegittimità della pronuncia per aver erroneamente riconosciuto l'ammissibilità tardiva della opposizione in ragione della ricorrenza della causa di forza maggiore: ed infatti il Sig. CP_5 aveva proposto opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il D.l. n°12191/2021, R.G. n° 18658/2021, emesso dal Giudice di Pace di Roma il 20/05/2021, depositato in cancelleria il 23/05/2021, notificato il 22/10/2021 sostenendo di essersi avvalso della causa di giustificazione della forza maggiore in quanto rimasto vittima di un infortunio che ha determinato gravi lesioni fisiche"; рій precisamente il Sig. CP_5 aveva addotto quale esimente la circostanza di essersi infortunato in data 05/06/2021 con divieto assoluto di deambulazione e di carico sino al 25 novembre 2021 con conseguenza che aveva potuto prendere contatto con il proprio difensore soltanto in data 25 novembre 2021; in replica a tale eccezione essa appellante aveva evidenziato al Giudice di Pace di Roma che, essendo stato notificato il decreto ingiuntivo in data 22/10/2021, il termine per proporre opposizione era scaduto in data 01/12/2021 ovvero una settimana dopo l'asserito conferimento dell'incarico difensivo;
era principio univoco giurisprudenziale qualificare causa di forza maggiore un avvenimento straordinario ed imprevedibile laddove nel caso in esame il Sig. CP_5 non sarebbe stato impossibilitato a conferire il mandato al proprio difensore al fine di contrastare utilmente il decreto ingiuntivo;
2) illegittimità della pronuncia nella parte in cui aveva ritenuto estinto il credito azionato per prescrizione: ed infatti per i rapporti di durata( quali i fidi e i revolving) il termine di prescrizione decennale
-
decorreva dall'ultimo pagamento eseguito -in data 21/03/2024- che, nella fattispecie, non risultava decorso- oltre che essere stato interrotto mediante lettera di diffida del 27/10/2016-; tanto esposto formulava le seguenti conclusioni:
"' voglia il Giudice adito accogliere il presente appello ed, in totale riforma dell'appellata sentenza n° 11036/2022, pronunciata dal Giudice di Pace di Roma, rigettare l'opposizione e, per l'effetto, confermare il monitorio opposto.
In caso di accoglimento, chiede altresì che il Giudice di Appello voglia condannare l'appellato al pagamento della complessiva somma di € 1.705.03, oltre interessi dalla data di esecuzione del bonifico al soddisfo.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio".
Si costituiva il Sig. CP_5 il quale, con comparsa di risposta, replicava che ricorreva la causa di forza maggiore sì da legittimare l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.; del pari il credito era da ritenersi estinto per intervenuta prescrizione. Tanto premesso rassegnava le seguenti conclusioni:
""piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via principale: rigettare l'avverso atto di appello in quanto infondato in fatto e in diritto, siccome motivato nel presente atto, confermando per l'effetto la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Francesco Lugli, il quale, in uno con il presente atto, si dichiara antistatario".
La causa, all'udienza del 26 novembre 2024, all'esito della precisazione delle conclusioni, siccome
-
riportate in atti, ad opera dei procuratori delle parti, veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Ritiene il giudicante che il proposto appello debba trovare accoglimento perché fondato.
Quanto ai distinti motivi di gravame giova osservare:
1) in tema di ammissibilità della opposizione tardiva a decreto ingiuntivo:
"recita l'art. 650 c.p.c. l'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. Omissis.."; in punto di fatto risulta incontestato che il decreto ingiuntivo fatto oggetto di opposizione sia stato notificato in data 22/10/2021 e che, pertanto, l'opposizione sarebbe stata tempestivamente proponibile entro l'01/12/2021.
In proposito il Sig. CP_5 ha asserito che, per gravi ragioni personali, ha potuto conferire mandato ai propri difensori soltanto in data 25/11/2021. Occorre considerare che disposizione di rito invocata non opera riferimento ad un evento straordinario ed imprevedibile che impedisca l'attività dell'interessato, sibbene ad un contesto che abbia univocamente determinato un deficit integrale di natura cognitiva.
E' stato pertanto impropriamente sussunto nella richiamata fattispecie normativa l'evento rovinoso che ha interessato il Sig. CP_5 consistito nel patimento di lesioni gravi in ragione di un sinistro equiparabile a quello di natura domestica.
Mette conto osservare che, a fronte del perfezionamento delle procedure notificatorie, il Sig. CP_5
è venuto tempestivamente a conoscenza dell'atto notificato e, pertanto, nel termine di quaranta giorni dalla ricezione dell'incartamento avrebbe potuto proporre opposizione.
Segnatamente il decreto monitorio de quo è divenuto irretrattabile in data 01/12/2021 sicchè il Sig. CP 5 il quale ha dichiarato di aver contattato i propri difensori in data 25/11/2021) avrebbe potuto/dovuto proporre tempestiva opposizione nel termine perentorio dapprima indicato.
Ha errato, pertanto, il primo giudicante nel ritenere ammissibile l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. sussumendo l'evento patito dal Sig. CP_5 nel genus della causa di forza maggiore che avrebbe impedito il diritto di difesa.
2) in tema di fondatezza della eccezione di estinzione per prescrizione delle pretese creditorie azionate in sede monitoria:
ove- in via denegata- si intendesse superare il rilievo sub 1) la proposta eccezione in senso stretto potrebbe trovare parziale accoglimento;
ed infatti appare ragionevole aderire all'orientamento "secondo cui ogni qualvolta un rapporto di durata implichi prestazioni in denaro ripetute o scaglionate nel tempo l'unitarietà del rapporto contrattuale ed il fatto che esso sia destinato a protrarsi per il futuro non impedisce di qualificare indebito ciascun singolo pagamento non dovuto se ciò dipenda dalla nullità del titolo giustificativo dell'esborso, sin dal momento in cui il pagamento medesimo abbia avuto luogo;
ed è sempre da quel momento che sorge dunque il diritto del solvens alla ripetizione e che la relativa prescrizione inizia a decorrere".
Alla luce della superiore esplicitazione il rapporto in esame non è da considerarsi un "unicum" dovendo essere valutate atomisticamente le singole rimesse operate nel corso del contratto di finanziamento.
Osserva il decidente che, in ragione delle evidenze versare in atti( cfr. documento allegato n° 7 al ricorso per decreto ingiuntivo) risulterebbe suscettibile di estinzione la sola prima rimessa di € 700,00 (e connessi accessori) operata in data 23/03/2006 a fronte della notificazione dell'atto di cessione di credito occorsa in data 27/10/2016.
Occorre, però considerare, che deve essere dichiarato nullo in parte qua l'atto oppositivo nel quale
è stata apoditticamente formulata l'eccezione in senso stretto con riferimento all'integrale rapporto di finanziamento ed non anche in relazione all'iniziale segmento.
In forza dei superiori rilievi deve essere ribadito che l'opposizione ex art. 650 c.p.c. non avrebbe potuto essere ritenuta ammissibile e che, a tutto voler concedere, l'eccezione di estinzione per prescrizione- ove ritualmente formulata- avrebbe potuto trovare accoglimento meramente con riferimento alla prima rimessa di finanziamento.
In forza dei superiori rilievi deve essere accolto il proposto appello con conseguente rimozione della sentenza di prime cure e favore del doppio grado di giurisdizione( oltre che con statuizione di restituzione delle somme indebitamente percepite dal Sig. CP_5 in esecuzione della pronuncia di prime cure).
PQM
Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n° 11036/2022, pronunciata dal Giudice di Pace di Roma, dichiara la inammissibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo n° 12191/2021, R.G. n°18658/2021 emesso in data 20 maggio 2021 dal Giudice di Pace di Roma e, per l'effetto, revoca il richiamato decreto monitorio.
Condanna il Sig. CP_5 alla restituzione alla parte appellante della complessiva somma pari ad € 1.705,03- oltre interessi dalla data di esecuzione del bonifico al soddisfo- indebitamente ricevuta in esecuzione della pronuncia di prime cure.
Condanna il Sig. CP_5 a rifondere in favore della parte appellante le spese del doppio grado di giurisdizione che si liquidano quanto al primo grado in € 1.200,00- oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge- e quanto al presente grado in € 2.100,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c,p.a. ed i.v.a. come per legge-.-
Roma, 24 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott. Maurizio Manzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CONTROVERSIE CIVILI
Il Dott. Maurizio Manzi, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G.A.C.C. n°49590 per l'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 26 novembre 2024, vertente
TRA
Parte_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede già Parte_1
,
legale in Venezia-Mestre, Via Terraglio n°63, capitale sociale interamente versato € 22.000.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo al n° P.IVA 1 REA n°420580,
,
ΡΙ P.IVA_2 autorizzata all'esercizio dell'attività finanziaria con provvedimento della Banca d'IT '
in data 21/06/2018, Prot. n°0757078/18, società con socio unico Banca IFIS s.p.a., appartenente al Gruppo
Banca IFIS e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca IFIS s.p.a. e, per essa, quale mandataria, giusta procura speciale a rogito notaio Persona_1 di Venezia-Mestre, Rep. n° 42351,
Racc. n° 15678 in data 09/12/2020, Controparte_1 con sede legale in Venezia-Mestre, Via Terraglio cambio di denominazione avvenuto per assemblea in data 14 dicembre 2020, n°63, già CP_2
Rep. n° 84415, Racc. n° 17165, capitale sociale interamente versato € 3.000.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo al n° P.IVA_3 REA n° 432072, PI P.IVA_2 autorizzata all'esercizio dell'attività finanziaria con provvedimento della Banca d'IT '
in data 09/12/2020, Prot. n°1640067/20, società con socio unico Controparte_3 appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca IFIS s.p.a., in persona della procuratrice Controparte_4 nata a [...] il [...], giusta procura del Notaio Persona_1 dell'08/02/2022, Rep. n° 43812, Racc. n° 16503, elettivamente domiciliata in
Roma, Viale Giulio Cesare n°2, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Grillo, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura rilasciata su foglio separato, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
APPELLANTE E
CP_5 ( c.f. C.F. 1 nato a [...] il [...], ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Roma, Via di Castel Porziano n°343/A, presso lo studio degli Avvocati Francesco Lugli e Stefano Ricci, dai quali è rappresentato e difeso, come da mandato a margine della comparsa di risposta
APPELLATO
OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA n°11036/2022 GIUDICE DI PACE DI ROMA.
'All'udienza del 26 novembre 2024 compariva per Controparte_3 la Dott.ssa Controparte_6 in sostituzione dell'Avv. Giuseppe Grillo, la quale precisava le conclusioni riportandosi al proprio atto di appello e chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Era presente per l'appellato l'Avv. Francesco Lugli il quale chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione ex art. 190 c.p.c..
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente al Sig. CP_5 la Controparte_3 già Parte_2 proponeva appello avverso la sentenza n° 11036/2022, R.G. n° 12667/2022, del Giudice di Pace di Roma,
Sez. I, Dott. Edmondo Mignucci, depositata in data 09/06/2022, con la quale era stato così statuito:
" accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n°1219/2021, emesso dal Giudice di Pace di Roma in data 20/05/2021;
condanna l'opposta alla refusione delle spese di lite in favore dell'opponente liquidate in € 1.200,00, di cui € 100,00 per spese oltre accessori di legge".
Esponeva la parte appellante che:
con atto di citazione notificato in data 11/12/2021 il Sig. CP_5 aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n°12191/2021, R.G. n° 18658/2021, emesso dal Giudice di Pace di Roma il 20/05/2021, depositato in cancelleria il 23/05/2021, con il quale gli era stato intimato di pagare in favore di essa appellante l'importo di € 4.611,08 oltre agli interessi legali come da domanda nonché le spese del procedimento monitorio liquidate in complessivi € 566,00, di cui € 490,00 per compensi professionali ed € 760,00 per spese vive oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
nella interposta opposizione erano state sollevale le seguenti eccezioni: cause di forza maggiore;
difetto di legittimazione attiva;
prescrizione del credito;
il decreto ingiuntivo era stato emesso in virtù del contratto di apertura di linea di fido ad uso rotativo legata all'utilizzo di una carta di credito di durata illimitata( c.d. revolving)
n° 20090673979101, stipulato dal Sig. con la Findomestic Banca s.p.a.; CP_5 nel giudizio di opposizione si era regolarmente costituita essa appellante ed, istruita la causa su base documentale, le parti, all'udienza del 16/05/2022, erano state invitate a precisare le conclusioni;
il che era occorso nel caso indicato;
quindi, in data 17.05/09.06/2022 era stata pubblicata la sentenza n° 11936/2022, oggetto
-
di gravame, in virtù della quale l'opposizione era stata accolta con condanna della creditrice opposta al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio;
la pronuncia avrebbe dovuto essere riformata per i seguenti motivi:
-
1) illegittimità della pronuncia per aver erroneamente riconosciuto l'ammissibilità tardiva della opposizione in ragione della ricorrenza della causa di forza maggiore: ed infatti il Sig. CP_5 aveva proposto opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il D.l. n°12191/2021, R.G. n° 18658/2021, emesso dal Giudice di Pace di Roma il 20/05/2021, depositato in cancelleria il 23/05/2021, notificato il 22/10/2021 sostenendo di essersi avvalso della causa di giustificazione della forza maggiore in quanto rimasto vittima di un infortunio che ha determinato gravi lesioni fisiche"; рій precisamente il Sig. CP_5 aveva addotto quale esimente la circostanza di essersi infortunato in data 05/06/2021 con divieto assoluto di deambulazione e di carico sino al 25 novembre 2021 con conseguenza che aveva potuto prendere contatto con il proprio difensore soltanto in data 25 novembre 2021; in replica a tale eccezione essa appellante aveva evidenziato al Giudice di Pace di Roma che, essendo stato notificato il decreto ingiuntivo in data 22/10/2021, il termine per proporre opposizione era scaduto in data 01/12/2021 ovvero una settimana dopo l'asserito conferimento dell'incarico difensivo;
era principio univoco giurisprudenziale qualificare causa di forza maggiore un avvenimento straordinario ed imprevedibile laddove nel caso in esame il Sig. CP_5 non sarebbe stato impossibilitato a conferire il mandato al proprio difensore al fine di contrastare utilmente il decreto ingiuntivo;
2) illegittimità della pronuncia nella parte in cui aveva ritenuto estinto il credito azionato per prescrizione: ed infatti per i rapporti di durata( quali i fidi e i revolving) il termine di prescrizione decennale
-
decorreva dall'ultimo pagamento eseguito -in data 21/03/2024- che, nella fattispecie, non risultava decorso- oltre che essere stato interrotto mediante lettera di diffida del 27/10/2016-; tanto esposto formulava le seguenti conclusioni:
"' voglia il Giudice adito accogliere il presente appello ed, in totale riforma dell'appellata sentenza n° 11036/2022, pronunciata dal Giudice di Pace di Roma, rigettare l'opposizione e, per l'effetto, confermare il monitorio opposto.
In caso di accoglimento, chiede altresì che il Giudice di Appello voglia condannare l'appellato al pagamento della complessiva somma di € 1.705.03, oltre interessi dalla data di esecuzione del bonifico al soddisfo.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio".
Si costituiva il Sig. CP_5 il quale, con comparsa di risposta, replicava che ricorreva la causa di forza maggiore sì da legittimare l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.; del pari il credito era da ritenersi estinto per intervenuta prescrizione. Tanto premesso rassegnava le seguenti conclusioni:
""piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via principale: rigettare l'avverso atto di appello in quanto infondato in fatto e in diritto, siccome motivato nel presente atto, confermando per l'effetto la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Francesco Lugli, il quale, in uno con il presente atto, si dichiara antistatario".
La causa, all'udienza del 26 novembre 2024, all'esito della precisazione delle conclusioni, siccome
-
riportate in atti, ad opera dei procuratori delle parti, veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Ritiene il giudicante che il proposto appello debba trovare accoglimento perché fondato.
Quanto ai distinti motivi di gravame giova osservare:
1) in tema di ammissibilità della opposizione tardiva a decreto ingiuntivo:
"recita l'art. 650 c.p.c. l'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. Omissis.."; in punto di fatto risulta incontestato che il decreto ingiuntivo fatto oggetto di opposizione sia stato notificato in data 22/10/2021 e che, pertanto, l'opposizione sarebbe stata tempestivamente proponibile entro l'01/12/2021.
In proposito il Sig. CP_5 ha asserito che, per gravi ragioni personali, ha potuto conferire mandato ai propri difensori soltanto in data 25/11/2021. Occorre considerare che disposizione di rito invocata non opera riferimento ad un evento straordinario ed imprevedibile che impedisca l'attività dell'interessato, sibbene ad un contesto che abbia univocamente determinato un deficit integrale di natura cognitiva.
E' stato pertanto impropriamente sussunto nella richiamata fattispecie normativa l'evento rovinoso che ha interessato il Sig. CP_5 consistito nel patimento di lesioni gravi in ragione di un sinistro equiparabile a quello di natura domestica.
Mette conto osservare che, a fronte del perfezionamento delle procedure notificatorie, il Sig. CP_5
è venuto tempestivamente a conoscenza dell'atto notificato e, pertanto, nel termine di quaranta giorni dalla ricezione dell'incartamento avrebbe potuto proporre opposizione.
Segnatamente il decreto monitorio de quo è divenuto irretrattabile in data 01/12/2021 sicchè il Sig. CP 5 il quale ha dichiarato di aver contattato i propri difensori in data 25/11/2021) avrebbe potuto/dovuto proporre tempestiva opposizione nel termine perentorio dapprima indicato.
Ha errato, pertanto, il primo giudicante nel ritenere ammissibile l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. sussumendo l'evento patito dal Sig. CP_5 nel genus della causa di forza maggiore che avrebbe impedito il diritto di difesa.
2) in tema di fondatezza della eccezione di estinzione per prescrizione delle pretese creditorie azionate in sede monitoria:
ove- in via denegata- si intendesse superare il rilievo sub 1) la proposta eccezione in senso stretto potrebbe trovare parziale accoglimento;
ed infatti appare ragionevole aderire all'orientamento "secondo cui ogni qualvolta un rapporto di durata implichi prestazioni in denaro ripetute o scaglionate nel tempo l'unitarietà del rapporto contrattuale ed il fatto che esso sia destinato a protrarsi per il futuro non impedisce di qualificare indebito ciascun singolo pagamento non dovuto se ciò dipenda dalla nullità del titolo giustificativo dell'esborso, sin dal momento in cui il pagamento medesimo abbia avuto luogo;
ed è sempre da quel momento che sorge dunque il diritto del solvens alla ripetizione e che la relativa prescrizione inizia a decorrere".
Alla luce della superiore esplicitazione il rapporto in esame non è da considerarsi un "unicum" dovendo essere valutate atomisticamente le singole rimesse operate nel corso del contratto di finanziamento.
Osserva il decidente che, in ragione delle evidenze versare in atti( cfr. documento allegato n° 7 al ricorso per decreto ingiuntivo) risulterebbe suscettibile di estinzione la sola prima rimessa di € 700,00 (e connessi accessori) operata in data 23/03/2006 a fronte della notificazione dell'atto di cessione di credito occorsa in data 27/10/2016.
Occorre, però considerare, che deve essere dichiarato nullo in parte qua l'atto oppositivo nel quale
è stata apoditticamente formulata l'eccezione in senso stretto con riferimento all'integrale rapporto di finanziamento ed non anche in relazione all'iniziale segmento.
In forza dei superiori rilievi deve essere ribadito che l'opposizione ex art. 650 c.p.c. non avrebbe potuto essere ritenuta ammissibile e che, a tutto voler concedere, l'eccezione di estinzione per prescrizione- ove ritualmente formulata- avrebbe potuto trovare accoglimento meramente con riferimento alla prima rimessa di finanziamento.
In forza dei superiori rilievi deve essere accolto il proposto appello con conseguente rimozione della sentenza di prime cure e favore del doppio grado di giurisdizione( oltre che con statuizione di restituzione delle somme indebitamente percepite dal Sig. CP_5 in esecuzione della pronuncia di prime cure).
PQM
Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n° 11036/2022, pronunciata dal Giudice di Pace di Roma, dichiara la inammissibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo n° 12191/2021, R.G. n°18658/2021 emesso in data 20 maggio 2021 dal Giudice di Pace di Roma e, per l'effetto, revoca il richiamato decreto monitorio.
Condanna il Sig. CP_5 alla restituzione alla parte appellante della complessiva somma pari ad € 1.705,03- oltre interessi dalla data di esecuzione del bonifico al soddisfo- indebitamente ricevuta in esecuzione della pronuncia di prime cure.
Condanna il Sig. CP_5 a rifondere in favore della parte appellante le spese del doppio grado di giurisdizione che si liquidano quanto al primo grado in € 1.200,00- oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge- e quanto al presente grado in € 2.100,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c,p.a. ed i.v.a. come per legge-.-
Roma, 24 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott. Maurizio Manzi