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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 106/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 2, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI PIETRO GIUSEPPE, Presidente
TT FR, Relatore
DIOZZI FABIO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 373/2022 depositato il 17/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
I.c.a. - Imposte MU FI - Spa - 02478610583
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso ufficio.legale@pec.icatributi.com
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 626/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 2 e pubblicata il 09/12/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 57 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società.1 S.r.l. (mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese concessionario del servizio di accertamento e riscossione per il Comune di Cagliari), ha notificato alla società Ricorrente_1 s.n.c. l'avviso di accertamento n. 57 del 27 maggio 2019, con il quale ha determinato l'imposta di pubblicità dovuta per l'affissione di quattro cartelli pubblicitari e applicato la sanzione per omessa denuncia. L'imposta dovuta veniva calcolata in euro 12.897,82, con la sanzione per omessa denuncia pari al 200% dell'accertato.
La società Ricorrente_1 ha presentato ricorso avverso l'avviso alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari che, con sentenza n. 626/2021, lo ha accolto nella parte in cui è stata applicata la sanzione per omessa denuncia in euro 25.795,64, rideterminandola nel minimo di curo 12.897,82, corrispondente al cento per cento dell'imposta accertata e dovuta.
La società ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma, mentre il concessionario ha chiesto la conferma della sentenza, con la liquidazione delle spese dei due gradi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La contribuente eccepisce nell'appello gli stessi motivi già indicati nel ricorso introduttivo e precisamente:
1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8, comma 4, del D.lgs. n. 507/93. Illegittima applicazione dell'imposta su base annuale. Violazione dell'articolo 10 della L. 212/2000.
2) Illegittima applicazione dell'imposta con riferimento ad un mezzo pubblicitario posto all'interno del locale commerciale e, dunque, esente. Violazione dell'art. 17, co. 1, lett. a), del D.lgs. n. 507/93;
3) Nullità/illegittimità del provvedimento di irrogazione delle sanzioni.
I primi giudici, con ampia ed articolata motivazione, che questa Corte condivide, hanno respinto tutte le eccezioni della società, ed in particolare:
“L'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993, relativamente all'obbligo di dichiarazione dell'inizio esposizione pubblicitaria, prevede che «[ip soggetto passivo di cui all'art. 6 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal comune e messo a disposizione degli interessati.».
6.2. - In fatto, dalla documentazione versata in giudizio risulta che l'installazione dei teli o cartelli pubblicitari
è stata effettuata dalla società ricorrente prima di provvedere alla presentazione della relativa dichiarazione presso il Comune (o, come nel caso di specie, presso il concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità), in tal modo invertendo la procedura descritta dall'art. 8, comma 1, sopra citato.
La conseguenza dell'omissione della previa dichiarazione dell'installazione pubblicitaria determina una diversa misura del tributo dovuto, come chiaramente previsto dall'art. 8, comma 4, cit., secondo cui qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli art. 12,13,14, commi 1, 2, e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata;
per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento».
Come esattamente osservato dalla difesa della resistente, la norma (che introduce una presunzione applicabile «in ogni caso») esclude che il soggetto passivo possa provare la diversa determinazione del dovuto.”
In caso di omessa presentazione della dichiarazione per l'imposta sulla pubblicità, si applica una presunzione legale assoluta che la pubblicità sia stata effettuata per tutto l'anno solare (dal 1° gennaio), indipendentemente da quando sia iniziata, e scattano sanzioni per la violazione dichiarativa e l'omesso versamento, a meno di adesione e pagamento entro i termini.
In questo senso si è pronunciata la Suprema Corte (vedasi Ordinanza Sez. 5 N. 33409/2025), affermando che “correttamente in questo quadro il giudice di appello ha individuato il soggetto obbligato nella società ricorrente, quale soggetto pubblicizzato, ed ha ritenuto che in difetto di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8 D. Lgs. n. 507/93, l'imposta debba essere applicata su base annuale e non già su base temporale ridotta, ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto.”
Per cui deve confermarsi il rigetto dell'eccezione.
Per quanto riguarda l'esposizione di un cartello all'interno del locale, il concessionario ha prodotto le fotografie dei cartelli, da cui risulta che il telo in pvc di mq. 2 (“grazie 50 anni di lavoro”), ubicato all'interno del locale,
è posizionato dietro un vetro dell'immobile espositivo, in modo ben visibile.
È l'art. 5, stesso decreto 507/93, precisa che il presupposto dell'imposta è: “1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile
è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto.
Deve, quindi, confermarsi il rigetto dell'eccezione.
Relativamente alle sanzioni, l'eccezione del contribuente di assenza di motivazione è priva di pregio, in quanto la Concessionaria le ha applicate nella misura prevista dal Regolamento Comunale, approvato con apposita delibera. La rideterminazione operata dai giudici di primo grado è comunque stata disposta nel minimo edittale, per cui le sanzioni dovute non hanno necessità di ulteriori specificazioni in ordine ai criteri di applicazione, in quanto è indubbio che alla violazione consegue una sanzione, come previsto dal d.lgs.
n. 471/1997.
Relativamente alle spese di lite compensate in primo grado, la Corte ritiene che non sussistano motivi per non liquidarle, come richiesto dalla società appellata.
Per quanto sopra, si respinge l'appello. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in €. 1.500, oltre al 15% per spese generali per il primo grado ed in €. 2000, oltre il 15% per il secondo grado.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in €. 1.500, oltre al 15% per spese generali per il primo grado ed in €. 2000, oltre il 15% per il secondo grado.
Cagliari, 10.02.2026
Il Giudice Relatore Il Presidente CO TI SE di IE
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 2, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI PIETRO GIUSEPPE, Presidente
TT FR, Relatore
DIOZZI FABIO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 373/2022 depositato il 17/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
I.c.a. - Imposte MU FI - Spa - 02478610583
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso ufficio.legale@pec.icatributi.com
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 626/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 2 e pubblicata il 09/12/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 57 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società.1 S.r.l. (mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese concessionario del servizio di accertamento e riscossione per il Comune di Cagliari), ha notificato alla società Ricorrente_1 s.n.c. l'avviso di accertamento n. 57 del 27 maggio 2019, con il quale ha determinato l'imposta di pubblicità dovuta per l'affissione di quattro cartelli pubblicitari e applicato la sanzione per omessa denuncia. L'imposta dovuta veniva calcolata in euro 12.897,82, con la sanzione per omessa denuncia pari al 200% dell'accertato.
La società Ricorrente_1 ha presentato ricorso avverso l'avviso alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari che, con sentenza n. 626/2021, lo ha accolto nella parte in cui è stata applicata la sanzione per omessa denuncia in euro 25.795,64, rideterminandola nel minimo di curo 12.897,82, corrispondente al cento per cento dell'imposta accertata e dovuta.
La società ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma, mentre il concessionario ha chiesto la conferma della sentenza, con la liquidazione delle spese dei due gradi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La contribuente eccepisce nell'appello gli stessi motivi già indicati nel ricorso introduttivo e precisamente:
1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8, comma 4, del D.lgs. n. 507/93. Illegittima applicazione dell'imposta su base annuale. Violazione dell'articolo 10 della L. 212/2000.
2) Illegittima applicazione dell'imposta con riferimento ad un mezzo pubblicitario posto all'interno del locale commerciale e, dunque, esente. Violazione dell'art. 17, co. 1, lett. a), del D.lgs. n. 507/93;
3) Nullità/illegittimità del provvedimento di irrogazione delle sanzioni.
I primi giudici, con ampia ed articolata motivazione, che questa Corte condivide, hanno respinto tutte le eccezioni della società, ed in particolare:
“L'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993, relativamente all'obbligo di dichiarazione dell'inizio esposizione pubblicitaria, prevede che «[ip soggetto passivo di cui all'art. 6 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal comune e messo a disposizione degli interessati.».
6.2. - In fatto, dalla documentazione versata in giudizio risulta che l'installazione dei teli o cartelli pubblicitari
è stata effettuata dalla società ricorrente prima di provvedere alla presentazione della relativa dichiarazione presso il Comune (o, come nel caso di specie, presso il concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità), in tal modo invertendo la procedura descritta dall'art. 8, comma 1, sopra citato.
La conseguenza dell'omissione della previa dichiarazione dell'installazione pubblicitaria determina una diversa misura del tributo dovuto, come chiaramente previsto dall'art. 8, comma 4, cit., secondo cui qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli art. 12,13,14, commi 1, 2, e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata;
per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento».
Come esattamente osservato dalla difesa della resistente, la norma (che introduce una presunzione applicabile «in ogni caso») esclude che il soggetto passivo possa provare la diversa determinazione del dovuto.”
In caso di omessa presentazione della dichiarazione per l'imposta sulla pubblicità, si applica una presunzione legale assoluta che la pubblicità sia stata effettuata per tutto l'anno solare (dal 1° gennaio), indipendentemente da quando sia iniziata, e scattano sanzioni per la violazione dichiarativa e l'omesso versamento, a meno di adesione e pagamento entro i termini.
In questo senso si è pronunciata la Suprema Corte (vedasi Ordinanza Sez. 5 N. 33409/2025), affermando che “correttamente in questo quadro il giudice di appello ha individuato il soggetto obbligato nella società ricorrente, quale soggetto pubblicizzato, ed ha ritenuto che in difetto di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8 D. Lgs. n. 507/93, l'imposta debba essere applicata su base annuale e non già su base temporale ridotta, ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto.”
Per cui deve confermarsi il rigetto dell'eccezione.
Per quanto riguarda l'esposizione di un cartello all'interno del locale, il concessionario ha prodotto le fotografie dei cartelli, da cui risulta che il telo in pvc di mq. 2 (“grazie 50 anni di lavoro”), ubicato all'interno del locale,
è posizionato dietro un vetro dell'immobile espositivo, in modo ben visibile.
È l'art. 5, stesso decreto 507/93, precisa che il presupposto dell'imposta è: “1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile
è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto.
Deve, quindi, confermarsi il rigetto dell'eccezione.
Relativamente alle sanzioni, l'eccezione del contribuente di assenza di motivazione è priva di pregio, in quanto la Concessionaria le ha applicate nella misura prevista dal Regolamento Comunale, approvato con apposita delibera. La rideterminazione operata dai giudici di primo grado è comunque stata disposta nel minimo edittale, per cui le sanzioni dovute non hanno necessità di ulteriori specificazioni in ordine ai criteri di applicazione, in quanto è indubbio che alla violazione consegue una sanzione, come previsto dal d.lgs.
n. 471/1997.
Relativamente alle spese di lite compensate in primo grado, la Corte ritiene che non sussistano motivi per non liquidarle, come richiesto dalla società appellata.
Per quanto sopra, si respinge l'appello. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in €. 1.500, oltre al 15% per spese generali per il primo grado ed in €. 2000, oltre il 15% per il secondo grado.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in €. 1.500, oltre al 15% per spese generali per il primo grado ed in €. 2000, oltre il 15% per il secondo grado.
Cagliari, 10.02.2026
Il Giudice Relatore Il Presidente CO TI SE di IE