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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 20/01/2026, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 820/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RICCI ENNIO, Presidente
TI ARMANDO, RE
ELEFANTE REGINA MARINA, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3362/2024 depositato il 16/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2023000200020021100005816868 IMU 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 18209/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da verbale ed atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, difeso come in atti, con tempestivo ricorso notificato il 6.2.2024 e costituzione in giudizio effettuata dopo 10 giorni, impugna:
- la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 20230002002110005816868;
- emessa da: Resistente_1 Srl;
- Ente impositore: Comune di Napoli;
- data notifica atto: 19.12.2023;
- Tributo: IMU;
- anni d'imposta: 2015 - 2016 – 2017 - 2018;
- importo complessivo: € 74.275,49;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) omessa notifica atti prodromici;
-) assume che sono inserite anche quote di immobili ubicati in altri comuni;
-) omessa indicazione calcoli.
Il 9.4.2024 fu rigettata l'istanza di sospensione.
Il 3.5.2024 si costituisce il Comune di Napoli che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva per aver delegato le attività a Resistente_1; assume tutti gli accertamenti validamente notificati, allega documentazione e chiede il rigetto del ricorso.
Il 18.5.2024, a mezzo libero professionista, si costituisce Resistente_1 che contesta le avverse eccezioni e chiede il rigetto del ricorso.
Con memorie del 20.5.2024 la difesa attorea replica sul merito delle pretese ed assume essere nulle le notifiche all'indirizzo pec dell'attività di promotore finanziario per le pretese di natura privata;
insiste per l'accoglimento del ricorso.
Il 24.10.2025, trattata la causa come da verbale di udienza, il Collegio così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
I quattro accertamenti prodromici furono tutti validamente notificati con pec del 6.11.2020 e non furono impugnati;
infondata è l'eccezione dell'illegittimità delle pec di trasmissione degli accertamenti in quanto inviate all'indirizzo di quella professionale per atti di natura privata poiché ciò è possibile come da giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. 1615 del 22.1.2025).
L'eccezione che la pretesa tributaria riguardi immobili ubicati anche in altri comuni è del tutto errata e dovuta ad una palese svista della difesa attorea, infatti gli immobili ubicati in altri comuni indicati nel preavviso di iscrizione ipotecaria sono quelli da sottoporre ad ipoteca.
Il ricorso va, dunque, rigettato ed il preavviso di iscrizione ipotecaria confermato.
Nulla per le spese della fase cautelare poiché alla data della relativa udienza nessuna delle convenute era ancora costituita.
Per la fase di merito le spese di lite seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
1) Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
2586,00 oltre accessori di legge in favore di ciascuna resistente costituita .
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RICCI ENNIO, Presidente
TI ARMANDO, RE
ELEFANTE REGINA MARINA, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3362/2024 depositato il 16/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2023000200020021100005816868 IMU 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 18209/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da verbale ed atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, difeso come in atti, con tempestivo ricorso notificato il 6.2.2024 e costituzione in giudizio effettuata dopo 10 giorni, impugna:
- la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 20230002002110005816868;
- emessa da: Resistente_1 Srl;
- Ente impositore: Comune di Napoli;
- data notifica atto: 19.12.2023;
- Tributo: IMU;
- anni d'imposta: 2015 - 2016 – 2017 - 2018;
- importo complessivo: € 74.275,49;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) omessa notifica atti prodromici;
-) assume che sono inserite anche quote di immobili ubicati in altri comuni;
-) omessa indicazione calcoli.
Il 9.4.2024 fu rigettata l'istanza di sospensione.
Il 3.5.2024 si costituisce il Comune di Napoli che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva per aver delegato le attività a Resistente_1; assume tutti gli accertamenti validamente notificati, allega documentazione e chiede il rigetto del ricorso.
Il 18.5.2024, a mezzo libero professionista, si costituisce Resistente_1 che contesta le avverse eccezioni e chiede il rigetto del ricorso.
Con memorie del 20.5.2024 la difesa attorea replica sul merito delle pretese ed assume essere nulle le notifiche all'indirizzo pec dell'attività di promotore finanziario per le pretese di natura privata;
insiste per l'accoglimento del ricorso.
Il 24.10.2025, trattata la causa come da verbale di udienza, il Collegio così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
I quattro accertamenti prodromici furono tutti validamente notificati con pec del 6.11.2020 e non furono impugnati;
infondata è l'eccezione dell'illegittimità delle pec di trasmissione degli accertamenti in quanto inviate all'indirizzo di quella professionale per atti di natura privata poiché ciò è possibile come da giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. 1615 del 22.1.2025).
L'eccezione che la pretesa tributaria riguardi immobili ubicati anche in altri comuni è del tutto errata e dovuta ad una palese svista della difesa attorea, infatti gli immobili ubicati in altri comuni indicati nel preavviso di iscrizione ipotecaria sono quelli da sottoporre ad ipoteca.
Il ricorso va, dunque, rigettato ed il preavviso di iscrizione ipotecaria confermato.
Nulla per le spese della fase cautelare poiché alla data della relativa udienza nessuna delle convenute era ancora costituita.
Per la fase di merito le spese di lite seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
1) Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
2586,00 oltre accessori di legge in favore di ciascuna resistente costituita .