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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XV, sentenza 02/02/2026, n. 1460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1460 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1460/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9792/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240102591146000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240102591146000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240102591146000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 397/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 si oppone alla cartella di pagamento n. 09720240102591146000 notificata in data 12 marzo 2025 con la quale l'Agenzia delle Entrate, tramite l'agente della riscossione, chiedeva la somma di € 669,49
a titolo di Irpef ed addizionali per l'anno d'imposta 2020, in dipendenza del controllo automatizzato ex art. 36 bis del DPR 600/73 della dichiarazione Unico/2021.
Come unico motivo di impugnazione il ricorrente eccepisce la nullità della cartella per decadenza dell'Ufficio dalla azione di riscossione a causa della sua tardiva notifica in violazione dell'articolo 25 del DPR 602/73 ai sensi del quale il termine scadeva il 31.12.2024.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio e ribadiva la legittimità e tempestività della notifica della cartella di pagamento considerando anche l'incidenza della legislazione emergenziale COVID.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni del ricorrente non appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Occorre premettere innanzitutto come, sotto il profilo della sospensione dei termini, la situazione emergenziale determinata dalla pandemia da COVID-19 abbia comportato l'adozione di una serie di disposizioni eccezionali, volte a determinare la proroga dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento.
In particolare, il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”), convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'art. 68 (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione), comma 1, ha previsto la sospensione con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie dei termini dei versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.
Lo stesso Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”), all'art. 68, ha previsto alla fine del comma
1 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 che prevede che “ I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
Inoltre, l'art. 68 al comma 4-bis prevede al punto b) che “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi
1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021 (…) sono prorogati “di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate “.
Premesso ciò è doveroso tuttavia evidenziare come la Corte di Cassazione con la recente sentenza
17668/2025 abbia affrontato il problema della cumulabilità delle varie sospensioni e proroghe dei termini introdotte dalla legislazione emergenziale stabilendo il principio di diritto secondo il quale “Il termine per l'effettuazione delle notifiche degli atti impositivi per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020
e il 31 dicembre 2020 in base alle disposizioni agli stessi riferibili, differito dall'art. 157, comma 1, DL n. 34/20, norma speciale rispetto a quella di cui all'art. 12, Decreto Legislativo n. 159/2015, al periodo intercorrente fra il 1° marzo 2021 ed il 28 febbraio 2022, non è ulteriormente prorogato di ottantacinque giorni per effetto del disposto di cui all'art. 67 del DL n. 18/20, termine che infatti risulta assorbito agli effetti di cui sopra. Infatti,
l'art. 157 citato, è una disposizione speciale, introdotta per agevolare il contribuente nella fase emergenziale, che deroga al divieto di proroga dei termini (art. 3 Legge 212/2000). La norma stabilisce espressamente che i termini per la notifica dovevano essere calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del DL 18/2020 e, di conseguenza, la sospensione di 85 giorni ex art. 67 del DL n.
18/2020 è stata superata ed assorbita dalla disciplina speciale.
In altre parole adottando il principio di specialità nell'applicazione di norme sovrapposte e la categorizzazione in ipotesi distinte ed alternative si perviene alla conclusione che le norme non possono essere applicate cumulativamente e pertanto:
a) per i termini di prescrizione o decadenza che sarebbero scaduti in data successiva al periodo di sospensione (cioè dopo il 31 agosto 2021), si applica unicamente la sospensione per un periodo pari a quello del blocco delle attività di riscossione (478 giorni netti), come previsto dall'art. 12, comma 1, del D.
Lgs. n. 159/2015.
b) per i termini che sarebbero scaduti nel corso del periodo di sospensione (cioè negli anni 2020 e
2021), si applica la proroga fissa al 31 dicembre 2023, come previsto dall'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n.
159/2015.
c) per i carichi affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione (dall'8 marzo
2020 al 31 dicembre 2021), si applica la proroga speciale di 24 mesi prevista dall'art. 68, comma 4-bis, del
D.L. n. 18/2020 Cit. 18Cit. 19.
Nel caso di specie, trovando applicazione l'ipotesi di cui al punto a), la cartella di pagamento risulta tempestivamente notificata.
Per il motivo esposto il ricorso va rigettato.
Spese compensate in ragione della problematicità delle questioni attinenti alle sospensioni e proroghe dei termini legate alla legislazione emergenziale COVID.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 13.01.2026
Il Giudice monocrtico NA EN
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9792/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240102591146000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240102591146000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240102591146000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 397/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 si oppone alla cartella di pagamento n. 09720240102591146000 notificata in data 12 marzo 2025 con la quale l'Agenzia delle Entrate, tramite l'agente della riscossione, chiedeva la somma di € 669,49
a titolo di Irpef ed addizionali per l'anno d'imposta 2020, in dipendenza del controllo automatizzato ex art. 36 bis del DPR 600/73 della dichiarazione Unico/2021.
Come unico motivo di impugnazione il ricorrente eccepisce la nullità della cartella per decadenza dell'Ufficio dalla azione di riscossione a causa della sua tardiva notifica in violazione dell'articolo 25 del DPR 602/73 ai sensi del quale il termine scadeva il 31.12.2024.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio e ribadiva la legittimità e tempestività della notifica della cartella di pagamento considerando anche l'incidenza della legislazione emergenziale COVID.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni del ricorrente non appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Occorre premettere innanzitutto come, sotto il profilo della sospensione dei termini, la situazione emergenziale determinata dalla pandemia da COVID-19 abbia comportato l'adozione di una serie di disposizioni eccezionali, volte a determinare la proroga dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento.
In particolare, il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”), convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'art. 68 (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione), comma 1, ha previsto la sospensione con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie dei termini dei versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.
Lo stesso Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”), all'art. 68, ha previsto alla fine del comma
1 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 che prevede che “ I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
Inoltre, l'art. 68 al comma 4-bis prevede al punto b) che “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi
1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021 (…) sono prorogati “di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate “.
Premesso ciò è doveroso tuttavia evidenziare come la Corte di Cassazione con la recente sentenza
17668/2025 abbia affrontato il problema della cumulabilità delle varie sospensioni e proroghe dei termini introdotte dalla legislazione emergenziale stabilendo il principio di diritto secondo il quale “Il termine per l'effettuazione delle notifiche degli atti impositivi per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020
e il 31 dicembre 2020 in base alle disposizioni agli stessi riferibili, differito dall'art. 157, comma 1, DL n. 34/20, norma speciale rispetto a quella di cui all'art. 12, Decreto Legislativo n. 159/2015, al periodo intercorrente fra il 1° marzo 2021 ed il 28 febbraio 2022, non è ulteriormente prorogato di ottantacinque giorni per effetto del disposto di cui all'art. 67 del DL n. 18/20, termine che infatti risulta assorbito agli effetti di cui sopra. Infatti,
l'art. 157 citato, è una disposizione speciale, introdotta per agevolare il contribuente nella fase emergenziale, che deroga al divieto di proroga dei termini (art. 3 Legge 212/2000). La norma stabilisce espressamente che i termini per la notifica dovevano essere calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del DL 18/2020 e, di conseguenza, la sospensione di 85 giorni ex art. 67 del DL n.
18/2020 è stata superata ed assorbita dalla disciplina speciale.
In altre parole adottando il principio di specialità nell'applicazione di norme sovrapposte e la categorizzazione in ipotesi distinte ed alternative si perviene alla conclusione che le norme non possono essere applicate cumulativamente e pertanto:
a) per i termini di prescrizione o decadenza che sarebbero scaduti in data successiva al periodo di sospensione (cioè dopo il 31 agosto 2021), si applica unicamente la sospensione per un periodo pari a quello del blocco delle attività di riscossione (478 giorni netti), come previsto dall'art. 12, comma 1, del D.
Lgs. n. 159/2015.
b) per i termini che sarebbero scaduti nel corso del periodo di sospensione (cioè negli anni 2020 e
2021), si applica la proroga fissa al 31 dicembre 2023, come previsto dall'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n.
159/2015.
c) per i carichi affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione (dall'8 marzo
2020 al 31 dicembre 2021), si applica la proroga speciale di 24 mesi prevista dall'art. 68, comma 4-bis, del
D.L. n. 18/2020 Cit. 18Cit. 19.
Nel caso di specie, trovando applicazione l'ipotesi di cui al punto a), la cartella di pagamento risulta tempestivamente notificata.
Per il motivo esposto il ricorso va rigettato.
Spese compensate in ragione della problematicità delle questioni attinenti alle sospensioni e proroghe dei termini legate alla legislazione emergenziale COVID.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 13.01.2026
Il Giudice monocrtico NA EN