Articolo 55 della Legge 2 aprile 1968, n. 480
Articolo 54Articolo 56
Versione
14 maggio 1968
Art. 55. I residui attivi alla chiusura
dell'esercizio 1956-57 restano determinati
come dal conto consuntivo dell'azienda, in L. 2.358.574 dei quali nell'esercizio 1957-58:
furono versati.............. L. 609.208
rimasero da versare......... L. ---
------
L. 609.207
---------- e rimase da riscuotere al 30 giugno 1958.. L. 1.749.367
Entrata in vigore il 14 maggio 1968