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15 maggio 2005
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27 marzo 2019
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23 agosto 2023
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Art. 59. (( (Rapporti tra brevetto europeo e brevetto italiano). )) (( 1. Qualora, per la stessa invenzione proposta dal medesimo inventore, siano stati concessi, allo stesso inventore o al suo avente causa, un brevetto italiano e un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario, aventi la medesima data di deposito o di priorita', il brevetto italiano mantiene i suoi effetti e coesiste con il brevetto europeo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi anche in caso di successivo annullamento o decadenza del brevetto europeo))
2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi anche in caso di successivo annullamento o decadenza del brevetto europeo))
Commentari • 64
- 1. Dallinvalidità del brevetto europeo non deriva automaticamente linvalidità del brevetto italiano: sono titoli autonomiRedazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 25 settembre 2019 · 14.263572
[…] La disciplina, poi, trova riscontro anche sul piano processuale, poiché il comma 3 del citato art. 59 del codice della proprietà industriale sancisce che “alla scadenza dei termini di cui al comma 1, colui che ha promosso un azione a tutela del brevetto italiano può chiederne la conversione nella corrispondente azione a tutela del brevetto europeo o del brevetto europeo con effetto unitario, fatti salvi i diritti che scaturiscono dal brevetto italiano per il periodo anteriore”. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Catania, sentenza 22/03/2022, n. 1375Provvedimento: […] Con ordinanza datata 2.5.2017 il giudice istruttore - ritenuta verificatasi alla data del 18.2.2006, alla luce dell'intervenuto rilascio del brevetto europeo ed in forza del disposto dell'art. 59 del codice della proprietà industriale, la cessazione dell'efficacia del brevetto italiano precedentemente rilasciato in favore della società attrice - ha valutato come inconducente l'accertamento peritale chiesto da quest'ultima, disponendo farsi luogo alla precisazione delle conclusioni, così da definire la causa, in quanto “matura per essere decisa”.Leggi di più...
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