Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 15/12/2025, n. 8091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8091 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08091/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02477/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2477 del 2025, proposto da
MI VA, EN NT, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Di Martino, Antonino Di Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vico Equense, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato EM Dubbioso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
EM NT, ES NT, ST NT, CI NT, MI NT, IA LA, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso prot. 10078 del 13.03.2025, e
per l’accertamento e la declaratoria
- del diritto a prendere visione ed estrarre copia integrale: a) della C.E. 125/1982 del 21.09.1982; b) della domanda di condono prot. 18994 del 30.09.1986 (prat. 1590); c) della domanda di condono prot. 18995 del 30.09.1986 (prat. 1591); d) della domanda di condono prot. 18996 del 30.09.1986 (prat. 1592); e) nonché del fascicolo abusivismo detenuto da codesta Amministrazione, afferente all’attività edilizia di modifica delle consistenze edilizie per le quali pendono le domande di condono anzidette, inclusi i verbali di sopralluogo, i rapporti tecnici, le relazioni istruttori, i provvedimenti sanzionatori adottati dall’Amministrazione e le attività conseguenziali, e quant’altro in possesso del Comune di Vico Equense;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vico Equense, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore ;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 la dott.ssa AB NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che con atto notificato in data 12.05.2025, i ricorrenti, comproprietari di consistenze immobiliari in Vico Equense, agivano per l’annullamento del silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti prot. n. 10078/2025, nonché per la declaratoria del diritto a prendere visione ed estrarre della documentazione ivi elencata, concernente titoli o pratiche edilizie in capo ai controinteressati, lamentandosi, sotto vari profili, dell’illegittimità del silenzio diniego della P.A. intimata;
Ritenuta fondata l’eccezione in rito sollevata dall’Amministrazione comunale resistente, rilevandosi la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito del gravame atteso che l'istanza di accesso agli atti de qua è stata riscontrata positivamente dall'Ufficio Urbanistica con nota prot. n. 17859 del 08.05.2025 (come prodotta in atti). Con la predetta missiva, l'Ente comunicava l’accoglimento dell’istanza, rilasciando per l'effetto "nulla-osta all'accesso agli atti amministrativi richiesti" ed invitando i ricorrenti presso gli Uffici al fine di “accedere e prendere visione degli atti di cui alla richiesta in parola afferente alla nota prot. n. 10078/2025";
Preso atto che parte ricorrente ha prioritariamente prospettato l’inevitabilità dell’iniziativa giudiziale intrapresa, tenuto conto che il termine per agire (art. 116, comma 1, C.P.A.) scadeva il 12 maggio 2025 e che il “nullaosta” comunale, benché adottato l’08.05.2025, è stato spedito soltanto il 15 maggio 2025;
Rimasto incontestato che tale invito, ad oggi, è rimasto inevaso; la suddetta missiva, inoltrata a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo di residenza dei ricorrenti in data 8.05.2025 e ivi pervenuta in data 15.05.2025, è stata rispedita al mittente per compiuta giacenza (cfr. avviso fatto dal servizio postale in data 20.05.2025);
Valutato che pertanto, anche in ragione della valutazione complessiva della vicenda all’esame, debba essere dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse al gravame, con compensazione tra le parti delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR UR LE, Presidente
AB NI, Consigliere, Estensore
Viviana Lenzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AB NI | AR UR LE |
IL SEGRETARIO