TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 17724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17724 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa AR IE Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa AR IE Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 47772 2024
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IZ ON, giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
EN CA, giusta delega in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza del 4.12.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 29 c.p.c. depositato 14.11.2024, chiedeva la Parte_1
modifica delle condizioni di separazione, alle condizioni indicate nell'atto introduttivo. si costituiva in giudizio e deduceva che tra le parti pendevano Controparte_1
trattative al fine di trovare un accordo.
Successivamente, le parti chiedevano la revisione delle condizioni di separazione, alle seguenti condizioni: “Il figlio minore resta affidato congiuntamente ad entrambi i Per_1
genitori, con collocamento prevalente presso il padre, con il quale vivrà nell'abitazione di proprietà
esclusiva del Sig. sita in Roma, via Tropea, n. 34; 2) la madre incontrerà il figlio Pt_1 Per_1
compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, per due pomeriggi a settimana per un paio d'ore, preferibilmente il martedì ed il giovedì, e per la giornata del sabato o della domenica, dalle ore 11.00 circa sino alle ore 17.00 circa;
gli incontri madre-figlio avverranno sempre a Roma, al di fuori dell'abitazione della Sig.ra ed ogni eventuale spostamento fuori città CP_1
dovrà essere previamente concordato per iscritto con il padre;
previo avviso del Sig. alla Pt_1
Sig.ra riguardo l'esatto fine settimana, trascorrerà un fine settimana al mese CP_1 Per_1
anche con il padre e, in quel weekend, il figlio non incontrerà la madre;
3) durante i giorni in cui la madre frequenterà il figlio sarà comunque previsto un contatto telefonico con la sera dopo Per_1
cena, mentre nei giorni in cui non è previsto che incontri la madre, la Sig.ra potrà Per_1 CP_1
contattare telefonicamente il figlio, oltre alla sera dopo cena, anche la mattina prima della scuola o, in alternativa, all'uscita della scuola;
4)per il periodo delle vacanze scolastiche natalizie, il figlio minore trascorrerà alternativamente di anno in anno sette giorni con la madre, o il periodo Per_1
comprendente il Natale oppure quello comprendente il Capodanno, a condizione che la Sig.ra si organizzi per trascorrere tale periodo insieme ai propri familiari anche per i CP_1
pernottamenti; 5) salvo diverso accordo, per il periodo delle festività pasquali, il figlio Per_1
trascorrerà ad anni alterni con la madre o la Domenica di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo, dalle ore 11,00 circa alle ore 17,00 circa;
6) per il periodo delle vacanze scolastiche estive, Per_1
trascorrerà con la madre due settimane non consecutive e con il padre quattro settimane (una in giugno, una in luglio, due ad agosto) con le seguenti precisazioni: la madre trascorrerà le due settimane di vacanza con a condizione che la Sig.ra si organizzi per trascorrerle Per_1 CP_1
insieme ai propri familiari anche per i pernottamenti;
durante i periodi di vacanza di insieme Per_1
a ciascun genitore, la frequentazione ordinaria si intenderà sospesa;
i rispettivi periodi di vacanza estiva con il figlio saranno concordati fra i genitori entro il 15 giugno di ciascun anno;
7) il Sig. corrisponderà alla moglie l'importo di €.450,00 mensili a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento della stessa e di parziale contributo alle spese mediche che la Sig.ra sta CP_1
sostenendo, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra Controparte_1
con decorrenza dal gennaio 2026 e rivalutazione annuale secondo gli indici Istat come per legge;
8) il padre provvederà, in via esclusiva, al mantenimento ordinario e straordinario del figlio, mentre la madre continuerà a percepire l'assegno unico per al 100%; 9) i coniugi si prestano reciproco Per_1
consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e del documento d'identità valido per l'espatrio per il figlio minore Con compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio”. Per_1
Trasmessi gli atti al P.M. per il relativo parere, il Giudice delegato rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
Tanto premesso, il Tribunale osserva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti e della prole e non contrarie a norme imperative.
La presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario dell'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Le spese di lite vanno compensate, atteso l'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
in modifica del decreto di omologa n. 6012/2023 del 22.5.2023, PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi riportati e trascritti;
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4.12.2025
IL GIUDICE REL. LA PRESIDENTE
IA NE AR IE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa AR IE Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa AR IE Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 47772 2024
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IZ ON, giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
EN CA, giusta delega in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza del 4.12.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 29 c.p.c. depositato 14.11.2024, chiedeva la Parte_1
modifica delle condizioni di separazione, alle condizioni indicate nell'atto introduttivo. si costituiva in giudizio e deduceva che tra le parti pendevano Controparte_1
trattative al fine di trovare un accordo.
Successivamente, le parti chiedevano la revisione delle condizioni di separazione, alle seguenti condizioni: “Il figlio minore resta affidato congiuntamente ad entrambi i Per_1
genitori, con collocamento prevalente presso il padre, con il quale vivrà nell'abitazione di proprietà
esclusiva del Sig. sita in Roma, via Tropea, n. 34; 2) la madre incontrerà il figlio Pt_1 Per_1
compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, per due pomeriggi a settimana per un paio d'ore, preferibilmente il martedì ed il giovedì, e per la giornata del sabato o della domenica, dalle ore 11.00 circa sino alle ore 17.00 circa;
gli incontri madre-figlio avverranno sempre a Roma, al di fuori dell'abitazione della Sig.ra ed ogni eventuale spostamento fuori città CP_1
dovrà essere previamente concordato per iscritto con il padre;
previo avviso del Sig. alla Pt_1
Sig.ra riguardo l'esatto fine settimana, trascorrerà un fine settimana al mese CP_1 Per_1
anche con il padre e, in quel weekend, il figlio non incontrerà la madre;
3) durante i giorni in cui la madre frequenterà il figlio sarà comunque previsto un contatto telefonico con la sera dopo Per_1
cena, mentre nei giorni in cui non è previsto che incontri la madre, la Sig.ra potrà Per_1 CP_1
contattare telefonicamente il figlio, oltre alla sera dopo cena, anche la mattina prima della scuola o, in alternativa, all'uscita della scuola;
4)per il periodo delle vacanze scolastiche natalizie, il figlio minore trascorrerà alternativamente di anno in anno sette giorni con la madre, o il periodo Per_1
comprendente il Natale oppure quello comprendente il Capodanno, a condizione che la Sig.ra si organizzi per trascorrere tale periodo insieme ai propri familiari anche per i CP_1
pernottamenti; 5) salvo diverso accordo, per il periodo delle festività pasquali, il figlio Per_1
trascorrerà ad anni alterni con la madre o la Domenica di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo, dalle ore 11,00 circa alle ore 17,00 circa;
6) per il periodo delle vacanze scolastiche estive, Per_1
trascorrerà con la madre due settimane non consecutive e con il padre quattro settimane (una in giugno, una in luglio, due ad agosto) con le seguenti precisazioni: la madre trascorrerà le due settimane di vacanza con a condizione che la Sig.ra si organizzi per trascorrerle Per_1 CP_1
insieme ai propri familiari anche per i pernottamenti;
durante i periodi di vacanza di insieme Per_1
a ciascun genitore, la frequentazione ordinaria si intenderà sospesa;
i rispettivi periodi di vacanza estiva con il figlio saranno concordati fra i genitori entro il 15 giugno di ciascun anno;
7) il Sig. corrisponderà alla moglie l'importo di €.450,00 mensili a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento della stessa e di parziale contributo alle spese mediche che la Sig.ra sta CP_1
sostenendo, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra Controparte_1
con decorrenza dal gennaio 2026 e rivalutazione annuale secondo gli indici Istat come per legge;
8) il padre provvederà, in via esclusiva, al mantenimento ordinario e straordinario del figlio, mentre la madre continuerà a percepire l'assegno unico per al 100%; 9) i coniugi si prestano reciproco Per_1
consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e del documento d'identità valido per l'espatrio per il figlio minore Con compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio”. Per_1
Trasmessi gli atti al P.M. per il relativo parere, il Giudice delegato rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
Tanto premesso, il Tribunale osserva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti e della prole e non contrarie a norme imperative.
La presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario dell'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Le spese di lite vanno compensate, atteso l'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
in modifica del decreto di omologa n. 6012/2023 del 22.5.2023, PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi riportati e trascritti;
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4.12.2025
IL GIUDICE REL. LA PRESIDENTE
IA NE AR IE