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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/05/2025, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
Sezione seconda Civile
nella persona del giudice unico onorario dott. Maria Grazia Tamborino,
ha pronunciato la seguente sentenza nella causa R.G.1183/2024 promossa da :
C.F. con sede in Genova Parte_1 P.IVA_1
via C.R. Ceccardi, 2, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. , elettivamente domiciliata in Rapallo, Via della Parte_2
Liberta 61/8 presso l' avv. Simona Bardi per procura in calce all' atto di citazione in opposizione
attrice opponente
Contro
P.IVA. in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_2
pro tempore, con sede in Genova, Distacco di Piazza Marsala 1A,
elettivamente domiciliata in Genova, Via XX Settembre 8/19 amm. B,
presso l' avv. Silvia Pulsoni che la rappresenta e difende per mandato già
posto in calce al ricorso per decreto ingiuntivo r.g. n. 11606/2023
allegato in atti
convenuta opposta
1 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti:
per parte attrice opponente “Voglia il Tribunale Ill.mo adito, respinta ogni contraria domanda istanza eccezione e deduzione anche istruttoria,
dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto e in ogni caso dichiarare che nulla e dovuto da in favore di Parte_1
Con vittoria di spese di lite, oltre spese generali 15%, CPA e IVA CP_1
come per legge, oltre a spese non imponibili. Dichiara di non accettare il contradditorio su domande ed eccezioni nuove.”
per parte convenuta opposta «Voglia il Tribunale Illustrissimo,
contrariis reiectis e previa ogni piu opportuna pronuncia, respingere l'avversa istanza di sospensiva;
respingere l'avversa opposizione, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso,
condannare la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, a pagare all'esponente l'importo di Euro
162.660,16, o la maggiore o minor somma meglio vista, oltre interessi legali dal dovuto sino all'effettivo saldo. Con vittoria delle spese della fase monitoria e del presente giudizio. In via istruttoria (come da seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c.): i) Per la non creduta ipotesi in cui non si ritenessero sufficienti le prove documentali, si insta per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi e per interrogatorio formale del legale rappresentante della 1) Vero che, dall'estate Parte_1
del 2007 all'ottobre del 2018, la ha svolto attivita di consulenza CP_1
ed assistenza, per la per la redazione e Parte_1
2 presentazione al Comune di dei progetti di riqualificazione Parte_1
edilizia afferenti all'appezzamento di terreno e relativi fabbricati, di proprieta della medesima, siti nel Comune di Portofino (GE), in Piazza
della Liberta . 2) Vero che l'Arch. amministratore della Testimone_1
su richiesta della , redigeva la relazione CP_1 Parte_1
riassuntiva delle attivita svolte, datata 17/10/2018 e prodotta sub doc.
12. 3) Vero che la ha svolto le attivita indicate nella relazione di CP_1
cui al doc. 12, come anche da documenti da 19 a 49, che si mostrano al teste. 4) Vero che, in data 8/11/2018, la , nella Parte_1
persona dell'amministratore e la nella persona CP_2 CP_1
dell'Architetto concordavano, a saldo, per le attivita Testimone_1
svolte da il compenso di Euro 115.000,00, oltre oneri (come da CP_1
doc. 13 che si mostra al teste). 5) Vero che, a seguito dell'emanazione del
PUC del Comune , adottato con DCC n. 32 del 22/10/2021, la CP_3
, in data 11/11/2021, conferiva ad Parte_1 CP_1
incarico di redigere ed inviare al le osservazioni a Controparte_4
tale Puc, concordando il compenso di Euro 11.000,00, oltre oneri (come da doc. 15, che si mostra al teste). 6) Vero che, a seguito di tale incarico,
la redigeva e presentava, al Comune di le osservazioni CP_1 Parte_1
di cui ai documenti doc. 14 e 50, che si mostrano al teste. 7) Vero che, nel giugno 2023, su invito della , la emetteva le Parte_1 CP_1
fatture nn. 31, 32, 33 del 2023 (sub doc. 2), per il totale, di Euro
115.000,00, al netto di accessori, nonche la fattura n. 34/2023 (sub doc.
2), per l'importo di Euro 11.000,00, al netto degli accessori. 8) Vero che i compensi portati dalle fatture di nn. 31, 32, 33, 34 del 2023 (sub CP_1
3 doc. 2), erano inclusi tra i debiti della sistenti Parte_1
al momento della cessione delle quote sociali, avvenuta in data
22/9/2023. 9) Vero che l'ammontare di tali debiti e stato decurtato dal corrispettivo di cessione delle quote sociali (come da docc. 5, 6, 7, 8, 9).
Si indicano a testi i Signori: residente in [...]CP_2
Terme (PV), Via Don Lorenzo Perosi, 31; residente in Testimone_2
Tortona (AL), Via Don Orione, 6; Geom. , residente in CP_5
Genova; Arch. , residente in [...]; Arch. Testimone_3 Tes_4
residente in [...]. ii) Per la non creduta ipotesi in cui non si
[...]
ritenessero sufficienti i documenti prodotti, e in via subordinata la
prova testimoniale, si insta affinche il Tribunale voglia ordinare l'esibizione ex art. 210 c.p.c. al e/o richiedere Controparte_4
informazioni, ex art. 213 c.p.c., al , in merito al Controparte_4
progetto di riqualificazione del compendio immobiliare di proprietà
delle sito in Portofino (GE), Piazza Libertà, Parte_1
ed alla relativa istanza di approvazione di piano particolareggiato del
9/8/2007, depositata in data 10/8/2007 con n. 008853 (sub doc. 19) e successivi progetti, varianti ed integrazioni, sino alla comunicazione di diniego del del 23/12/2016, prot. 11581 (prodotta Controparte_4
sub doc. 47). ».
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 3338/2023
provvisoriamente esecutivo , emesso il 21.12.2023 da Tribunale di
Genova, dott. Alessandra Mainella , , a Pt_3 Parte_1
4 fronte dell' ingiunzione di pagare la somma di € 162.660,16, oltre accessori e spese della procedura, in favore di , per prestazioni CP_1
professionali di consulenza svolte in favore della societa ora opponente ,
relative agli anni 2009-2021, con relative fatture emesse tutte nell' anno
2023 e riconoscimento del debito con promessa di pagamento del settembre 2023, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.
Deduceva infatti l' attrice opponente :
- essere la domanda di cui al ricorso monitorio carente di prova sotto il profilo documentale , essendo stata prodotta solo copia analogica delle fatture elettroniche, non le fatture in formato xml, ne l' estratto autentico delle scritture contabili ex art 634 c.p.c ., difettando altresì la prova dello svolgimento dell'attivita , indicata genericamente nelle fatture suddette,
nonche la prova della congruita degli importi indicati nelle fatture quale corrispettivo delle prestazioni rese, in assenza di incarico scritto e di pattuizione o preventivo scritto relativo ai compensi dovuti;
- essere il documento prodotto da controparte sub doc. 3 del fascicolo monitorio quale riconoscimento del debito e promessa di pagamento,
sottoscritto dall' amministratore delegato dott. , appena Parte_2
nominato, privo dei requisiti di cui all' art. 1988 c.c. , poiche semplice estratto conto, con impegno a saldare i fornitori ivi menzionati , non recante un riconoscimento degli importi risultanti dallo stesso, ne diretto quale destinatario ad CP_1
5 - essere in ogni caso prescritti, per decorso del termine decennale , i corrispettivi richiesti da in relazione a prestazioni effettuate negli CP_1
anni dal 2009 al 2013 fino al mese di novembre.
Chiedeva altresì la sospensione della provvisoria esecutivita dell' opposto decreto per gravi motivi ex art. 649 c.p.c.
Costituendosi nei termini l' ingiungente opposta resisteva alle avverse pretese, chiedendone il rigetto;
instava per la conferma dell' opposto decreto e per il rigetto dell' istanza di revoca della provvisoria esecutorieta dello stesso.
Deduceva la convenuta:
- aver svolto in favore di prestazioni di Parte_1
consulenza nell' ambito dell' attivita concernente il proprio oggetto sociale e relative allo studio, organizzazione e produzione di progetti di architettura, meglio specificate nell' oggetto indicato nelle fatture emesse in data 15/06/2023 e prodotte sub doc. 2, per il complessivo importo di
€ 162.660,16 ( n. 31/23 di Euro 44.408,00; n. 32/23 di Euro 69.784,00;
n. 33/23 di Euro 31.720,00; n. 34/23 di Euro 16.748,16);
- essere stato il credito di oggetto di riconoscimento, con promessa CP_1
di pagamento entro il 31/10/2023, da parte del legale rappresentante dell' ingiunta opponente in data 22/09/2023 ;
- essere del tutto infondata l' opposizione, essendo stato il compenso relativo all' attivita di consulenza svolta da , per la CP_1
riqualificazione edilizia e valorizzazione immobiliare di appezzamenti di terreno di proprieta dell' ingiunta nel Comune di , formalmente Parte_1
6 indicato fra i debiti della societa quando, nell'anno 2023, gli originari soci della formulavano proposta irrevocabile di Parte_1
vendita delle quote sociali, accettata dall' acquirente
[...]
per il corrispettivo di Euro 2.800.000,00 al lordo dei Parte_4
debiti sociali (doc. 5 opposta ) il cui importo veniva comunicato al Dott.
, consulente della poi divenuto Parte_2 Parte_4
amministratore unico della , il quale in data Parte_1
22.09.2023, stipulata la cessione delle quote (doc. 9), firmava il riconoscimento del debito / promessa di pagamento prodotto sub doc. 3;
- non essere necessaria la produzione degli estratti autentici delle scritture contabili per i soggetti obbligati alla fatturazione elettronica trasmesse tramite SdI, ex art. 1, c. 3 ter del D. Lgs. n. 127/2015 ed in presenza di valido riconoscimento di debito conforme all' ammontare delle fatture prodotte a sostegno della domanda monitoria e comprovato altresì dalla corrispondenza intercorsa in sede di cessione delle quote della fra il legale dei cessionari e il nominando Parte_1
amministratore ; Parte_2
- essere stata prestata da a partire dall' anno 2007 e fino all' CP_1
anno 2018, consulenza ed assistenza in merito alla complessa attivita relativa ai progetti di riqualificazione edilizia afferenti all'appezzamento di terreno e relativi fabbricati, di proprieta di , in Parte_1
Piazza della Liberta ed aree limitrofe del , al fine di Controparte_4
realizzare una struttura turistico-alberghiera, con la redazione di studi,
pareri, tavole tecniche, convezioni e progetti, nonche mediante incontri con le Autorita ed invio della relativa documentazione descritta
7 dettagliatamente nella relazione prodotta sub doc. 12, a fronte della quale si impegnava a corrispondere un compenso Parte_1
di € 115.000,00 oltre oneri ( doc. 13), non immediatamente fatturato da per espressa richiesta della cliente e per l' inizio delle trattative per CP_1
la cessione delle quote a , all' esito delle quali, nell' anno 2023 Parte_4
d' accordo con , emetteva le fatture 31, 32 e CP_1 Parte_1
33, per l' importo concordato di € 115.000,00 oltre oneri, che, assieme ad ulteriore fattura di e degli altri fornitori, veniva scomputato dal CP_1
prezzo della cessione;
alle fatture 31, 32 e 33 si aggiungeva infatti la n.
34/2023 , relativa alla consulenza svolta da su formale incarico CP_1
della , con pattuizione del compenso di € Parte_1
11.000,00( doc. 15), per la predisposizione delle osservazioni al PUC del
, adottato con DCC n. 32 del 22/10/2021(doc. 14 ); Controparte_4
- essere infondata l' eccezione di prescrizione, a fronte del carattere continuativo dell' attivita svolta e del riconoscimento del debito prodotto.
Esaurita in data 12.04.2024 la verifica sulla regolare instaurazione del contraddittorio, con emissione di decreto ex art 171 bis c.p.c. , rigettata l'
istanza di sospensione della provvisoria esecutorieta dell' opposto decreto, ritenuta la causa documentale, veniva fissata l'udienza del
30.01.2025 per la precisazione delle conclusioni.
Assegnata la causa a questo giudice, veniva fissata l' udienza del
02.05.2025 per la rimessione della causa in decisione ex art 281 quinquies
1^ comma c.p.c., applicabile ratione temporis, con concessione dei termini ex art 189 c.p.c. come modificato dal d. l.vo 149/2022.
***
8 L' opposizione e infondata e deve essere rigettata con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo n. 3338/2023 , emesso il
21.12.2023 dal Tribunale di Genova G.U. dott. Alessandra Mainella .
ha fondato la propria pretesa monitoria, sul presupposto di CP_1
avere espletato, attivita professionali di consulenza su incarico e nell'interesse dell'opponente , producendo (doc.2 del presente giudizio e
3 del fascicolo monitorio) riconoscimento del debito, datato 22.09.2023,
sottoscritto da parte dell' amministratore unico di Parte_1
sig. , in calce ad estratto conto del 20.09.2023 che
[...] Parte_2
indica fra i fornitori riporta quale importo totale del debito CP_1
scaduto nei confronti del predetto fornitore la somma di € 162.660,16 e contiene dichiarazione manoscritta avente il seguente tenore : “ Io
sottoscritto in qualita di amministratore unico oggi Parte_2
nominato di mi impegno a procedere al saldo Parte_1
dei sopraelencati fornitori entro il termine del 31.10.2023”.
A corredo del riconoscimento del debito , in sede monitoria, il creditore ingiungente ha allegato copia delle fatture nn. 31/23 32/23;
33/23; 34/2023; (docc. 2 allegato al ricorso per ingiunzione) contenenti la descrizione delle prestazioni svolte .
Parte opponente contesta la valenza probatoria, ai fini dell' emissione del ricorso per ingiunzione delle suddette fatture e del riconoscimento del debito e la mancanza di prova del credito vantato da . CP_1
Quanto alle fatture elettroniche l' art 634 c.p.c. come novellato dal d.lgs
164/2024 applicabile ex art 7 ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023 dispone “Per i crediti relativi a
9 somministrazioni di merci e di danaro nonche per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attivita commerciale e da lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attivita , …….
costituiscono inoltre prova scritta idonea le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero
dell'economia e delle finanze e gestito dall'Agenzia delle entrate.”
Prodotte in copia e non in formato Xml supportano, ai fini della prova scritta del credito del creditore ingiungente, la scrittura privata di riconoscimento del debito e promessa di pagamento(doc. 2) .
Detta scrittura nel presente giudizio non e stata oggetto di disconoscimento ex artt. 214 e segg. c.p.c. da parte del legale rappresentante della debitrice opponente la quale, tuttavia, ne contesta la valenza ex art 1988 c.c. .
Trattasi di estratto dal mastrino fornitori della societa opponente al
20/9/2023 che include , indica date ed importi delle fatture CP_1
in forza delle quali e stata chiesta ed ottenuta l' ingiunzione , il totale dovuto al fornitore, e contiene in calce la sopra trascritta promessa di pagamento firmata da nella sua qualita di amministratore Parte_2
della ed e , sine dubio, diretta ai fornitori Parte_1
compresi nell' estratto.
Ne parte opponente ha eccepito l'inesistenza Parte_1 Parte_1
del rapporto fondamentale .
Ed infatti la promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., ha natura giuridica di promessa unilaterale, di carattere negoziale avente ad oggetto
10 una dichiarazione di volonta con cui una parte riconosce l'esistenza di una sua determinata obbligazione.
Non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma solo l'effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando un'astrazione meramente processuale della causa debendi da cui deriva una semplice relevatio ab onere probandi che dispensa il destinatario della dichiarazione dell'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria” (Cass. Civ. n. 20689/2016 ;Cass. civ. n. 2091/2022).
Un semplice scritto sotto forma di richiesta di dilazione, assicurazione di prossimo pagamento, giustificazione per il ritardo o simili, e ritenuto dalla giurisprudenza e dalla dottrina sufficiente per integrare il presupposto della norma codicistica.
La ricognizione di debito/promessa di pagamento integra altresì quella
“documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere” la cui produzione, ex art 642 2^ comma c.c. , consente al creditore di chiedere ed ottenere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo come nel caso di specie.
ha comunque altresì provato nel presente giudizio il rapporto CP_1
fondamentale, ovvero il mandato ricevuto da Parte_1
in adempimento del quale svolse le prestazioni di consulenza ed assistenza per la riqualificazione per compendio Immobiliare di proprieta dell' opponente nel Comune di , producendo documentazione, Parte_1
incontrovertibilmente afferente alle prestazioni rese, descritte dettagliatamente nella relazione prodotta sub doc. 12, a riscontro della
C quale Immobiliare Portofinos. riconosce quale compenso dovuto a
11 saldo di tutte le attivita ivi elencate l' importo di € 115.000,00 oltre oneri
( doc. 13 di parte opposta).
Ed ancora ha prodotto sub doc. 15 il mandato professionale conferitole in forma scritta in data 11.11.2021 dall' allora legale rappresentante di
, per l' elaborazione di Parte_1 CP_2
osservazioni al PUC adottato con DCC nr 32 del 22/10/2021 dal quale risulta pattuito un compenso di € 11.000,00 oltre oneri , allegando altresì
sub doc. 14, a prova dell' espletamento dell' incarico, il documento contenente le osservazioni al PUC depositate da Parte_1
in data 03.02.2022.
Ha inoltre prodotto la proposta irrevocabile di vendita del 100% delle quote di del 22.05. 2023 e l' atto della cessione Parte_1
di quote a stipulato per il Parte_5
corrispettivo di € 2.800.000,00 al lordo di qualsiasi debito e la corrispondenza intercorsa via mail fra il dott. , poi Parte_2
nominato amministratore unico e il legale dei cessionari ( docc- 6-9 di parte opposta), che dimostrano ampiamente che il aveva piena Parte_2
contezza del credito vantato da al momento in cui sottoscrisse la CP_1
promessa di pagamento del 22.09.2023 impegnando la Societa
rappresentata al pagamento del credito di entro il 31.10 2023. CP_1
Del tutto infondata l' eccezione di parte opponente relativa alla prescrizione dei crediti per le prestazioni effettuate dalla creditrice ingiungente prima del novembre 2013 a fronte di valida promessa di pagamento e riconoscimento dell' altrui credito, ex art. 2944 c.c.
12 All' esito dell' istruttoria documentale svolta, le affermazioni, del tutto apodittiche, di parte convenuta, contrarie ai riscontri documentali offerti dal creditore opposto , sono rimaste totalmente sfornite di prova.
L' opposizione deve dunque essere respinta con integrale conferma del d.i. opposto .
Le spese di lite relative al presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza, liquidate a favore della convenuta opposta , ex d.m.
147/2022, sul valore della domanda in €14.103,00 per compensi, oltre spese forfettizzate al 15% iva e cap come per legge .
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
-RESPINGE l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3338/2023 ,
emesso il 21.12.2023 dal Tribunale di Genova G.U. dott. Alessandra
Mainella , che integralmente conferma;
-CONDANNA l'opponente n persona Parte_1
del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di opposizione in favore della convenuta opposta in persona del suo legale rappresentante pro CP_1
tempore , che liquida in € € 14.103,00, per compensi ex dm 147/22, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge .
Così deciso in Genova 08/05/2025
Il giudice unico onorario dott. Maria Grazia Tamborino
13
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
Sezione seconda Civile
nella persona del giudice unico onorario dott. Maria Grazia Tamborino,
ha pronunciato la seguente sentenza nella causa R.G.1183/2024 promossa da :
C.F. con sede in Genova Parte_1 P.IVA_1
via C.R. Ceccardi, 2, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. , elettivamente domiciliata in Rapallo, Via della Parte_2
Liberta 61/8 presso l' avv. Simona Bardi per procura in calce all' atto di citazione in opposizione
attrice opponente
Contro
P.IVA. in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_2
pro tempore, con sede in Genova, Distacco di Piazza Marsala 1A,
elettivamente domiciliata in Genova, Via XX Settembre 8/19 amm. B,
presso l' avv. Silvia Pulsoni che la rappresenta e difende per mandato già
posto in calce al ricorso per decreto ingiuntivo r.g. n. 11606/2023
allegato in atti
convenuta opposta
1 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti:
per parte attrice opponente “Voglia il Tribunale Ill.mo adito, respinta ogni contraria domanda istanza eccezione e deduzione anche istruttoria,
dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto e in ogni caso dichiarare che nulla e dovuto da in favore di Parte_1
Con vittoria di spese di lite, oltre spese generali 15%, CPA e IVA CP_1
come per legge, oltre a spese non imponibili. Dichiara di non accettare il contradditorio su domande ed eccezioni nuove.”
per parte convenuta opposta «Voglia il Tribunale Illustrissimo,
contrariis reiectis e previa ogni piu opportuna pronuncia, respingere l'avversa istanza di sospensiva;
respingere l'avversa opposizione, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso,
condannare la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, a pagare all'esponente l'importo di Euro
162.660,16, o la maggiore o minor somma meglio vista, oltre interessi legali dal dovuto sino all'effettivo saldo. Con vittoria delle spese della fase monitoria e del presente giudizio. In via istruttoria (come da seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c.): i) Per la non creduta ipotesi in cui non si ritenessero sufficienti le prove documentali, si insta per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi e per interrogatorio formale del legale rappresentante della 1) Vero che, dall'estate Parte_1
del 2007 all'ottobre del 2018, la ha svolto attivita di consulenza CP_1
ed assistenza, per la per la redazione e Parte_1
2 presentazione al Comune di dei progetti di riqualificazione Parte_1
edilizia afferenti all'appezzamento di terreno e relativi fabbricati, di proprieta della medesima, siti nel Comune di Portofino (GE), in Piazza
della Liberta . 2) Vero che l'Arch. amministratore della Testimone_1
su richiesta della , redigeva la relazione CP_1 Parte_1
riassuntiva delle attivita svolte, datata 17/10/2018 e prodotta sub doc.
12. 3) Vero che la ha svolto le attivita indicate nella relazione di CP_1
cui al doc. 12, come anche da documenti da 19 a 49, che si mostrano al teste. 4) Vero che, in data 8/11/2018, la , nella Parte_1
persona dell'amministratore e la nella persona CP_2 CP_1
dell'Architetto concordavano, a saldo, per le attivita Testimone_1
svolte da il compenso di Euro 115.000,00, oltre oneri (come da CP_1
doc. 13 che si mostra al teste). 5) Vero che, a seguito dell'emanazione del
PUC del Comune , adottato con DCC n. 32 del 22/10/2021, la CP_3
, in data 11/11/2021, conferiva ad Parte_1 CP_1
incarico di redigere ed inviare al le osservazioni a Controparte_4
tale Puc, concordando il compenso di Euro 11.000,00, oltre oneri (come da doc. 15, che si mostra al teste). 6) Vero che, a seguito di tale incarico,
la redigeva e presentava, al Comune di le osservazioni CP_1 Parte_1
di cui ai documenti doc. 14 e 50, che si mostrano al teste. 7) Vero che, nel giugno 2023, su invito della , la emetteva le Parte_1 CP_1
fatture nn. 31, 32, 33 del 2023 (sub doc. 2), per il totale, di Euro
115.000,00, al netto di accessori, nonche la fattura n. 34/2023 (sub doc.
2), per l'importo di Euro 11.000,00, al netto degli accessori. 8) Vero che i compensi portati dalle fatture di nn. 31, 32, 33, 34 del 2023 (sub CP_1
3 doc. 2), erano inclusi tra i debiti della sistenti Parte_1
al momento della cessione delle quote sociali, avvenuta in data
22/9/2023. 9) Vero che l'ammontare di tali debiti e stato decurtato dal corrispettivo di cessione delle quote sociali (come da docc. 5, 6, 7, 8, 9).
Si indicano a testi i Signori: residente in [...]CP_2
Terme (PV), Via Don Lorenzo Perosi, 31; residente in Testimone_2
Tortona (AL), Via Don Orione, 6; Geom. , residente in CP_5
Genova; Arch. , residente in [...]; Arch. Testimone_3 Tes_4
residente in [...]. ii) Per la non creduta ipotesi in cui non si
[...]
ritenessero sufficienti i documenti prodotti, e in via subordinata la
prova testimoniale, si insta affinche il Tribunale voglia ordinare l'esibizione ex art. 210 c.p.c. al e/o richiedere Controparte_4
informazioni, ex art. 213 c.p.c., al , in merito al Controparte_4
progetto di riqualificazione del compendio immobiliare di proprietà
delle sito in Portofino (GE), Piazza Libertà, Parte_1
ed alla relativa istanza di approvazione di piano particolareggiato del
9/8/2007, depositata in data 10/8/2007 con n. 008853 (sub doc. 19) e successivi progetti, varianti ed integrazioni, sino alla comunicazione di diniego del del 23/12/2016, prot. 11581 (prodotta Controparte_4
sub doc. 47). ».
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 3338/2023
provvisoriamente esecutivo , emesso il 21.12.2023 da Tribunale di
Genova, dott. Alessandra Mainella , , a Pt_3 Parte_1
4 fronte dell' ingiunzione di pagare la somma di € 162.660,16, oltre accessori e spese della procedura, in favore di , per prestazioni CP_1
professionali di consulenza svolte in favore della societa ora opponente ,
relative agli anni 2009-2021, con relative fatture emesse tutte nell' anno
2023 e riconoscimento del debito con promessa di pagamento del settembre 2023, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.
Deduceva infatti l' attrice opponente :
- essere la domanda di cui al ricorso monitorio carente di prova sotto il profilo documentale , essendo stata prodotta solo copia analogica delle fatture elettroniche, non le fatture in formato xml, ne l' estratto autentico delle scritture contabili ex art 634 c.p.c ., difettando altresì la prova dello svolgimento dell'attivita , indicata genericamente nelle fatture suddette,
nonche la prova della congruita degli importi indicati nelle fatture quale corrispettivo delle prestazioni rese, in assenza di incarico scritto e di pattuizione o preventivo scritto relativo ai compensi dovuti;
- essere il documento prodotto da controparte sub doc. 3 del fascicolo monitorio quale riconoscimento del debito e promessa di pagamento,
sottoscritto dall' amministratore delegato dott. , appena Parte_2
nominato, privo dei requisiti di cui all' art. 1988 c.c. , poiche semplice estratto conto, con impegno a saldare i fornitori ivi menzionati , non recante un riconoscimento degli importi risultanti dallo stesso, ne diretto quale destinatario ad CP_1
5 - essere in ogni caso prescritti, per decorso del termine decennale , i corrispettivi richiesti da in relazione a prestazioni effettuate negli CP_1
anni dal 2009 al 2013 fino al mese di novembre.
Chiedeva altresì la sospensione della provvisoria esecutivita dell' opposto decreto per gravi motivi ex art. 649 c.p.c.
Costituendosi nei termini l' ingiungente opposta resisteva alle avverse pretese, chiedendone il rigetto;
instava per la conferma dell' opposto decreto e per il rigetto dell' istanza di revoca della provvisoria esecutorieta dello stesso.
Deduceva la convenuta:
- aver svolto in favore di prestazioni di Parte_1
consulenza nell' ambito dell' attivita concernente il proprio oggetto sociale e relative allo studio, organizzazione e produzione di progetti di architettura, meglio specificate nell' oggetto indicato nelle fatture emesse in data 15/06/2023 e prodotte sub doc. 2, per il complessivo importo di
€ 162.660,16 ( n. 31/23 di Euro 44.408,00; n. 32/23 di Euro 69.784,00;
n. 33/23 di Euro 31.720,00; n. 34/23 di Euro 16.748,16);
- essere stato il credito di oggetto di riconoscimento, con promessa CP_1
di pagamento entro il 31/10/2023, da parte del legale rappresentante dell' ingiunta opponente in data 22/09/2023 ;
- essere del tutto infondata l' opposizione, essendo stato il compenso relativo all' attivita di consulenza svolta da , per la CP_1
riqualificazione edilizia e valorizzazione immobiliare di appezzamenti di terreno di proprieta dell' ingiunta nel Comune di , formalmente Parte_1
6 indicato fra i debiti della societa quando, nell'anno 2023, gli originari soci della formulavano proposta irrevocabile di Parte_1
vendita delle quote sociali, accettata dall' acquirente
[...]
per il corrispettivo di Euro 2.800.000,00 al lordo dei Parte_4
debiti sociali (doc. 5 opposta ) il cui importo veniva comunicato al Dott.
, consulente della poi divenuto Parte_2 Parte_4
amministratore unico della , il quale in data Parte_1
22.09.2023, stipulata la cessione delle quote (doc. 9), firmava il riconoscimento del debito / promessa di pagamento prodotto sub doc. 3;
- non essere necessaria la produzione degli estratti autentici delle scritture contabili per i soggetti obbligati alla fatturazione elettronica trasmesse tramite SdI, ex art. 1, c. 3 ter del D. Lgs. n. 127/2015 ed in presenza di valido riconoscimento di debito conforme all' ammontare delle fatture prodotte a sostegno della domanda monitoria e comprovato altresì dalla corrispondenza intercorsa in sede di cessione delle quote della fra il legale dei cessionari e il nominando Parte_1
amministratore ; Parte_2
- essere stata prestata da a partire dall' anno 2007 e fino all' CP_1
anno 2018, consulenza ed assistenza in merito alla complessa attivita relativa ai progetti di riqualificazione edilizia afferenti all'appezzamento di terreno e relativi fabbricati, di proprieta di , in Parte_1
Piazza della Liberta ed aree limitrofe del , al fine di Controparte_4
realizzare una struttura turistico-alberghiera, con la redazione di studi,
pareri, tavole tecniche, convezioni e progetti, nonche mediante incontri con le Autorita ed invio della relativa documentazione descritta
7 dettagliatamente nella relazione prodotta sub doc. 12, a fronte della quale si impegnava a corrispondere un compenso Parte_1
di € 115.000,00 oltre oneri ( doc. 13), non immediatamente fatturato da per espressa richiesta della cliente e per l' inizio delle trattative per CP_1
la cessione delle quote a , all' esito delle quali, nell' anno 2023 Parte_4
d' accordo con , emetteva le fatture 31, 32 e CP_1 Parte_1
33, per l' importo concordato di € 115.000,00 oltre oneri, che, assieme ad ulteriore fattura di e degli altri fornitori, veniva scomputato dal CP_1
prezzo della cessione;
alle fatture 31, 32 e 33 si aggiungeva infatti la n.
34/2023 , relativa alla consulenza svolta da su formale incarico CP_1
della , con pattuizione del compenso di € Parte_1
11.000,00( doc. 15), per la predisposizione delle osservazioni al PUC del
, adottato con DCC n. 32 del 22/10/2021(doc. 14 ); Controparte_4
- essere infondata l' eccezione di prescrizione, a fronte del carattere continuativo dell' attivita svolta e del riconoscimento del debito prodotto.
Esaurita in data 12.04.2024 la verifica sulla regolare instaurazione del contraddittorio, con emissione di decreto ex art 171 bis c.p.c. , rigettata l'
istanza di sospensione della provvisoria esecutorieta dell' opposto decreto, ritenuta la causa documentale, veniva fissata l'udienza del
30.01.2025 per la precisazione delle conclusioni.
Assegnata la causa a questo giudice, veniva fissata l' udienza del
02.05.2025 per la rimessione della causa in decisione ex art 281 quinquies
1^ comma c.p.c., applicabile ratione temporis, con concessione dei termini ex art 189 c.p.c. come modificato dal d. l.vo 149/2022.
***
8 L' opposizione e infondata e deve essere rigettata con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo n. 3338/2023 , emesso il
21.12.2023 dal Tribunale di Genova G.U. dott. Alessandra Mainella .
ha fondato la propria pretesa monitoria, sul presupposto di CP_1
avere espletato, attivita professionali di consulenza su incarico e nell'interesse dell'opponente , producendo (doc.2 del presente giudizio e
3 del fascicolo monitorio) riconoscimento del debito, datato 22.09.2023,
sottoscritto da parte dell' amministratore unico di Parte_1
sig. , in calce ad estratto conto del 20.09.2023 che
[...] Parte_2
indica fra i fornitori riporta quale importo totale del debito CP_1
scaduto nei confronti del predetto fornitore la somma di € 162.660,16 e contiene dichiarazione manoscritta avente il seguente tenore : “ Io
sottoscritto in qualita di amministratore unico oggi Parte_2
nominato di mi impegno a procedere al saldo Parte_1
dei sopraelencati fornitori entro il termine del 31.10.2023”.
A corredo del riconoscimento del debito , in sede monitoria, il creditore ingiungente ha allegato copia delle fatture nn. 31/23 32/23;
33/23; 34/2023; (docc. 2 allegato al ricorso per ingiunzione) contenenti la descrizione delle prestazioni svolte .
Parte opponente contesta la valenza probatoria, ai fini dell' emissione del ricorso per ingiunzione delle suddette fatture e del riconoscimento del debito e la mancanza di prova del credito vantato da . CP_1
Quanto alle fatture elettroniche l' art 634 c.p.c. come novellato dal d.lgs
164/2024 applicabile ex art 7 ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023 dispone “Per i crediti relativi a
9 somministrazioni di merci e di danaro nonche per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attivita commerciale e da lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attivita , …….
costituiscono inoltre prova scritta idonea le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero
dell'economia e delle finanze e gestito dall'Agenzia delle entrate.”
Prodotte in copia e non in formato Xml supportano, ai fini della prova scritta del credito del creditore ingiungente, la scrittura privata di riconoscimento del debito e promessa di pagamento(doc. 2) .
Detta scrittura nel presente giudizio non e stata oggetto di disconoscimento ex artt. 214 e segg. c.p.c. da parte del legale rappresentante della debitrice opponente la quale, tuttavia, ne contesta la valenza ex art 1988 c.c. .
Trattasi di estratto dal mastrino fornitori della societa opponente al
20/9/2023 che include , indica date ed importi delle fatture CP_1
in forza delle quali e stata chiesta ed ottenuta l' ingiunzione , il totale dovuto al fornitore, e contiene in calce la sopra trascritta promessa di pagamento firmata da nella sua qualita di amministratore Parte_2
della ed e , sine dubio, diretta ai fornitori Parte_1
compresi nell' estratto.
Ne parte opponente ha eccepito l'inesistenza Parte_1 Parte_1
del rapporto fondamentale .
Ed infatti la promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., ha natura giuridica di promessa unilaterale, di carattere negoziale avente ad oggetto
10 una dichiarazione di volonta con cui una parte riconosce l'esistenza di una sua determinata obbligazione.
Non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma solo l'effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando un'astrazione meramente processuale della causa debendi da cui deriva una semplice relevatio ab onere probandi che dispensa il destinatario della dichiarazione dell'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria” (Cass. Civ. n. 20689/2016 ;Cass. civ. n. 2091/2022).
Un semplice scritto sotto forma di richiesta di dilazione, assicurazione di prossimo pagamento, giustificazione per il ritardo o simili, e ritenuto dalla giurisprudenza e dalla dottrina sufficiente per integrare il presupposto della norma codicistica.
La ricognizione di debito/promessa di pagamento integra altresì quella
“documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere” la cui produzione, ex art 642 2^ comma c.c. , consente al creditore di chiedere ed ottenere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo come nel caso di specie.
ha comunque altresì provato nel presente giudizio il rapporto CP_1
fondamentale, ovvero il mandato ricevuto da Parte_1
in adempimento del quale svolse le prestazioni di consulenza ed assistenza per la riqualificazione per compendio Immobiliare di proprieta dell' opponente nel Comune di , producendo documentazione, Parte_1
incontrovertibilmente afferente alle prestazioni rese, descritte dettagliatamente nella relazione prodotta sub doc. 12, a riscontro della
C quale Immobiliare Portofinos. riconosce quale compenso dovuto a
11 saldo di tutte le attivita ivi elencate l' importo di € 115.000,00 oltre oneri
( doc. 13 di parte opposta).
Ed ancora ha prodotto sub doc. 15 il mandato professionale conferitole in forma scritta in data 11.11.2021 dall' allora legale rappresentante di
, per l' elaborazione di Parte_1 CP_2
osservazioni al PUC adottato con DCC nr 32 del 22/10/2021 dal quale risulta pattuito un compenso di € 11.000,00 oltre oneri , allegando altresì
sub doc. 14, a prova dell' espletamento dell' incarico, il documento contenente le osservazioni al PUC depositate da Parte_1
in data 03.02.2022.
Ha inoltre prodotto la proposta irrevocabile di vendita del 100% delle quote di del 22.05. 2023 e l' atto della cessione Parte_1
di quote a stipulato per il Parte_5
corrispettivo di € 2.800.000,00 al lordo di qualsiasi debito e la corrispondenza intercorsa via mail fra il dott. , poi Parte_2
nominato amministratore unico e il legale dei cessionari ( docc- 6-9 di parte opposta), che dimostrano ampiamente che il aveva piena Parte_2
contezza del credito vantato da al momento in cui sottoscrisse la CP_1
promessa di pagamento del 22.09.2023 impegnando la Societa
rappresentata al pagamento del credito di entro il 31.10 2023. CP_1
Del tutto infondata l' eccezione di parte opponente relativa alla prescrizione dei crediti per le prestazioni effettuate dalla creditrice ingiungente prima del novembre 2013 a fronte di valida promessa di pagamento e riconoscimento dell' altrui credito, ex art. 2944 c.c.
12 All' esito dell' istruttoria documentale svolta, le affermazioni, del tutto apodittiche, di parte convenuta, contrarie ai riscontri documentali offerti dal creditore opposto , sono rimaste totalmente sfornite di prova.
L' opposizione deve dunque essere respinta con integrale conferma del d.i. opposto .
Le spese di lite relative al presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza, liquidate a favore della convenuta opposta , ex d.m.
147/2022, sul valore della domanda in €14.103,00 per compensi, oltre spese forfettizzate al 15% iva e cap come per legge .
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
-RESPINGE l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3338/2023 ,
emesso il 21.12.2023 dal Tribunale di Genova G.U. dott. Alessandra
Mainella , che integralmente conferma;
-CONDANNA l'opponente n persona Parte_1
del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di opposizione in favore della convenuta opposta in persona del suo legale rappresentante pro CP_1
tempore , che liquida in € € 14.103,00, per compensi ex dm 147/22, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge .
Così deciso in Genova 08/05/2025
Il giudice unico onorario dott. Maria Grazia Tamborino
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