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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/11/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 363/2024 R.G.L., vertente TRA
, , con sede in Roma, Via G. Grezar 14, CF Parte_1 Pt_2
e PI , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Messina, Via Consolare Valeria n.81 presso lo studio dell'Avv. Stefania Interdonato, CF fax 0908967133; pec C.F._1
che la rappresenta e difende Email_1 appellante CONTRO
CF n. q. di liquidatore e legale CP_1 C.F._2 rappresentante della società , e Controparte_2 Controparte_3 [...]
, CF ,, in Controparte_4 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore appellati contumaci
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato 13.12.2022 innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, la società
, in persona di n. q. di Controparte_2 Controparte_3 CP_1 liquidatore e legale rappresentante proponeva opposizione avverso l'intimazione n. 09420229002315229000, notificata il 12.11.2022, con la quale era stata reiterata la richiesta di pagamento delle due cartelle n. 09420140001852003000 e n. 09420140018868571000, aventi ad oggetto crediti assicurativi inerenti alle annualità 2009/2014, rispettivamente CP_4 notificate il 30.01.2014 e 25.07.2014. Oltre a rilevare la decadenza ex. art. 25 D.P.R. 602/1973 e l'omessa notifica delle cartelle suindicate, eccepiva la prescrizione dei crediti, anche in relazione al periodo successivo alla data di asserita notificazione, in ragione dell'assenza di atti interruttivi della prescrizione. Costituitasi, l rilevava preliminarmente Controparte_5 l'inammissibilità del ricorso, qualificabile come opposizione ex art. 617 cpc, per tardività; l'inammissibilità dell'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 25 del Dpr n. 602/73, anch'essa tardivamente sollevata. In merito alla prescrizione la resistente contestava la 2
fondatezza della relativa eccezione dando prova documentale della notifica delle cartelle (doc. 2 e 3) e successivamente della comunicazione preventiva di ipoteca n. 09476201600002705000 (doc.4), con la quale l'agente della riscossione aveva reiterato la richiesta di pagamento delle predette cartelle. Ferme restando tali argomentazioni, la resistente eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla prescrizione. L' restava contumace. CP_4
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 758/2024 pubblicata il 24.05.2024, il Tribunale di Reggio Calabria così provvedeva: “Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla in parte qua l'intimazione di pagamento n. 09420229002315229000, dichiara l'estinzione del credito previdenziale in relazione alle cartelle di pagamento n. 09420140001852003000 e n. 09420140018868571000. Condanna l e l in Controparte_6 CP_4 solido al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 43,00, per spese e in € 1.800,00 per onorari, oltre Iva e CPA, rimborso forfettario come per legge, con distrazione”. Preliminarmente, rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dall' , considerando che, pur essendo vero che l'azione di riscossione, Controparte_5 successivamente alla notifica dell'atto impositivo da parte dell'ente creditore, spettava all' , quale soggetto incaricato della riscossione del credito, l'ente Pt_1 CP_5 impositore, titolare sostanziale del credito contributivo, e l'agente della riscossione erano stati citati in giudizio, ciascuno in relazione alle diverse censure di rispettiva competenza proposte da parte ricorrente. Nel prosieguo, rilevava la tardività dei motivi di opposizione volti a far valere i vizi formali dell'atto, per violazione del termine di decadenza di 20 giorni dalla notifica del titolo ex art. 617 c.p.c.. Nel merito, osservava che la doglianza dell' , secondo cui Controparte_5 l'opposizione sarebbe stata tardiva ex art. 24, comma 5, D.lgs. 46/99, non poteva trovare accoglimento solo a considerare che non incorreva in decadenza la parte, ove avesse inteso dedurre fatti estintivi successivi alla notifica della cartella (la prescrizione successiva del credito). L'azione, infatti, andava qualificata come azione di accertamento negativo del credito, non soggetta a termine di decadenza. L'opponente aveva eccepito la prescrizione dei crediti previdenziali azionati a seguito del decorso del termine quinquennale di legge, anche a partire dalla data di presunta avvenuta notificazione dell'avviso indicato nell'intimazione di pagamento impugnata. Pur avendo l provato la notifica delle cartelle, in assenza di validi Controparte_5 atti interruttivi della prescrizione, i relativi crediti previdenziali, risultavano prescritti così dovendosi ritenere fondata la relativa eccezione. In accoglimento della opposizione, andava, quindi, dichiarata la prescrizione dei crediti previdenziali riportati nell'intimazione di pagamento impugnata, in relazione alle cartelle opposte. Le spese di lite venivano poste in solido a carico dell' Controparte_7
e dell' .
[...] CP_4
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto da , che ne affermava Pt_2 l'erroneità per non aver considerato la documentazione dalla stessa allegata, dimostrativa della notifica di atti interruttivi tra le cartelle e l'intimazione opposta. Invero, come già dedotto in primo grado, l'esattore, dopo aver notificato a mezzo pec la cartella n. 09420140001852003000, inerente alle annualità 2011/2013, in data 3
30.01.2014 e la cartella n. 09420140018868571000, inerente alle annualità 2009/2014, in data 25.07.2014, sì da impedire il maturarsi della prescrizione alla data di notifica delle cartelle, aveva successivamente provveduto a notificare, in data 28.4.2016, la comunicazione preventiva di ipoteca. Detta comunicazione non era stata impugnata per dedurre l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione e il Tribunale aveva omesso di prendere in considerazione tale circostanza. Tra la data di notifica della comunicazione preventiva di ipoteca e l'intimazione opposta non poteva dirsi maturata alcuna prescrizione, essendo intervenuta la normativa emergenziale Covid di cui al D.L. n.18/2020, da leggersi in combinato disposto con l'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015 – peraltro esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 – che interveniva sulla disciplina delle sospensioni disposte in occasione di eventi eccezionali Era derivata la sospensione, per l'intero periodo dall'8 marzo 2020 (ovvero dal 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 D.L. 18/2020) al 31 agosto 2021, di tutte le attività di riscossione mediante ruolo, per una durata complessiva a favore dei debitori pari a 542 gg. per la quasi totalità di essi e di 558 gg. per quelli con residenza/sede legale/sede operativa nei comuni menzionati. Tale sospensione – a causa della tardività dell'entrata in vigore delle proroghe di cui al DL n. 3/2021 (rispetto alla scadenza del 31.12.2020), al DL n. 41/2021 (rispetto alla scadenza del 28.02.2021) e al DL n. 73/2021 (rispetto alla scadenza del 30.04.2021) – aveva subito tre interruzioni, dal 1° al 15 gennaio 2021, dal 1° al 23 marzo 2021 e dal 1° al 26 maggio 2021- per un totale di 64 gg. - durante le quali l'agente della riscossione era legittimato a notificare atti di riscossione e a dare corso ad azioni di recupero, la cui salvezza era stata disposta, rispettivamente, dall'art. 22-bis, comma 4, del DL n. 183/2020, dall'art. 4, comma 3, del DL n. 41/2021, dall'art. 9, comma 2, del DL n. 73/2021. La durata effettiva della sospensione delle attività dell'agente della riscossione nei confronti dei debitori – e quella conseguente, ove prevista, dei relativi termini di decadenza/prescrizione – doveva essere quantificata in 492 gg. (558-64) per i soli debitori con residenza/sede legale/sede operativa nei comuni della “zona rossa” originaria e in 478 gg. (542-64) per i restanti debitori. La “sospensione” legale dell'attività notificatoria ed esattiva dell' era andata di Pt_2 pari passo con la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività. Dal combinato disposto dell'art. 68, commi 1 e 2, del D.L. 18/2020 e dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015, ne conseguiva l'applicabilità, al ricorrere dei rispettivi presupposti, non soltanto della suddetta sospensione di 478 gg. (o di 492 gg.) ma anche la proroga di cui al comma 2 dell'art. 12 D. Lgs. n. 159/2015 e tale conclusione valeva con riferimento a tutti i carichi affidati ad , anche se affidati prima dell'inizio del periodo di sospensione (cfr. Pt_2 punto 3.9.2 della citata circolare AdE n. 25/E del 2020). La differenza tra l'istituto della sospensione e quello della proroga non determinava alcuna incompatibilità, con la conseguenza che gli effetti dell'una e dell'altra risultano essere del tutto “cumulabili”. Dall'applicazione della normativa esaminata al caso in esame discendeva che, contrariamente a quanto asserito da controparte e ritenuto dal Tribunale, non risultava intervenuta la prescrizione dei crediti assicurativi, dal momento che per i carichi affidati entro il 07.03.2020 (nella fattispecie i ruoli erano stati vistati nel 2014), i termini nei confronti del debitore scadenti fino al 31.12.2021 (nella fattispecie, stante la notifica della comunicazione preventiva in data 28.4.2016 i crediti assicurativi sarebbero scaduti il 28.4.2021) dovevano intendersi prorogati al 31.12.2023, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015. 4
Inoltre, al predetto termine deve aggiungersi il periodo di sospensione di 478 giorni (ovvero di 492 giorni) in forza dell'art. 68, comma 1 (o comma 2 bis), del D.L. n. 18/2020. Per quanto sopra, a seguito dell'applicazione cumulativa degli istituiti previsti dalla succitata normativa, i termini di prescrizione devono intendersi posticipati alla data del 22 aprile 2025 (31/12/2023 + 478) ovvero del 6 maggio 2025 (31/12/2023 + 492). Concludeva chiedendo annullare/riformare la sentenza impugnata dichiarando non prescritti i crediti assicurativi oggetto delle cartelle n. 09420140001852003000 e n. 09420140018868571000 e la legittimità dell'intimazione di pagamento n. 09420229002315229000; annullare/riformare la sentenza appellata rigettando l'originaria opposizione;
annullare/riformare la sentenza appellata condannando , n.q. CP_1 di liquidatore e legale rappresentante della società Controparte_8 [...]
, al pagamento delle spese del giudizio di primo grado. CP_3 Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio. Con ordinanza del 25.01.2025, veniva dichiarata la contumacia di , n. CP_1 q. di liquidatore e legale rappresentante della società Controparte_8 [...]
, e di . CP_3 Controparte_4 Il provvedimento di trattazione dell'udienza con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato all'appellante, che depositava note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, n. q. aveva CP_1 proposto opposizione avverso l'intimazione n. 09420229002315229000, notificata il 12.11.2022, con la quale era stata reiterata la richiesta di pagamento delle due cartelle n. 09420140001852003000 e n. 09420140018868571000, aventi ad oggetto crediti assicurativi inerenti alle annualità 2009/2014, notificate rispettivamente 30.01.2014 e CP_4 25.07.2014. Risulta documentato in atti (cfr. doc. 4) che, con raccomandata A/R ricevuta il 28.04.2016 sia stata notificata alla società la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria anche in relazione alle cartelle sopra indicate. La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, pur non avendo natura espropriativa assolve alla funzione di intimare il pagamento, pena l'esecuzione forzata.
“La comunicazione preventiva di iscrizione d'ipoteca e l'intimazione di pagamento, pur assumendo natura cautelare la prima ed esecutiva/espropriativa la seconda, non di meno, assolvono alla medesima funzione e cioè di intimare al contribuente il pagamento del debito, pena l'assoggettamento agli ulteriori provvedimenti limitativi della propria sfera patrimoniale: la prima è una comunicazione preventiva rispetto all'ipoteca, la seconda, invece, è una comunicazione preventiva rispetto all'espropriazione”. (Corte Giustizia Trib. II grado Catanzaro, (Calabria) sez. III, 13/01/2023, n. 155). Essa, costituendo atto di esercizio del diritto da parte del titolare, con valenza di costituzione in mora, è atto interruttivo della prescrizione. Pertanto, dal 29.04.2016 era iniziato a decorrere un nuovo termine quinquennale di prescrizione che, secondo regole generali, sarebbe andato a scadere il 28.04.2021, sì che l'intimazione n. 09420229002315229000, notificata il 12.11.2022, ove si fossero dovute applicare le ordinarie regola sul decorso della prescrizione, sarebbe stata notificata a credito già prescritto e, deve ritenersi, essere questo l'accertamento e la relativa declaratoria operati dal giudice a quo. Tuttavia, il periodo ricompreso fra il 29/04/2016, primo giorno di decorrenza del nuovo termine quinquennale di prescrizione successivo alla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ed il 12.11.2022, data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, è stato interessato dalla sospensione derivante dalla normativa emergenziale (D.L. n. 18/2020 e successive modifiche). 5
L'art. 67 D.L. 18/2020 ha disposto: Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Il comma 4 della norma ha disposto: Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. La sospensione normativa dell'attività di riscossione ha inciso evidentemente anche sui termini di prescrizione, rimasti sospesi per il medesimo lasso temporale. Il decorso della prescrizione deve, infatti, intendersi sospeso, atteso che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 il quale al comma 2 così statuisce: “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”. L'art. 68 D.L. 18/2020 ha disposto: Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Il D.L. n. 73/2021 - convertito con modifiche con L. 106/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) - ha prorogato la sospensione già prevista dall'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 in materia di versamenti dovuti in base alle cartelle esattoriali, nonché in base agli avvisi di cui agli artt. 29 e 30 del D.L. n. 78/2010. La sospensione in questione ha operato, dunque, dall'8 marzo 2020 sino a tutto il 31 agosto 2021, con la conseguenza che erano sospese fino al 31 agosto 2021 le attività di notifica delle cartelle di pagamento e degli altri atti della riscossione per il recupero, anche coattivo, dei debiti scaduti prima dell'inizio del periodo di sospensione. Sul punto, la Suprema Corte, cfr. Cass., n. 960/2025, in motivazione, ha così riepilogato le fonti della sospensione ed ha chiarito che i termini vanno spostati in avanti per tutto l'arco temporale interessato dalla sospensione: “… occorre ricordare che l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del 6
D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all' . Controparte_9 Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”. Pertanto, considerata la sospensione operante dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, il termine quinquennale di prescrizione per il periodo fra il 29/04/2016, primo giorno di decorrenza del nuovo termine quinquennale di prescrizione successivo alla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ed il 12.11.2022, data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, non era decorso. Per conseguenza, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, il ricorso proposto da , n. q. di liquidatore e legale rappresentante della società CP_1
Liquidazione, deve essere rigettato Controparte_2 CP_3
L'integrale riforma dell'impugnata sentenza, con esito soccombente del ricorrente n. q. quale conseguito in questo grado di giudizio, impone che questi sia CP_1 condannato alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado, in favore di , liquidate Pt_2
- valore € 10.785,97, applicando i minimi stante l'assenza di complessità alcuna nelle questioni dedotte in lite - in complessivi € 2.697,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge e delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in € 32,25 per esborsi e € 2.906,00 per onorario, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge. Nulla per le spese nei confronti di , in quanto parte rimasta contumace in entrambi CP_4 i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , in persona Parte_1 Pt_2 del legale rappresentante p.t., nei confronti di , n. q. di liquidatore e legale CP_1 rappresentante della società , e , in Controparte_2 Controparte_3 CP_4 persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 758/2024 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata il 24/05/2024, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede: 1. Rigetta il ricorso proposto da n. q. di liquidatore e legale CP_1 rappresentante della società . Controparte_2 Controparte_3
2. Condanna , n. q. di liquidatore e legale rappresentante della società CP_1
, alla rifusione in favore di Controparte_2 Controparte_3 [...]
, delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi Parte_1 Pt_2
€ 2.697,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge e delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in € 32,25 per esborsi e € 2.906,00 per onorario, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge. 3. Nulla per le spese nei confronti di . CP_4 7
Così deciso nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 363/2024 R.G.L., vertente TRA
, , con sede in Roma, Via G. Grezar 14, CF Parte_1 Pt_2
e PI , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Messina, Via Consolare Valeria n.81 presso lo studio dell'Avv. Stefania Interdonato, CF fax 0908967133; pec C.F._1
che la rappresenta e difende Email_1 appellante CONTRO
CF n. q. di liquidatore e legale CP_1 C.F._2 rappresentante della società , e Controparte_2 Controparte_3 [...]
, CF ,, in Controparte_4 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore appellati contumaci
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato 13.12.2022 innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, la società
, in persona di n. q. di Controparte_2 Controparte_3 CP_1 liquidatore e legale rappresentante proponeva opposizione avverso l'intimazione n. 09420229002315229000, notificata il 12.11.2022, con la quale era stata reiterata la richiesta di pagamento delle due cartelle n. 09420140001852003000 e n. 09420140018868571000, aventi ad oggetto crediti assicurativi inerenti alle annualità 2009/2014, rispettivamente CP_4 notificate il 30.01.2014 e 25.07.2014. Oltre a rilevare la decadenza ex. art. 25 D.P.R. 602/1973 e l'omessa notifica delle cartelle suindicate, eccepiva la prescrizione dei crediti, anche in relazione al periodo successivo alla data di asserita notificazione, in ragione dell'assenza di atti interruttivi della prescrizione. Costituitasi, l rilevava preliminarmente Controparte_5 l'inammissibilità del ricorso, qualificabile come opposizione ex art. 617 cpc, per tardività; l'inammissibilità dell'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 25 del Dpr n. 602/73, anch'essa tardivamente sollevata. In merito alla prescrizione la resistente contestava la 2
fondatezza della relativa eccezione dando prova documentale della notifica delle cartelle (doc. 2 e 3) e successivamente della comunicazione preventiva di ipoteca n. 09476201600002705000 (doc.4), con la quale l'agente della riscossione aveva reiterato la richiesta di pagamento delle predette cartelle. Ferme restando tali argomentazioni, la resistente eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla prescrizione. L' restava contumace. CP_4
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 758/2024 pubblicata il 24.05.2024, il Tribunale di Reggio Calabria così provvedeva: “Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla in parte qua l'intimazione di pagamento n. 09420229002315229000, dichiara l'estinzione del credito previdenziale in relazione alle cartelle di pagamento n. 09420140001852003000 e n. 09420140018868571000. Condanna l e l in Controparte_6 CP_4 solido al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 43,00, per spese e in € 1.800,00 per onorari, oltre Iva e CPA, rimborso forfettario come per legge, con distrazione”. Preliminarmente, rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dall' , considerando che, pur essendo vero che l'azione di riscossione, Controparte_5 successivamente alla notifica dell'atto impositivo da parte dell'ente creditore, spettava all' , quale soggetto incaricato della riscossione del credito, l'ente Pt_1 CP_5 impositore, titolare sostanziale del credito contributivo, e l'agente della riscossione erano stati citati in giudizio, ciascuno in relazione alle diverse censure di rispettiva competenza proposte da parte ricorrente. Nel prosieguo, rilevava la tardività dei motivi di opposizione volti a far valere i vizi formali dell'atto, per violazione del termine di decadenza di 20 giorni dalla notifica del titolo ex art. 617 c.p.c.. Nel merito, osservava che la doglianza dell' , secondo cui Controparte_5 l'opposizione sarebbe stata tardiva ex art. 24, comma 5, D.lgs. 46/99, non poteva trovare accoglimento solo a considerare che non incorreva in decadenza la parte, ove avesse inteso dedurre fatti estintivi successivi alla notifica della cartella (la prescrizione successiva del credito). L'azione, infatti, andava qualificata come azione di accertamento negativo del credito, non soggetta a termine di decadenza. L'opponente aveva eccepito la prescrizione dei crediti previdenziali azionati a seguito del decorso del termine quinquennale di legge, anche a partire dalla data di presunta avvenuta notificazione dell'avviso indicato nell'intimazione di pagamento impugnata. Pur avendo l provato la notifica delle cartelle, in assenza di validi Controparte_5 atti interruttivi della prescrizione, i relativi crediti previdenziali, risultavano prescritti così dovendosi ritenere fondata la relativa eccezione. In accoglimento della opposizione, andava, quindi, dichiarata la prescrizione dei crediti previdenziali riportati nell'intimazione di pagamento impugnata, in relazione alle cartelle opposte. Le spese di lite venivano poste in solido a carico dell' Controparte_7
e dell' .
[...] CP_4
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto da , che ne affermava Pt_2 l'erroneità per non aver considerato la documentazione dalla stessa allegata, dimostrativa della notifica di atti interruttivi tra le cartelle e l'intimazione opposta. Invero, come già dedotto in primo grado, l'esattore, dopo aver notificato a mezzo pec la cartella n. 09420140001852003000, inerente alle annualità 2011/2013, in data 3
30.01.2014 e la cartella n. 09420140018868571000, inerente alle annualità 2009/2014, in data 25.07.2014, sì da impedire il maturarsi della prescrizione alla data di notifica delle cartelle, aveva successivamente provveduto a notificare, in data 28.4.2016, la comunicazione preventiva di ipoteca. Detta comunicazione non era stata impugnata per dedurre l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione e il Tribunale aveva omesso di prendere in considerazione tale circostanza. Tra la data di notifica della comunicazione preventiva di ipoteca e l'intimazione opposta non poteva dirsi maturata alcuna prescrizione, essendo intervenuta la normativa emergenziale Covid di cui al D.L. n.18/2020, da leggersi in combinato disposto con l'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015 – peraltro esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 – che interveniva sulla disciplina delle sospensioni disposte in occasione di eventi eccezionali Era derivata la sospensione, per l'intero periodo dall'8 marzo 2020 (ovvero dal 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 D.L. 18/2020) al 31 agosto 2021, di tutte le attività di riscossione mediante ruolo, per una durata complessiva a favore dei debitori pari a 542 gg. per la quasi totalità di essi e di 558 gg. per quelli con residenza/sede legale/sede operativa nei comuni menzionati. Tale sospensione – a causa della tardività dell'entrata in vigore delle proroghe di cui al DL n. 3/2021 (rispetto alla scadenza del 31.12.2020), al DL n. 41/2021 (rispetto alla scadenza del 28.02.2021) e al DL n. 73/2021 (rispetto alla scadenza del 30.04.2021) – aveva subito tre interruzioni, dal 1° al 15 gennaio 2021, dal 1° al 23 marzo 2021 e dal 1° al 26 maggio 2021- per un totale di 64 gg. - durante le quali l'agente della riscossione era legittimato a notificare atti di riscossione e a dare corso ad azioni di recupero, la cui salvezza era stata disposta, rispettivamente, dall'art. 22-bis, comma 4, del DL n. 183/2020, dall'art. 4, comma 3, del DL n. 41/2021, dall'art. 9, comma 2, del DL n. 73/2021. La durata effettiva della sospensione delle attività dell'agente della riscossione nei confronti dei debitori – e quella conseguente, ove prevista, dei relativi termini di decadenza/prescrizione – doveva essere quantificata in 492 gg. (558-64) per i soli debitori con residenza/sede legale/sede operativa nei comuni della “zona rossa” originaria e in 478 gg. (542-64) per i restanti debitori. La “sospensione” legale dell'attività notificatoria ed esattiva dell' era andata di Pt_2 pari passo con la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività. Dal combinato disposto dell'art. 68, commi 1 e 2, del D.L. 18/2020 e dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015, ne conseguiva l'applicabilità, al ricorrere dei rispettivi presupposti, non soltanto della suddetta sospensione di 478 gg. (o di 492 gg.) ma anche la proroga di cui al comma 2 dell'art. 12 D. Lgs. n. 159/2015 e tale conclusione valeva con riferimento a tutti i carichi affidati ad , anche se affidati prima dell'inizio del periodo di sospensione (cfr. Pt_2 punto 3.9.2 della citata circolare AdE n. 25/E del 2020). La differenza tra l'istituto della sospensione e quello della proroga non determinava alcuna incompatibilità, con la conseguenza che gli effetti dell'una e dell'altra risultano essere del tutto “cumulabili”. Dall'applicazione della normativa esaminata al caso in esame discendeva che, contrariamente a quanto asserito da controparte e ritenuto dal Tribunale, non risultava intervenuta la prescrizione dei crediti assicurativi, dal momento che per i carichi affidati entro il 07.03.2020 (nella fattispecie i ruoli erano stati vistati nel 2014), i termini nei confronti del debitore scadenti fino al 31.12.2021 (nella fattispecie, stante la notifica della comunicazione preventiva in data 28.4.2016 i crediti assicurativi sarebbero scaduti il 28.4.2021) dovevano intendersi prorogati al 31.12.2023, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015. 4
Inoltre, al predetto termine deve aggiungersi il periodo di sospensione di 478 giorni (ovvero di 492 giorni) in forza dell'art. 68, comma 1 (o comma 2 bis), del D.L. n. 18/2020. Per quanto sopra, a seguito dell'applicazione cumulativa degli istituiti previsti dalla succitata normativa, i termini di prescrizione devono intendersi posticipati alla data del 22 aprile 2025 (31/12/2023 + 478) ovvero del 6 maggio 2025 (31/12/2023 + 492). Concludeva chiedendo annullare/riformare la sentenza impugnata dichiarando non prescritti i crediti assicurativi oggetto delle cartelle n. 09420140001852003000 e n. 09420140018868571000 e la legittimità dell'intimazione di pagamento n. 09420229002315229000; annullare/riformare la sentenza appellata rigettando l'originaria opposizione;
annullare/riformare la sentenza appellata condannando , n.q. CP_1 di liquidatore e legale rappresentante della società Controparte_8 [...]
, al pagamento delle spese del giudizio di primo grado. CP_3 Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio. Con ordinanza del 25.01.2025, veniva dichiarata la contumacia di , n. CP_1 q. di liquidatore e legale rappresentante della società Controparte_8 [...]
, e di . CP_3 Controparte_4 Il provvedimento di trattazione dell'udienza con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato all'appellante, che depositava note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, n. q. aveva CP_1 proposto opposizione avverso l'intimazione n. 09420229002315229000, notificata il 12.11.2022, con la quale era stata reiterata la richiesta di pagamento delle due cartelle n. 09420140001852003000 e n. 09420140018868571000, aventi ad oggetto crediti assicurativi inerenti alle annualità 2009/2014, notificate rispettivamente 30.01.2014 e CP_4 25.07.2014. Risulta documentato in atti (cfr. doc. 4) che, con raccomandata A/R ricevuta il 28.04.2016 sia stata notificata alla società la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria anche in relazione alle cartelle sopra indicate. La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, pur non avendo natura espropriativa assolve alla funzione di intimare il pagamento, pena l'esecuzione forzata.
“La comunicazione preventiva di iscrizione d'ipoteca e l'intimazione di pagamento, pur assumendo natura cautelare la prima ed esecutiva/espropriativa la seconda, non di meno, assolvono alla medesima funzione e cioè di intimare al contribuente il pagamento del debito, pena l'assoggettamento agli ulteriori provvedimenti limitativi della propria sfera patrimoniale: la prima è una comunicazione preventiva rispetto all'ipoteca, la seconda, invece, è una comunicazione preventiva rispetto all'espropriazione”. (Corte Giustizia Trib. II grado Catanzaro, (Calabria) sez. III, 13/01/2023, n. 155). Essa, costituendo atto di esercizio del diritto da parte del titolare, con valenza di costituzione in mora, è atto interruttivo della prescrizione. Pertanto, dal 29.04.2016 era iniziato a decorrere un nuovo termine quinquennale di prescrizione che, secondo regole generali, sarebbe andato a scadere il 28.04.2021, sì che l'intimazione n. 09420229002315229000, notificata il 12.11.2022, ove si fossero dovute applicare le ordinarie regola sul decorso della prescrizione, sarebbe stata notificata a credito già prescritto e, deve ritenersi, essere questo l'accertamento e la relativa declaratoria operati dal giudice a quo. Tuttavia, il periodo ricompreso fra il 29/04/2016, primo giorno di decorrenza del nuovo termine quinquennale di prescrizione successivo alla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ed il 12.11.2022, data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, è stato interessato dalla sospensione derivante dalla normativa emergenziale (D.L. n. 18/2020 e successive modifiche). 5
L'art. 67 D.L. 18/2020 ha disposto: Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Il comma 4 della norma ha disposto: Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. La sospensione normativa dell'attività di riscossione ha inciso evidentemente anche sui termini di prescrizione, rimasti sospesi per il medesimo lasso temporale. Il decorso della prescrizione deve, infatti, intendersi sospeso, atteso che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 il quale al comma 2 così statuisce: “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”. L'art. 68 D.L. 18/2020 ha disposto: Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Il D.L. n. 73/2021 - convertito con modifiche con L. 106/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) - ha prorogato la sospensione già prevista dall'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 in materia di versamenti dovuti in base alle cartelle esattoriali, nonché in base agli avvisi di cui agli artt. 29 e 30 del D.L. n. 78/2010. La sospensione in questione ha operato, dunque, dall'8 marzo 2020 sino a tutto il 31 agosto 2021, con la conseguenza che erano sospese fino al 31 agosto 2021 le attività di notifica delle cartelle di pagamento e degli altri atti della riscossione per il recupero, anche coattivo, dei debiti scaduti prima dell'inizio del periodo di sospensione. Sul punto, la Suprema Corte, cfr. Cass., n. 960/2025, in motivazione, ha così riepilogato le fonti della sospensione ed ha chiarito che i termini vanno spostati in avanti per tutto l'arco temporale interessato dalla sospensione: “… occorre ricordare che l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del 6
D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all' . Controparte_9 Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”. Pertanto, considerata la sospensione operante dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, il termine quinquennale di prescrizione per il periodo fra il 29/04/2016, primo giorno di decorrenza del nuovo termine quinquennale di prescrizione successivo alla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ed il 12.11.2022, data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, non era decorso. Per conseguenza, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, il ricorso proposto da , n. q. di liquidatore e legale rappresentante della società CP_1
Liquidazione, deve essere rigettato Controparte_2 CP_3
L'integrale riforma dell'impugnata sentenza, con esito soccombente del ricorrente n. q. quale conseguito in questo grado di giudizio, impone che questi sia CP_1 condannato alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado, in favore di , liquidate Pt_2
- valore € 10.785,97, applicando i minimi stante l'assenza di complessità alcuna nelle questioni dedotte in lite - in complessivi € 2.697,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge e delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in € 32,25 per esborsi e € 2.906,00 per onorario, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge. Nulla per le spese nei confronti di , in quanto parte rimasta contumace in entrambi CP_4 i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , in persona Parte_1 Pt_2 del legale rappresentante p.t., nei confronti di , n. q. di liquidatore e legale CP_1 rappresentante della società , e , in Controparte_2 Controparte_3 CP_4 persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 758/2024 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata il 24/05/2024, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede: 1. Rigetta il ricorso proposto da n. q. di liquidatore e legale CP_1 rappresentante della società . Controparte_2 Controparte_3
2. Condanna , n. q. di liquidatore e legale rappresentante della società CP_1
, alla rifusione in favore di Controparte_2 Controparte_3 [...]
, delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi Parte_1 Pt_2
€ 2.697,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge e delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in € 32,25 per esborsi e € 2.906,00 per onorario, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge. 3. Nulla per le spese nei confronti di . CP_4 7
Così deciso nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Marialuisa Crucitti