TAR Roma, sez. V, sentenza 08/01/2026, n. 288
TAR
Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 14 settembre 2023
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TAR
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale della normativa di riferimento (art. 17, comma 1, lett. c) d.l. 98/2011, art. 1, comma 131, lett. b) l. 228/2012, art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis, d.l. 78/2015)

    Le sentenze della Corte Costituzionale n. 139 e 140 del 2024 hanno ritenuto la normativa ragionevole e proporzionata, rigettando censure analoghe.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019

    Le sentenze della Corte Costituzionale n. 139 e 140 del 2024 hanno ritenuto la normativa ragionevole e proporzionata, rigettando censure analoghe.

  • Rigettato
    Violazione della normativa sul scorporo del costo del servizio da quello del dispositivo medico

    Non specificato nel testo, ma implicitamente rigettato in quanto il ricorso principale è stato rigettato nel merito.

  • Rigettato
    Violazione dei principi sulla trasparenza amministrativa

    Non specificato nel testo, ma implicitamente rigettato in quanto il ricorso principale è stato rigettato nel merito.

  • Inammissibile
    Violazione del principio di partecipazione al procedimento (art. 7 L. 241/1990)

    I ricorsi per motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

  • Inammissibile
    Violazione dei principi sulla trasparenza e conoscibilità dei dati

    I ricorsi per motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 9-ter d.l. 78/2015 e della Nota esplicativa del Ministero della Salute

    I ricorsi per motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

  • Inammissibile
    Illegittimità derivata dall'illegittimità degli atti statali impugnati

    I ricorsi per motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

  • Inammissibile
    Illegittimità della normativa nazionale sul pay back per contrasto con il diritto UE in materia di IVA

    I ricorsi per motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

  • Inammissibile
    Illegittimità dell'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019

    I ricorsi per motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

  • Improcedibile
    Pagamento intervenuto in favore di alcune Regioni

    Il ricorso è stato dichiarato improcedibile in parte qua per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il pagamento è intervenuto nel termine previsto dalla legge e ha ad oggetto l'esatto importo ivi previsto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. V, sentenza 08/01/2026, n. 288
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 288
    Data del deposito : 8 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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