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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 771/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
D'ALESSANDRI FABRIZIO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15825/2024 depositato il 21/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220089249324000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 406/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso in epigrafe, la parte ricorrente, Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 2022 00892493 24 000, inerente al mancato pagamento della tassa automobilistica regionale per il veicolo targato Targa_1 per l'anno 2020.
2. Parte ricorrente ha dedotto i seguenti rubricati motivi di ricorso:
1) l'intervenuta prescrizione del credito azionato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del d.l. 30.12.1982, n. 953 convertito nella l. 28. 02. 1983, n. 53;
2) l'irregolarità formale del titolo notificato;
3) l'illegittimità delle maggiorazioni richieste.
3. Si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Lazio, resistendo al ricorso.
4. All'udienza del 16 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso è inammissibile per tardività della notifica.
Sia l'Agenzia delle Entrate Riscossione che la Regione Lazio hanno eccepito in via preliminare la tardività della notifica del ricorso rispetto al termine decadenziale di sessanta giorni dall'avvenuto perfezionarsi della notifica della cartella di pagamento impugnata.
In particolare, il ricorso risulta essere stato notificato, su stessa ammissione di parte ricorrente, alla data del 25.9.2024, mentre per ciò che concerne la notifica della cartella di pagamento parte ricorrente sostiene di averla ricevuta il 26.6.2024. A comprava di ciò ha depositato copia della busta proveniente dall'Agenzia della riscossione contente la suddetta cartella con apposto il timbro di avvenuto ritiro presso la casa comunale di Roma del 26.6.2024.
In realtà, tuttavia, la notifica è stata effettuata con il rito dell'irreperibilità relativa, ex art. 140 c.p.c., e la data del 26.6.2024 è la data dell'avvenuto ritiro del plico contenente la cartella di pagamento depositato presso la casa comunale all'esito dell'espletamento delle formalità di notifica;
data che, tuttavia, non coincide con quella di notifica della cartella di pagamento, che è antecedente.
L'Agenzia delle Entrate riscossione ha, infatti, depositato in giudizio copia di atti che comprovato come la notifica abbia seguito il rito dell'irreperibilità relativa.
In particolare, il consegnatario è risultato assente in data 22.8.2023 e, pertanto, si è proceduto, come prevede l'art. 140 c.p.c., al deposito della copia nella casa comunale, all'affissione dell'avviso del deposito e all'invio della relativa raccomandata con avviso di ricevimento.
Quest'ultima è stata ricevuta da parte ricorrente in data 16.3.2024, come da documentazione in atti.
Al riguardo, in linea generale, la notifica si perfeziona per il notificante alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, mentre per il destinatario nel rito dell'irreperibilità relativa la notifica si perfeziona con il ricevimento della raccomandata informativa della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. Nel caso di specie la raccomandata informativa è stata ricevuta da parte ricorrente, a mani proprie, in data 16.3.2024, come da documentazione in atti.
Dovendosi considerare quest'ultima come data di perfezionamento della notifica della cartella pagamento, il ricorso si palesa come notificato oltre il termine di sessanta giorni previsto dalla norma a pena di decadenza.
Per quanto suindicato il ricorso si palesa inammissibile per tardività.
6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Roma, Sezione III, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite quantificate in euro 600,00, in ragione di 300,00 euro per ogni parte resistente, oltre accessori se dovuti.
Così deciso in Roma 16 gennaio 2026. Il giudice Fabrizio D'Alessandri
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
D'ALESSANDRI FABRIZIO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15825/2024 depositato il 21/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220089249324000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 406/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso in epigrafe, la parte ricorrente, Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 2022 00892493 24 000, inerente al mancato pagamento della tassa automobilistica regionale per il veicolo targato Targa_1 per l'anno 2020.
2. Parte ricorrente ha dedotto i seguenti rubricati motivi di ricorso:
1) l'intervenuta prescrizione del credito azionato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del d.l. 30.12.1982, n. 953 convertito nella l. 28. 02. 1983, n. 53;
2) l'irregolarità formale del titolo notificato;
3) l'illegittimità delle maggiorazioni richieste.
3. Si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Lazio, resistendo al ricorso.
4. All'udienza del 16 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso è inammissibile per tardività della notifica.
Sia l'Agenzia delle Entrate Riscossione che la Regione Lazio hanno eccepito in via preliminare la tardività della notifica del ricorso rispetto al termine decadenziale di sessanta giorni dall'avvenuto perfezionarsi della notifica della cartella di pagamento impugnata.
In particolare, il ricorso risulta essere stato notificato, su stessa ammissione di parte ricorrente, alla data del 25.9.2024, mentre per ciò che concerne la notifica della cartella di pagamento parte ricorrente sostiene di averla ricevuta il 26.6.2024. A comprava di ciò ha depositato copia della busta proveniente dall'Agenzia della riscossione contente la suddetta cartella con apposto il timbro di avvenuto ritiro presso la casa comunale di Roma del 26.6.2024.
In realtà, tuttavia, la notifica è stata effettuata con il rito dell'irreperibilità relativa, ex art. 140 c.p.c., e la data del 26.6.2024 è la data dell'avvenuto ritiro del plico contenente la cartella di pagamento depositato presso la casa comunale all'esito dell'espletamento delle formalità di notifica;
data che, tuttavia, non coincide con quella di notifica della cartella di pagamento, che è antecedente.
L'Agenzia delle Entrate riscossione ha, infatti, depositato in giudizio copia di atti che comprovato come la notifica abbia seguito il rito dell'irreperibilità relativa.
In particolare, il consegnatario è risultato assente in data 22.8.2023 e, pertanto, si è proceduto, come prevede l'art. 140 c.p.c., al deposito della copia nella casa comunale, all'affissione dell'avviso del deposito e all'invio della relativa raccomandata con avviso di ricevimento.
Quest'ultima è stata ricevuta da parte ricorrente in data 16.3.2024, come da documentazione in atti.
Al riguardo, in linea generale, la notifica si perfeziona per il notificante alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, mentre per il destinatario nel rito dell'irreperibilità relativa la notifica si perfeziona con il ricevimento della raccomandata informativa della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. Nel caso di specie la raccomandata informativa è stata ricevuta da parte ricorrente, a mani proprie, in data 16.3.2024, come da documentazione in atti.
Dovendosi considerare quest'ultima come data di perfezionamento della notifica della cartella pagamento, il ricorso si palesa come notificato oltre il termine di sessanta giorni previsto dalla norma a pena di decadenza.
Per quanto suindicato il ricorso si palesa inammissibile per tardività.
6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Roma, Sezione III, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite quantificate in euro 600,00, in ragione di 300,00 euro per ogni parte resistente, oltre accessori se dovuti.
Così deciso in Roma 16 gennaio 2026. Il giudice Fabrizio D'Alessandri