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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 8757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8757 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, ha pronunciato la seguente sentenza, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 19.11.2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 20558/2024
TRA
nato a [...] il [...], C.F. , e residente Parte_1 C.F._1 in Pozzuoli alla via Strada Vicinale Canosa n. 25/b, elett.te dom.to in Pozzuoli (NA) alla Via Domenico Fatale n.7/A, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Buono che lo rapp.ta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
Ricorrente CONTRO
C.F. Controparte_1
– P.I. in persona del legale rappresentante pro tempore – P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Anna di Stefano ( ), in virtù di C.F._2 procura generale alle liti a rogito notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del Persona_1 22/03/2024 con domicilio digitale e p.e.c. t Email_1 Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: indebito naspi
1 quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'
[...]
in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata;
CP_2 Cass. SU 18046/2010). Di conseguenza, onerare l'attore di provare i fatti costitutivi del diritto che esclude l'indebito costituisce applicazione del principio secondo cui la prova va data da chi invochi le conseguenze a sé favorevoli previste dalla norma, in relazione alla posizione sostanziale di costui. A ben vedere, infatti, l'inesistenza del diritto alla restituzione non è che il riflesso dell'esistenza del diritto alla prestazione percepita: sicché tale regola è pienamente coerente sia con la regola dell'art. 2697 c.c. sia con il principio della distribuzione dell'onere della prova in relazione alla posizione sostanziale delle parti.
3 Sulla scorta di quanto affermato dalle citate Sezioni Unite della Suprema Corte in tema di indebito pensionistico, anche in questa fattispecie deve ritenersi che sia a carico dell'accipiens, che abbia agito allo scopo di ottenere l'accertamento negativo del suo CP_ obbligo di restituire quanto l' abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare l'esistenza di tutti i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto. CP_ Ne consegue che spetta non all' ma al lavoratore ricorrente dimostrare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, cioè l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli. CP_ Nella specie, la richiesta dell' di restituzione delle somme a titolo di naspi risulta fondata sull'insussistenza del requisito costitutivo della disoccupazione involontaria: dal flusso emens relativo al mese di novembre 2019 (mese di cessazione dell'attività lavorativa) è emerso, infatti, che il rapporto di lavoro, posto a base della domanda di naspi, è terminato per DIMISSIONI VOLONTARIE (cfr. cod. 1B indicato nell'allegato emens novembre 2019). In assenza di ulteriore documentazione (manca anche l' relativo a tale rapporto di CP_3 CP_ lavoro), l' non ha avuto alcuna possibilità di desumere una diversa causa di cessazione compatibile con la naspi e, conseguentemente, ha ritenuto che la stessa non fosse dovuta. CP_ Correttamente, pertanto, l' ha ritenuto indebito il pagamento della naspi. La prospettazione attorea volta a configurare una diversa causa di cessazione del rapporto non è accoglibile. Va preliminarmente rilevato che l'istante ha dichiarato nel ricorso di essere stato licenziato dal datore di lavoro e di non essersi dimesso volontariamente. Quale prova del dedotto licenziamento l'istante ha depositato, contestualmente al ricorso, il solo estratto contributivo dal quale, tuttavia, emerge il periodo di lavoro subordinato (protrattosi sino al 7 novembre 2019), ma non anche la causa della cessazione. Il ricorrente non ha poi, nell'atto introduttivo, articolato ulteriori prove orali o documentali. CP_ A fronte del tempestivo deposito a cura dell' (unitamente alla memoria difensiva) del flusso emens di novembre 2019, dal quale è risultata la cessazione del rapporto per dimissioni, deve pertanto ritenersi che tale prova presuntiva non sia smentita da elementi contrari.
4 Va poi rilevato che la difesa attorea ha esibito, alla prima udienza del 26.2.25, una lettera risalente al 7.11.2019 in lingua inglese, qualificandola come lettera di “licenziamento”; il CP_ convenuto ha formulato immediata opposizione a tale produzione, insistendo per le dimissioni volontarie del ricorrente (per come indicato dal datore nei modelli Uniemens CP_ inviati) e per la mancata trasmissione in via ammnistrativa all' della lettera oggi esibita. Il Giudice ha, dunque, onerato la parte ricorrente al deposito telematico della lettera esibita con traduzione in lingua italiana, riservando ogni valutazione sulla tempestività e rilevanza del detto documento. L'istante ha, in data 27.5.25, depositato la “dichiarata” traduzione – non giurata - in italiano della lettera medesima. Ebbene, va preliminarmente osservato che l'istante non ha depositato una traduzione integrale del documento in lingua straniera, ma una mera sintesi del contenuto della lettera (come reso evidente dalla brevità del periodo dichiarato come tradotto, dopo il prospetto delle assenze, rispetto al contenuto della lettera in lingua straniera). Ad ogni modo, non può non essere rilevata la tardività del documento in esame, atteso che all'allegazione del licenziamento contenuta in ricorso non ha fatto seguito la produzione della lettera in esame contestualmente al ricorso medesimo. Né l'esigenza di tale produzione è derivata dalla difesa del convenuto atteso che - come già rilevato – è onere del ricorrente provare la sussistenza del diritto al beneficio revocato;
conseguentemente, già al tempo del deposito dell'atto introduttivo, come previsto nel rito del lavoro, l'istante avrebbe dovuto indicare tutti i mezzi di prova e, in caso di prova documentale, produrli. Il documento tardivo è, quindi, inammissibile.
5 Non giova, poi, al ricorrente la prospettazione dell'inefficacia delle dimissioni per assenza di convalida: in assenza di prova di un licenziamento o di una risoluzione consensuale, l'eventuale inefficacia delle dimissioni impedirebbe l'effetto risolutivo del rapporto di lavoro e, dunque, la debenza della naspi.
6 Accertata la sussistenza dell'indebito, va osservato che “La Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego (NASpI) è una prestazione previdenziale non pensionistica, cosicché la ripetizione di somme indebitamente versate a tale titolo non soggiace alle regole dettate per l'indebito previdenziale pensionistico né a quelle dettate per l'indebito assistenziale, ma alla disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c., la quale deve applicarsi tenendo conto delle indicazioni ermeneutiche delineate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 8 del 2023, in modo tale che l'azione di recupero dell'indebito avvenga secondo principi di gradualità e di proporzione, senza al contempo vanificare il diritto alla ripetizione nel suo nucleo essenziale” (Cass. n. 11659 del 30/04/2024). Quanto alla dedotta irripetibilità delle somme, quindi, non può trovare applicazione l'art. 52 della l. n. 88 del 1989 - secondo cui non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato - in quanto tale disposizione riguarda esclusivamente le prestazioni pensionistiche, e non qualunque prestazione previdenziale, ed avendo natura di norma eccezionale è insuscettibile di interpretazione analogica (Cass. n. 10274 del 19/04/2021).
7 Il ricorso è, pertanto, infondato e va rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
CP_ condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell' delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.700,00, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge. Si comunichi. NAPOLI, 26.11.2025 Il Giudice d.ssa Monica Galante 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Con lite instaurata il 30.9.2024, le parti discutono sulla debenza o meno di somme ricevute dal ricorrente a titolo di naspi. In particolare, l'istante in data 22.11.2019 ha presentato domanda per ottenere l'indennità NASPI, precisando di essere stato licenziato in data 7.11.2019. Inizialmente l' ha riconosciuto la pretesa. CP_1 Con nota del 25.1.24, ricevuta il 13.2.2024, tuttavia, l' ha chiesto la restituzione di CP_1 euro 11.292,06 per aver corrisposto l'indennità di disoccupazione Naspi non spettante per il periodo dal 23.11.2019 al 25.04.2021.
2 Occorre preliminarmente rilevare che “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, ha pronunciato la seguente sentenza, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 19.11.2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 20558/2024
TRA
nato a [...] il [...], C.F. , e residente Parte_1 C.F._1 in Pozzuoli alla via Strada Vicinale Canosa n. 25/b, elett.te dom.to in Pozzuoli (NA) alla Via Domenico Fatale n.7/A, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Buono che lo rapp.ta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
Ricorrente CONTRO
C.F. Controparte_1
– P.I. in persona del legale rappresentante pro tempore – P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Anna di Stefano ( ), in virtù di C.F._2 procura generale alle liti a rogito notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del Persona_1 22/03/2024 con domicilio digitale e p.e.c. t Email_1 Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: indebito naspi
1 quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'
[...]
in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata;
CP_2 Cass. SU 18046/2010). Di conseguenza, onerare l'attore di provare i fatti costitutivi del diritto che esclude l'indebito costituisce applicazione del principio secondo cui la prova va data da chi invochi le conseguenze a sé favorevoli previste dalla norma, in relazione alla posizione sostanziale di costui. A ben vedere, infatti, l'inesistenza del diritto alla restituzione non è che il riflesso dell'esistenza del diritto alla prestazione percepita: sicché tale regola è pienamente coerente sia con la regola dell'art. 2697 c.c. sia con il principio della distribuzione dell'onere della prova in relazione alla posizione sostanziale delle parti.
3 Sulla scorta di quanto affermato dalle citate Sezioni Unite della Suprema Corte in tema di indebito pensionistico, anche in questa fattispecie deve ritenersi che sia a carico dell'accipiens, che abbia agito allo scopo di ottenere l'accertamento negativo del suo CP_ obbligo di restituire quanto l' abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare l'esistenza di tutti i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto. CP_ Ne consegue che spetta non all' ma al lavoratore ricorrente dimostrare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, cioè l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli. CP_ Nella specie, la richiesta dell' di restituzione delle somme a titolo di naspi risulta fondata sull'insussistenza del requisito costitutivo della disoccupazione involontaria: dal flusso emens relativo al mese di novembre 2019 (mese di cessazione dell'attività lavorativa) è emerso, infatti, che il rapporto di lavoro, posto a base della domanda di naspi, è terminato per DIMISSIONI VOLONTARIE (cfr. cod. 1B indicato nell'allegato emens novembre 2019). In assenza di ulteriore documentazione (manca anche l' relativo a tale rapporto di CP_3 CP_ lavoro), l' non ha avuto alcuna possibilità di desumere una diversa causa di cessazione compatibile con la naspi e, conseguentemente, ha ritenuto che la stessa non fosse dovuta. CP_ Correttamente, pertanto, l' ha ritenuto indebito il pagamento della naspi. La prospettazione attorea volta a configurare una diversa causa di cessazione del rapporto non è accoglibile. Va preliminarmente rilevato che l'istante ha dichiarato nel ricorso di essere stato licenziato dal datore di lavoro e di non essersi dimesso volontariamente. Quale prova del dedotto licenziamento l'istante ha depositato, contestualmente al ricorso, il solo estratto contributivo dal quale, tuttavia, emerge il periodo di lavoro subordinato (protrattosi sino al 7 novembre 2019), ma non anche la causa della cessazione. Il ricorrente non ha poi, nell'atto introduttivo, articolato ulteriori prove orali o documentali. CP_ A fronte del tempestivo deposito a cura dell' (unitamente alla memoria difensiva) del flusso emens di novembre 2019, dal quale è risultata la cessazione del rapporto per dimissioni, deve pertanto ritenersi che tale prova presuntiva non sia smentita da elementi contrari.
4 Va poi rilevato che la difesa attorea ha esibito, alla prima udienza del 26.2.25, una lettera risalente al 7.11.2019 in lingua inglese, qualificandola come lettera di “licenziamento”; il CP_ convenuto ha formulato immediata opposizione a tale produzione, insistendo per le dimissioni volontarie del ricorrente (per come indicato dal datore nei modelli Uniemens CP_ inviati) e per la mancata trasmissione in via ammnistrativa all' della lettera oggi esibita. Il Giudice ha, dunque, onerato la parte ricorrente al deposito telematico della lettera esibita con traduzione in lingua italiana, riservando ogni valutazione sulla tempestività e rilevanza del detto documento. L'istante ha, in data 27.5.25, depositato la “dichiarata” traduzione – non giurata - in italiano della lettera medesima. Ebbene, va preliminarmente osservato che l'istante non ha depositato una traduzione integrale del documento in lingua straniera, ma una mera sintesi del contenuto della lettera (come reso evidente dalla brevità del periodo dichiarato come tradotto, dopo il prospetto delle assenze, rispetto al contenuto della lettera in lingua straniera). Ad ogni modo, non può non essere rilevata la tardività del documento in esame, atteso che all'allegazione del licenziamento contenuta in ricorso non ha fatto seguito la produzione della lettera in esame contestualmente al ricorso medesimo. Né l'esigenza di tale produzione è derivata dalla difesa del convenuto atteso che - come già rilevato – è onere del ricorrente provare la sussistenza del diritto al beneficio revocato;
conseguentemente, già al tempo del deposito dell'atto introduttivo, come previsto nel rito del lavoro, l'istante avrebbe dovuto indicare tutti i mezzi di prova e, in caso di prova documentale, produrli. Il documento tardivo è, quindi, inammissibile.
5 Non giova, poi, al ricorrente la prospettazione dell'inefficacia delle dimissioni per assenza di convalida: in assenza di prova di un licenziamento o di una risoluzione consensuale, l'eventuale inefficacia delle dimissioni impedirebbe l'effetto risolutivo del rapporto di lavoro e, dunque, la debenza della naspi.
6 Accertata la sussistenza dell'indebito, va osservato che “La Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego (NASpI) è una prestazione previdenziale non pensionistica, cosicché la ripetizione di somme indebitamente versate a tale titolo non soggiace alle regole dettate per l'indebito previdenziale pensionistico né a quelle dettate per l'indebito assistenziale, ma alla disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c., la quale deve applicarsi tenendo conto delle indicazioni ermeneutiche delineate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 8 del 2023, in modo tale che l'azione di recupero dell'indebito avvenga secondo principi di gradualità e di proporzione, senza al contempo vanificare il diritto alla ripetizione nel suo nucleo essenziale” (Cass. n. 11659 del 30/04/2024). Quanto alla dedotta irripetibilità delle somme, quindi, non può trovare applicazione l'art. 52 della l. n. 88 del 1989 - secondo cui non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato - in quanto tale disposizione riguarda esclusivamente le prestazioni pensionistiche, e non qualunque prestazione previdenziale, ed avendo natura di norma eccezionale è insuscettibile di interpretazione analogica (Cass. n. 10274 del 19/04/2021).
7 Il ricorso è, pertanto, infondato e va rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
CP_ condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell' delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.700,00, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge. Si comunichi. NAPOLI, 26.11.2025 Il Giudice d.ssa Monica Galante 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Con lite instaurata il 30.9.2024, le parti discutono sulla debenza o meno di somme ricevute dal ricorrente a titolo di naspi. In particolare, l'istante in data 22.11.2019 ha presentato domanda per ottenere l'indennità NASPI, precisando di essere stato licenziato in data 7.11.2019. Inizialmente l' ha riconosciuto la pretesa. CP_1 Con nota del 25.1.24, ricevuta il 13.2.2024, tuttavia, l' ha chiesto la restituzione di CP_1 euro 11.292,06 per aver corrisposto l'indennità di disoccupazione Naspi non spettante per il periodo dal 23.11.2019 al 25.04.2021.
2 Occorre preliminarmente rilevare che “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento