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Sentenza 23 dicembre 2020
Sentenza 23 dicembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/12/2020, n. 37434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37434 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2020 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da CA AL NT, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo il 22/07/2019 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sa nzion atorio;
udito l'avv. Filippo Maria Gallina, difensore dell'imputato, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accglimento; RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Palermo ha sostanzialmente confermato la sentenza, emessa all'esito del processo di primo grado celebrato con il rito abbreviato, con cui CA AL NT è stato ritenuto colpevole dei reati di: - partecipazione ad associazione mafiosa Cosa Nostra, segnatamente al mandamento mafioso di Misilnneri, commesso dal 25.6.1998 al 17.4.2012, data della emissione del decreto di latitanza (capo A); Penale Sent. Sez. 6 Num. 37434 Anno 2020 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 23/09/2020 - partecipazione all'associazione mafiosa Cosa Nostra con ruolo direttivo, commessa dal 12.12.2013 (data della consegna estradizionale dall'estero dell'imputato) al 7.10.2014 (capo A bis-- in esso assorbito quello di cui al capo A); - estorsione pluriaggravata (art. 629, commi 1-2, cod. pen.- art. 416 bis.1 cod. pen.) commessa in danno di IA IO QU (capo B); - tentata estorsione aggravata in concorso in danno di tale NE EF (capo B- bis) La Corte di appello ha inoltre posto in continuazione i fatti di cui ai reati per cui si procede con quelli oggetto della sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Palermo il 30.3.2000, divenuta irrevocabile 1'8.3.2001. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando cinque motivi. 2.1. Con il primo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità in ordine al reato di cui al capo A-bis) ed al ruolo apicale riconosciuto all'imputato. Con l'atto di appello erano state impugnate due ordinanze emesse dal Giudice dell'udienza preliminare 1'1.12.2017 ed il 26.5.2017 con le quali erano state rigettate le richieste di produzione da parte della difesa degli interrogatori dei collaboratori di giustizia FL ER RO (dell'8.11.2013) e LL RE (del 25.2.2015 e del 10.3.2015), nonché di uno stralcio di una ordinanza custodiale emessa nel procedimento penale 22947/15 R.G.N.R. Si evidenza come con l'atto di appello fosse stata chiesta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di acquisire la sentenza del G.u.p. di Palermo del 29.11.2015 emessa nel processo a carico di UG più altri nonché il dispositivo della sentenza della Corte di appello dello stesso processo. La richiesta di acquisizione sarebbe stata giustificata dal fatto che dagli atti in questione emergeva la prova che il ruolo di capo e promotore della famiglia mafiosa di LA nell'arco temporale contestato al CA era ricoperto da altro soggetto, tale IT AM. La Corte di appello avrebbe disposto il 17.9.2018 l'acquisizione di tutta la documentazione indicata ma di essa non avrebbe fatto un corretto uso probatorio;
la difesa, si assume, aveva sostenuto, quanto al reato A-bis), che il giudizio di penale responsabilità dovesse formulato in relazione al fatto come contestato in quello specifico arco temporale, successivo alla estradizione (dal 12.12.2013 all'ottobre del 2014), senza potere utilizzare "dati indiziari anteriori al rientro in Italia dell'odierno ricorrente" (così il ricorso). Dunque, diversamente da quanto affermato dalla Corte di appello, la doglianza difensiva non atteneva alla operatività del principio di specialità ed alla improcedibilità 2 dell'azione penale, quanto, piuttosto, alla necessità di dimostrare, in forza di detto principio (così il ricorso), che i fatti fossero stati commessi successivamente alla estradizione ed al rientro in Italia dell'imputato; si censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva utilizzato fonti probatorie "che inquadravano tale condotta in epoca antecedente alla estradizione" (il riferimento specifico è alle dichiarazioni dei collaboratori AN ER e NE NT). La Corte di appello, da una parte, avrebbe ripercorso le argomentazioni del primo giudice e si sarebbe avvalsa, al fine della prova della condotta apicale, proprio delle dichiarazioni dei due collaboratori, che, come detto, facevano riferimento ad un periodo precedente alla estradizione dell'imputato, e, dall'altra, avrebbe omesso di considerare gli argomenti difensivi e, in particolare, le dichiarazioni di OL, ritenute attendibili nel procedimento di cui si era chiesta l'acquisizione degli atti, che invece aveva affermato come, dopo l'operazione c.d. Reset del giugno del 2014- cioè proprio per il periodo in contestazione-, il soggetto che ricopriva il ruolo apicale a LA fosse IT PI che aveva persino programmato l'omicidio dello stesso CA. Dunque, si afferma, le due sentenze — quella impugnata e quelle emesse nell'altro procedimento — sarebbero in contrasto tra loro. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. - 671 cod. proc. pen. e 187 disp att. cod. proc. pen. La sentenza sarebbe viziata nella parte in cui ha individuato, ai fini della continuazione e per la rideterminazione della pena tra i fatti oggetto del presente processo e quelli già giudicati con la sentenza di cui si è detto, il reato più grave in quello di cui al capo B) del presente procedimento (estorsione aggravata anche ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen.) e non in quello di cui al capo B) della sentenza già irrevocabile emessa dalla Corte di assise di Palermo il 25.6.1998 - relativo all'art. 4 della legge n. 895 del 1967 aggravato dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 - per il quale tenuto conto delle aggravanti, la pena edittale per il reato in questione era stata ritenuta pari a 26 anni e otto mesi di reclusione e oltre 10.000.000 milioni di multa (così il ricorso). Secondo il ricorrente, la Corte avrebbe invece fatto riferimento, ai fini della determinazione del reato più grave, al criterio della pena inflitta più elevata, ma detto criterio assumerebbe rilievo solo nel caso di continuazione riconosciuta in sede esecutiva e non anche, come nel caso di specie, in fase di cognizione in cui, invece, il giudice deve individuare il reato più grave fra quelli oggetto del processo e quelli oggetto di altra sentenza irrevocabile e solo successivamente operare gli aumenti di pena. La Corte, cioè, avrebbe dovuto prescindere dalla entità della pena inflitta e accertare per la prima volta quale fosse il reato più grave;
se ciò avesse fatto avrebbe dovuto individuare come reato più grave, anche in concreto, quello di cui al capo b) del diverso procedimento. 3 2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 63, comma 4, cod. pen. e 416 bis.1 cod. pen. La tesi è che nel determinare la pena per il reato più grave, ai fini dell'aumento di pena derivante dal riconoscimento di due circostanze ad effetto speciale (art. 629, comma 2, e art. 416 bis.
1. cod. pen.), il giudice avrebbe dovuto fare applicazione dell'art. 63, comma 4, cod. pen. e quindi, da una parte, motivare, e, dall'altra, irrogare per la circostanza di cui all'art. 416 bis.
1. cod. pen. un aumento massimo fino ad un terzo della pena inflitta. Nel caso di specie la pena base per la estorsione aggravata è stata indicata in 9 anni di reclusione ed euro 1.500 di multa e poi si è inflitto automaticamente, ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen., un ulteriore aumento di pena di quattro anni di reclusione e 2.500 di multa. 2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 442 cod. proc. pen. La sentenza sarebbe viziata quanto alla determinazione della pena;
il reato più grave sarebbe stato individuato in quello oggetto del processo in esame, celebrato nelle forme del giudizio abbreviato e dunque, si assume, la Corte avrebbe prima dovuto determinare complessivamente la pena, anche quella relativa al reato giudicato nel diverso procedimento con il rito ordinario, e successivamente procedere alla riduzione di un terzo della complessiva sanzione. 2.5. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto agli artt. 529, 721 e 720, comma 4, cod. proc. pen. La sentenza sarebbe viziata nella parte in cui ha ritenuto procedibile l'azione penale anche per i reati di cui ai capi A) e B) della rubrica. Si era dedotto in appello che la sentenza di primo grado fosse viziata in relazione alla ordinanza del 10.2.2017 con cui il G.u.p. aveva rigettato la richiesta di traduzione del documento consegnato all'imputato dall'autorità giudiziaria indonesiana al momento della estradizione;
si sarebbe trattato di una richiesta volta a verificare se quel documento fosse la sentenza di estradizione o comunque un atto che consentisse di verificare per quali reati fosse stata disposta l'estradizione. Si sostiene che il G.u.p. avrebbe rigettato la richiesta sul presupposto erroneo che nel caso di specie non avrebbe trovato applicazione il principio di specialità. A fronte di un motivo di appello con cui invece si era dedotto come trovasse applicazione il principio di specialità e che ciò imponesse la traduzione del documento consegnato al momento della estradizione, sul punto la sentenza sarebbe silente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato limitatamente al terzo motivo. 4 2. È infondato, ai limiti della inammissibilità, il primo motivo strutturato sull'assunto secondo cui la Corte di appello, nell'attribuire all'imputato il ruolo apicale in relazione alla frazione di reato commessa dopo la consegna dall'estero, da una parte, non avrebbe considerato le risultanze probatorie, acquisite nel diverso procedimento, secondo cui, proprio in relazione a quella frazione di tempo, il ruolo di capo e promotore della famiglia mafiosa di LA sarebbe stato ricoperto da tale IT AM, e, dall'altra, avrebbe fondato il giudizio di responsabilità penale su elementi di prova precedenti al periodo in contestazione. Si tratta di un assunto non condivisibile. La Corte di appello, ricostruita la storia criminale dell'imputato, ha spiegato come: a) questi sia già stato condannato per partecipazione mafiosa fino al 25.6.1998; b) anche dopo detto periodo e fino alla latitanza del ricorrente, CA abbia continuato a far parte della famiglia mafiosa di LA sotto la direzione del capo mandamento Lo ER NC;
c) il collaboratore FL ER RO, sentito nel giugno del 2014, abbia riferito che CA AL già prima di rendersi irreperibile, cioè nel 2012, fosse- di fatto - il capo del mandamento di LA e che anche nel corso della latitanza l'imputato avesse continuato ad occuparsi del sodalizio mafioso;
d) anche il collaboratore di giustizia Lo RD EF abbia attribuito all'imputato il ruolo di reggente della famiglia di LA già dal 2010; e) non diversamente abbiano riferito nel 2019 anche i collaboratori OM NC e NE NT, che hanno attribuito all'imputato il ruolo di reggente sin dal 2011; f) anche dopo il rientro in Itala l'imputato abbia ripreso il suo ruolo apicale all'interno del sodalizio;
g) in tal senso depongano le conversazioni intercettate nel 2013 e nel 2014, i plurimi contatti avuti dall'imputato con altri soggetti aventi ruoli apicali e, soprattutto, le dichiarazioni rese da Lo PA RE, che ha espressamente riferito che CA era il capo a LA ancora nel gennaio — febbraio del 2014, e da FL ER RO e NE IO, nonchè il coinvolgimento dell'imputato in ordine a fatti accaduti nel 2014 e da cui correttamente si è fatta discendere l'inferenza che CA ancora in quel periodo avesse la reggenza della famiglia di LA;
h) in senso conforme depongano i fatti estorsivi ai danni di NE EF Dunque, secondo i giudici di merito, un unico reato, quello contestato ai capi A- A bis, consumato in un arco temporale ampio, secondo lo schema del reato progressivo e, soprattutto, fondato sulla prova fatta discendere da molteplici e conformi fonti dichiarative e captative di prova, per cui, già prima del rientro in Italia l'imputato aveva assunto un ruolo apicale all'interno della famiglia mafiosa di LA, poi mantenuto anche nel periodo successivo. Sulla base di tale quadro di riferimento il motivo di ricorso rivela la sua infondatezza perché sostanzialmente non si confronta con la motivazione. 5 Il motivo, per come strutturato, esula dal percorso di una ragionata censura del complessivo percorso motivazionale del provvedimento impugnato, con il quale obiettivamente non si confronta, e si risolve in una indistinta critica difettiva;
la frammentazione del ragionamento sotteso al ricorso, la moltiplicazione di rivoli argomentativi neutri o, comunque, non decisivi, la scomposizione indistinta di fatti e di piani di indagine non ancorata al ragionamento probatorio complessivo della sentenza impugnata violano il necessario onere di specificazione delle critiche mosse al provvedimento (sul tema, Sez. 6, n. 10539 del 10/02/2017, Lorusso, Rv. 269379). In tale contesto si pone il tema del ruolo che, proprio nel periodo successivo al rientro in Italia dell'imputato, avrebbe ricoperto tale IT AM nell'ambito del sodalizio mafioso di LA;
anche sul punto, il motivo di ricorso rivela la sua genericità perché non spiega affatto la ragione per cui, a fronte di un impianto probatorio così strutturato e di una quantità di elementi così rilevanti, come quelli di cui si è detto, le dichiarazioni del collaboratore OL sul ruolo ricoperto da IT nel periodo in esame avrebbero una efficacia disarticolante del ragionamento probatorio compiuto dai Giudici di merito nel presente processo, tenuto conto che lo stesso prospettato intendimento di IT di voler "eliminare" CA non è affatto incompatibile con il ruolo a quest'ultimo riconosciuto nel presente processo. 3. È infondato il secondo motivo di ricorso, avendo la Corte di appello fatto corretta applicazione del principio, più volte espresso dalla Corte di cassazione, e dal quale non si ha motivo di discostarsi, secondo cui nel caso di continuazione tra reati in parte decisi con sentenza definitiva ed in parte "sub iudice", la valutazione circa la maggiore gravità delle violazioni deve essere compiuta confrontando tra loro la pena irrogata per i fatti già giudicati con quella irroganda per i reati al vaglio del decidente, attesa la necessità di rispettare le valutazioni in punto di determinazione della pena già coperte da giudicato e, nello stesso tempo, di rapportare grandezze omogenee (Sez. 6, n. 36402 del 04/06/2015, Fragnoli, Rv. 264582; nello stesso senso, Sez. 6, n. 29404 del 06/06/2018, Assinnata, Rv. 273447; Sez. 2, n. 935 del 23/09/2015, dep. 2016, Vella, Rv. 265733). 4. Non diversamente, è infondato il quarto motivo di ricorso secondo cui la Corte di appello nel determinare le pena avrebbe prima dovuto individuarla complessivamente, anche, cioè, quella relativa al reato già giudicato con il rito ordinario, e poi procedere alla riduzione di un terzo della complessiva sanzione. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno invece chiarito che l'applicazione della continuazione tra reati giudicati con il rito ordinario e altri giudicati con il rito abbreviato comporta che soltanto nei confronti di questi ultimi - siano essi reati cd. satellite ovvero reati che integrino la violazione più grave - deve essere applicata la 6 riduzione di un terzo della pena, a norma dell'art. 442, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. U., n. 35852 del 22/02/2018, Cesarano, Rv. 273547). 5. È inammissibile il quinto motivo di ricorso. Al di là del riferimento al principio di specialità, l'assunto difensivo è che la sentenza impugnata sarebbe viziata per non aver censurato la decisione del primo giudice di non tradurre il provvedimento consegnato all'imputato al momento della estradizione, prodotto durante la celebrazione dell'udienza preliminare, al fine di verificare se detto documento fosse la sentenza di estradizione e quindi comprendere "le ragioni ed i reati posto a base della estradizione (così il ricorso a pagg. 22- 23- 26). In realtà, sotto un primo profilo, la Corte ha spiegato ampiamente le ragioni documentali che inducono a ritenere che la estradizione fu concessa per i reati per cui si procede - commessi prima della consegna - e sul punto nulla di specifico è stato dedotto, non essendo stato nemmeno contestata la esistenza della decisione con cui è stata disposta la consegna. Né è peraltro chiaro perché, anche informalmente, l'interessato non abbia proceduto alla traduzione del documento a cui lo stesso fa riferimento (Sul tema, Sez, 6, n. 5760 del 04/02/2014, Anokhin, Rv. 249453). Sotto altro profilo, la Corte di cassazione ha già chiarito come il rispetto del principio di specialità riguardi esclusivamente i fatti anteriori alla consegna della persona richiesta, di tal che, in ipotesi - come nel caso di specie - di reato permanente, se il suddetto principio impedisce che l'interessato possa essere assoggettato a misura restrittiva della libertà personale per la parte della condotta che riguarda il periodo anteriore alla consegna, il principio medesimo non opera per la parte della stessa condotta successiva a tale consegna, la quale costituisce la protrazione ulteriore del medesimo illecito. (Sez. 6, n. 12514 del 14/01/2015, Zazo, Rv. 263067, in tema di reato di associazione per delinquere di tipo mafioso;
nello stesso senso, Sez. 6, n. 998 del 19/03/1998, Brugnano, Rv. 211788). 6. È invece fondato il terzo motivo di ricorso. Si è già detto di come nel caso di specie la Corte di appello, nel determinare la pena per il ritenuto reato continuato, abbia fatto riferimento come reato più grave al reato di estorsione aggravata (ex art. 629 comma 2, cod. pen.) di cui al capo b) del presente processo, per il quale è stata indicata la pena di 9 anni di reclusione ed euro 1.500 di multa;
sulla pena indicata è stato poi apportato automaticamente un ulteriore aumento di pena, a seguito del riconoscimento dell'altra circostanza ad effetto speciale prevista dall'art. 416 bis.
1.cod. pen., nella misura di quattro anni di reclusione e 500,00 euro di multa, 7 Dunque, un aumento di pena detentiva senza alcuna motivazione e superiore al terzo di quella indicata come pena base. Secondo un indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la regola del cumulo giuridico prevista dall'art.63, comma 4, cod. pen., non dovrebbe trovare applicazione in relazione alla circostanza aggravante prevista dall'art. 416 bis.1 cod. pen., che, essendo per deroga espressa sottratta alla regola del bilanciamento con le circostanze attenuanti, si sottrarrebbe anche alla disciplina del cumulo giuridico prevista dalla norma indicata (Sez. 2, n. 18278 del 07/12/2016, dep. 2017, Chianese, Rv. 269855; Sez. 2 n. 28276 dell'8/03/2016 , Rv 267220; Sez. 2 n. 44155 del 2/10/2014, Rv. 262066). E tuttavia, secondo altro condivisibile orientamento, la regola generale prevista dall'art. 63, comma quarto, cod. pen. trova sempre applicazione nel caso di concorso tra aggravanti ad effetto speciale, anche quando si tratti di circostanze per le quali sia escluso il giudizio di bilanciamento. Il fatto che una circostanza aggravante sfugga al bilanciamento non comporta che essa si sottragga anche all'ambito precettivo del citato art. 63 cod. pen. (In tal senso, Sez. 6, n. 52011 del 07/11/2019, Belgiorno, Rv.278055; Sez. 5, n. 47519 del 17/09/2018, P., Rv. 274181). Ne consegue che sul punto la sentenza deve essere annullata sul punto;
la Corte di appello, applicando il principio indicato, rideterminerà la pena.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Rigetta nel resto il ricorso. Dichiara irrevocabile la sentenza quanto all'accertamento della responsabilità penale. Così deciso in Roma il 23 settembre 2020
udita la relazione svolta dal Consigliere Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sa nzion atorio;
udito l'avv. Filippo Maria Gallina, difensore dell'imputato, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accglimento; RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Palermo ha sostanzialmente confermato la sentenza, emessa all'esito del processo di primo grado celebrato con il rito abbreviato, con cui CA AL NT è stato ritenuto colpevole dei reati di: - partecipazione ad associazione mafiosa Cosa Nostra, segnatamente al mandamento mafioso di Misilnneri, commesso dal 25.6.1998 al 17.4.2012, data della emissione del decreto di latitanza (capo A); Penale Sent. Sez. 6 Num. 37434 Anno 2020 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 23/09/2020 - partecipazione all'associazione mafiosa Cosa Nostra con ruolo direttivo, commessa dal 12.12.2013 (data della consegna estradizionale dall'estero dell'imputato) al 7.10.2014 (capo A bis-- in esso assorbito quello di cui al capo A); - estorsione pluriaggravata (art. 629, commi 1-2, cod. pen.- art. 416 bis.1 cod. pen.) commessa in danno di IA IO QU (capo B); - tentata estorsione aggravata in concorso in danno di tale NE EF (capo B- bis) La Corte di appello ha inoltre posto in continuazione i fatti di cui ai reati per cui si procede con quelli oggetto della sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Palermo il 30.3.2000, divenuta irrevocabile 1'8.3.2001. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando cinque motivi. 2.1. Con il primo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità in ordine al reato di cui al capo A-bis) ed al ruolo apicale riconosciuto all'imputato. Con l'atto di appello erano state impugnate due ordinanze emesse dal Giudice dell'udienza preliminare 1'1.12.2017 ed il 26.5.2017 con le quali erano state rigettate le richieste di produzione da parte della difesa degli interrogatori dei collaboratori di giustizia FL ER RO (dell'8.11.2013) e LL RE (del 25.2.2015 e del 10.3.2015), nonché di uno stralcio di una ordinanza custodiale emessa nel procedimento penale 22947/15 R.G.N.R. Si evidenza come con l'atto di appello fosse stata chiesta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di acquisire la sentenza del G.u.p. di Palermo del 29.11.2015 emessa nel processo a carico di UG più altri nonché il dispositivo della sentenza della Corte di appello dello stesso processo. La richiesta di acquisizione sarebbe stata giustificata dal fatto che dagli atti in questione emergeva la prova che il ruolo di capo e promotore della famiglia mafiosa di LA nell'arco temporale contestato al CA era ricoperto da altro soggetto, tale IT AM. La Corte di appello avrebbe disposto il 17.9.2018 l'acquisizione di tutta la documentazione indicata ma di essa non avrebbe fatto un corretto uso probatorio;
la difesa, si assume, aveva sostenuto, quanto al reato A-bis), che il giudizio di penale responsabilità dovesse formulato in relazione al fatto come contestato in quello specifico arco temporale, successivo alla estradizione (dal 12.12.2013 all'ottobre del 2014), senza potere utilizzare "dati indiziari anteriori al rientro in Italia dell'odierno ricorrente" (così il ricorso). Dunque, diversamente da quanto affermato dalla Corte di appello, la doglianza difensiva non atteneva alla operatività del principio di specialità ed alla improcedibilità 2 dell'azione penale, quanto, piuttosto, alla necessità di dimostrare, in forza di detto principio (così il ricorso), che i fatti fossero stati commessi successivamente alla estradizione ed al rientro in Italia dell'imputato; si censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva utilizzato fonti probatorie "che inquadravano tale condotta in epoca antecedente alla estradizione" (il riferimento specifico è alle dichiarazioni dei collaboratori AN ER e NE NT). La Corte di appello, da una parte, avrebbe ripercorso le argomentazioni del primo giudice e si sarebbe avvalsa, al fine della prova della condotta apicale, proprio delle dichiarazioni dei due collaboratori, che, come detto, facevano riferimento ad un periodo precedente alla estradizione dell'imputato, e, dall'altra, avrebbe omesso di considerare gli argomenti difensivi e, in particolare, le dichiarazioni di OL, ritenute attendibili nel procedimento di cui si era chiesta l'acquisizione degli atti, che invece aveva affermato come, dopo l'operazione c.d. Reset del giugno del 2014- cioè proprio per il periodo in contestazione-, il soggetto che ricopriva il ruolo apicale a LA fosse IT PI che aveva persino programmato l'omicidio dello stesso CA. Dunque, si afferma, le due sentenze — quella impugnata e quelle emesse nell'altro procedimento — sarebbero in contrasto tra loro. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. - 671 cod. proc. pen. e 187 disp att. cod. proc. pen. La sentenza sarebbe viziata nella parte in cui ha individuato, ai fini della continuazione e per la rideterminazione della pena tra i fatti oggetto del presente processo e quelli già giudicati con la sentenza di cui si è detto, il reato più grave in quello di cui al capo B) del presente procedimento (estorsione aggravata anche ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen.) e non in quello di cui al capo B) della sentenza già irrevocabile emessa dalla Corte di assise di Palermo il 25.6.1998 - relativo all'art. 4 della legge n. 895 del 1967 aggravato dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 - per il quale tenuto conto delle aggravanti, la pena edittale per il reato in questione era stata ritenuta pari a 26 anni e otto mesi di reclusione e oltre 10.000.000 milioni di multa (così il ricorso). Secondo il ricorrente, la Corte avrebbe invece fatto riferimento, ai fini della determinazione del reato più grave, al criterio della pena inflitta più elevata, ma detto criterio assumerebbe rilievo solo nel caso di continuazione riconosciuta in sede esecutiva e non anche, come nel caso di specie, in fase di cognizione in cui, invece, il giudice deve individuare il reato più grave fra quelli oggetto del processo e quelli oggetto di altra sentenza irrevocabile e solo successivamente operare gli aumenti di pena. La Corte, cioè, avrebbe dovuto prescindere dalla entità della pena inflitta e accertare per la prima volta quale fosse il reato più grave;
se ciò avesse fatto avrebbe dovuto individuare come reato più grave, anche in concreto, quello di cui al capo b) del diverso procedimento. 3 2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 63, comma 4, cod. pen. e 416 bis.1 cod. pen. La tesi è che nel determinare la pena per il reato più grave, ai fini dell'aumento di pena derivante dal riconoscimento di due circostanze ad effetto speciale (art. 629, comma 2, e art. 416 bis.
1. cod. pen.), il giudice avrebbe dovuto fare applicazione dell'art. 63, comma 4, cod. pen. e quindi, da una parte, motivare, e, dall'altra, irrogare per la circostanza di cui all'art. 416 bis.
1. cod. pen. un aumento massimo fino ad un terzo della pena inflitta. Nel caso di specie la pena base per la estorsione aggravata è stata indicata in 9 anni di reclusione ed euro 1.500 di multa e poi si è inflitto automaticamente, ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen., un ulteriore aumento di pena di quattro anni di reclusione e 2.500 di multa. 2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 442 cod. proc. pen. La sentenza sarebbe viziata quanto alla determinazione della pena;
il reato più grave sarebbe stato individuato in quello oggetto del processo in esame, celebrato nelle forme del giudizio abbreviato e dunque, si assume, la Corte avrebbe prima dovuto determinare complessivamente la pena, anche quella relativa al reato giudicato nel diverso procedimento con il rito ordinario, e successivamente procedere alla riduzione di un terzo della complessiva sanzione. 2.5. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto agli artt. 529, 721 e 720, comma 4, cod. proc. pen. La sentenza sarebbe viziata nella parte in cui ha ritenuto procedibile l'azione penale anche per i reati di cui ai capi A) e B) della rubrica. Si era dedotto in appello che la sentenza di primo grado fosse viziata in relazione alla ordinanza del 10.2.2017 con cui il G.u.p. aveva rigettato la richiesta di traduzione del documento consegnato all'imputato dall'autorità giudiziaria indonesiana al momento della estradizione;
si sarebbe trattato di una richiesta volta a verificare se quel documento fosse la sentenza di estradizione o comunque un atto che consentisse di verificare per quali reati fosse stata disposta l'estradizione. Si sostiene che il G.u.p. avrebbe rigettato la richiesta sul presupposto erroneo che nel caso di specie non avrebbe trovato applicazione il principio di specialità. A fronte di un motivo di appello con cui invece si era dedotto come trovasse applicazione il principio di specialità e che ciò imponesse la traduzione del documento consegnato al momento della estradizione, sul punto la sentenza sarebbe silente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato limitatamente al terzo motivo. 4 2. È infondato, ai limiti della inammissibilità, il primo motivo strutturato sull'assunto secondo cui la Corte di appello, nell'attribuire all'imputato il ruolo apicale in relazione alla frazione di reato commessa dopo la consegna dall'estero, da una parte, non avrebbe considerato le risultanze probatorie, acquisite nel diverso procedimento, secondo cui, proprio in relazione a quella frazione di tempo, il ruolo di capo e promotore della famiglia mafiosa di LA sarebbe stato ricoperto da tale IT AM, e, dall'altra, avrebbe fondato il giudizio di responsabilità penale su elementi di prova precedenti al periodo in contestazione. Si tratta di un assunto non condivisibile. La Corte di appello, ricostruita la storia criminale dell'imputato, ha spiegato come: a) questi sia già stato condannato per partecipazione mafiosa fino al 25.6.1998; b) anche dopo detto periodo e fino alla latitanza del ricorrente, CA abbia continuato a far parte della famiglia mafiosa di LA sotto la direzione del capo mandamento Lo ER NC;
c) il collaboratore FL ER RO, sentito nel giugno del 2014, abbia riferito che CA AL già prima di rendersi irreperibile, cioè nel 2012, fosse- di fatto - il capo del mandamento di LA e che anche nel corso della latitanza l'imputato avesse continuato ad occuparsi del sodalizio mafioso;
d) anche il collaboratore di giustizia Lo RD EF abbia attribuito all'imputato il ruolo di reggente della famiglia di LA già dal 2010; e) non diversamente abbiano riferito nel 2019 anche i collaboratori OM NC e NE NT, che hanno attribuito all'imputato il ruolo di reggente sin dal 2011; f) anche dopo il rientro in Itala l'imputato abbia ripreso il suo ruolo apicale all'interno del sodalizio;
g) in tal senso depongano le conversazioni intercettate nel 2013 e nel 2014, i plurimi contatti avuti dall'imputato con altri soggetti aventi ruoli apicali e, soprattutto, le dichiarazioni rese da Lo PA RE, che ha espressamente riferito che CA era il capo a LA ancora nel gennaio — febbraio del 2014, e da FL ER RO e NE IO, nonchè il coinvolgimento dell'imputato in ordine a fatti accaduti nel 2014 e da cui correttamente si è fatta discendere l'inferenza che CA ancora in quel periodo avesse la reggenza della famiglia di LA;
h) in senso conforme depongano i fatti estorsivi ai danni di NE EF Dunque, secondo i giudici di merito, un unico reato, quello contestato ai capi A- A bis, consumato in un arco temporale ampio, secondo lo schema del reato progressivo e, soprattutto, fondato sulla prova fatta discendere da molteplici e conformi fonti dichiarative e captative di prova, per cui, già prima del rientro in Italia l'imputato aveva assunto un ruolo apicale all'interno della famiglia mafiosa di LA, poi mantenuto anche nel periodo successivo. Sulla base di tale quadro di riferimento il motivo di ricorso rivela la sua infondatezza perché sostanzialmente non si confronta con la motivazione. 5 Il motivo, per come strutturato, esula dal percorso di una ragionata censura del complessivo percorso motivazionale del provvedimento impugnato, con il quale obiettivamente non si confronta, e si risolve in una indistinta critica difettiva;
la frammentazione del ragionamento sotteso al ricorso, la moltiplicazione di rivoli argomentativi neutri o, comunque, non decisivi, la scomposizione indistinta di fatti e di piani di indagine non ancorata al ragionamento probatorio complessivo della sentenza impugnata violano il necessario onere di specificazione delle critiche mosse al provvedimento (sul tema, Sez. 6, n. 10539 del 10/02/2017, Lorusso, Rv. 269379). In tale contesto si pone il tema del ruolo che, proprio nel periodo successivo al rientro in Italia dell'imputato, avrebbe ricoperto tale IT AM nell'ambito del sodalizio mafioso di LA;
anche sul punto, il motivo di ricorso rivela la sua genericità perché non spiega affatto la ragione per cui, a fronte di un impianto probatorio così strutturato e di una quantità di elementi così rilevanti, come quelli di cui si è detto, le dichiarazioni del collaboratore OL sul ruolo ricoperto da IT nel periodo in esame avrebbero una efficacia disarticolante del ragionamento probatorio compiuto dai Giudici di merito nel presente processo, tenuto conto che lo stesso prospettato intendimento di IT di voler "eliminare" CA non è affatto incompatibile con il ruolo a quest'ultimo riconosciuto nel presente processo. 3. È infondato il secondo motivo di ricorso, avendo la Corte di appello fatto corretta applicazione del principio, più volte espresso dalla Corte di cassazione, e dal quale non si ha motivo di discostarsi, secondo cui nel caso di continuazione tra reati in parte decisi con sentenza definitiva ed in parte "sub iudice", la valutazione circa la maggiore gravità delle violazioni deve essere compiuta confrontando tra loro la pena irrogata per i fatti già giudicati con quella irroganda per i reati al vaglio del decidente, attesa la necessità di rispettare le valutazioni in punto di determinazione della pena già coperte da giudicato e, nello stesso tempo, di rapportare grandezze omogenee (Sez. 6, n. 36402 del 04/06/2015, Fragnoli, Rv. 264582; nello stesso senso, Sez. 6, n. 29404 del 06/06/2018, Assinnata, Rv. 273447; Sez. 2, n. 935 del 23/09/2015, dep. 2016, Vella, Rv. 265733). 4. Non diversamente, è infondato il quarto motivo di ricorso secondo cui la Corte di appello nel determinare le pena avrebbe prima dovuto individuarla complessivamente, anche, cioè, quella relativa al reato già giudicato con il rito ordinario, e poi procedere alla riduzione di un terzo della complessiva sanzione. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno invece chiarito che l'applicazione della continuazione tra reati giudicati con il rito ordinario e altri giudicati con il rito abbreviato comporta che soltanto nei confronti di questi ultimi - siano essi reati cd. satellite ovvero reati che integrino la violazione più grave - deve essere applicata la 6 riduzione di un terzo della pena, a norma dell'art. 442, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. U., n. 35852 del 22/02/2018, Cesarano, Rv. 273547). 5. È inammissibile il quinto motivo di ricorso. Al di là del riferimento al principio di specialità, l'assunto difensivo è che la sentenza impugnata sarebbe viziata per non aver censurato la decisione del primo giudice di non tradurre il provvedimento consegnato all'imputato al momento della estradizione, prodotto durante la celebrazione dell'udienza preliminare, al fine di verificare se detto documento fosse la sentenza di estradizione e quindi comprendere "le ragioni ed i reati posto a base della estradizione (così il ricorso a pagg. 22- 23- 26). In realtà, sotto un primo profilo, la Corte ha spiegato ampiamente le ragioni documentali che inducono a ritenere che la estradizione fu concessa per i reati per cui si procede - commessi prima della consegna - e sul punto nulla di specifico è stato dedotto, non essendo stato nemmeno contestata la esistenza della decisione con cui è stata disposta la consegna. Né è peraltro chiaro perché, anche informalmente, l'interessato non abbia proceduto alla traduzione del documento a cui lo stesso fa riferimento (Sul tema, Sez, 6, n. 5760 del 04/02/2014, Anokhin, Rv. 249453). Sotto altro profilo, la Corte di cassazione ha già chiarito come il rispetto del principio di specialità riguardi esclusivamente i fatti anteriori alla consegna della persona richiesta, di tal che, in ipotesi - come nel caso di specie - di reato permanente, se il suddetto principio impedisce che l'interessato possa essere assoggettato a misura restrittiva della libertà personale per la parte della condotta che riguarda il periodo anteriore alla consegna, il principio medesimo non opera per la parte della stessa condotta successiva a tale consegna, la quale costituisce la protrazione ulteriore del medesimo illecito. (Sez. 6, n. 12514 del 14/01/2015, Zazo, Rv. 263067, in tema di reato di associazione per delinquere di tipo mafioso;
nello stesso senso, Sez. 6, n. 998 del 19/03/1998, Brugnano, Rv. 211788). 6. È invece fondato il terzo motivo di ricorso. Si è già detto di come nel caso di specie la Corte di appello, nel determinare la pena per il ritenuto reato continuato, abbia fatto riferimento come reato più grave al reato di estorsione aggravata (ex art. 629 comma 2, cod. pen.) di cui al capo b) del presente processo, per il quale è stata indicata la pena di 9 anni di reclusione ed euro 1.500 di multa;
sulla pena indicata è stato poi apportato automaticamente un ulteriore aumento di pena, a seguito del riconoscimento dell'altra circostanza ad effetto speciale prevista dall'art. 416 bis.
1.cod. pen., nella misura di quattro anni di reclusione e 500,00 euro di multa, 7 Dunque, un aumento di pena detentiva senza alcuna motivazione e superiore al terzo di quella indicata come pena base. Secondo un indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la regola del cumulo giuridico prevista dall'art.63, comma 4, cod. pen., non dovrebbe trovare applicazione in relazione alla circostanza aggravante prevista dall'art. 416 bis.1 cod. pen., che, essendo per deroga espressa sottratta alla regola del bilanciamento con le circostanze attenuanti, si sottrarrebbe anche alla disciplina del cumulo giuridico prevista dalla norma indicata (Sez. 2, n. 18278 del 07/12/2016, dep. 2017, Chianese, Rv. 269855; Sez. 2 n. 28276 dell'8/03/2016 , Rv 267220; Sez. 2 n. 44155 del 2/10/2014, Rv. 262066). E tuttavia, secondo altro condivisibile orientamento, la regola generale prevista dall'art. 63, comma quarto, cod. pen. trova sempre applicazione nel caso di concorso tra aggravanti ad effetto speciale, anche quando si tratti di circostanze per le quali sia escluso il giudizio di bilanciamento. Il fatto che una circostanza aggravante sfugga al bilanciamento non comporta che essa si sottragga anche all'ambito precettivo del citato art. 63 cod. pen. (In tal senso, Sez. 6, n. 52011 del 07/11/2019, Belgiorno, Rv.278055; Sez. 5, n. 47519 del 17/09/2018, P., Rv. 274181). Ne consegue che sul punto la sentenza deve essere annullata sul punto;
la Corte di appello, applicando il principio indicato, rideterminerà la pena.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Rigetta nel resto il ricorso. Dichiara irrevocabile la sentenza quanto all'accertamento della responsabilità penale. Così deciso in Roma il 23 settembre 2020