Articolo 60 della Legge 17 luglio 1942, n. 907
Articolo 59Articolo 61
Versione
24 ottobre 1942
Art. 60.

Validita' della bolletta di legittimazione.

La bolletta di legittimazione per il trasporto e' valida soltanto per raggiungere il luogo di destinazione, nel tempo e per la via che vi sono indicati.

Il termine di validita' della bolletta di legittimazione per la detenzione ed il deposito e' stabilito di volta in volta dall'Amministrazione dei Monopoli.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1942