Sentenza 6 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 06/03/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 48/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai seguenti magistrati:
MA AS Presidente Fabio Gaetano Galeffi Consigliere UR IN Consigliere rel.
Donatella Scandurra Consigliere Stefania Petrucci Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio, in materia di pensioni, iscritto al n. 61902 del ruolo generale, proposto da OMISSIS, nata a [...] il omissis (c.f.: OMISSIS), rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dagli avv.ti Aldo TO (aldopinto@ordineavvocatiroma.org) e SE EL (sergio.zaccariello@pecavvocatilucca.it), unitamente ai quali è elettivamente domiciliata presso i suindicati indirizzi digitali, contro
l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante p.t. (c.f.: 80078750587), rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dagli avv.ti Lidia Carcavallo (avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), NT TT (avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), PI NN (avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e SE Preden (avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it),
unitamente ai quali è elettivamente domiciliato presso i suindicati indirizzi digitali, avverso e per la riforma della sentenza n. 683/2023 resa dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, pubblicata in data 24.10.2023.
Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
uditi, nella pubblica udienza del 30.1.2026, il relatore, nonché gli avv.ti TO e NN.
Svolgimento del processo Con l’impugnata sentenza la Sezione territoriale ha rigettato il ricorso proposto dall’odierna appellante, volto a ottenere il riconoscimento della p.p.o. di VI cat., ex art. 67 d.P.R. n. 1092/1973, in relazione all’infermità “ulcera del bulbo duodenale”, già riconosciuta dipendente da causa di servizio in capo al coniuge defunto e dante causa.
A fondamento della decisione, il giudice di primo grado ha rilevato che il de cuius era già titolare di pensione di inabilità assoluta ex art. 2, comma 12, l. n. 335/1995, liquidata sulla base del medesimo rapporto di servizio e della stessa anzianità contributiva, con conseguente incompatibilità con il trattamento pensionistico privilegiato richiesto.
Ha, inoltre, escluso la possibilità di applicare l’aumento di cui all’art.
67 d.P.R. n. 1092/1973 alla pensione di inabilità, evidenziando il superamento dei limiti massimi di legge.
Avverso tale decisione la Omissis ha proposto appello, deducendo la violazione degli artt. 67 e 139 d.P.R. n. 1092/1973, in ragione della sostenuta cumulabilità o complementarità tra pensione di inabilità e pensione privilegiata, concludendo per il riconoscimento del domandato beneficio.
Si è costituito l’INPS, chiedendo il rigetto dell’appello, all’uopo richiamando le argomentazioni svolte in primo grado, nonché il divieto di duplicazione della contribuzione e l’insussistenza di un trattamento pensionistico “misto”.
All’udienza di discussione della causa, le parti si sono riportate alle rispettive conclusioni, chiedendone l’accoglimento.
Motivi della decisione L’appello è infondato e deve essere, pertanto, respinto.
Nel caso di specie, risulta pacifico che la pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, l. n. 335/1995 sia stata liquidata valorizzando integralmente la contribuzione maturata dal dante causa in relazione al medesimo rapporto di servizio dal quale l’appellante pretende di far discendere anche la pensione privilegiata.
Opera, pertanto, il principio generale del divieto di doppia valutazione della medesima anzianità contributiva, principio immanente al sistema previdenziale pubblico e più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è consentito conseguire più trattamenti pensionistici autonomi fondati sugli stessi periodi assicurativi, salvo espressa previsione normativa (Cass., sez. lav., n. 6581/2019; Cass.,
sez. lav., n. 10281/2024).
Invero, l’art. 139 d.P.R. n. 1092/1973, invocato dall’appellante, disciplina esclusivamente l’ipotesi di cumulabilità della pensione privilegiata con trattamenti derivanti da diversi rapporti di servizio, fattispecie che non ricorre nel caso in esame. La tesi gravatoria, volta a configurare una sorta di complementarità tra pensione di inabilità e pensione privilegiata, non trova, dunque, alcun fondamento normativo.
In proposito, ritiene la Sezione di aderire al condivisibile indirizzo ermeneutico della Cassazione, secondo cui la p.p.o, pur collegata alla dipendenza da causa di servizio, conserva natura pienamente pensionistica e reddituale e soggiace pertanto ai limiti di incompatibilità e di non cumulabilità propri del sistema (amplius et ex plurimis, Cass., sez. lav., ord.
n. 25643/2025).
In senso conforme, peraltro, questa Corte ha costantemente escluso la possibilità di creare trattamenti pensionistici “misti” o atipici, affermando che «la pensione privilegiata non è cumulabile con altro trattamento pensionistico derivante dal medesimo rapporto di servizio, atteso il divieto di duplicazione della valutazione contributiva» (Sez. II App., n. 874/2017;
Sez. I App., n. 310/2016).
Inoltre, correttamente il giudice di primo grado ha, altresì, rilevato che l’applicazione dell’aumento di cui all’art. 67 d.P.R. n. 1092/1973 alla pensione di inabilità determinerebbe il superamento dei limiti massimi previsti dall’art. 2, comma 12, l. n. 335/1995.
Al riguardo, è a dirsi come la giurisprudenza contabile abbia da tempo chiarito che l’aumento in questione non possa essere applicato a un trattamento diverso dalla pensione privilegiata, né può condurre a un importo complessivo superiore alla pensione privilegiata stessa (Corte dei conti, Sez. giur. Lazio, n. 2398/2006; Sez. I App., n. 172/2018).
Alla stregua delle superiori considerazioni e in rigetto del gravame, la sentenza impugnata andrà, dunque, interamente confermata e, per l’effetto, dichiarato inesistente il domandato diritto.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando sull’appello iscritto al n. 61902 del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo rigetta, condannando l’appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell’ente appellato, liquidandole in € 1.500,00 onnicomprensive.
Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30.1.2026.
L’Estensore Il Presidente F.to UR IN F.to MA AS Depositato in Segreteria il 06/03/2026 Il Dirigente F.to MA Biagi