Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 10/03/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
1392 / 2020 R.G. N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Paola Gargantini Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nneellllaa ccaauussaa ddii sseeppaarraazziioonnee ggiiuuddiizziiaallee iissccrriittttaa aall nn.. 11339922//22002200 RRGG,, pprroommoossssaa ddaa
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GHEZZI Parte_1 C.F._1
SABRINA del foro di Bergamo;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
PAGANELLI STEFANO del foro di Bergamo;
RESISTENTE
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
I procuratori hanno concluso come da fogli allegati alle note per l'udienza del 10.10.24 tenutasi con modalità cartolare, che qui si intendono richiamati.
Il PM per l'accoglimento della domanda pagina 1 di 16
Con ricorso debitamente notificato il ricorrente conveniva avanti questo Parte_1
Tribunale la moglie al fine di ottenere la declaratoria della separazione Controparte_1
giudiziale tra le parti.
In fatto premetteva che i coniugi si erano sposati a Villa d'Almè il 20 settembre 2014 e che in data 12 giugno 2016 era nata la figlia , ancora minore. Assumeva che la Per_1
convivenza era divenuta intollerabile tanto da essere anche cessata, sottolineando in tal senso l'atteggiamento ostile della moglie nei confronti suoi e della sua famiglia d'origine.
Rilevava altresì che la moglie aveva ingiustificatamente assunto nei confronti della figlia il ruolo di genitore unico, che creava peraltro dei forti ostacoli per l'esercizio della stessa sua genitorialità, per es. non solo con la concessione precisa delle ore ove poter esplicare il diritto di visita, ma anche sottoponendo lo stesso ad una costante sorveglianza , a volte con la imposizione della sua stessa presenza, oltre poi a denigrarlo avanti alla minore.
Dopo aver indicato sia la propria situazione economica – lui essendo impiegato per la con un reddito annuale netto di € 28.393,00 - sia quella della moglie - Controparte_2
socia amministratrice della società , proprietaria di immobili e con un Parte_2
reddito molto più alto del suo - e quindi del tenore di vita mantenuto in costanza di matrimonio , riteneva congruo determinare il mantenimento per la bambina in € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, pur riferendo di aver finora versato €
500,00 mensili e giustificando la riduzione per il futuro onere del pagamento dell'affitto di un immobile. Assumeva che non vi era alcuno spazio per il mantenimento del coniuge alla luce della rispettiva autonomia. Chiedeva altresì che il Servizio Sociale competente potesse intervenire per avviare un percorso di riavvicinamento tra lui e la figlia, al fine anche di avere delle soluzioni migliori per la tutela della bambina e per la stessa calendarizzazione delle visite.
Si costituiva la resistente che si soffermava sull'origine della crisi coniugale, asseriva che il padre, di fatto, non fosse mai stato presente nell'ambito della crescita o dell'educazione pagina 2 di 16 della figlia, tenendo, di contro, sempre una condotta minacciosa e denigratoria proprio nei confronti di lei, offesa in diverse occasioni, e come proprio ciò avesse avuto delle conseguenze anche nell'ambito dei rapporti con la bambina. In particolare riferiva una situazione estremamente grave avvenuta il 22.3.2019, in cui la bambina, dopo la visita del padre piangeva e riferiva di avere male alle gambe e alla testa e la mamma le aveva così scoperto dei lividi sulle gambe e sulle cosce, mentre poi nel giorno successivo la minore riferiva di dolori nelle parti intime e soprattutto bruciore durante la minzione, situazioni cui si accompagnavano anche atteggiamenti strani della bambina stessa, che si toccava in maniera strana i genitali e quindi presentava alla fine una vulvovaginite. La resistente evidenziava così i suoi timori anche alla luce del comportamento ricorrente del padre che aveva sempre fatto il bagno da solo alla figlia e come per tali timori aveva denunciato il ricorrente per i reati di di violenza ed abuso , opponendosi , da ultimo, alla richiesta di archiviazione presentata dal PM nell'ambito della procedura penale che ne era scaturita.
Concludeva quindi chiedendo, oltre alla pronuncia di separazione, l'affido esclusivo con la collocazione presso di lei della figlia, con un diritto di visita da svolgere con modalità protetta o comunque alla presenza di terze persone e chiedendo per il mantenimento un assegno di € 600,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza presidenziale del 15.4.21 il Presidente delegato autorizzava le parti a vivere separatamente , affidava in via esclusiva alla madre la minore con assegnazione della casa coniugale alla stessa, prevedeva le visite in spazio neutro presso i SS, con un monitoraggio, poneva a carico del padre l'obbligo di versare un assegno di € 500,00 mensile per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Durante il merito della causa venivano così delegati gli operatori dei SS Valle Imagna ed escussi, con prova delegata al GOT, i testi indicati. All'esito della prima relazione degli operatori (“A scioglimento della riserva di cui all'udienza dell'8.11.22 tenutasi con modalità cartolare;
letta la relazione degli operatori sociali della Valle Imagna- Villa
d'Almè; rilevato che gli incontri tra padre e figlia si sono succeduti tutti in modo positivo,
pagina 3 di 16 sebbene il padre sembra aver bisogno di supporto per una migliore comunicazione dei propri sentimenti verso la minore e, di contro, la madre sembrerebbe necessitare di aiuto nel supportare meglio la figlia ed avere nei confronti della medesima minori aspettative
(come da relazione psicologica sulla minore pure allegata); che pertanto sembrerebbe auspicabile che entrambi i genitori si sottoponessero realmente e quanto prima a percorrere i supporti alla genitorialità che appaiono pure essere stati proposti agli stessi;
che non si ravvedono elementi tali da supportare alcuna sospensione per le visite padre e figlia, come sollecitato dal procuratore della resistente, che, anzi, appare opportuno che gli operatori procedano con le visite, liberalizzandole gradualmente laddove possibile , tra padre e figlia e si pongano in contatto con le insegnanti di per poter meglio Per_1
procedere nel supporto da dare alla minore;
considerato che
effettivamente appare opportuno attendere l'esito del procedimento penale che si dice prossimo all'inizio in questo mese di dicembre e così rinviare anche l'udienza già calendarizzata per la pc ,
P.Q.M.
Dispone che gli operatori sociali già delegati (
[...]
) continuino nel calendarizzare e seguire le Controparte_3
visite tra il padre e la minore , procedendo anche ad una progressiva Per_1
liberalizzazione delle stesse se possibile, autorizzando gli operatori a mettersi in contatto con le insegnanti della detta minore per procedere al meglio per i supporti di cui possa aver bisogno;
disponendo altresì di prendere in carico gli stessi genitori per i percorsi già proposti al fine di migliorare la comunicazione tra gli stessi e la rispettiva genitorialità,
…”) veniva dapprima provata una graduale liberalizzazione delle visite e quindi, alla luce delle relazioni ulteriori ove si evidenziava ancora un rifiuto della minore, veniva nominato un CTU ed espletata quindi una consulenza sui membri del nucleo familiare.
All'esito la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e, dopo il deposito delle comparse e delle repliche ex art. 190 cpc la causa si riservava per la decisione.
pagina 4 di 16 Come risulta pacificamente da quanto indicato negli atti e da quanto riferito in seno all'udienza presidenziale questo Collegio non può che prendere atto della rottura della comunione di vita tra le parti e della fine dell'affectio maritalis che deve corroborare un rapporto matrimoniale che voglia dirsi tale e ciò giustifica la richiesta di addivenire alla pronuncia di separazione.
Rileva preliminarmente il Collegio che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti, richiesta in modo complessivo e generico dai procuratori delle parti, non senza evidenziare che per gli ultimi testi i procuratori avevano formalmente rinunciato all'escussione , mentre nessuna ulteriore istanza istruttoria è comunque meglio individuata
Nel merito sono oggetto di contesa sia la forma di affido richiesto per la figlia minore che per l'importo dell'assegno di mantenimento, dovendosi doverosamente darsi atto che con sentenza pubblicata in data 06.07.2023 il Tribunale penale ha assolto con formula piena il ricorrente da entrambi i delitti ascrittigli, “perché il fatto non sussiste” Pt_1
- Sull'affido della figlia minore
La ricorrente ha insistito per l'ottenimento dell'affido esclusivo della minore rispetto alla richiesta di affido condiviso da parte del padre.
La ricorrente ha fatto in qualche misura leva sul difficile rapporto tra padre e figlia, il resistente , invece, proprio sulla necessità di ricostruzione del rapporto stesso.
Sul rapporto genitori/figli nel corso della causa ci si è rivolti dapprima agli accertamenti specialistici dei SS competenti ai quali era anche stata richiesta la prima modalità di visita e quindi, successivamente per comprendere meglio la situazione dell'intero nucleo disponendo una CTU ove si era anche esplicitamente richiesto quale fosse la forma di affido più tutelante per la minore .
Deve premettersi quanto segue in tema di affido condiviso pagina 5 di 16 Va infatti premesso che l'affido condiviso è inequivocabilmente finalizzato alla realizzazione dell'interesse morale e materiale della prole e per questa ragione, dopo e nonostante la crisi della coppia, i provvedimenti giudiziari mirano alla conservazione (o al ripristino) di un paritario rapporto dei minori con entrambi i genitori (un diritto soggettivo di per sé ovviamente coincidente con il loro interesse), il che comporta l'attribuzione a ciascuno di essi di pari opportunità quando abbiano capacità genitoriali omogenee o, viceversa, all'attribuzione a ciascuno di essi di compiti di cura e di tempi di frequentazione differenti quando in concreto ciò meglio realizzi i diritti del minore;
sempre che non esistano particolari ed eccezionali circostanze ostative.
Esaminando dunque il tema dell'affido va ricordato come la forma di affido condiviso rappresenta un'evoluzione di quello congiunto ed in entrambi i casi la responsabilità è esercitata da ambedue i genitori, in particolare oggi i genitori hanno pari diritti ed obblighi: pertanto il tempo da dedicare ai loro figli viene ripartito tra la madre ed il padre in parti uguali e questo vale, anche, per le decisioni inerenti la vita quotidiana e le questioni di ordine straordinario, nonché riguardo la contribuzione per il loro mantenimento. L'affido condiviso costituisce la regola che, a volte, può essere modificata dal giudice con l'attribuzione dell'affidamento esclusivo in favore di un solo genitore: questo avviene soltanto se è dimostrata l'inidoneità dell'altro genitore e si ritenga che l'affidamento condiviso possa essere sfavorevole per la prole. Nel caso, invece, in cui entrambi i genitori siano considerati inidonei per l'affidamento condiviso od esclusivo o lo rifiutino, si può ipotizzare l'affidamento del minore a terzi, (ad esempio il Comune di appartenenza), in assenza di una norma di legge specifica.
E' considerato prioritario e principio generale, dunque, quello secondo cui i figli hanno diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori avanti al tema di separazione o divorzio degli stessi e quindi in caso di rottura del nucleo familiare;
soprattutto se minori o incapaci per altri motivi i figli hanno diritto di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti soddisfacenti con i pagina 6 di 16 parenti di ciascun ramo genitoriale, come bene è detto proprio nella riforma del 2006 del diritto di famiglia.
Ebbene sinteticamente riportato il nucleo e l'essenza dell'affido condiviso, la scelta o la richiesta di affido diverso, quale può essere come nella presente fattispecie l'affido esclusivo occorre avere o ricercare cause gravi e precise in grado di evidenziare una inidoneità del genitore escluso che renderebbe l'esercizio della genitorialità dannoso per il figlio.
Ebbene come detto sopra il CTU ha dovuto esaminare a fondo i caratteri dei genitori e la situazione psicologica della minore Vale la pena evidenziare i tratti maggiormente salienti della relazione: “..La situazione familiare periziata è caratterizzata dalla mancata separazione/individuazione esistente tra la madre e la figlia e connotata da aspetti fusionali che non permettono la presenza di un terzo, quale la figura paterna. In realtà, è presente nella bambina il desiderio di un suo avvicinamento al padre;
questo desiderio non trova però legittimazione nella madre e nei nonni materni e perciò, in una dinamica di conservazione del legame di lealtà con il nucleo materno, non può esprimere Per_1
chiaramente e concretizzare questo suo desiderio, temendo di incontrare la contrarietà della madre e dei nonni materni. All'interno di una visione trigenerazionale, tra la IG.ra e i suoi genitori è presente un legame altrettanto fusionale, similare a quello CP_1
esistente tra lei e risultanze peritali non è emerso alcunchè rispetto al IG. Persona_2
che possa motivare una sua limitazione delle funzioni e del suo ruolo genitoriale.” (il Pt_1
sottolineato è della scrivente), peraltro individuando in caso di contrasto della madre la stessa collocazione della minore presso il padre stesso. Si badi che già gli operatori sociali più volte avevano sottolineato la positiva evoluzione delle visite tra padre e figlia, e come, di contro, successivamente la visita libera tra padre e figlia veniva , di fatto, caratterizzata dalla imposta presenza della madre creando invece disagi e malumori nella minore (si veda in tal senso la specificazione che lo stesso giudicante ha dovuto scrivere a verbale a specificare la natura di visita “libera” priva di controllo anche materno): comportamenti pagina 7 di 16 da cui è facile trarre una modalità piuttosto possessiva della madre stessa. Si rimanda per detti atteggiamenti all'intera relazione peritale, riportando tuttavia le ancora più chiare indicazioni di ciò nella risposta del CTU alle osservazioni del perito di parte resistente:”
E' temporalmente evidente la sequenzialità secondo cui le gravi accuse mosse dalla resistente nei confronti del marito (con il conseguente avvio del procedimento penale nei suoi confronti), portarono quest'ultimo a distanziarsi dalla relazione con la moglie e con la figlia, all'interno di un suo movimento autoprotettivo. Fino a quel momento (e a partire dalla separazione di fatto), lui per più di un anno aveva frequentato la figlia anche tre volte alla settimana (cfr. pag. 12 della relazione peritale) e sempre presso la residenza materna e in presenza della madre stessa (così come voluto dalla stessa perizianda).
L'esame di realtà della perizianda sembra vacillare nel momento in cui a fronte del suo lamentato disinteresse paterno, si riscontra invece un padre che da tempo chiede di potere frequentare la figlia in autonomia, un padre a cui è stato impedito di dare i regali alla figlia personalmente, un padre che durante l'intera fase degli incontri protetti è stato collaborante sia con gli operatori sociali, sia presenziando puntualmente a tutti gli incontri, un padre che (da quanto emerge dalla relazione dei Servizi Sociali) aveva mantenuto il contatto con le maestre della scuola materna della figlia. D'altronde è la stessa perizianda unitamente ai suoi genitori che esprime un giudizio totalmente negativo sulle competenze genitoriali del IG. , da loro di fatto ritenuto superfluo per la Pt_1
crescita serena di . Madre e nonni verbalizzano che l'assenza paterna nella vita Per_1
di non solo non causerebbe in lei alcuna conseguenza negativa bensì, oggi Per_1
sarebbe fonte di serenità per la stessa minore. Purtroppo, l'insieme delle osservazioni di parte avvallano la visione di una madre riluttante ad accogliere qualsiasi rimando differente dalla propria distorta visione delle dinamiche familiari in corso e dei bisogni della figlia nei confronti del padre. In tal senso, l'insieme delle indicazioni già esposte in perizia appare quanto mai appropriato all'interno di una prospettiva prognostica che non può escludere l'assenza di un qualsiasi movimento di cambiamento nella figura materna
pagina 8 di 16 in merito all'attuale status della relazione tra il padre e la figlia. La richiesta di parte di un affidamento esclusivo alla madre e di una tempistica paterna molto limitata purtroppo confermano la volontà materna di mantenere la marginalizzazione del padre nella vita di
, sulla base di un lamentato disinteresse paterno non riscontrato su un piano Per_1
oggettivo”
Questo Collegio condivide la CTU espletata sia nelle premesse che nelle conclusioni
Non vi sono del resto ragioni per discostarsi dall'esito della CTU espletata, le cui cognizioni tecnico -scientifiche hanno invero consentito , attraverso la compiuta risposta al quesito demandato, un pertinente accertamento dei fatti di causa secondo la funzione propria della consulenza d'ufficio, la quale costituisce appunto uno strumento di valutazione tecnica, come pure di accertamento e di ricostruzione dei fatti storici prospettati dalle parti per il cui corretto rilievo tecnico si renda necessario ricorrere a determinate e specifiche cognizioni tecniche. Va del resto ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, non vi è ragione per non adeguarsi alla valutazione espressa dal CTU, qualora questa si sostanzi, come nella specie, in una pertinente, motivata ed esauriente risposta tecnico-scientifica al quesito sottopostogli, basata su elementi obiettivi di riscontro e su un conferente procedimento logico-valutativo e su metodi di indagine scientificamente validi, che consentono di superare i rilievi delle parti. Tanto che il giudice solo nel caso in cui si discosti dalle risultanze dell'esperita CTU è tenuto a motivare compiutamente le ragioni del dissenso, contrapponendo in tal caso alle conclusioni del CTU un ragionamento logico fondato su criteri altrettanto strettamente scientifici, così come è tenuto a considerare le obiezioni delle parti alla CTU soltanto ove si fondino su argomentazioni strettamente tecniche e non su opinioni valutative e comunque nel solo caso in cui una adeguata risposta a dette obiezioni tecniche non trovi già risposta o ragioni di adeguata spiegazione e superamento, per quanto di interesse ai fini della decisione nella relazione rassegnata dal Consulente d'ufficio.
pagina 9 di 16 Da tutto quanto finora detto allora non può che disporsi l'affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore, con collocamento prevalente presso la madre cui viene assegnata la casa coniugale.
Relativamente al diritto di visita si assume come maggiormente proficuo quello individuato dal CTU e quindi il padre , per i primi due mesi potrà vedere la minore per due incontri settimanali di un'ora ciascuno previa calendarizzazione con i SS di Valle
Imagna, , - quindi Controparte_3
liberalizzata del tutto nei successivi sei mesi, e pertanto – per un giorno a settimana, da definire in accordo tra le parti e indicativamente nel pomeriggio del mercoledì, dall'uscita da scuola fino alle 21.00 dopo cena quando il padre ha di spettanza il fine settimana;
- per due giorni , da definire in accordo tra le parti e indicativamente nel pomeriggio del martedi e del giovedì quando il fine settimana è di spettanza della madre;
- a fine settimana alternati dal sabato mattina h 10.00 fino alla domenica sera h 21.00 dopo cena;
- per 7 gg durante le vacanze natalizie , alternando annualmente con la madre il giorno di Natale e del Capodanno;
- per 3 gg durante le festività pasquali alternando annualmente con la madre il giorno di Pasqua;
- per 15 gg anche non consecutivi nelle vacanze estive, in periodo da concordare entro il 30 maggio di ogni anno tra i genitori.
- Sull'assegno di mantenimento
La ricorrente ha richiesto, in seno alla pc, un assegno di € 600,00 mensile o, in subordine del medesimo importo indicato nell'ordinanza presidenziale e cioè di € 500,00; il resistente ha invece chiesto di poter versare l'importo di € 400,00
Ritiene il Collegio di poter confermare l'importo già indicato nell'ordinanza presidenziale.
Il contributo nel mantenimento in favore dei figli minori è finalizzato ad assicurare alla prole uno sviluppo della personalità adeguato al contesto sociale in cui è inserita, oltre che uno standard di vita adeguato e analogo a quello goduto in costanza dell'unità familiare.
L'importo dell'assegno di mantenimento per i figli minori o per quelli maggiorenni ma pagina 10 di 16 non ancora economicamente autosufficienti deve risultare idoneo a garantire all'avente diritto la soddisfazione di molteplici esigenze non limitate al solo aspetto alimentare, ma estese anche a quello abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, in misura adeguata alla sua età e al tenore di vita della famiglia, quale può desumersi dalla valutazione delle risorse economiche disponibili da parte di entrambi i genitori. La quantificazione di tale assegno dovrà necessariamente essere basata sia sul reddito e quindi sulla specifica capacità economico-finanziario del genitore obbligato a versare detto contributo che sui tempi di permanenza del minore con lo stesso.
Il ricorrente impiegato ha redditi per circa € 34.000,00 annui (cfr. docc. Parte_1
nn. 6-7-8 e. 31 fascicolo resistente) come si rileva dai Modelli 730 per i redditi 2023 e per i redditi 2022, non ha proprietà immobiliari e, allo stato, vive in Ponteranica, in un immobile in locazione, per il quale sostiene un canone mensile di € 450,00 (doc. nn. 22 e
22°).
La resistente socia-amministratrice al 50% della società Ottica Controparte_1
Sangaletti s.n.c., sita in Bergamo (cfr. doc. n. 10 prodotto con ricorso), gestisce detta attività di ottica, possiede il 10% della società immobiliare TRIFORA CASE S.r.l. costituita il 10.02.2020 (cfr. doc. n. 20; all. 13-14 - società altresì posseduta al 50% dal fratello della resistente e al 40% dalla madre;
in sede di udienza Persona_3
presidenziale ha dichiarato:“percepisco circa € 5.000,00 annuali”; ( ud. presid.
15.04.2021), ella versa numerosi ed ingenti versamenti in contanti per come documentati dagli estratti conto del conto corrente dei coniugi (cfr. doc. n. 8 e 11) , ha acquistato un
SUV, in corso di giudizio, per la somma di € 29.800,00 (cfr. doc. n. 20; all. 12). E' proprietaria della casa coniugale, priva di mutuo o spese condominiali.
Ecco che alla luce di quanto finora esposto si ritiene equo confermare a carico del ricorrente l'obbligo di versare mensilmente un assegno di € 500,00 a titolo di mantenimento ordinario da versare entro il giorno 10 alla resistente, oltre al 50% delle pagina 11 di 16 spese straordinarie come da Protocollo di questo Tribunale che si riporta per intero in seno al dispositivo.
-sulle spese di lite
Le spese relative all'espletata CTU devono porsi in via solidale delle parti e si liquidano come da decreto emesso in pari data da questo Collegio.
Le spese di lite , alla luce della reciproca soccombenza rispetto alle domande svolte, vengono compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, nella composizione collegiale sopra indicata, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
- Pronuncia ai sensi dell'art. 151, 1° comma , cc la separazione personale tra i coniugi nato ad [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...] (atto n. 15, parte II°, serie A, registro
[...]
del Comune di VILLA D'ALME' , Atti di Matrimonio dell'anno 2014)
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VILLA D'ALME' per l'annotazione di cui all'art. 69 lettera D) DPR 3.11.00 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile)
- Affida in via condivisa ad entrambi i genitori la figlia minore , con Per_1
collocamento prevalente presso la madre
- Assegna la casa coniugale alla madre collocataria
- Dispone che il padre, relativamente al diritto di visita, potrà , per i primi due mesi dalla data della presente pronuncia, vedere la minore per due incontri settimanali di un'ora ciascuno presso i SS di Valle Imagna, Villa d'Almè Controparte_3
pagina 12 di 16 per i Servizi alla persona, previa calendarizzazione che egli compirà con gli stessi operatori - quindi liberalizzata del tutto nei successivi sei mesi, potrà stare con la minore con le seguenti modalità: – per un giorno a settimana, da definire in accordo tra le parti e indicativamente nel pomeriggio del mercoledì, dall'uscita da scuola fino alle 21.00 dopo cena quando il padre ha di spettanza il fine settimana;
- per due giorni , da definire in accordo tra le parti e indicativamente nel pomeriggio del martedì e del giovedì quando il fine settimana è di spettanza della madre;
- a fine settimana alternati dal sabato mattina h 10.00 fino alla domenica sera h 21.00 dopo cena;
- per 7 gg durante le vacanze natalizie , alternando annualmente con la madre il giorno di Natale e del Capodanno;
- per 3 gg durante le festività pasquali alternando annualmente con la madre il giorno di Pasqua;
- per 15 gg anche non consecutivi nelle vacanze estive, in periodo da concordare entro il 30 maggio di ogni anno tra i genitori.
- il padre dovrà versare alla madre, entro il 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia minore l'importo di € 500,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat.
- Si pone a carico su ciascun genitore, nella misura del 50% ciascuno , l'onere delle spese straordinarie relative ai figli in base al Protocollo di questo Tribunale che si riporta:
- “Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
- si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
pagina 13 di 16 - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di pagina 14 di 16 manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
- Modalità di concertazione ex ante delle spese
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Modalità di documentazione e rimborso spese
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
- Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
- Deducibilità fiscale e varie
- La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
- Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
- Pone in via solidale delle parti l'onere del versamento del costo dell'espletata CTU, come liquidata con decreto di pari data pagina 15 di 16 - Compensa le spese di lite
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio del 29.1.2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino)
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