TRIB
Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/12/2025, n. 2261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2261 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 19722/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Annalisa Falconi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19722/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. SO IA che Parte_1 lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente
e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Controparte_1
SO IA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
ricorrente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1 con rito civile in TORINO il 28/01/2017.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 59 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
Dal matrimonio è nato un figlio: , a Torino il 19/12/2016. Per_1 pagina 1 di 4 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 22/01/2021 e pubblicata il 25/01/2021.
Con ricorso depositato il 10/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono Controparte_1 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA in maniera condivisa il figlio minore ad entrambi i genitori con esercizio separato Per_1 della potestà genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
il figlio minore avrà residenza ed abitazione principale presso la madre, con diritto del padre a vederlo e tenerlo con sé, salvo diverso accordo, con le seguenti modalità:
- a settimane alterne nel weekend dall'uscita di scuola del venerdì sino alle 21,30 della domenica, oltre a un pomeriggio infrasettimanali dall'uscita di scuola sino alle 21,30;
- nella settimana in cui trascorrerà il weekend con la madre, il padre avrà diritto a vedere e tenere con il figlio due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita di scuola di cui uno con pernottamento;
pagina 2 di 4 - le vacanze natalizie saranno trascorse, in modo paritario ed alternato con i genitori, in caso di disaccordo, dal 23.12. al 30.12 con un genitore e dal 31.12 al 06.01 con l'altro genitore ad anni alternati;
- le vacanze pasquali saranno trascorse, in modo paritario ed alternato con i genitori, in caso di disaccordo, ad anni alterni, dall'inizio delle vacanze e sino alle ore 22,00 della domenica di Pasqua, con un genitore e dalle ore 22,00 della domenica di Pasqua sino al termine delle vacanze con l'altro genitore;
- per le vacanze estive entrambi i genitori avranno diritto a trascorrere due settimane anche non consecutive con il figlio, nel periodo 15 giugno – 5 settembre da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, in assenza di accordo, il minore trascorrerà con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari;
- i ponti e le festività, sopra non specificati (festa di carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, Santo patrono, ecc.), ad anni alterni;
- Festa del Papà e della mamma e rispettivi compleanni con il genitore festeggiato;
- il giorno del compleanno del figlio ad alterni, salvo che i genitori non decidano di festeggiare insieme;
DISPONE che entrambi i genitori assumano di comune accordo le decisioni di maggiore interesse – istruzione, educazione e salute per il minore e si impegnano ad evitare qualsiasi coinvolgimento del figlio nelle eventuali discussioni, mantenendo le relazioni affettive con le famiglie di origine dei genitori per una crescita serena ed armonica degli stessi;
DÀ ATTO che i coniugi si impegnano a comunicarsi eventuali variazioni di domicilio o residenza tempestivamente a mezzo mail, e comunque non oltre cinque giorni dall'avvenuto trasferimento, senza che la presente clausola valga come previo consenso;
DÀ ATTO che i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente con anticipo eventuali spostamenti fuori dalla Regione di residenza di ciascuno unitamente al figlio;
DÀ ATTO che ciascun genitore potrà recarsi all'estero con il figlio solo se avrà ottenuto il preventivo consenso scritto dell'altro genitore e si rilasciano il reciproco consenso per il rinnovo e/o rilascio dei documenti di espatrio, compreso il passaporto;
DISPONE che il padre corrisponda alla madre, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio la somma pari ad €. 300,00, mensili importo che dovrà essere versato entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
DISPONE che il padre corrisponda alla madre il 50% delle spese mediche documentate e/o necessarie e comunque concordate, non coperte dal servizio sanitario nazionale, delle spese scolastiche, sportive e ricreative e comunque tutto quanto previsto dal protocollo di intesa del 15.03.2016;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di aver già definito ogni rapporto di natura patrimoniale e, pertanto, non hanno più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro e di essere ciascuno economicamente autosufficiente rinunciando reciprocamente all'assegno di divorzio;
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
pagina 3 di 4 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 19/12/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Falconi Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Annalisa Falconi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19722/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. SO IA che Parte_1 lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente
e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Controparte_1
SO IA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
ricorrente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1 con rito civile in TORINO il 28/01/2017.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 59 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
Dal matrimonio è nato un figlio: , a Torino il 19/12/2016. Per_1 pagina 1 di 4 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 22/01/2021 e pubblicata il 25/01/2021.
Con ricorso depositato il 10/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono Controparte_1 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA in maniera condivisa il figlio minore ad entrambi i genitori con esercizio separato Per_1 della potestà genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
il figlio minore avrà residenza ed abitazione principale presso la madre, con diritto del padre a vederlo e tenerlo con sé, salvo diverso accordo, con le seguenti modalità:
- a settimane alterne nel weekend dall'uscita di scuola del venerdì sino alle 21,30 della domenica, oltre a un pomeriggio infrasettimanali dall'uscita di scuola sino alle 21,30;
- nella settimana in cui trascorrerà il weekend con la madre, il padre avrà diritto a vedere e tenere con il figlio due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita di scuola di cui uno con pernottamento;
pagina 2 di 4 - le vacanze natalizie saranno trascorse, in modo paritario ed alternato con i genitori, in caso di disaccordo, dal 23.12. al 30.12 con un genitore e dal 31.12 al 06.01 con l'altro genitore ad anni alternati;
- le vacanze pasquali saranno trascorse, in modo paritario ed alternato con i genitori, in caso di disaccordo, ad anni alterni, dall'inizio delle vacanze e sino alle ore 22,00 della domenica di Pasqua, con un genitore e dalle ore 22,00 della domenica di Pasqua sino al termine delle vacanze con l'altro genitore;
- per le vacanze estive entrambi i genitori avranno diritto a trascorrere due settimane anche non consecutive con il figlio, nel periodo 15 giugno – 5 settembre da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, in assenza di accordo, il minore trascorrerà con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari;
- i ponti e le festività, sopra non specificati (festa di carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, Santo patrono, ecc.), ad anni alterni;
- Festa del Papà e della mamma e rispettivi compleanni con il genitore festeggiato;
- il giorno del compleanno del figlio ad alterni, salvo che i genitori non decidano di festeggiare insieme;
DISPONE che entrambi i genitori assumano di comune accordo le decisioni di maggiore interesse – istruzione, educazione e salute per il minore e si impegnano ad evitare qualsiasi coinvolgimento del figlio nelle eventuali discussioni, mantenendo le relazioni affettive con le famiglie di origine dei genitori per una crescita serena ed armonica degli stessi;
DÀ ATTO che i coniugi si impegnano a comunicarsi eventuali variazioni di domicilio o residenza tempestivamente a mezzo mail, e comunque non oltre cinque giorni dall'avvenuto trasferimento, senza che la presente clausola valga come previo consenso;
DÀ ATTO che i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente con anticipo eventuali spostamenti fuori dalla Regione di residenza di ciascuno unitamente al figlio;
DÀ ATTO che ciascun genitore potrà recarsi all'estero con il figlio solo se avrà ottenuto il preventivo consenso scritto dell'altro genitore e si rilasciano il reciproco consenso per il rinnovo e/o rilascio dei documenti di espatrio, compreso il passaporto;
DISPONE che il padre corrisponda alla madre, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio la somma pari ad €. 300,00, mensili importo che dovrà essere versato entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
DISPONE che il padre corrisponda alla madre il 50% delle spese mediche documentate e/o necessarie e comunque concordate, non coperte dal servizio sanitario nazionale, delle spese scolastiche, sportive e ricreative e comunque tutto quanto previsto dal protocollo di intesa del 15.03.2016;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di aver già definito ogni rapporto di natura patrimoniale e, pertanto, non hanno più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro e di essere ciascuno economicamente autosufficiente rinunciando reciprocamente all'assegno di divorzio;
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
pagina 3 di 4 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 19/12/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Falconi Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4