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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 280/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
IO IO, Relatore
GARZULLI ROBERTO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 568/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY03T100622/2024 IVA-OPERAZIONI NON IMPONIBILI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 141/2026 depositato il
30/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 18/02/2025, la società Ricorrente_1” SRL impugnava l'avviso di accertamento n. TDY03T100622/24, emesso dall'Agenzia delle Entrate – DP di Catanzaro, per l'anno d'imposta 2018.
L'avviso di accertamento recava le seguenti indicazioni motive: “Dall'esame della dichiarazione IVA relativa all'anno 2018, presentata il 28/02/2019, è emerso che “Ricorrente_1 Srl” ha indicato al rigo VE31, modulo 1, operazioni imponibili a seguito di dichiarazioni d'intento per euro 1.033.120,00, sulle quali non è stata pertanto applicata l'IVA. … Dai dati presenti in Anagrafe Tributaria, risulta che, per il 2018, “Ricorrente_1 Srl” ha ricevuto le seguenti dichiarazioni d'intento: 1) Dichiarazione n. 15284639890- 0000001 del 8/3/2018 rilasciata da “Società_2 Srl” per acquisti in sospensione IVA fino ad euro 2.000,00; 2) Dichiarazione n. 09013828308-0000001 del 4/9/2018 rilasciata da “Società_2 Srl” per acquisti in sospensione IVA fino ad euro 500,00; 3) Dichiarazione n. 37112646008-0000001 del 30/11/2018 rilasciata da “Società_3 Srl” per acquisti in sospensione IVA fino ad euro 1.000.000,00; 4) Dichiarazione n. 38063047677-0000001 del 7/12/2018 rilasciata da “Soc. Coop. Società_1” per acquisti in sospensione IVA fino ad euro 1.500.000,00; Le suddette dichiarazioni sono state emesse da soggetti che nel corso dell'anno precedente avrebbero acquisito lo status di esportatore abituale per aver eseguito cessioni all'esportazione, intracomunitarie ed operazioni ad esse assimilate superiori al 10% del volume d'affari….Dall'esame del “registro vendite commerciale” è stato rilevato che nel 2018 “Ricorrente_1” ha emesso fatture in sospensione d'imposta per complessivi euro 1.071.970,00…. In particolare, sono state emesse fatture per euro 1.025.300,00 nei confronti di “Società_2 Srl”, per euro 40.000,00 nei confronti di “ Società_3 Srl” e per euro 6.670,00 nei confronti di Nominativo_1. … “. In merito alle suddette vendite, l'Ufficio rilevava che Ricorrente_1 Srl” ha eseguito vendite in sospensione d'imposta nei confronti di soggetti che non avevano in realtà acquisito lo status di esportatore abituale e, pertanto, riteneva la società ricorrente responsabile per aver indebitamente fatturato le cessioni verso tali cessionari in regime di sospensione di imposta IVA. La società Ricorrente_1” ha proposto ricorso sostenendo che, sotto l'aspetto normativosanzionatorio è evidente che la ricorrente non ha alcuna responsabilità giacché essa ha agito sulla base di dichiarazioni d'intento regolarmente ricevute (1° periodo del comma 3 3 dell'art. 7 del D.Lgs.
n. 471/1997) e della falsità delle dichiarazioni, rilasciate in assenza dei presupposti di legge, rispondono solo ed esclusivamente i cessionari (2° periodo del comma 3 dell'art.7). Quest'ultima, infatti, per come risulta dalla documentazione allegata, e peraltro già in possesso dell'Agenzia delle Entrate, ha provveduto a verificare la trasmissione delle dichiarazioni di intento presentate dal cliente Società_2 S.r.l. e dal cliente Società_3 S.r.l., riscontrandone la regolare presentazione all'Agenzia delle Entrate. Nessun ulteriore controllo poteva essere effettuato sulle stesse, tanto meno era possibile per l'odierna ricorrente verificare i contenuti delle dichiarazioni presenti negli archivi dell'Agenzia delle Entrate onde accertarne la conformità a quelle ricevute dal cliente. In definitiva, la ricorrente ritiene che l'Ufficio non abbia ottemperato all'onere di provare la consapevolezza di Ricorrente_1 che le operazioni concluse con i clienti si inserivano in un contesto di evasione dell'imposta e che non abbia dimostrato, in base ad elementi oggettivi e specifici, che Ricorrente_1 sapeva o avrebbe potuto sapere che l'operazione si inseriva in una evasione fiscale.
Concludeva chiedendo: “…che Codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, previa ogni altra declaratoria occorrenda, contrariis reiectis, voglia: 1) in via principale, disporre la nullità dell'avviso di accertamento n. TDY03T100622/2024 per violazione dell'articolo 8 del D.P.R. 633/1972 e dall'articolo 7 del D. Lgs 471/1997; 2) sempre in via principale, disporre l'annullamento dell'avviso di accertamento n.
TDY03T100622/2024 per violazione del comma 5-bis dell'art. 7 del D. Lgs 546/92, per non avere fornito la prova delle violazioni contestate con l'atto impugnato;
3) sempre in via principale, disporre l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TDY03T100622/2024 per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità di derivazione giurisprudenziale;
4) condannare, in forza dell'art. 15, commi 1 e 2 ter, del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Catanzaro alla rifusione delle spese giudiziali, ivi compreso il “contributo unificato tributario”.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catanzaro contestando quanto dedotto da parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 28.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere, dunque, rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Orbene, il regime di non imponibilità IVA previsto per gli “esportatori abituali” di cui all'art. 8, comma 1, lett. c), DPR 633/1972, consente a tali soggetti di effettuare acquisti senza applicazione dell'imposta nei limiti del plafond disponibile. Il sistema è volto ad evitare l'accumulo strutturale di crediti IVA in capo agli operatori che svolgono attività con l'estero in regime di non imponibilità. Affinché le forniture possano essere legittimamente effettuate in sospensione d'imposta, il cessionario/committente deve trasmettere all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione d'intento e il cedente/prestatore deve verificarne telematicamente l'avvenuta presentazione. Tale verifica costituisce un obbligo essenziale: la sua omissione comporta una sanzione pari al 70% dell'IVA non applicata, oltre al recupero dell'imposta (art. 7, comma 4-bis, D.lgs. 471/1997).
Dai dati presenti in Anagrafe Tributaria, risulta che, per il 2018, “Ricorrente_1 Srl” ha ricevuto le seguenti dichiarazioni d'intento: 1) Dichiarazione n. 15284639890-0000001 del 8/3/2018 rilasciata da “Società_2 Srl” per acquisti in sospensione IVA fino ad euro 2.000,00; 2) Dichiarazione n. 09013828308-0000001 del 4/9/2018 rilasciata da “Società_2 Srl” per acquisti in sospensione IVA fino ad euro 500,00; 3) Dichiarazione n. 37112646008-0000001 del 30/11/2018 rilasciata da “Società_3 Srl” per acquisti in sospensione IVA fino ad euro 1.000.000,00; 4) Dichiarazione n. 38063047677-0000001 del 7/12/2018 rilasciata da “Soc. Coop. Società_1” per acquisti in sospensione IVA fino ad euro 1.500.000,00; 4 Le suddette dichiarazioni sono state emesse da soggetti che nel corso dell'anno precedente avrebbero acquisito lo status di esportatore abituale per aver eseguito cessioni all'esportazione, intracomunitarie ed operazioni ad esse assimilate superiori al 10% del volume d'affari…. Dall'esame del “registro vendite commerciale” è stato rilevato che nel 2018 “Ricorrente_1” ha emesso fatture in sospensione d'imposta per complessivi euro 1.071.970,00. In particolare, sono state emesse fatture per euro 1.025.300,00 nei confronti di “Società_2 Srl”, per euro 40.000,00 nei confronti di “Società_3 Srl” e per euro 6.670,00 nei confronti di Nominativo_1.
Nonostante la norma preveda che, in caso di dichiarazione ideologicamente falsa, rispondano
“esclusivamente” i soggetti che l'hanno rilasciata (art. 7, comma 3, secondo periodo, D.lgs. 471/1997), la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente adottato un orientamento più rigoroso.
Nelle frodi Iva attuate mediante la predisposizione e rilascio di false dichiarazioni d'intento, costante giurisprudenza in ambito nazionale e comunitario attribuisce al cedente la responsabilità della verifica di regolarità della posizione del cessionario (esportatore abituale) e in alcuni casi anche dell'effettività dell'esportazione della merce ceduta in esenzione di Iva. Il presupposto fondante i recuperi d'imposta nei confronti del cedente si basa essenzialmente su un rigoroso orientamento giurisprudenziale in base al quale si presume che il cedente, fornitore del “falso esportatore abituale”, abbia agito senza adottare la diligenza dovuta, presumendo di conseguenza in capo a questi un'addotta conoscenza o conoscibilità della frode (ex multis, ordinanza n. 22003/2022 della V Sez. Civ. della Cassazione). Secondo la Corte di Cassazione (ordinanze nn. 21569/2025, 21568/2025, 21567/2025, 16923/2025,
12463/2025), il fornitore deve dimostrare di avere adottato tutte le misure ragionevoli per evitare di partecipare – anche inconsapevolmente – ad una frode imperniata sull'utilizzo di un falso plafond. Ne deriva che il mero controllo telematico della dichiarazione d'intento non è sufficiente a escludere la responsabilità del cedente, qualora l'operazione si inserisca in un contesto fraudolento riconoscibile da segnali oggettivi.
L'ordinanza n. 16923/2025 ha elencato una serie di elementi sintomatici che, valutati complessivamente, possono far emergere dubbi sulla veridicità della dichiarazione d'intento e sull'effettiva operatività del cessionario:
divergenza tra luogo effettivo di scarico della merce e quello indicato nei DDT;
assenza di strutture idonee allo scarico e deposito presso l'indirizzo dichiarato come sede della società cessionaria;
percorso di trasporto difforme rispetto a quello indicato nelle fatture;
mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali e omessi versamenti;
cessioni sottocosto da parte dell'acquirente; pagamenti sempre anticipati o contestuali all'emissione delle fatture;
assenza del cessionario dalla banca dati VIES;
mancato deposito dei bilanci.
La presenza di tali anomalie impone all'operatore diligente una condotta particolarmente attenta e attiva.
Oltre al riscontro telematico dell'invio della dichiarazione d'intento, è opportuno adottare ulteriori cautele operative, quali la consultazione della visura camerale del cessionario/committente per accertare l'effettiva esistenza della società e l'assenza di indici di rischio (es. società neocostituita non può aver maturato plafond o il codice attività incoerente rispetto allo status di esportatore abituale); la stipula di contratti in forma scritta, per cristallizzare gli impegni delle parti e i termini dell'operazione; la richiesta di mezzi di pagamento coerenti con la prassi commerciale ordinaria.
Nel caso specifico, la ricorrente non solo non ha eseguito alcuna verifica circa l'effettiva spettanza dello status di esportatore abituale da parte della società Società_2 SRL, ma ha addirittura emesso fatture in sospensione di imposta per importi ben superiori all'esigua dichiarazione di intenti trasmessa.
Ed invero, operando con adeguata diligenza, avrebbe potuto verifica presso la Camera di Commercio che la società Società_2 Srl non aveva deposito alcun bilancio per l'anno 2016; Analizzando il bilancio 2017, avrebbe potuto rilevare l'anomalo e poco realistico ammontare dei ricavi dichiarati per una neonata società (attiva dall'ottobre 2016) pari ad 8.401.542,00, nonché l'assenza di indicazioni concernenti i ricavi collegati ad esportazioni\cessioni intracomunitarie. Ulteriori elementi sintomatici di inattendibilità della dichiarazione di intento avrebbero dovuto trarsi dall'assenza di personale dipendente, dalla presenza di un socio unico, e da un capitale sociale di soli € 40.000,00, irrisorio rispetto all'entità dei ricavi dichiarati.
Anche per quanto concerne il cliente Società_3 SRL, la ricorrente non ha dato prova delle verifiche effettuate;
una verifica presso la Camera di Commercio, dalla quale sarebbe emerso che i ricavi dichiarati nell'anno 2017 (€ 137.120,00) erano assolutamente incompatibili con la successiva dichiarazione di intenti per € 1.000.000, fatta pervenire nel 2018 nonché la presenza di socio unico e l'esiguità del capitale sociale (€ 10.000,00).
In difetto di prova da parte del cedente di avere agito in buona fede, avendo adottato misure di controllo proporzionate e adeguate in relazione alla fattispecie concreta, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.736,00, per compensi, oltre accessori come per legge.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
IO IO, Relatore
GARZULLI ROBERTO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 568/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY03T100622/2024 IVA-OPERAZIONI NON IMPONIBILI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 141/2026 depositato il
30/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 18/02/2025, la società Ricorrente_1” SRL impugnava l'avviso di accertamento n. TDY03T100622/24, emesso dall'Agenzia delle Entrate – DP di Catanzaro, per l'anno d'imposta 2018.
L'avviso di accertamento recava le seguenti indicazioni motive: “Dall'esame della dichiarazione IVA relativa all'anno 2018, presentata il 28/02/2019, è emerso che “Ricorrente_1 Srl” ha indicato al rigo VE31, modulo 1, operazioni imponibili a seguito di dichiarazioni d'intento per euro 1.033.120,00, sulle quali non è stata pertanto applicata l'IVA. … Dai dati presenti in Anagrafe Tributaria, risulta che, per il 2018, “Ricorrente_1 Srl” ha ricevuto le seguenti dichiarazioni d'intento: 1) Dichiarazione n. 15284639890- 0000001 del 8/3/2018 rilasciata da “Società_2 Srl” per acquisti in sospensione IVA fino ad euro 2.000,00; 2) Dichiarazione n. 09013828308-0000001 del 4/9/2018 rilasciata da “Società_2 Srl” per acquisti in sospensione IVA fino ad euro 500,00; 3) Dichiarazione n. 37112646008-0000001 del 30/11/2018 rilasciata da “Società_3 Srl” per acquisti in sospensione IVA fino ad euro 1.000.000,00; 4) Dichiarazione n. 38063047677-0000001 del 7/12/2018 rilasciata da “Soc. Coop. Società_1” per acquisti in sospensione IVA fino ad euro 1.500.000,00; Le suddette dichiarazioni sono state emesse da soggetti che nel corso dell'anno precedente avrebbero acquisito lo status di esportatore abituale per aver eseguito cessioni all'esportazione, intracomunitarie ed operazioni ad esse assimilate superiori al 10% del volume d'affari….Dall'esame del “registro vendite commerciale” è stato rilevato che nel 2018 “Ricorrente_1” ha emesso fatture in sospensione d'imposta per complessivi euro 1.071.970,00…. In particolare, sono state emesse fatture per euro 1.025.300,00 nei confronti di “Società_2 Srl”, per euro 40.000,00 nei confronti di “ Società_3 Srl” e per euro 6.670,00 nei confronti di Nominativo_1. … “. In merito alle suddette vendite, l'Ufficio rilevava che Ricorrente_1 Srl” ha eseguito vendite in sospensione d'imposta nei confronti di soggetti che non avevano in realtà acquisito lo status di esportatore abituale e, pertanto, riteneva la società ricorrente responsabile per aver indebitamente fatturato le cessioni verso tali cessionari in regime di sospensione di imposta IVA. La società Ricorrente_1” ha proposto ricorso sostenendo che, sotto l'aspetto normativosanzionatorio è evidente che la ricorrente non ha alcuna responsabilità giacché essa ha agito sulla base di dichiarazioni d'intento regolarmente ricevute (1° periodo del comma 3 3 dell'art. 7 del D.Lgs.
n. 471/1997) e della falsità delle dichiarazioni, rilasciate in assenza dei presupposti di legge, rispondono solo ed esclusivamente i cessionari (2° periodo del comma 3 dell'art.7). Quest'ultima, infatti, per come risulta dalla documentazione allegata, e peraltro già in possesso dell'Agenzia delle Entrate, ha provveduto a verificare la trasmissione delle dichiarazioni di intento presentate dal cliente Società_2 S.r.l. e dal cliente Società_3 S.r.l., riscontrandone la regolare presentazione all'Agenzia delle Entrate. Nessun ulteriore controllo poteva essere effettuato sulle stesse, tanto meno era possibile per l'odierna ricorrente verificare i contenuti delle dichiarazioni presenti negli archivi dell'Agenzia delle Entrate onde accertarne la conformità a quelle ricevute dal cliente. In definitiva, la ricorrente ritiene che l'Ufficio non abbia ottemperato all'onere di provare la consapevolezza di Ricorrente_1 che le operazioni concluse con i clienti si inserivano in un contesto di evasione dell'imposta e che non abbia dimostrato, in base ad elementi oggettivi e specifici, che Ricorrente_1 sapeva o avrebbe potuto sapere che l'operazione si inseriva in una evasione fiscale.
Concludeva chiedendo: “…che Codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, previa ogni altra declaratoria occorrenda, contrariis reiectis, voglia: 1) in via principale, disporre la nullità dell'avviso di accertamento n. TDY03T100622/2024 per violazione dell'articolo 8 del D.P.R. 633/1972 e dall'articolo 7 del D. Lgs 471/1997; 2) sempre in via principale, disporre l'annullamento dell'avviso di accertamento n.
TDY03T100622/2024 per violazione del comma 5-bis dell'art. 7 del D. Lgs 546/92, per non avere fornito la prova delle violazioni contestate con l'atto impugnato;
3) sempre in via principale, disporre l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TDY03T100622/2024 per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità di derivazione giurisprudenziale;
4) condannare, in forza dell'art. 15, commi 1 e 2 ter, del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Catanzaro alla rifusione delle spese giudiziali, ivi compreso il “contributo unificato tributario”.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catanzaro contestando quanto dedotto da parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 28.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere, dunque, rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Orbene, il regime di non imponibilità IVA previsto per gli “esportatori abituali” di cui all'art. 8, comma 1, lett. c), DPR 633/1972, consente a tali soggetti di effettuare acquisti senza applicazione dell'imposta nei limiti del plafond disponibile. Il sistema è volto ad evitare l'accumulo strutturale di crediti IVA in capo agli operatori che svolgono attività con l'estero in regime di non imponibilità. Affinché le forniture possano essere legittimamente effettuate in sospensione d'imposta, il cessionario/committente deve trasmettere all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione d'intento e il cedente/prestatore deve verificarne telematicamente l'avvenuta presentazione. Tale verifica costituisce un obbligo essenziale: la sua omissione comporta una sanzione pari al 70% dell'IVA non applicata, oltre al recupero dell'imposta (art. 7, comma 4-bis, D.lgs. 471/1997).
Dai dati presenti in Anagrafe Tributaria, risulta che, per il 2018, “Ricorrente_1 Srl” ha ricevuto le seguenti dichiarazioni d'intento: 1) Dichiarazione n. 15284639890-0000001 del 8/3/2018 rilasciata da “Società_2 Srl” per acquisti in sospensione IVA fino ad euro 2.000,00; 2) Dichiarazione n. 09013828308-0000001 del 4/9/2018 rilasciata da “Società_2 Srl” per acquisti in sospensione IVA fino ad euro 500,00; 3) Dichiarazione n. 37112646008-0000001 del 30/11/2018 rilasciata da “Società_3 Srl” per acquisti in sospensione IVA fino ad euro 1.000.000,00; 4) Dichiarazione n. 38063047677-0000001 del 7/12/2018 rilasciata da “Soc. Coop. Società_1” per acquisti in sospensione IVA fino ad euro 1.500.000,00; 4 Le suddette dichiarazioni sono state emesse da soggetti che nel corso dell'anno precedente avrebbero acquisito lo status di esportatore abituale per aver eseguito cessioni all'esportazione, intracomunitarie ed operazioni ad esse assimilate superiori al 10% del volume d'affari…. Dall'esame del “registro vendite commerciale” è stato rilevato che nel 2018 “Ricorrente_1” ha emesso fatture in sospensione d'imposta per complessivi euro 1.071.970,00. In particolare, sono state emesse fatture per euro 1.025.300,00 nei confronti di “Società_2 Srl”, per euro 40.000,00 nei confronti di “Società_3 Srl” e per euro 6.670,00 nei confronti di Nominativo_1.
Nonostante la norma preveda che, in caso di dichiarazione ideologicamente falsa, rispondano
“esclusivamente” i soggetti che l'hanno rilasciata (art. 7, comma 3, secondo periodo, D.lgs. 471/1997), la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente adottato un orientamento più rigoroso.
Nelle frodi Iva attuate mediante la predisposizione e rilascio di false dichiarazioni d'intento, costante giurisprudenza in ambito nazionale e comunitario attribuisce al cedente la responsabilità della verifica di regolarità della posizione del cessionario (esportatore abituale) e in alcuni casi anche dell'effettività dell'esportazione della merce ceduta in esenzione di Iva. Il presupposto fondante i recuperi d'imposta nei confronti del cedente si basa essenzialmente su un rigoroso orientamento giurisprudenziale in base al quale si presume che il cedente, fornitore del “falso esportatore abituale”, abbia agito senza adottare la diligenza dovuta, presumendo di conseguenza in capo a questi un'addotta conoscenza o conoscibilità della frode (ex multis, ordinanza n. 22003/2022 della V Sez. Civ. della Cassazione). Secondo la Corte di Cassazione (ordinanze nn. 21569/2025, 21568/2025, 21567/2025, 16923/2025,
12463/2025), il fornitore deve dimostrare di avere adottato tutte le misure ragionevoli per evitare di partecipare – anche inconsapevolmente – ad una frode imperniata sull'utilizzo di un falso plafond. Ne deriva che il mero controllo telematico della dichiarazione d'intento non è sufficiente a escludere la responsabilità del cedente, qualora l'operazione si inserisca in un contesto fraudolento riconoscibile da segnali oggettivi.
L'ordinanza n. 16923/2025 ha elencato una serie di elementi sintomatici che, valutati complessivamente, possono far emergere dubbi sulla veridicità della dichiarazione d'intento e sull'effettiva operatività del cessionario:
divergenza tra luogo effettivo di scarico della merce e quello indicato nei DDT;
assenza di strutture idonee allo scarico e deposito presso l'indirizzo dichiarato come sede della società cessionaria;
percorso di trasporto difforme rispetto a quello indicato nelle fatture;
mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali e omessi versamenti;
cessioni sottocosto da parte dell'acquirente; pagamenti sempre anticipati o contestuali all'emissione delle fatture;
assenza del cessionario dalla banca dati VIES;
mancato deposito dei bilanci.
La presenza di tali anomalie impone all'operatore diligente una condotta particolarmente attenta e attiva.
Oltre al riscontro telematico dell'invio della dichiarazione d'intento, è opportuno adottare ulteriori cautele operative, quali la consultazione della visura camerale del cessionario/committente per accertare l'effettiva esistenza della società e l'assenza di indici di rischio (es. società neocostituita non può aver maturato plafond o il codice attività incoerente rispetto allo status di esportatore abituale); la stipula di contratti in forma scritta, per cristallizzare gli impegni delle parti e i termini dell'operazione; la richiesta di mezzi di pagamento coerenti con la prassi commerciale ordinaria.
Nel caso specifico, la ricorrente non solo non ha eseguito alcuna verifica circa l'effettiva spettanza dello status di esportatore abituale da parte della società Società_2 SRL, ma ha addirittura emesso fatture in sospensione di imposta per importi ben superiori all'esigua dichiarazione di intenti trasmessa.
Ed invero, operando con adeguata diligenza, avrebbe potuto verifica presso la Camera di Commercio che la società Società_2 Srl non aveva deposito alcun bilancio per l'anno 2016; Analizzando il bilancio 2017, avrebbe potuto rilevare l'anomalo e poco realistico ammontare dei ricavi dichiarati per una neonata società (attiva dall'ottobre 2016) pari ad 8.401.542,00, nonché l'assenza di indicazioni concernenti i ricavi collegati ad esportazioni\cessioni intracomunitarie. Ulteriori elementi sintomatici di inattendibilità della dichiarazione di intento avrebbero dovuto trarsi dall'assenza di personale dipendente, dalla presenza di un socio unico, e da un capitale sociale di soli € 40.000,00, irrisorio rispetto all'entità dei ricavi dichiarati.
Anche per quanto concerne il cliente Società_3 SRL, la ricorrente non ha dato prova delle verifiche effettuate;
una verifica presso la Camera di Commercio, dalla quale sarebbe emerso che i ricavi dichiarati nell'anno 2017 (€ 137.120,00) erano assolutamente incompatibili con la successiva dichiarazione di intenti per € 1.000.000, fatta pervenire nel 2018 nonché la presenza di socio unico e l'esiguità del capitale sociale (€ 10.000,00).
In difetto di prova da parte del cedente di avere agito in buona fede, avendo adottato misure di controllo proporzionate e adeguate in relazione alla fattispecie concreta, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.736,00, per compensi, oltre accessori come per legge.