Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sardegna, sentenza 11/12/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sardegna |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Sent. N. 182/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA
composta dai seguenti magistrati:
NA CABRAS Presidente Gaetano BERRETTA Consigliere NA BRANDOLINI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio in materia di responsabilità, iscritto al n. 26291 del registro di Segreteria, instaurato a istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti:
· della società “D DE & C. S.A.S.” (Partita IVA 02143960926 – pec: dianamatildesas@legalmail.it) con sede legale in Senorbì, Via S’Arritzolu n. 8, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
· NA IL, nata a [...] il [...] (c.f. [...]) e residente in [...], Vico A. De Gasperi n. 4;
· MA RL nato a [...] il [...] (c.f. [...]) e residente in [...], Vico A. De Gasperi n. 4, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Roberto Senis (c.f.: [...]) in virtù di procura speciale apposta in calce alla memoria difensiva, presso lo studio del quale in Senorbì (SU), Via Don Orione n. 8/a, hanno eletto domicilio (PEC: ro.senis@pec.it; fax 070.7569084);
Visto l’atto di citazione depositato il 10 dicembre 2024 e gli altri atti e documenti di causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 16 ottobre 2025, con l’assistenza del segretario dott.ssa Annalisa Lombardini, il relatore Consigliere NA NI, il Pubblico ministero nella persona del Vice Procuratore Generale Valeria Motzo e l’avv. Roberto Senis per i convenuti;
Ritenuto in
FATTO
1. Con atto di citazione depositato il 10 dicembre 2024, la locale Procura ha convenuto in giudizio, innanzi a questa Sezione, la società “D DE & C. S.A.S.” in persona del legale rappresentante pro-tempore, nonché i signori: NA IL, socio accomandatario, in proprio e in qualità di rappresentante legale e amministratore di diritto della società e MA RL, socio accomandante, in proprio e in qualità di amministratore di fatto della società, per ivi sentirli condannare, in solido a titolo di dolo, al pagamento in favore del Ministero delle imprese e del made in Italy (già Ministero dello sviluppo economico) della somma complessiva di euro 90.000,00 (novantamila/00) o di quella diversa che risulterà all'esito del giudizio, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle spese di giudizio e con riserva di ogni altro diritto, ragione e azione, per l’indebito utilizzo del finanziamento assistito, ai sensi del D.L. n. 23/2020 convertito con la L. n. 40/2020 (c.d. “decreto liquidità”), dalla garanzia pubblica del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese di cui alla L. n. 662/1996, quale misura introdotta a sostegno delle piccole/medie imprese che durante il periodo dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19” hanno incontrato difficoltà ad accedere al credito bancario.
Afferma, infatti, la Procura che i convenuti, amministratori della Società beneficiaria, nel richiedere il finanziamento garantito dallo Stato avevano motivato l’istanza con la necessità di disporre di liquidità per fare fronte ad esigenze dell’impresa, così come previsto dal D.L. n. 23/2020, art. 1, comma 2, lettere n) e n-bis), e, in particolare, per il pagamento dei fornitori, degli stipendi dei dipendenti e per il supporto al circolante. Avevano anche precisato, sempre all’atto della richiesta, di volere beneficiare della garanzia del Fondo nell’ambito delle misure apprestate dallo Stato a sostegno dell’economia a fronte dell’emergenza da “Covid-19” e che l’attività d’impresa era stata danneggiata dall’emergenza sanitaria.
Il finanziamento così ottenuto è stato concesso a condizioni particolarmente vantaggiose, ossia ad un tasso di interesse nominale annuo dell’1,95% con un periodo di preammortamento della durata di 24 mesi durante il quale sono stati pagati solo gli interessi in misura decisamente contenuta.
Tuttavia, le risorse in questione, una volta acquisite dalla società beneficiaria, sono state dirottate dai soci (accomandatario e accomandante) dal c/c societario al loro c/c personale e poi impiegate per finalità del tutto diverse, ovvero per l’acquisto a fini speculativi personali di titoli della BPER BANCA.
La Procura ha, altresì, rappresentato che a carico dei convenuti NA IL e MA RL è stato avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari un procedimento penale (n. 8150/2022 RGNR) per il reato di cui agli artt. 81 cpv, 110 e 316-bis del c.p. e che con decreto del GIP in data 24/11/2023 nei loro confronti è stato disposto il sequestro preventivo, ex art. 321 cpp, delle somme finanziate e distratte oggetto di garanzia pubblica.
Si riportano, di seguito e in sintesi, i fatti di causa.
1.1. A fronte di circostanziata notizia di stampa del 12.01.2024 la Procura ha attivato la Guardia di Finanza per gli accertamenti del caso in esito ai quali è stata segnalata un’ipotesi di danno all’Erario in relazione all’indebito utilizzo del finanziamento assistito di cui si discute.
Dagli accertamenti effettuati, infatti, è emerso che la società “D IL & C. s.a.s.”, esercente l’attività di “commercio carni al dettaglio”, rappresentata legalmente e amministrata di diritto da NA IL (socio accomandatario), ma di fatto amministrata anche dal di lei coniuge, MA RL (socio accomandante), come espressamente ammesso dagli stessi NA e MA nel corso delle indagini e documentato in atti, ha beneficiato in data 17/6/2021 di un finanziamento garantito dallo Stato, ai sensi del richiamato D.L. n. 23/2020, dell’importo di euro 98.500,00 (di cui netti euro 97.515,00), accreditato sul c/c n. 13881/1000/151 intestato alla predetta società ma sul quale operavano di fatto entrambi i coniugi NA IL e MA RL.
Successivamente, una parte considerevole delle predette risorse è transitata con due operazioni di giroconto in accredito, rispettivamente, di euro 50.000,00 e di euro 40.000,00 del 2 luglio e del 20 luglio 2021, sul c/c personale n. 13881/1000/242, cointestato ai predetti coniugi, nonché soci ed amministratori di diritto e di fatto della Società, che le hanno impiegate per finalità speculative del tutto personali, ovvero per l’acquisto di titoli mediante trading on line, così distraendole dalla loro destinazione vincolata (pagamento fornitori – pagamento stipendi – supporto al circolante).
Previa ricostruzione analitica e dettagliata dei giroconti bancari e del loro utilizzo, la Procura è addivenuta alla conclusione che il finanziamento netto di euro 97.515,00 erogato in forza del decreto liquidità alla società “D IL & C. s.a.s.” è stato impiegato nella misura di euro 90.000,00 per finalità estranee rispetto a quelle vincolate cui lo stesso era destinato, così come previste dall’art. 1, comma 2, lettere n) e n-bis) del D.L. n. 23/2020 e dichiarate nella domanda di concessione del finanziamento e, pertanto, ritenendo in specie, la ricorrenza dei profili di responsabilità per il danno arrecato al Ministero delle imprese e del made in Italy (già Ministero dello sviluppo economico) ha notificato l’invito a dedurre di cui all’art. 67 del c.g.c. alla società beneficiaria del finanziamento e agli amministratori di fatto e di diritto della stessa.
1.2. In date 29/08/2024 e 06/09/2024 hanno presentato, a mezzo di legale di fiducia, le proprie controdeduzioni, rispettivamente, la società “D DE & C. S.A.S.” e i sig.ri NA IL e MA RL respingendo integralmente l’impianto accusatorio.
Il convenuto MA RL, in qualità di amministratore di fatto della società e previa richiesta dello stesso, è stato audito personalmente il 30/09/2024 come da verbale versato in atti.
Le argomentazioni addotte a confutazione della pretesa attorea sono essenzialmente riconducibili al fatto che il trasferimento sul c/c personale dei soci di euro 90.000,00 delle risorse acquisite dalla società con l’ottenimento del finanziamento in questione, andava a regolare posizioni debitorie e rimborsi per anticipazioni effettuate dai soci stessi a beneficio della Società, risalenti all’anno 2017 e che la società godeva di un fido bancario pari a euro 90.000,00 che, da solo, era in grado di coprire le operazioni di giroconto in accredito contestate.
Pertanto, la compagine Societaria NA DE & C. S.A.S., dotata fin dal momento della sua costituzione di una contabilità semplificata, aveva beneficiato nel tempo di risorse economiche provenienti dai conti personali dei singoli soci, fino al luglio 2021, data in cui, i medesimi soci NA IL e MA RL, in epoca successiva alla concessione del finanziamento garantito dallo Stato finalizzato a far fronte a problemi di liquidità in presenza del debito societario risalente al 2017, avevano deciso di rimborsare a sé stessi quanto a suo tempo versato.
Di conseguenza, stanti le finalità dei finanziamenti garantiti dallo Stato ai sensi del D.L. n. 23/2020 che dovevano “essere impiegati per fare fronte a problemi di liquidità, in ogni caso nell’ambito dell’attività d’impresa” la difesa tecnica degli invitati a dedurre, ha insistito sull’uso legittimo, pienamente conforme alla disciplina normativa di riferimento, del finanziamento garantito dalla Stato di cui si discute, tenuto anche conto che nel periodo considerato (luglio 2021) la società NA DE & C. S.A.S. si trovava in un periodo di default economico, rappresentato oltre che dalla necessità di pagare i fornitori anche dalla impellente esigenza di rimborsare il quantum ottenuto dai soci nel 2017, pari a complessivi euro 80.000,00.
Ad ulteriore supporto della infondatezza degli addebiti contestati dalla Procura, la difesa ha ulteriormente rappresentato che RL MA e NA IL, attraverso risorse personali, garantivano, come da documentazione versata in atti, un fido bancario pari a complessivi € 90.000,00 in favore della Società, e di conseguenza, secondo la prospettazione difensiva, le somme erogate con il finanziamento garantito dallo Stato di cui la predetta ha beneficiato in data 17/6/2021, dell’importo di Euro 98.500,00 e che sono state accreditate sul c/c n. 13881/1000/151, non sono state utilizzate per scopi speculativi come contestato, perché di fatto, il fido bancario concesso alla Società in accomandita semplice, era da solo in grado di coprire le operazioni di giroconto in accredito, rispettivamente, di euro 50.000,00 e di euro 40.000,00.
E’ stato rappresentato, quindi, che la Società ha costantemente avuto un saldo disponibile attivo garantito dal fido bancario sopra richiamato e che al momento delle operazioni bancarie contestate, sui conti societari attivi presso il NC AN OL (n. 13881/1000/151) e NC IC (n. 4943297) vi era un saldo disponibile attivo, comunque, superiore a euro 180.000,00.
In conseguenza, era palesemente evidente che la Società in accomandita semplice, a fronte dei fidi bancari concessi, avrebbe potuto eseguire i giroconti contestati per complessivi euro 90.000,00, già prima della concessione del finanziamento garantito dallo Stato di talché, secondo la prospettazione difensiva, se l’operazione fosse stata eseguita prima, avrebbe certamente evitato le contestazioni mosse dalla Procura.
Pertanto, i soci NA IL e MA RL non avevano usato in maniera indebita il finanziamento garantito dallo Stato poiché le somme trasferite sui conti personali erano, comunque, denari garantiti da risorse personali e affidati in accredito e le somme disponibili sui conti correnti societari erano state impiegate per il pagamento di fatture passive e per il rimborso di prestiti societari in ragione di un saldo disponibile (della s.a.s.) superiore ai 180.000,00 euro.
Inoltre, una parte del finanziamento ricevuto, era stato regolarmente impiegato dalla società beneficiaria per il pagamento di fatture passive inerenti all’attività d’impresa.
In sede di audizione personale il socio MA RL ha confermato integralmente il contenuto delle memorie difensive, ha escluso l’elemento soggettivo sia del dolo che della colpa grave e rappresentato di non aver avuto alcuna consapevolezza che il finanziamento in questione dovesse essere destinato esclusivamente a soddisfare esigenze dell’impresa e che non potesse essere utilizzato per la restituzione di precedenti conferimenti effettuati alla società dai soci, a seguito della vendita di un immobile.
1.3. Le argomentazioni difensive addotte non sono state ritenute dalla Procura sufficienti per consentire il superamento dei motivi di addebito e, di conseguenza questa ha formalizzato l’atto di citazione in giudizio confermando l’impianto accusatorio.
Secondo la prospettazione attorea dai fatti, per come accertati, emerge inequivocabilmente che il finanziamento netto di euro 97.515,00 erogato in forza del decreto liquidità alla società “D DE & C. S.A.S.” è stato impiegato nella misura di euro 90.000,00 per finalità estranee rispetto a quelle vincolate cui era destinato, sia per legge che per espressa dichiarazione resa nella domanda di concessione del finanziamento, e tale conclusione non viene scalfita dalle argomentazioni difensive in quanto:
a) nessun rilievo può essere dato alla circostanza, dedotta dalla difesa dei convenuti, che le ragioni del trasferimento sul c/c personale dei soci delle risorse acquisite dalla società con l’ottenimento del finanziamento in questione, nella misura di euro 90.000,00, sarebbero da ricercare nell’intendimento della Società di rimborsare ai soci NA e MA un prestito personale che gli stessi le fecero nel 2017.
Premessa la non riscontrabilità in atti della natura giuridica degli apporti personali del 2017 e delle vicende susseguenti, ivi compresi eventuali restituzioni già avvenute, la Procura ha evidenziato che, comunque, il finanziamento in questione era stato richiesto e concesso per specifiche finalità, ovvero per il pagamento dei fornitori, degli stipendi dei dipendenti e per il supporto al circolante, quindi, per esigenze connesse all’attività d’impresa che avrebbe dovuto versare in crisi di liquidità a causa dell’emergenza sanitaria, così come previsto dall’art. 13 del D.L. n. 23/2020, e che esclusivamente per tali esigenze poteva essere richiesto l’accesso al Fondo di Garanzia.
Di conseguenza, l’asserita impellente esigenza dei soci di rientrare in possesso delle risorse oggetto di precedenti apporti effettuati in favore della Società non può essere considerata idonea a giustificare l’accesso al Fondo di Garanzia ex L. n. 662/1996, in quanto esigenza in alcun modo riconducibile ad una crisi di liquidità causata dagli effetti distorsivi del mercato provocati dall’emergenza epidemiologica;
b) nessun pregio può derivare dall’ulteriore deduzione difensiva secondo cui la società godeva di un fido bancario pari a euro 90.000,00 e che attraverso lo stesso sarebbe stato possibile effettuare le operazioni speculative contestate, cioè ottenere dalla banca in scopertura il medesimo importo, trasferirlo sul c/c personale e procedere all’acquisto dei titoli, stante che solo dopo aver conseguito il finanziamento garantito dallo Stato la relativa liquidità è stata trasferita sul c/c personale intestato ai soci e si è dato luogo all’acquisto dei titoli BPER BANCA deviando le risorse in questione dalle finalità cui erano destinate.
Conclusivamente, ritenendo sussistenti, in specie, tutti i presupposti per l’esercizio dell’azione di responsabilità per danno all’Erario, ascrivibile, a titolo di dolo e in solido tra loro, alla Società beneficiaria e agli amministratori, anche di fatto, della medesima, la Procura ha confermato integralmente l’impianto accusatorio.
1.4. Con memorie depositate tutte in data 24/09/2025 gli odierni convenuti si sono costituiti in giudizio con il patrocinio dell’avv. Roberto Senis, chiedendo il rigetto della domanda, poiché infondata in fatto e in diritto con conseguente assoluzione da ogni addebito.
A supporto della richiesta, la Difesa ha rappresentato come, attraverso la ricostruzione fattuale e giuridica degli eventi (già evidenziata in sede di controdeduzioni) sia stato possibile chiarire come l'intera condotta contestata ai convenuti si sia svolta in un contesto di piena trasparenza bancaria e contabile, come provato dalla documentazione versata in atti, di talché non vi è stata alcuna forma di occultamento o artificiosa dissimulazione dell’origine o della destinazione delle somme accreditate alla Società “D DE & C. S.A.S”. in forza del finanziamento garantito dallo Stato.
Ha insistito sull’utilizzo legittimo, pienamente rispondente alle finalità previste dall’art. 1 del D.L. n. 23/202, del finanziamento garantito dallo Stato, in proposito evidenziando che l’operazione bancaria contestata <altro non è che il rimborso del finanziamento infruttifero ai soci. Solo successivamente, ed in totale buona fede, il capitale rimborsato è stato impiegato in una operazione di acquisto di titoli azionari. Acquisto che ha comunque riguardato titoli azionari liquidabili in qualsiasi momento e non vincolati, effettuato da un conto con tracciabilità completa e senza volontà di dissimulazione. Operazione bancaria che per questa ragione non potrà essere considerata di per sé "speculativa/personale" e/o "indebita">.
Inoltre, a confutazione di quanto ritenuto dalla Procura, ha precisato che i versamenti dei soci effettuati nel 2017, vanno qualificati più propriamente come finanziamenti dai quali deriva una obbligazione restitutoria in capo alla Società, anche se non iscritta in bilancio in ragione della contabilità semplificata.
In conseguenza, il rimborso di tali apporti costituisce esigenza di liquidità dell’impresa poichè il mancato rientro di tali somme avrebbe compromesso l’affidabilità finanziaria della Società e la possibilità di ottenere ulteriore credito bancario.
Ne deriverebbe, quindi, secondo la prospettazione difensiva, che l’utilizzo del mutuo per rimborsare i soci non può considerarsi distrazione a fini personali, ma un legittimo impiego nell’ambito della gestione finanziaria della società.
Ha, altresì, rappresentato che, in specie, lo Stato non ha sostenuto alcun esborso, né è stata mai escussa la garanzia e, di conseguenza nella fattispecie all’esame non vi è alcun danno attuale e concreto, non meramente potenziale e/o astratto tenuto anche conto, quanto alla paventata “sottrazione di risorse ad altre imprese” che i fondi di garanzia hanno carattere rotativo e capienza pluriennale.
Ha evidenziato, quindi, come l'assoluta incertezza normativa che ha accompagnato il periodo emergenziale la cui materia, nuova e in parte indeterminata, è stata caratterizzata da numerose modifiche e chiarimenti successivi, deponga per la buona fede, l'assenza di dolo e/o colpa grave e conseguentemente la genuinità della condotta tenuta dai suoi assistiti.
In ultimo ha eccepito la sproporzione tra la condotta ascritta ai convenuti e l’entità del preteso danno erariale, stante la mancanza di un danno effettivo per l’erario, in proposito rappresentando che, in ogni caso, la Società “D DE & C. S.A.S.”, sta onorando il finanziamento erogato, rimborsando l'Istituto bancario, attraverso pagamenti mensili, pari ad euro 2.138,82 e che, rispetto al finanziamento garantito dallo Stato, all’attualità, residua un capitale pari a euro 44.039,77, avendo la stessa restituito più della metà del capitale finanziato. In conseguenza non si è determinata alcuna effettiva perdita patrimoniale in capo allo Stato, il ché di per sé esclude la configurabilità del danno erariale.
Inoltre, sempre secondo la prospettazione difensiva, la quantificazione della somma di euro 90.000,00 risulterebbe del tutto astratta e sganciata dalla realtà dei fatti, fondandosi non su un danno realmente subito dall’Erario, ma su una valutazione potenziale e preventiva con la conseguenza che la condanna richiesta, soprattutto in considerazione dell’avvenuta restituzione del finanziamento, finirebbe per determinare un ingiustificato arricchimento dell’Amministrazione pubblica, la quale percepirebbe somme ulteriori senza aver subito alcuna reale decurtazione del proprio patrimonio. Ciò contrasterebbe con i principi di proporzionalità, ragionevolezza ed equità che devono informare l’azione contabile.
Previa contestazione dell’inciso dell’Atto di citazione in cui la Procura assimila il comportamento tenuto dagli esponenti a un illecito penale (art. 316- bis c.p.) e precisazione che le dichiarazioni rese dagli amministratori della Società “D DE & C. S.A.S.” alla Guardia di Finanza non possono essere considerate prova di dolo o di colpa grave, la Difesa ha concluso escludendo in radice la configurabilità di qualsivoglia responsabilità erariale in capo ai suoi assistiti ed ha eccepito:
· l’assenza dell’elemento soggettivo sia del dolo che della colpa grave in capo agli stessi;
· l’assenza di prova del danno all’Ente pubblico e dell’impedimento ad altre imprese di accedere ai benefici del Fondo;
· l’assenza del nesso causale tra le condotte contestate e l’evento dannoso e, di conseguenza, il difetto dei presupposti di legge richiesti dall’art. 1 della L. n. 20/1994 per l’affermazione della responsabilità amministrativa e contabile.
1.5. All’odierna udienza l’Organo Requirente e la Difesa dei convenuti hanno confermato integralmente le argomentazioni e le conclusioni dei rispettivi atti.
In particolare:
· la Procura si è soffermata sulle finalità che il Governo ha inteso realizzare attraverso le previsioni contenute nel cd. “Decreto Liquidità” (D.L. n. 23/2020) che, al fine di sostenere la ripresa economica del settore delle piccole e medie imprese a fronte degli effetti distorsivi che il periodo pandemico ha avuto sul mercato, ha ampliato la platea dei possibili beneficiari del Fondo di garanzia consentendo a piccole e medie imprese di ottenere finanziamenti, che altrimenti sarebbero stati preclusi, attraverso la fruizione della garanzia pubblica. La Procura ha, in proposito, sottolineato, come gli odierni convenuti conoscessero bene detta normativa e le sue finalità stanti le motivazioni addotte nella causale della richiesta di finanziamento e come, tuttavia, gli stessi abbiano poi utilizzato la liquidità così ottenuta per finalità del tutto personali ed estranee a quelle di legge. Ha confermato quindi la giurisdizione di questa Corte per il caso di specie richiamando anche l’orientamento giurisprudenziale della Cassazione e della Corte dei conti, soffermandosi, in particolare, sul precedente della Sezione Giurisdizione Toscana espresso con la sentenza n. 58/2025, sulla sussistenza del rapporto di servizio, sul legame indissolubile che esiste tra l'erogazione del finanziamento e la garanzia pubblica che rende riferibile direttamente allo Stato il finanziamento erogato e sul vincolo di destinazione di quest’ultimo. Ha quindi confermato che il danno di cui si chiede il risarcimento deriva dal fatto stesso che le risorse sono state sottratte alle finalità pubbliche a cui erano destinate e ribadito che lo stesso è da considerarsi “attuale” anche se il finanziamento viene regolarmente restituito dai beneficiari poiché lo sviamento dello stesso dalle finalità dichiarate impedisce l'apporto al programma di ripresa e di sostegno all'economia cui le risorse erano destinate. Inoltre, quel sostegno economico avrebbe potuto agevolare un’altra impresa.
Ha ribadito quindi le argomentazioni di cui all’Atto di citazione e l’irrilevanza delle argomentazioni fornite dalla difesa in relazione al fido di cui la Società godeva, evidenziando comunque che l’utilizzo di questo era maggiormente oneroso rispetto al finanziamento di cui si discute, stanti i differenti tassi di interesse e considerato che quest’ultimo godeva anche di 24 mesi di preammortamento.
· L’avv. Senis, per i convenuti, ha confutato in toto la pretesa attorea confermando che il finanziamento garantito dallo Stato ed erogato dall’Istituto di credito è stato utilizzato in maniera assolutamente conforme rispetto al dettato del “Decreto Liquidità” e, di conseguenza, ha ribadito che, in specie, non sussiste un danno patito dall'erario e non è rinvenibile in capo ai suoi assistiti l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave.
Sul punto ha evidenziato che i principi ispiratori del “Decreto rilancio” erano quelli di dare supporto alle aziende colpite dalla crisi pandemica proprio al fine di garantire il pagamento delle forniture da parte delle società, il pagamento degli stipendi e dare supporto al circolante.
Ha quindi precisato che, nel caso di specie, assume un pregnante rilievo la finalità “supporto al circolante” che, per la prassi contabile e bancaria, comprende tutte quelle operazioni finalizzate a onorare i debiti societari e, pertanto, anche il rimborso da parte della società “D DE S.A.S.” dei prestiti infruttiferi erogati, nel 2017, dai soci RL MA e IA DE per consentirle di provvedere al pagamento dei fornitori e delle tasse, poiché la stessa versava in un periodo di grave crisi economica. In conseguenza, a seguito della concessione del finanziamento, i predetti soci, in totale buona fede e nel convincimento della legittimità del proprio operato, tenuto conto del riferimento al “supporto al circolante” di cui all’art. 1, comma 2, del D.L. 23/ 2020, decisero di mettere ordine tra i conti societari e i conti dei singoli soci con il rimborso dei prestiti del 2017. Sul punto, a supporto della evidenziata mancanza dell’elemento soggettivo, sia del dolo che della colpa grave, la Difesa ha richiamato, nei termini di cui alle memorie difensive, l’incertezza normativa inerente alle modalità attraverso le quali le somme e i capitali finanziati e garantiti dallo Stato dovessero e potessero essere utilizzati.
Ha, altresì, contestato l’esistenza del danno erariale, in quanto il pregiudizio non è né attuale, né concreto, né certo, ma meramente presuntivo.
Ha concluso, quindi, per il rigetto integrale della pretesa attorea.
Al termine della discussione la causa è stata riservata per la decisione.
Considerato in
DIRITTO
2. Il Collegio è chiamato, nel presente giudizio, a valutare la sussistenza dei profili di responsabilità amministrativa afferenti alla condotta posta in essere dai convenuti in giudizio per l’indebito utilizzo del finanziamento ottenuto ai sensi del D.L. n. 23/2020 (cd. “Decreto liquidità”), convertito con la L. n. 40/2020 e, quindi, garantito dallo Stato, quale misura a sostegno delle piccole/medie imprese che durante il periodo dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19” hanno incontrato difficoltà ad accedere al credito bancario.
Nello specifico, l’azione risarcitoria si incentra sulla contestata responsabilità amministrativo-contabile dei convenuti società “D DE & C. S.A.S.” in persona del legale rappresentante pro-tempore, nonché dei soci NA IL, socio accomandatario e amministratore di diritto, e MA RL, socio accomandante e amministratore di fatto, della stessa, per aver dolosamente sviato le liquidità così ottenute dal vincolo proprio di destinazione, nonostante che tra l'erogazione del finanziamento e la garanzia pubblica sussiste un legame indissolubile che rende riferibile direttamente allo Stato il finanziamento erogato e che le finalità per le quali si ha accesso a tale beneficio sono tassative e previste dalla stessa normativa [art. 1, comma 2, lett. n) del citato D.L. n. 23 del 2020, nonché attinenti all'esercizio dell'attività di impresa, che deve avere incontrato delle difficoltà collegate alla pandemia e che, pertanto, le relative risorse non possono essere utilizzate per soddisfare altre e diverse necessità.
Il danno di cui la Procura chiede il ristoro in favore del Ministero delle imprese e del made in Italy (già Ministero dello sviluppo economico) ammonta alla somma complessiva di euro 90.000,00 (novantamila/00) oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.
2.1. Ritenuta la giurisdizione di questa Corte in relazione alla fattispecie dannosa dedotta in giudizio, di recente ribadita anche dalla giurisprudenza di Appello (cfr. Corte dei conti, Sez. Centrale d’Appello, sent. n. 200/2024; in precedenza, Sez. Liguria, sentenze n. 67/2023, n. 70/2023, n. 55/2024; Sez. Marche, n. 18/2023; Sez. Puglia, n. 184/2024: Sez. Veneto, n. 13/2024) e dalla stessa Corte di cassazione penale (sentenze n. 28416/2022, n. 11246/2022 e n. 2125/202), va evidenziato che nel caso all’esame il finanziamento utilizzato in modo non conforme alle sue finalità è stato erogato ai sensi dell’art. 13 del menzionato decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, convertito in legge 5 giugno 2020, n. 40, con il quale lo Stato, attraverso l’intervento della SACE (Sezione Speciale per l’Assicurazione del Credito all’Esportazione) S.p.a. (artt. 2 e 3) per le grandi imprese, e del Fondo centrale di garanzia (art. 13) per le piccole e medie imprese, ha adottato una politica di sostegno alle imprese in crisi di liquidità per effetto del blocco delle attività determinato dalla pandemia da “Covid-19”, mediante la concessione di garanzia del credito in deroga alla relativa disciplina risultante dall’art. 2, c. 100, lett. a, della legge n. 662/1996 (recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”).
Il D.L. n. 23/2020 ha, quindi, previsto strumenti di sostegno che trovano nella garanzia statale il presupposto stesso per il loro ottenimento, ricorrendo alla partnership con il sistema creditizio.
È pertanto indubbia la sostanziale riferibilità allo Stato del finanziamento di cui si discute il quale, ancorché concesso da un soggetto privato (ossia un istituto bancario), sulla base di contratti civilistici, è inserito in una cogente disciplina pubblica e integra una forma di intervento pubblico nell’economia vincolata alla realizzazione dello scopo di sostegno per le imprese in crisi di liquidità per effetto della pandemia.
Va sottolineato sul punto che l’erogazione di un finanziamento “garantito dallo Stato attraverso il Fondo centrale per PMI, si configura come una forma di aiuto pubblico realizzato non attraverso l’erogazione diretta del finanziamento da parte dello Stato, ma favorendo l’accesso al credito e quindi l’erogazione del finanziamento da parte degli istituti bancari alle imprese” (in termini, Cass. Penale, sentenza n. 28416/2022; Corte dei conti, Sez. Seconda Centrale d’Appello, sentenza n. 200/2024). Infatti, senza la garanzia l’Impresa interessata non avrebbe potuto accedere al finanziamento.
Inoltre, detta erogazione, diversamente da un normale prestito disposto da un Istituto di credito, non è utilizzabile liberamente da parte del beneficiario ma, come correttamente evidenziato dall’Organo requirente, è sottoposta a un vincolo di destinazione come disposto dall’art. 1, comma 2, lett. n) del citato D.L. n. 23 del 2020.
In tale contesto, quindi, gli operatori economici richiedenti la misura, una volta ottenuto l’accesso al credito garantito dallo Stato, concorrono al soddisfacimento e all’implementazione della scelta di politica economica in questione, così inserendosi nel programma pubblico finalizzato a contrastare i possibili effetti negativi sul tessuto economico nazionale generati dall’emergenza sanitaria indotta dalla pandemia da Covid-19, così concretizzando un rapporto di servizio in senso lato con lo Stato. Dal che scaturisce il rapporto di servizio tra il beneficiario e lo Stato erogatore della garanzia pubblica con conseguente piena conoscibilità del giudice contabile in relazione alla fattispecie dedotta in giudizio in cui tra, l’altro, l’azione dell’Organo requirente s’incentra proprio sullo sviamento dalle finalità pubbliche perseguite dal legislatore con la richiamata normativa.
Viene, infatti, contestato ai convenuti la condotta dolosamente fraudolenta senza la quale non si sarebbe realizzato l’utilizzo distorto e deviato delle risorse garantite dallo Stato e destinate alla realizzazione di specifiche e tassative finalità pubbliche e, sempre secondo la prospettazione attorea, il danno erariale, quantificato in euro 90.000,00 ossia nella porzione distratta del finanziamento, deriva dal fatto stesso che le risorse di cui si discute sono state sottratte alle finalità pubbliche a cui erano destinate e a nulla rileva l’asserita restituzione di parte del finanziamento, posta a sostegno della eccezione di carenza di danno erariale formulata dalla Difesa.
2.2. Circoscritto l’oggetto del gravame, osserva il Collegio che il caso dedotto in giudizio può essere deciso in funzione della ragione più liquida e di immediata percezione, ossia dell’esame del motivo suscettibile di assicurare la definizione dello stesso che, in specie, inerisce alla valutazione della sussistenza o meno dell’interesse ad agire per il ristoro del presunto danno erariale perpetrato a danni del Ministero delle imprese e del made in Italy (già Ministero dello sviluppo economico).
Ciò in quanto l’esame della pretesa sostanziale fatta valere dalla Procura regionale con la domanda giudiziale proposta con l’atto di citazione in data 10 dicembre 2024 mette in luce una carenza di legittimazione attiva in capo all’Organo requirente.
2.2.1. Osserva in proposito il Collegio che presupposto di ogni domanda attorea è la sussistenza di un interesse ad agire stante la categorica disposizione di cui all’art.100 c.p.c. in base alla quale: “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”.
L’art. 100 c.p.c., è applicabile ai giudizi dinanzi a questa Corte stante il disposto di cui all’art. 7, comma 2, c.g.c. in virtù del quale si applicano al processo contabile gli “articoli 99, 100, 101, 110 e 111 del codice di procedura civile e le altre disposizioni del medesimo codice, in quanto espressione di principi generali”.
L’interesse ad agire, quale condizione dell’azione, va inteso come utilità pratica o vantaggio concreto non conseguibili senza l’intervento del Giudice (cd. “bisogno di tutela giurisdizionale”). Ciò comporta che dall’azione giudiziale deve emergere con precisione il risultato utile e concreto che si intende conseguire.
Pertanto, detta condizione, la cui mancanza è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, presuppone un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità da perseguire, non essendo sufficiente l'esistenza di un mero interesse astratto, ipotetico, ad una più corretta soluzione di una questione giuridica controversa (Cass., n. 5074/2007; Cass. SS.UU., n. 565/2000; Cass. Civ. Sez. VI, ord. n. 3991/2020).
In conseguenza, la dedotta utilità deve essere concreta, non potenziale, e non conseguibile senza l’intervento del Giudice (Cass. n. 7096/2012; Cass. n. 919/2010; Cass. n. 13556/2008; Cass., n. 7835/2008).
Come in plurime occasioni ribadito dalla Corte di cassazione e riaffermato anche di recente (Cass. Ordinanza 10 febbraio 2022, n. 4410) “la concretezza dell’interesse all’agire processuale è misurata dall’idoneità del provvedimento richiesto a soddisfare l’interesse sostanziale protetto, da cui il primo muove, e in tale aspetto l’interesse ad agire è manifestazione del principio di economia processuale; nella medesima prospettiva si pone la risalente e ricorrente affermazione dell’indispensabilità di un interesse attuale, coordinato ad una posizione giuridica già sorta in capo all’interessato e tale che la sua effettiva esistenza escluda il carattere meramente potenziale della lesione, onde evitare che la tutela venga richiesta in vista di situazioni future o meramente ipotetiche (cfr., ex plurimis, Cass. n. 487 del 1980; Cass. n. 6177 del 1985; Cass. n. 1897 del 1988; Cass. n. 10062 del 1998; Cass. n. 13293 del 1999; Cass. n. 5635 del 2002; Cass. n. 24434 del 2007)”.
Pertanto, la valutazione della sussistenza dell’interesse ad agire, al pari della verifica delle altre condizioni dell’azione (“possibilità giuridica”, ossia esistenza di una norma che contempli il diritto fatto valere, e dalla “legittimazione ad agire” ossia la necessità che il diritto affermato sia dedotto come di colui che propone la domanda e contro colui nei cui confronti la domanda è proposta) deve essere effettuata in modo rigoroso al fine di evitare il rischio di diniego di giustizia (cfr. Cass. Sez. Lav., sent. n. 13108 del 24/6/2015; Cons. di St., Sez. V., sent. n. 5255 del 23/10/2014).
Infatti, l'art. 100 c.p.c. assolve la funzione di bloccare l'esercizio di azioni astrattamente idonee alla tutela dell'interesse, ma al cui accoglimento non conseguirebbe alcun vantaggio obiettivo per la parte, come del resto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 13906 del 2020 che ha ribadito il principio per cui l'interesse ad agire o a resistere in giudizio ex art. 100 c.p.c. cit. deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda può derivare al proponente.
Come chiarito anche dai giudici d’Appello di questa Corte “L’insussistenza di una (o più) condizione dell’azione - tra cui l’interesse ad agire, inteso quale utilità pratica ritraibile dal processo ed esclusivamente per effetto di esso - consente, invero, di arrestare il giudizio ad una fase antecedente alla sua definizione nel merito, agevolandone una più rapida decisione” (In termini, Sezione Prima Centrale di Appello, sentenza n. 189/2020).
2.1.2. Fermo restando che l’azione di responsabilità risulta finalizzata non solo al ripristino della integrità patrimoniale dell’amministrazione danneggiata, ma anche alla tutela della primaria esigenza che le risorse pubbliche siano utilizzate per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, e che il giudizio di responsabilità non trova ostacoli neanche allorché l’amministrazione titolare di un diritto di credito abbia già provveduto a chiederne il pagamento in via amministrativa o, ricorrendone i presupposti, esperendo le ordinarie azioni civilistiche (cfr. tra le tante, Corte dei conti, Sez. II app., sent. nn. 200/2024, 68/2023, 153/2022, 310-205/2021, 258-239-194-161-118/2020, 353/2019 390/2019, 633/2018; App. Sicilia nn. 56/2021, 93/2018; Sez. III app. sent. 426/2021, 85/2019; App. Sicilia n. 30/2021) a meno che il credito sia stato integralmente soddisfatto, nel caso all’esame non emerge quale utilità pratica e concreta potrebbe acquisire l’amministrazione asseritamente danneggiata dalla proposta azione giudiziaria.
Infatti, la vicenda si trova nella fase anteriore all’attivazione della garanzia pubblica in conseguenza del mancato pagamento delle rate del prestito garantito e, pertanto, non vi è stata nessuna diretta erogazione da parte dell’Erario (Ministero delle imprese e del made in Italy), né tantomeno “deminutio patrimoniale” a causa dell’escussione della garanzia prestata.
Infatti, lo schema operativo delineato dalla legge n. 40 del 2020, in cui coesistono due distinti rapporti giuridici - uno tra l’Impresa ed il Soggetto finanziatore, riconducibile ad un mutuo di scopo legale e l’altro, di carattere accessorio, avente ad oggetto la garanzia rilasciata dallo Stato al Soggetto finanziatore per il caso di mancato rimborso del finanziamento -, fa sì che la garanzia pubblica diventi attuale, ossia operativa, solo in ipotesi di inadempimento dell'obbligazione restitutoria.
Di conseguenza, anche laddove vi sia una condotta (censurabile) volta allo sviamento delle somme erogate dal loro vincolo di destinazione ma non si sia configurato l’inadempimento dell'obbligo di restituzione delle somme erogate, la garanzia non può essere attivata e nulla può essere richiesto al Soggetto (Stato) garante, di talché l’inadempimento del mutuatario, limitatamente al profilo della violazione dell’obbligo di destinare le somme alle finalità espressamente previste dall’art. 1 della l. n. 40/2020, resta circoscritto al solo rapporto di natura civilistica di mutuo di scopo intercorrente con l’istituto finanziario (soggetto privato) erogatore.
Nel caso in esame, come già rappresentato, il finanziamento garantito dallo Stato è in corso di restituzione regolare, attraverso il pagamento periodico dei ratei pattuiti e, come risulta in atti, al momento della costituzione in giudizio dei convenuti il capitale residuo da rimborsare ammontava ad euro 44.039,77, avendo la Società onorato il pagamento per più della metà del capitale finanziato.
Di conseguenza, fermo restando l’obbligo del beneficiario di agire in conformità ai fini pubblici per cui l’erogazione è concessa, emerge dalla valutazione degli atti che, al di là della sottrazione di risorse ad altre Imprese le quali, attraverso la finalizzazione corretta delle stesse, avrebbero potuto meglio concorrere alla realizzazione del programma di interesse pubblico perseguito con l’intervento di politica economica a sostegno delle imprese in crisi di liquidità, il Ministero delle imprese e del made in Italy (già Ministero dello sviluppo economico) di fatto non ha erogato alcun contributo e non ha avuto alcun detrimento patrimoniale di talché, in assenza della escussione della garanzia prestata, in capo allo stesso non è riscontrabile alcun interesse ad agire in giudizio nei confronti della Società e dei suoi Soci, essendo il paventato danno, nei suoi confronti, meramente ipotetico e non attuale. Non emerge, di conseguenza, una utilità pratica o un vantaggio concreto per il Ministero asseritamente danneggiato non conseguibili senza l’intervento del Giudice. Infatti, lo Stato non ha conferito alle Imprese la liquidità in via diretta, bensì in via mediata, tramite la garanzia a vantaggio della banca che, in tal modo, viene sollevata da qualsiasi rischio di insolvenza dell’impresa beneficiaria.
Sul punto la Sezione richiama anche la pronuncia delle Sezioni riunite di questa Corte n. 27/2021/QM che, in sede nomofilattica, hanno chiarito (la questione era diversa ma il principio enunciato è valido in via generale) che nel caso dell’azione risarcitoria la concretezza e l’attualità del danno, quale elemento strutturale dell’illecito, postulano che sia positivamente riscontrato un adeguato interesse ad agire, correlato alla esigenza di ottenere un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, non altrimenti conseguibile.
In conseguenza, l’interesse ad agire a tutela della Amministrazione “danneggiata” impone che il depauperamento patrimoniale sia “reale”, ossia che si sia verificato in tutti i suoi elementi.
Detta condizione, per le considerazioni di cui sopra, non ricorre in specie e, di conseguenza, non è per essa ravvisabile la condizione dell’azione che consente la definizione del merito della controversia dedotta in giudizio.
2.2.3. La suesposta prospettazione non viene, ad avviso della Sezione, minimamente scalfita né dalle argomentazioni poste a supporto della ritenuta (ed affermata) giurisdizione della Corte dei conti in materia, di cui alla giurisprudenza, anche della Cassazione penale, in precedenza richiamata, né tantomeno dalla ricostruzione in termini di unitarietà della operazione di finanziamento di scopo con garanzia pubblica come espressione di un collegamento negoziale nell’ambito del Programma statale di ripresa economica perseguito: argomentazioni che la Sezione condivide appieno.
Infatti, va chiarito che tutta l’elaborazione giurisprudenziale e dottrinale in materia utilizza dette argomentazioni per affermare la giurisdizione della Corte dei conti ed il rapporto di servizio in senso lato tra il Soggetto percettore e lo Stato e non, invece, per valutare la sussistenza, o meno, dell’interesse ad agire della Procura nel caso di sviamento delle risorse in carenza di mancato pagamento dei ratei e di conseguente escussione del soggetto garante, come nel caso oggi all’esame.
Va, poi, evidenziato per mera completezza, che, fermo restando tutto quanto sopra ed al di là della riscontrata carenza di utilità concreta perseguibile, l’eventuale condivisione della pretesa attorea porterebbe, da un lato, alla restituzione al Ministero, presunto danneggiato, dell’intero finanziamento erogato dall’Istituto di credito, a fronte di nessun esborso da parte dello stesso e, dall’altro lato, alla duplicazione della restituzione di parte del finanziamento erogato dall’Istituto di credito, stanti i regolari pagamenti dei ratei pattuiti nei confronti del Soggetto erogatore.
2.2.1. Ininfluenti, ai fini della fattispecie dedotta in giudizio, gli approdi giurisprudenziali – che, peraltro, la Sezione condivide appieno - relativi al danno concreto ed attuale nella diversa ipotesi in cui il Soggetto danneggiante abbia percepito indebitamente risorse e contributi pubblici erogati direttamente dalla Stato o dall’Unione Europea.
Non condivisibili, invece, taluni approdi della giurisprudenza contabile, pure richiamati dalla Procura, che in fattispecie analoghe sono pervenuti a diversa conclusione (cfr. Sez. Toscana, sent. n. 23/2024 e n. 58/2025; di contrario avviso, stessa Sezione, sent. n. 179/2023) ritenendo che il danno erariale, alla luce di una nozione “dinamica” e non “statica”, vada riferito al vulnus inferto al Programma statale di ripresa economica, intendendolo come violazione di un pubblico interesse meritevole di tutela, protetto dall’ordinamento, economicamente valutabile, la cui quantificazione dovrebbe essere operata in via equitativa, in relazione allo specifico apporto astrattamente realizzabile dalla singola impresa, ma non realizzato a causa dello sviamento delle risorse che, di fatto, poi, viene fatto coincidere con l’intero finanziamento ricevuto dall’Istituto di credito senza alcuna valorizzazione degli importi già restituiti. Medesima quantificazione viene fatta anche nel caso di specie.
Anche a voler valorizzare positivamente tale approdo, appare evidente che in tal caso dovrebbe trovare ingresso una ipotesi di responsabilità erariale completamente diversa, sganciata del tutto dal rapporto trilaterale Stato-Istituto di credito-Soggetto percettore, con ben altre valutazioni sia per la contestazione degli addebiti di responsabilità (analisi quantitativa degli effetti di ripresa attesi dall’investimento pubblico, in termini di garanzia sui prestiti ma non realizzato a causa dello sviamento delle risorse) che per la quantificazione del danno erariale (calcolo parziario, in relazione allo specifico apporto astrattamente realizzabile dalla singola impresa e non conseguito).
2.3. In conclusione, ferma la pacifica giurisdizione di questa Corte, poiché alla luce delle suesposte argomentazioni, l’esame nel merito della domanda attorea non importerebbe alcun mutamento nella sfera soggettiva del richiedente mancando il fatto lesivo del diritto e/o la situazione di obiettiva incertezza circa la sua esistenza, se ne deve ricavare l’insussistenza dell’interesse ad agire in relazione all’azione giudiziale proposta dalla Procura che preclude l’esame nel merito del giudizio, determinandone quindi l’inammissibilità per carenza di una delle condizioni dell’azione, ossia l’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c.
In considerazione dell’esito del giudizio, definito in via di rito e non nel merito, non vi è luogo al rimborso delle spese defensionali in favore dei convenuti ai sensi dell’art. 31, comma 2, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile).
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezioni reiette, dichiara inammissibile la domanda giudiziale proposta dall’Organo Requirente per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Non vi è luogo al rimborso delle spese defensionali in favore dei convenuti, ai sensi dell’art. 31, comma 2, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile), non versandosi in ipotesi di proscioglimento nel merito.
Nulla per le spese di giudizio.
Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio del 16 ottobre 2025.
L'Estensore Il Presidente
(f.to digitalmente NA NI) (f.to digitalmente NA AS)
Depositata in Segreteria il 11/12/2025 Il Dirigente f.to digitalmente OL Carrus