Sentenza 14 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 14/01/2026, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00089/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02823/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2823 del 2025, proposto da Sanofi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG N.D., rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Cataldo e Diego Vaiano, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
contro
Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
AR - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Fabrizio Enrico Vecchione e Riccardo Vecchione, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
Farmindustria - Associazione delle Imprese del Farmaco, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Cataldo e Diego Vaiano, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
per l’annullamento:
- della determinazione di ESTAR n. 839 del 30 giugno 2025, recante indizione dell’appalto specifico “ ESTARSDAFA03PR02 A PER FORNITURA DI SPECIALITA’ MEDICINALI IN N. 825 LOTTI ” nell’ambito del “ Sistema Dinamico di Acquisizione ai sensi dell’art. 32 del Codice dei Contratti Pubblici per la Fornitura di Specialità Medicinali per il fabbisogno 2025-2029 delle Aziende Sanitarie della Regione Toscana - ESTARSDAFA03 ”, con particolare riguardo alla parte in cui la stazione appaltante ha previsto che il farmaco di cui al lotto n. 252 (OL Alfa - XE) potrà essere acquistato solo “ previa richiesta su singola RdA validata dalla Regione Toscana ”;
- della lettera d’invito afferente al predetto appalto specifico, pubblicata sulla piattaforma telematica di ESTAR in data 30 giugno 2025, sempre con specifico riferimento al lotto n. 252 (OL Alfa - XE) nella parte in cui la stazione appaltante ha previsto che il farmaco di cui al lotto stesso potrà essere acquistato solo “ previa richiesta su singola RdA validata dalla Regione Toscana ”;
- della tabella elenco lotti allegata alla citata determinazione n. 839 del 30 giugno 2025 e alla lettera d’invito, nella parte in cui, in relazione al lotto n. 252 (OL Alfa - XE), viene specificato che si procederà all’“ acquisto su singola richiesta di acquisto con validazione regionale ”;
- del chiarimento fornito sul punto dalla stazione appaltante in data 16 luglio 2025, prot. n. PI054790-25;
se ed in quanto di ragione:
- del disciplinare e del capitolato normativo e prestazionale relativi al Sistema Dinamico di Acquisizione ai sensi dell’art. 32 del Codice dei Contratti Pubblici per la Fornitura di Specialità Medicinali occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana per gli anni 2025-2029 - ESTARSDAFA03;
- della determinazione del Direttore del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi del 6 maggio 2025, n. 568, indittivo del “ Sistema Dinamico di Acquisizione ai sensi dell’art. 32 del Codice dei Contratti Pubblici per la Fornitura di Specialità Medicinali occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana per gli anni 2025-2029 - ESTARSDAFA03 ” e relativi Allegati;
- della procedura aziendale “ PA 10/2017 (Procedura per la gestione delle richieste di approvvigionamento mediante applicativo RDA -I-SHARE doc) ”, richiamata nelle premesse alla citata determinazione n. 839 del 30 giugno 2025, ma non conosciuta dalla ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di AR - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale;
Vista la dichiarazione a verbale del 07.01.2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 gennaio 2026 la dott.ssa NI RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso depositato in data 09.10.2025 la società Sanofi s.r.l., sulla premessa di essere un’azienda farmaceutica con diritto di commercializzazione in via esclusiva di XE (contenente il principio attivo OL Alfa) ha impugnato gli atti relativi all’appalto specifico “ ESTARSDAFA03PR02 A PER FORNITURA DI SPECIALITA’ MEDICINALI IN N. 825 LOTTI ” nell’ambito del “ Sistema Dinamico di Acquisizione ai sensi dell’art. 32 del Codice dei Contratti Pubblici per la Fornitura di Specialità Medicinali per il fabbisogno 2025-2029 delle Aziende Sanitarie della Regione Toscana - ESTARSDAFA03 ”, con particolare riguardo alla parte in cui la stazione appaltante ha previsto che il farmaco di cui al lotto n. 252 (OL Alfa - XE) potrà essere acquistato solo “ previa richiesta su singola RdA validata dalla Regione Toscana ”.
2. La società ricorrente ha dato conto di aver già impugnato i medesimi atti indicati in epigrafe con il ricorso iscritto al n. 2318/2025 e di aver riproposto il ricorso dopo essere divenuta aggiudicataria del lotto con determina del 19 settembre 2025, n. 1162, sebbene senza impugnare espressamente l’aggiudicazione e riproponendo le medesime censure già avanzate nell’altro giudizio.
3. Si è costituito in giudizio AR per resistere all’avverso ricorso.
4. Con atto di intervento ad adiuvandum del 15.10.2025 si è costituita in giudizio anche Farmindustria - Associazione delle imprese del farmaco, in persona del legale rappresentante pro tempore .
5. Le parti hanno scambiato memorie difensive e di replica ai sensi dell’art. 73 D. Lgs. n. 104/2010.
6. All’udienza del 7.01.2026 il difensore di parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse a seguito della pubblicazione della sentenza n. 2089 in data 19.12.2025 (resa a definizione del giudizio r.g. 2318/2025) con cui questo Tribunale ha accolto la domanda e, per l’effetto ha annullato gli atti impugnati in parte qua . Il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
7. Il Collegio, considerato che con nell’odierno giudizio sono stati impugnati gli atti già gravati ed annullati con la sentenza n. 2089/2025 e vista la dichiarazione di parte ricorrente, dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
8. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RT RI BU, Presidente
NI RA, Referendario, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI RA | RT RI BU |
IL SEGRETARIO