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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/10/2025, n. 2287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2287 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16163/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 16163 /2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
08.02.1989, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Santorelli, con elezione di domicilio presso il difensore;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18.12.2024, e Parte_1 CP_1 adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la loro
[...] separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in
Catanzaro in data 20.07.2012, che dall'unione era nata la figlia (Catanzaro, Per_1
30.08.2017), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti chiedevano pertanto omologarsi le seguenti condizioni di separazione: “1.
i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2. la figlia minore resta in affido condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento presso Per_1 la madre. Il padre potrà averla e tenerla con sé ogni qual volta lo desideri, previo accordo con la madre, e compatibilmente con le esigenze di studio e salute della bambina. I genitori si impegnano ad attuare il principio di bigenitorialità prevedendo che la bambina, ove possibile, possa stare con il papà a fine settimana alternati. A titolo di esempio e, fermi restando gli accordi che i genitori potranno prendere volta per volta, si prevede che il padre possa prelevare il sabato Per_1 mattina alle ore 10 presso la abitazione della figlia, riaccompagnandovela la domenica sera entro le ore 20,00. Laddove possibile, sempre previo accordo tra i genitori, il fine settimana di competenza del padre potrà a volte essere anticipato al venerdì sera. Tenuto conto dell'attività lavorativa del sig. , le previsioni di Pt_1 cui sopra potranno doversi adattare agli effettivi turni di lavoro dello stesso.
3. Nei periodi di vacanza scolastica la bambina trascorrerà le festività natalizie e pasquali, in attuazione del principio della reciprocità dei rapporti genitoriali.
Sempre a titolo di esempio si potrà prevedere che trascorra le festività ad Per_1 anni alterni dal 24 al 30 Dicembre con un genitore e dal 31 Dicembre al 6 Gennaio con l'altro e, sempre ad anni alterni, le vacanze di Pasqua, salvo diversi accordi tra i coniugi. La bambina potrà trascorrere con il padre almeno 15 giorni, anche non consecutivi durante le vacanze estive, in periodo da concordare con la madre,
2 tenendo conto delle rispettive esigenze lavorative.
4. La casa coniugale di Roma,
Via del Calice n. 54/G, assegnata al sig. a motivo del servizio, resta per tale Pt_1 ragione assegnata a quest'ultimo; attualmente la signora è rimasta in CP_1 casa insieme alla figlia e il marito – a seguito della crisi coniugale che ha Per_1 comportato la separazione – se ne è allontanato sin dal mese di febbraio, prendendo i propri effetti personali e vi farà ritorno, non appena la signora avrà reperito una nuova abitazione.
5. Il marito corrisponderà alla CP_1 moglie per il mantenimento della figlia presso di lei collocata la somma di Euro
600,00 (seicento/00) a decorrere dal mese della omologazione della separazione.
Detto importo verrà alla signora corrisposto entro il 5 di ogni mese, CP_1 tramite bonifico bancario da effettuare sul conto corrente a lei intestato e sarà rivalutato annualmente secondi gli indici Istat. I coniugi, inoltre, concordano di sostenere al 70% il sig. e al 30% la signora le spese straordinarie Pt_1 CP_1 mediche non coperte dalla ASL, quelle scolastiche (libri, tasse) e quelle per uno sport che dovranno essere documentate ed ogni altra spesa straordinaria richiesta per la figlia che dovrà però essere preventivamente tra i genitori concordata. Il sig. continuerà a farsi carico delle spese relative al condominio e alle bollette Pt_1 acqua relative alla casa coniugale, che vengono trattenute direttamente sul proprio stipendio.
6. I coniugi si impegnano sin da ora a ridiscutere con lealtà e spirito di collaborazione i termini economici del presente atto, nel caso di cambiamenti significativi delle reciproche condizioni. In particolare, la signora si CP_1 impegna a reperire non appena possibile una occupazione lavorativa, per propria ricerca di autonomia e per limitare l'apporto contributivo del sig. che, ad Pt_1 oggi, si è sempre fatto carico di tutte le spese e di tutti gli acquisti della famiglia, compresa la casa di proprietà e le autovetture. La signora a riprova CP_1 della volontà di raggiungere una maggior autonomia e nei limiti delle proprie attuali possibilità, si sta facendo carico delle spese per una delle terapie necessarie a , nonché di quelle per l'utilizzo della propria autovettura, come meglio Per_1 di seguito precisato. Conformemente a quanto sopra, fino a quando la signora non avrà reperito un'occupazione il sig. continuerà a farsi carico CP_1 Pt_1 al 100% di tutte le spese che al precedente punto 6) sono previste al 70%-30%.
Sulla base del medesimo principio, i coniugi si impegnano a rideterminare il contributo al mantenimento a carico del sig. , laddove la signora Pt_1 CP_1 fosse tenuta al pagamento di somme a titolo di canoni di locazione.
7. L'autovettura
Fiat 500, targata FG584ZL del 2016 intestata a entrambi i coniugi e comprata con fondi del sig. , resta in uso alla signora che si sta facendo carico Pt_1 CP_1 di tutte le spese relative all'utilizzo del veicolo.
8. Per tutto quanto non previsto nel presente ricorso, i coniugi faranno riferimento al Protocollo in vigore presso il
Tribunale di Roma”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma di questo accordo con riguardo alle disposizioni concernenti l'affidamento della figlia minore e con riferimento alle questioni economiche conseguenti alla separazione delle parti, dovendosi peraltro specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle altre clausole accessorie esulanti dal contenuto dell'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Nulla sulle spese stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
16163/2024:
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in Catanzaro il 20.07.2012;
[...]
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Catanzaro (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012, atto n. 26, parte 2, serie C);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva.
Così deciso in Roma, in data 09.10.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 16163 /2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
08.02.1989, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Santorelli, con elezione di domicilio presso il difensore;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18.12.2024, e Parte_1 CP_1 adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la loro
[...] separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in
Catanzaro in data 20.07.2012, che dall'unione era nata la figlia (Catanzaro, Per_1
30.08.2017), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti chiedevano pertanto omologarsi le seguenti condizioni di separazione: “1.
i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2. la figlia minore resta in affido condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento presso Per_1 la madre. Il padre potrà averla e tenerla con sé ogni qual volta lo desideri, previo accordo con la madre, e compatibilmente con le esigenze di studio e salute della bambina. I genitori si impegnano ad attuare il principio di bigenitorialità prevedendo che la bambina, ove possibile, possa stare con il papà a fine settimana alternati. A titolo di esempio e, fermi restando gli accordi che i genitori potranno prendere volta per volta, si prevede che il padre possa prelevare il sabato Per_1 mattina alle ore 10 presso la abitazione della figlia, riaccompagnandovela la domenica sera entro le ore 20,00. Laddove possibile, sempre previo accordo tra i genitori, il fine settimana di competenza del padre potrà a volte essere anticipato al venerdì sera. Tenuto conto dell'attività lavorativa del sig. , le previsioni di Pt_1 cui sopra potranno doversi adattare agli effettivi turni di lavoro dello stesso.
3. Nei periodi di vacanza scolastica la bambina trascorrerà le festività natalizie e pasquali, in attuazione del principio della reciprocità dei rapporti genitoriali.
Sempre a titolo di esempio si potrà prevedere che trascorra le festività ad Per_1 anni alterni dal 24 al 30 Dicembre con un genitore e dal 31 Dicembre al 6 Gennaio con l'altro e, sempre ad anni alterni, le vacanze di Pasqua, salvo diversi accordi tra i coniugi. La bambina potrà trascorrere con il padre almeno 15 giorni, anche non consecutivi durante le vacanze estive, in periodo da concordare con la madre,
2 tenendo conto delle rispettive esigenze lavorative.
4. La casa coniugale di Roma,
Via del Calice n. 54/G, assegnata al sig. a motivo del servizio, resta per tale Pt_1 ragione assegnata a quest'ultimo; attualmente la signora è rimasta in CP_1 casa insieme alla figlia e il marito – a seguito della crisi coniugale che ha Per_1 comportato la separazione – se ne è allontanato sin dal mese di febbraio, prendendo i propri effetti personali e vi farà ritorno, non appena la signora avrà reperito una nuova abitazione.
5. Il marito corrisponderà alla CP_1 moglie per il mantenimento della figlia presso di lei collocata la somma di Euro
600,00 (seicento/00) a decorrere dal mese della omologazione della separazione.
Detto importo verrà alla signora corrisposto entro il 5 di ogni mese, CP_1 tramite bonifico bancario da effettuare sul conto corrente a lei intestato e sarà rivalutato annualmente secondi gli indici Istat. I coniugi, inoltre, concordano di sostenere al 70% il sig. e al 30% la signora le spese straordinarie Pt_1 CP_1 mediche non coperte dalla ASL, quelle scolastiche (libri, tasse) e quelle per uno sport che dovranno essere documentate ed ogni altra spesa straordinaria richiesta per la figlia che dovrà però essere preventivamente tra i genitori concordata. Il sig. continuerà a farsi carico delle spese relative al condominio e alle bollette Pt_1 acqua relative alla casa coniugale, che vengono trattenute direttamente sul proprio stipendio.
6. I coniugi si impegnano sin da ora a ridiscutere con lealtà e spirito di collaborazione i termini economici del presente atto, nel caso di cambiamenti significativi delle reciproche condizioni. In particolare, la signora si CP_1 impegna a reperire non appena possibile una occupazione lavorativa, per propria ricerca di autonomia e per limitare l'apporto contributivo del sig. che, ad Pt_1 oggi, si è sempre fatto carico di tutte le spese e di tutti gli acquisti della famiglia, compresa la casa di proprietà e le autovetture. La signora a riprova CP_1 della volontà di raggiungere una maggior autonomia e nei limiti delle proprie attuali possibilità, si sta facendo carico delle spese per una delle terapie necessarie a , nonché di quelle per l'utilizzo della propria autovettura, come meglio Per_1 di seguito precisato. Conformemente a quanto sopra, fino a quando la signora non avrà reperito un'occupazione il sig. continuerà a farsi carico CP_1 Pt_1 al 100% di tutte le spese che al precedente punto 6) sono previste al 70%-30%.
Sulla base del medesimo principio, i coniugi si impegnano a rideterminare il contributo al mantenimento a carico del sig. , laddove la signora Pt_1 CP_1 fosse tenuta al pagamento di somme a titolo di canoni di locazione.
7. L'autovettura
Fiat 500, targata FG584ZL del 2016 intestata a entrambi i coniugi e comprata con fondi del sig. , resta in uso alla signora che si sta facendo carico Pt_1 CP_1 di tutte le spese relative all'utilizzo del veicolo.
8. Per tutto quanto non previsto nel presente ricorso, i coniugi faranno riferimento al Protocollo in vigore presso il
Tribunale di Roma”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma di questo accordo con riguardo alle disposizioni concernenti l'affidamento della figlia minore e con riferimento alle questioni economiche conseguenti alla separazione delle parti, dovendosi peraltro specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle altre clausole accessorie esulanti dal contenuto dell'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Nulla sulle spese stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
16163/2024:
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in Catanzaro il 20.07.2012;
[...]
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Catanzaro (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012, atto n. 26, parte 2, serie C);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva.
Così deciso in Roma, in data 09.10.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi