TRIB
Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/02/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 11959/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Giudice Relatore dott.ssa Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 11959/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...] Pianestrina n. 15, ( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Simone Vivarelli, CodiceFiscale_1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Alto Reno Terme (Bo), Piazza della Libertà –
Porretta n. 57
e
, nata a [...] il [...], residente in [...] 15, (c.f: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Righetti, presso lil cui C.F._2 studio è elettivamente domiciliata in Zocca, Via Verdevalle, 167 con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione all'udienza del
02/01/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato l'08/10/2024;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi non sono nati figli;
preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
pagina 1 di 3 visto l'intervento del P.M.; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
29.04.1963 e , nata a [...] il [...], uniti in matrimonio celebrato a Parte_2
Castel D'Aiano l'08/12/1984 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Castel
D'Aiano al n. 10 parte 2 serie A anno 1984;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) assegna alla sig.ra la casa coniugale sita in Castel D'Aiano (Bo), Via Pianestrina n. 15, di Pt_2
proprietà esclusiva del sig. con diritto di abitazione della stessa;
dando atto che il sig. Parte_1 si stabilirà in un'altra abitazione sostenendone il relativo canone di locazione;
le spese di Parte_1 gestione ordinaria relative all'immobile di cui sopra saranno a carico della sig.ra mentre quelle Pt_2 straordinarie rimarranno a carico del sig. in quanto proprietario dell'immobile. I mobili della Parte_1
casa coniugale rimarranno ove sono ora ubicati, in piena disponibilità e proprietà della sig.ra Pt_2
senza alcuna pretesa in rifusione del sig. Gli effetti personali sono già stati attribuiti Parte_1
concordemente tra le parti;
3) obbliga il sig. a versare alla sig.ra a titolo di assegno di mantenimento anche in Parte_1 Pt_2 considerazione del fatto che quest'ultima è priva di occupazione, un importo mensile di €. 750,00, rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
le parti convengono che il suddetto importo sarà ridotto ad €. 500,00 mensili nel momento in cui il sig. o, eventualmente, la sig.ra Parte_1 Pt_2
raggiungeranno il pensionamento, oppure per il periodo in cui la sig.ra percepirà, nel caso, Pt_2
diversa indennità;
4) prende atto che i coniugi si sono impegnati ad estinguere il conto corrente cointestato con i relativi investimenti, che verranno entrambi intestati al sig. in via esclusiva entro la fine di ottobre;
Parte_1
5) prende atto che il sig. a tacitazione di ogni diversa pretesa economica da parte della Parte_1
moglie, anche per quanto riguarda quanto dedotto al punto 4), si è impegnato ed obbligato a versare alla stessa la somma totale di € 40.000,00, con le seguenti modalità:
pagina 2 di 3 - € 10.000,00 già versati in data 05.08.2024;
- € 30.000,00 entro giorni 3 dal deposito del ricorso di separazione personale;
6) prende atto che le parti hanno concordato che l'autovettura intestata alla sig.ra resterà in Pt_2
proprietà della stessa e così per il camper e la moto intestati al sig. che rimarrà in proprietà di Parte_1
quest'ultimo;
7) prende atto che i coniugi si danno reciprocamente atto di avere così provveduto a definire ogni pregressa questione, anche economica e dichiarano pertanto di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo, salvo l'esatto adempimento delle obbligazioni di cui sopra.
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Castel D'Aiano di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data .21.1.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Giudice Relatore dott.ssa Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 11959/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...] Pianestrina n. 15, ( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Simone Vivarelli, CodiceFiscale_1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Alto Reno Terme (Bo), Piazza della Libertà –
Porretta n. 57
e
, nata a [...] il [...], residente in [...] 15, (c.f: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Righetti, presso lil cui C.F._2 studio è elettivamente domiciliata in Zocca, Via Verdevalle, 167 con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione all'udienza del
02/01/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato l'08/10/2024;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi non sono nati figli;
preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
pagina 1 di 3 visto l'intervento del P.M.; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
29.04.1963 e , nata a [...] il [...], uniti in matrimonio celebrato a Parte_2
Castel D'Aiano l'08/12/1984 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Castel
D'Aiano al n. 10 parte 2 serie A anno 1984;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) assegna alla sig.ra la casa coniugale sita in Castel D'Aiano (Bo), Via Pianestrina n. 15, di Pt_2
proprietà esclusiva del sig. con diritto di abitazione della stessa;
dando atto che il sig. Parte_1 si stabilirà in un'altra abitazione sostenendone il relativo canone di locazione;
le spese di Parte_1 gestione ordinaria relative all'immobile di cui sopra saranno a carico della sig.ra mentre quelle Pt_2 straordinarie rimarranno a carico del sig. in quanto proprietario dell'immobile. I mobili della Parte_1
casa coniugale rimarranno ove sono ora ubicati, in piena disponibilità e proprietà della sig.ra Pt_2
senza alcuna pretesa in rifusione del sig. Gli effetti personali sono già stati attribuiti Parte_1
concordemente tra le parti;
3) obbliga il sig. a versare alla sig.ra a titolo di assegno di mantenimento anche in Parte_1 Pt_2 considerazione del fatto che quest'ultima è priva di occupazione, un importo mensile di €. 750,00, rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
le parti convengono che il suddetto importo sarà ridotto ad €. 500,00 mensili nel momento in cui il sig. o, eventualmente, la sig.ra Parte_1 Pt_2
raggiungeranno il pensionamento, oppure per il periodo in cui la sig.ra percepirà, nel caso, Pt_2
diversa indennità;
4) prende atto che i coniugi si sono impegnati ad estinguere il conto corrente cointestato con i relativi investimenti, che verranno entrambi intestati al sig. in via esclusiva entro la fine di ottobre;
Parte_1
5) prende atto che il sig. a tacitazione di ogni diversa pretesa economica da parte della Parte_1
moglie, anche per quanto riguarda quanto dedotto al punto 4), si è impegnato ed obbligato a versare alla stessa la somma totale di € 40.000,00, con le seguenti modalità:
pagina 2 di 3 - € 10.000,00 già versati in data 05.08.2024;
- € 30.000,00 entro giorni 3 dal deposito del ricorso di separazione personale;
6) prende atto che le parti hanno concordato che l'autovettura intestata alla sig.ra resterà in Pt_2
proprietà della stessa e così per il camper e la moto intestati al sig. che rimarrà in proprietà di Parte_1
quest'ultimo;
7) prende atto che i coniugi si danno reciprocamente atto di avere così provveduto a definire ogni pregressa questione, anche economica e dichiarano pertanto di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo, salvo l'esatto adempimento delle obbligazioni di cui sopra.
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Castel D'Aiano di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data .21.1.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla
pagina 3 di 3