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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 28/06/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 845/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 845/2023 R.G., avente ad oggetto: “Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promossa da
nato a [...] il [...] (C.F.: ), residente in Parte_1 C.F._1
Leonforte, alla Via Sant' Antonio da Padova n. 12, rappresentato e difeso, presso lo studio dell'Avv.
Salvatore Giangrasso (C.F.: ), giusta procura in atti. C.F._2
-ricorrente- contro
nata a [...] il [...] (C.F.: ) ed ivi residente CP_1 C.F._3 alla Via Capra n. 50, rappresentata e difesa, presso lo studio dell'Avv. Vittorio Censabella (C.F.:
), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti. C.F._4
-resistente-
***
Con l'intervento del Pubblico Ministero che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 06.09.2023.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 4.04.2025, a seguito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. contenenti la precisazione delle conclusioni. *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.08.2023, ha chiesto al Tribunale di Enna la Parte_1 pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con CP_1
a Leonforte in data 09.11.1975 e trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al
[...] numero 77, parte II, serie A, anno 1975, dall'unione con la quale sono nati quattro figli tutti oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Il ricorrente ha dedotto che con sentenza n. 424/2023, emessa in data 22.06.2023 nel procedimento iscritto al n. 340/2020 R.G., il Tribunale di Enna ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e di non essersi più riconciliato con la moglie. Il ricorrente ha inoltre chiesto che non venga riconosciuto alcun assegno divorzile in favore della moglie.
La resistente, costituitasi in giudizio, non si è opposta alla domanda di divorzio, ma ha chiesto il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile nella misura di € 250,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese.
Con nota depositata il 30.01.2024, le parti hanno dato di avere raggiunto un accordo conciliativo, che
è stato sottoscritto personalmente dai coniugi e depositato nel fascicolo telematico in pari data, con il quale hanno chiesto la pronuncia di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti condizioni:
“1) Il SI. corrisponderà alla SI.ra , alla data della sentenza, a Parte_1 CP_1 titolo di assegno divorzile una tantum, la somma di euro 2.000,00 (duemila/00) tramite assegno circolare non trasferibile a lei intestato, oltre a quanto meglio di seguito si specificherà al punto 3) delle presenti note;
2) I SI.ri e , come meglio sopra generalizzati, si impegnano a Parte_1 CP_1 dare attuazione agli accordi raggiunti con la scrittura privata di divisione ed assegnazione di beni immobili del 30.11.2019, le cui pagine sono state tutte sottoscritte dalle parti ed il cui contenuto viene qui confermato e deve considerarsi parte integrante delle presenti note, recandosi dal notaio con studio nel Comune di Grammichele (CT), entro 15 giorni dal deposito della Persona_1 sentenza;
3) Il sig. si impegna a pagare integralmente fino all'importo di euro 5.000,00 Parte_2
(euro cinquemila/00) tutte le spese notarili e, comunque, tutte quelle connesse e/o conseguenti alla divisione degli immobili (quali, a mero titolo esemplificativo, imposte, spese di trascrizione ed ulteriori formalità di pubblicità immobiliare, spese connesse alle volture presso gli uffici competenti).
Le spese ulteriori, a qualunque titolo necessarie per la divisione, verranno divise al 50% tra i SI.ri
e ”. Pt_2 CP_1 All'udienza del 20.11.2024 le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni confermando la condizioni di cui al predetto accordo.
Su domanda del Tribunale, con note scritte depositate entro il termine assegnato, le parti hanno altresì precisato che non intendono ottenere una pronuncia che comporti trasferimenti immobiliari con effetti reali, mirando ad attribuire efficacia meramente obbligatoria alle condizioni di divorzio concordemente pattuite.
Orbene, premesso che il Collegio non può non tenere conto degli accordi intervenuti tra i coniugi e, si osserva che, per quel che concerne i rapporti patrimoniali tra i coniugi, trattandosi di materia disponibile, le parti abbiano fatto autonomo e consapevole governo dei loro diritti, sicché le relative pattuizioni vanno recepite come idonee a regolare tali rapporti.
Ciò premesso, ricorrono le condizioni per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di divorzio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto, infatti, risulta dimostrato dalla produzione della copia della sentenza di separazione resa dal Tribunale di Enna, ormai irrevocabile.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume inoltre dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, dunque, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto personalmente dai coniugi e depositato nel fascicolo telematico il 30.01.2024.
In considerazione dell'accordo raggiunto, le spese processuali tra le parti vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Leonforte in data
09.11.1975, tra i coniugi nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) e nata a [...] il [...] (C.F.: C.F._1 CP_1
), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune C.F._3 di Leonforte al numero 77, parte II, serie A, anno 1975, alle condizioni di cui in parte motiva, da intendersi qui trascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- COMPENSA interamente tra le parti le spese processuali. Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 27.06.2025.
Il Giudice rel./est Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 845/2023 R.G., avente ad oggetto: “Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promossa da
nato a [...] il [...] (C.F.: ), residente in Parte_1 C.F._1
Leonforte, alla Via Sant' Antonio da Padova n. 12, rappresentato e difeso, presso lo studio dell'Avv.
Salvatore Giangrasso (C.F.: ), giusta procura in atti. C.F._2
-ricorrente- contro
nata a [...] il [...] (C.F.: ) ed ivi residente CP_1 C.F._3 alla Via Capra n. 50, rappresentata e difesa, presso lo studio dell'Avv. Vittorio Censabella (C.F.:
), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti. C.F._4
-resistente-
***
Con l'intervento del Pubblico Ministero che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 06.09.2023.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 4.04.2025, a seguito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. contenenti la precisazione delle conclusioni. *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.08.2023, ha chiesto al Tribunale di Enna la Parte_1 pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con CP_1
a Leonforte in data 09.11.1975 e trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al
[...] numero 77, parte II, serie A, anno 1975, dall'unione con la quale sono nati quattro figli tutti oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Il ricorrente ha dedotto che con sentenza n. 424/2023, emessa in data 22.06.2023 nel procedimento iscritto al n. 340/2020 R.G., il Tribunale di Enna ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e di non essersi più riconciliato con la moglie. Il ricorrente ha inoltre chiesto che non venga riconosciuto alcun assegno divorzile in favore della moglie.
La resistente, costituitasi in giudizio, non si è opposta alla domanda di divorzio, ma ha chiesto il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile nella misura di € 250,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese.
Con nota depositata il 30.01.2024, le parti hanno dato di avere raggiunto un accordo conciliativo, che
è stato sottoscritto personalmente dai coniugi e depositato nel fascicolo telematico in pari data, con il quale hanno chiesto la pronuncia di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti condizioni:
“1) Il SI. corrisponderà alla SI.ra , alla data della sentenza, a Parte_1 CP_1 titolo di assegno divorzile una tantum, la somma di euro 2.000,00 (duemila/00) tramite assegno circolare non trasferibile a lei intestato, oltre a quanto meglio di seguito si specificherà al punto 3) delle presenti note;
2) I SI.ri e , come meglio sopra generalizzati, si impegnano a Parte_1 CP_1 dare attuazione agli accordi raggiunti con la scrittura privata di divisione ed assegnazione di beni immobili del 30.11.2019, le cui pagine sono state tutte sottoscritte dalle parti ed il cui contenuto viene qui confermato e deve considerarsi parte integrante delle presenti note, recandosi dal notaio con studio nel Comune di Grammichele (CT), entro 15 giorni dal deposito della Persona_1 sentenza;
3) Il sig. si impegna a pagare integralmente fino all'importo di euro 5.000,00 Parte_2
(euro cinquemila/00) tutte le spese notarili e, comunque, tutte quelle connesse e/o conseguenti alla divisione degli immobili (quali, a mero titolo esemplificativo, imposte, spese di trascrizione ed ulteriori formalità di pubblicità immobiliare, spese connesse alle volture presso gli uffici competenti).
Le spese ulteriori, a qualunque titolo necessarie per la divisione, verranno divise al 50% tra i SI.ri
e ”. Pt_2 CP_1 All'udienza del 20.11.2024 le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni confermando la condizioni di cui al predetto accordo.
Su domanda del Tribunale, con note scritte depositate entro il termine assegnato, le parti hanno altresì precisato che non intendono ottenere una pronuncia che comporti trasferimenti immobiliari con effetti reali, mirando ad attribuire efficacia meramente obbligatoria alle condizioni di divorzio concordemente pattuite.
Orbene, premesso che il Collegio non può non tenere conto degli accordi intervenuti tra i coniugi e, si osserva che, per quel che concerne i rapporti patrimoniali tra i coniugi, trattandosi di materia disponibile, le parti abbiano fatto autonomo e consapevole governo dei loro diritti, sicché le relative pattuizioni vanno recepite come idonee a regolare tali rapporti.
Ciò premesso, ricorrono le condizioni per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di divorzio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto, infatti, risulta dimostrato dalla produzione della copia della sentenza di separazione resa dal Tribunale di Enna, ormai irrevocabile.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume inoltre dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, dunque, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto personalmente dai coniugi e depositato nel fascicolo telematico il 30.01.2024.
In considerazione dell'accordo raggiunto, le spese processuali tra le parti vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Leonforte in data
09.11.1975, tra i coniugi nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) e nata a [...] il [...] (C.F.: C.F._1 CP_1
), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune C.F._3 di Leonforte al numero 77, parte II, serie A, anno 1975, alle condizioni di cui in parte motiva, da intendersi qui trascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- COMPENSA interamente tra le parti le spese processuali. Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 27.06.2025.
Il Giudice rel./est Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta