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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/02/2025, n. 1484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1484 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Milano
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA N. 44083 DELL'ANNO 2023
[...]
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. D'ERRICO Parte_1 P.IVA_1
UN AM e dell'avv. GIANI MAURIZIO, elettivamente domiciliato in PIAZZA E.
DUSE N. 4 20100 MILANO presso il difensore avv. D'ERRICO UN AM
ATTRICE
E
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NEGRINI Controparte_1 P.IVA_2
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA FONTANA, 5 20122 MILANO presso il difensore avv.
NEGRINI ALESSANDRO CONVENUTO
Oggi 20/02/2025 innanzi al giudice unico dott. Pietro Paolo Pisani, alle ore 11,31 sono comparsi:
Per gli avv.ti D'ERRICO UN AM e GIANI Parte_1
MAURIZIO.
Per , l'avv.to NEGRINI ALESSANDRO. Controparte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti identificando gli avvocati mediante esibizione dei loro tesserini dei Consigli dell'Ordine.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto da parte loro collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti di causa e discutono la causa illustrando le loro difese.
Gli avvocati di parte attrice chiedono preliminarmente breve rinvio per attendere la decisione della causa pendente davanti la dr.ssa Folci ed in subordine eccepiscono la indeterminatezza degli importi richiesti dal anche alla luce della documentazione allegata da controparte e non accettano il contraddittorio CP_1 su domande nuove formulate da controparte nelle conclusioni depositate oggi nel fascicolo telematico da parte convenuta e per quant'altro si riporta agli atti.
L'avv. Negrini per il convenuto impugna e contesta e si oppone al rinvio, nonchè alla eccezione di indeterminatezza della domanda del condominio e si riporta alla documentazione sopravvenuta depositata con atto del 17/2/2025, chiedendone l'acquisizione e per quant'altro richiama i precedenti propri atti. Gli avvocati di parte attrice impugnano e contestano. I procuratori concordano e chiedono di essere esentati dalla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice dato atto, preliminarmente dispone la acquisizione dei documenti sopravvenuti, di formazione successiva alla scadenza dei termini, costituiti dalla “Delibera assembleare n. 1 del 2/2/2025” e dalla “Ordinanza 11.9.2024 - revoca
CTU RG 36727/2023, riservata ogni valutazione sulla loro rilevanza;
si riserva in camera di consiglio sulle domande ed istanze delle parti.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
In esito alla camera di consiglio il giudice alle ore 15,30, pronuncia l'allegata sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc, mediante lettura del dispositivo e di sintetica motivazione ed allegazione a verbale e deposito contestuale.
Verbale chiuso alle ore 15,40.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 44083/2023 R.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. D'ERRICO Parte_1 P.IVA_1
UN AM e dell'avv. GIANI MAURIZIO, elettivamente domiciliato in PIAZZA E.
DUSE N. 4 20100 MILANO presso il difensore avv. D'ERRICO UN AM
ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NEGRINI Controparte_1 P.IVA_2
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA FONTANA, 5 20122 MILANO presso il difensore avv.
NEGRINI ALESSANDRO CONVENUTO
- OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n°17024/2023 emesso in data 5/11/2023 dal Tribunale di
Milano e pubblicato in data 08/11/2023.
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rassegnate alla udienza del 20/02/2025 ed in formato digitale nel fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di Cassazione, SS.UU. n. 642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
La presente controversia trae origine dalla opposizione della al decreto Parte_1 ingiuntivo immediatamente esecutivo n°17024/2023 emesso in data 5/11/2023 dal Tribunale di Milano, pubblicato in data 08/11/2023 e notificato in data 23/11/2023, con il quale, su istanza del
[...]
, le veniva ingiunto il pagamento dell'importo di € 96.236,65 a titolo di spese Parte_2 condominiali, oltre agli interessi e alle spese della procedura monitoria.
Il decreto ingiuntivo veniva concesso in virtù di delibera assembleare condominiale del 9/05/2023 con la quale erano stati approvati i riparti del fondo spese preventivo dei lavori straordinari di ripristino dell'area cortilizia degli immobili danneggiati come da sentenza del Tribunale di Milano n.7419/2020 del 13/11/2020.
L'opponente eccepiva che detti lavori non riguardavano spazi condominiali ma spazi di proprietà di un solo condomino e che dette spese erano state imposte solo a carico dei condomini dissenzienti;
nonchè la sussistenza di conflitto di interessi ed eccesso di potere al momento dell'approvazione della delibera a favore della Immobiliare Carozzi srl.
Chiedeva quindi di revocare e/o annullare e dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla doveva al , per le causali di Controparte_1 cui allo stesso decreto ingiuntivo.
Nelle more della trattazione del merito della causa parte opponente formulava istanza di sospensione della esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio il opposto, eccependo che il deliberato posto fondamento della CP_1 domanda monitoria riguardava interventi sulla proprietà comune del e rientrava quindi tra le CP_1 attribuzioni dell'assemblea; nonché che l'addebito delle spese deliberato dall'assemblea era stato correttamente posto a carico degli odierni attori in forza della condanna del ad eseguire i lavori CP_1 oggetto di causa con la sopra citata sentenza del Tribunale di Milano n.7419/2020, come poi deliberati in data 9/5/2023.
Conseguentemente, chiedeva rigettarsi l'opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo opposto ed, in via subordinata, condannarsi l'opponente al pagamento delle somme oggetto di ingiunzione;
nonché rigettarsi l'istanza di sospensione della esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto formulata dall'opponente.
All'esito della udienza fissata per la trattazione della richiesta di sospensione della esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto formulata dall'opponente ed a scioglimento della riserva presa in tale occasione, veniva rigettata tale istanza.
Depositate quindi le memorie ex art. 171 ter, cpc, all'esito della successiva udienza ed a scioglimento della riserva presa in tale occasione, veniva rigettata l'istanza di parte opponente intesa ad ottenere la sospensione del presente giudizio in attesa della decisione di quello contraddistinto dal n°R.G.39027/2023 pendente tra le stesse parti innanzi a questa sezione del Tribunale di Milano, Giudice dr.ssa Folci;
e, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art.281 sexies cpc .
Con foglio depositato in data 10/10/2024, l'attrice opponente ha precisato le seguenti conclusioni:
“In via preliminare
Sospendere immediatamente: il decreto ingiuntivo n. 17024/2023, anche inaudita altera parte
Nel merito nel merito: revocare e/o annullare e dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente Parte_1
[...
al , per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e, a fronte dei motivi di Controparte_1 merito, di cui in narrativa;
e per l'effetto, respingere e/o rigettare: le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione, e nel presente giudizio;
disporre la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio avente ad oggetto la delibera o.d.g. n. 1 del 9 maggio 2023, sottesa al decreto ingiuntivo qui opposto, R.g. n. 36727/2023 la cui sentenza verrà letta il prossimo 9 aprile 2025 dalla dott.ssa Folci.; con riserva di dedurre e produrre nei termini di legge.
Con vittoria di spese e rimborso del contributo unificato”.
Le conclusioni formulate dall'opposto sono quelle riportate nel foglio di precisazione depositato CP_1 il 19/2/2025, nei seguenti termini:
“A) IN VIA PRELIMINARE: rigettare la richiesta avversaria di sospensione del presente giudizio, stante che:
• questo Tribunale ha già definitivamente statuito, con l'ordinanza del 26/7/2024, l'assenza di pregiudizialità necessaria - sia sostanziale che processuale - tra il presente procedimento e quello iscritto al n. RG
36727/2023, evidenziando come "il giudice della opposizione, in mancanza di impugnazione delle stesse delibere nella opposizione, deve limitarsi ad accertare che il credito ingiunto esista e sia fondato su deliberazioni assembleari esistenti e munite di efficacia esecutiva";
•tale principio risulta oggi ulteriormente rafforzato dalla sopravvenuta revoca della CTU nel procedimento
RG 36727/2023 (doc. 31), che conferma definitivamente l'autonomia dei due giudizi;
•la causa è ormai matura per la decisione, essendo stata fissata udienza di discussione ex art. 281 sexies
c.p.c., e non sussistono elementi nuovi che possano giustificare un mutamento del consolidato orientamento di questo Tribunale sulla questione.
B) ANCORA IN VIA PRELIMINARE: espungere la seconda e terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. avversaria dal novero degli atti di causa, siccome prive del contenuto tipico prescritto per legge, ultronee e palesemente inconferenti allo scopo, come tali irrilevanti ai fini del decidere;
C) NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'opposizione avversaria siccome infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti, come ulteriormente confermati dalla documentazione sopravvenuta ed in particolare dalla delibera del 2/2/2025;
D) NEL MERITO, ANCORA IN VIA PRINCIPALE: rigettare, per i motivi di cui in atti e come ulteriormente comprovati dalla documentazione sopravvenuta, le domande attoree siccome infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 17024/2023 – (R.G.
35227/2023) emesso dal Tribunale di Milano in data 08.11.2023, come corretto in forza del decreto di correzione di data 16.11.2023;
E) NEL MERITO, IN VIA GRADATA: rigettare, per i motivi di cui in atti, le domande attoree siccome infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, condannare n persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, per le causali meglio descritte in atti ed in ottemperanza a quanto deliberato al n. 1 all'o.d.g. 09.05.2023, al pagamento del complessivo importo di €. 96.236,65, oltre interessi dal dovuto al saldo;
F) NEL MERITO, ANCORA IN VIA GRADATA: accertare e dichiarare la piena legittimità della delibera n.
1 del 9/5/2023 e del conseguente decreto ingiuntivo opposto, anche alla luce di tutta la documentazione successivamente prodotta ed in particolare della delibera del 2/2/2025;
F-bis) NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare, anche alla luce della delibera condominiale sopravvenuta del 2/2/2025 e di tutta la documentazione in atti:
•la piena validità ed efficacia della delibera assembleare del 9/5/2023;
•l'insussistenza dei vizi di nullità eccepiti dall'opponente, con particolare riferimento all'assenza di conflitto di interessi e di eccesso di potere;
•la legittimità dell'operato dell'assemblea condominiale nella determinazione e ripartizione delle spese oggetto del decreto ingiuntivo opposto, e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
G) IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali da determinarsi in conformità ai parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 e ss.mm.ii., oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e
CPA come per legge:
•della fase sommaria e cautelare (Ordinanza 20/02/2024);
•della procedura di mediazione obbligatoria;
•del giudizio.
Con ogni riserva istruttoria, all'esito delle difese avversarie.”.
Nelle more parte opposta, in data 17/2/2025, formulava anche istanza di autorizzazione alla produzione e di acquisizione dei documenti sopravvenuti, costituiti dalla “Delibera assembleare n. 1 del 2/2/2025” e dalla
“Ordinanza 11.9.2024 - revoca CTU RG 36727/2023” e detta istanza veniva accolta e la documentazione veniva acquisita in atti alla odierna udienza, riservata ogni valutazione sulla sua rilevanza.
Oggi, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale, la causa viene decisa con la presente sentenza, con lettura in udienza del dispositivo e di sintetica motivazione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Nella sua opposizione al decreto ingiuntivo la assume che le somme ingiunte dal Parte_1
in Milano, approvate con la delibera del 09/05/2023, non sarebbero fondate Parte_2 su un titolo valido in quanto la delibera sarebbe viziata sia perchè i lavori a cui le stesse si riferiscono non riguarderebbero spazi condominiali ma spazi di proprietà di un solo condomino;
sia perchè dette spese sarebbero state imposte solo a carico dei soli condomini dissenzienti;
nonchè per la sussistenza di un asserito conflitto di interessi ed eccesso di potere al momento dell'approvazione della delibera a favore della
Immobiliare Carozzi srl.
Di contro parte opposta ha eccepito la infondatezza della opposizione.
E' pacifico in atti che la suddetta delibera è stata impugnata ed ora avverso la stessa pende giudizio contraddistinto dal n°R.G.39027/2023 innanzi a questa sezione del Tribunale di Milano, Giudice dr.ssa Folci. Ciò posto, preliminarmente va osservato che parte attrice ha reiterato l'istanza intesa ad ottenere la sospensione della esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
La stessa va nuovamente disattesa atteso che non sono stati addotti in giudizio motivi sufficienti ad avvalorare una diversa, preliminare, decisione rispetto a quanto già statuito sul punto con la ordinanza del
20/02/2024 che va dunque confermata.
Ancora preliminarmente va esaminata nuovamente l'istanza di parte opponente intesa ad ottenere la sospensione del presente giudizio in attesa della decisione di quello contraddistinto dal n°R.G.39027/2023 pendente tra le stesse parti.
Va ritenuto nuovamente che, nel caso in questione, l'esame delle questioni sottoposte dalle parti nei due procedimenti possa essere trattato in maniera svincolata e non pregiudiziale, né sostanzialmente né processualmente, attinendo quello contraddistinto dal n° R.G. n° 39027/2023 alla impugnativa della delibera assembleare posta a fondamento del credito ingiunto, la cui efficacia esecutiva permane fino al momento della sua sospensione o revoca;
mentre quello oggetto del presente giudizio presuppone la esistenza del credito come approvato dalla stessa delibera, che risulta tutt'ora esistente e munita di efficacia esecutiva senza che sia stata spiegata anche in questo giudizio impugnazione della stessa per quanto di seguito si dirà.
Così che non esiste pregiudizialità necessaria tra detti giudizi, laddove, da un lato il giudice della opposizione, in mancanza di impugnazione della stessa delibera nella opposizione, deve limitarsi ad accertare che il credito ingiunto esista e sia fondato su deliberazioni assembleari esistenti e munite di efficacia esecutiva;
mentre, dall'altro, il possibile contrasto di giudicati in caso di rigetto dell'opposizione all'ingiunzione per spese condominiali e di accoglimento dell'impugnativa della delibera assembleare che approva il relativo piano di riparto, può essere superato in sede esecutiva, facendo valere la sopravvenuta inefficacia del provvedimento monitorio, ovvero in sede ordinaria mediante azione di ripetizione dell'indebito (cfr. per tutte: Cass. Sezioni Unite, 27/02/2007, n°4421; Cass. Sezioni Unite sentenza n°9839/2021 del 14/4/2021; Cass. sentenza n° 20006/2020).
Conseguentemente, la istanza di sospensione va nuovamente disattesa e confermata la ordinanza del
26/07/2024 in mancanza di ulteriori e diverse allegazioni di parte attrice.
Nel merito delle domande di parte attrice va rilevato che esse si sostanziano in doglianze formulate solo sotto forma di eccezione e senza formulazione di domanda apposita nelle sue conclusioni, avverso la delibera del
9/5/2023, posta a fondamento della domanda monitoria, che, ove ammissibili e fondate andrebbero a riverberarsi sulla debenza della somma ingiunta.
Va quindi, preliminarmente, richiamato il principio da ultimo statuito dalla Corte di Cassazione a Sezioni
Unite con la sentenza n°9839/2021 del 14/4/2021, risolvendo i precedenti contrasti giurisprudenziali sul punto, in forza del quale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la nullità di una delibera condominiale può essere oggetto di eccezione, di domanda ed anche di rilievo d'ufficio da parte del giudice, mentre in tale giudizio la sua annullabilità deve essere oggetto di specifica domanda riconvenzionale di annullamento. Ciò posto, sulle eccezioni formulate da parte attrice avverso la delibera del 9/05/2023, va osservato quanto segue.
Quanto alla eccepita sussistenza di conflitto di interessi ed eccesso di potere al momento dell'approvazione della delibera a favore della Immobiliare Carozzi srl, l'eventuale vizio non rileverebbe sotto il profilo della nullità della stessa delibera le cui ipotesi sono state individuate dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n°9839/2021 del 14/4/2021, nella " mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali" ; nella "impossibilità dell'oggetto, in senso materiale o in senso giuridico"; nel "difetto assoluto di attribuzioni".
Tale asserito vizio, inerendo al più ad un eventuale cattivo esercizio dei poteri conferiti dalla legge alla assemblea condominiale, potrebbe, ove esistente e provato, solo determinare la mera annullabilità della deliberazione, che può essere fatta valere solo nei modi e nei tempi di cui all'art. 1137 cod. civ..
Ne consegue che, nel presente giudizio, in mancanza di una domanda specifica formulata in via riconvenzionale al momento della opposizione al decreto ingiunto, detto vizio non potrà essere esaminato perché la eccezione in esame è inammissibile e tale inammissibilità va rilevata e dichiarata d'ufficio dal giudice (Corte di Cassazione a Sezioni Unite n°9839/2021 del 14/4/2021).
Invece le eccezioni relative alla asserita inerenza dei lavori a cui le somme ingiunte si riferiscono a spazi di proprietà di un solo condomino ed alla imposizione di dette spese solo a carico dei condomini dissenzienti potrebbero, ove provate, riguardare l'ipotesi di nullità del "difetto assoluto di attribuzioni" individuata dalla
Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n°9839/2021 del 14/4/2021.
Con la conseguenza che le stesse possono essere oggetto anche solo di eccezione, come avvenuto nel presente giudizio e possono essere, dunque, esaminate.
Per quanto in atti è provato quanto segue:
- il convenuto di , Milano è costituito da un complesso immobiliare del quale CP_1 Parte_2 sono condomini Immobiliare Carrozzi Srl, la Finvendite srl, la Da IN srl la FR EL e Immobiliare
Dueemme srl
- la sentenza del Tribunale di Milano n. 7419/2020 del 13/11/2020 ha condannato tutto il
[...]
, convenuto nel giudizio R.G. n°14242/2019 ad “eseguire tutte le opere di ripristino Parte_2 come indicate all'art. 4 della scrittura privata 5.3.2018”; la delibera del 9/5/2023, nel dare attuazione a detta sentenza ha approvato il “Fondo spese preventivo Lavori straordinari di ripristino area cortilizia danneggiate come da sentenza del Tribunale di Milano n.7419/2020 del 13/11/2020”; la stessa delibera ha posto integralmente detto fondo a carico solo di due condomini, FR EL e quest'ultima odierna opponente. Parte_1
In merito alla imposizione di dette spese specificamente ed esclusivamente alla odierna attrice Parte_1 unitamente alla sola altra condomina FR EL, va osservato che, come è noto, le
[...] attribuzioni dell'assemblea del condominio sono circoscritte alla verificazione ed applicazione in concreto dei criteri legali o convenzionali di ripartizione delle spese necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti comuni, nonché per la prestazione dei servizi nell'interesse comune, oltre che per le legittime innovazioni deliberate dalla maggioranza.
Esula quindi dalle attribuzioni dell'assemblea il potere di imputare al singolo condomino una determinata spesa pretesamene individuale con l'efficacia vincolante propria della deliberazione assembleare, non potendosi ravvisare una sorta di autotutela dell'ente collettivo privilegiata rispetto alla posizione del normale creditore e, siccome al riguardo l'assemblea è carente di potere, il relativo vizio deve qualificarsi in termini di nullità. (cfr. tra le tante: Cass. civ., Sez. II, 30/04/2013, n. 10196; Cass. civ., Sez. II, 22/07/1999, n. 7890;
Trib. Milano, Sez. XIII, 6/5/2004 n. 5717).
Con la conseguenza che, in mancanza di accertamento giudiziale della debenza solo a carico della società attrice e della altra condomina o accettazione espressa da parte del singolo condomino della attribuzione delle spese in esame a loro esclusivo carico, la ripartizione delle stesse doveva avvenire a carico di tutti i condomini a termini dell'art.1123 c.c..
Ne consegue che per la delibera condominiale del 09/05/2023 sul punto emerge un vizio di illegittimità rilevante sotto il profilo della sua nullità (Cfr.: Cass. Sezz. UU. 9839/2021; Cass. Sezz. UU. sent. n. 4806 del
7.3.2005)
Va quindi accolta su questo punto la opposizione perché è caducato integralmente il titolo in forza del quale
è stata proposta la domanda monitoria e concesso il decreto ingiuntivo opposto.
Ma la pretesa creditoria del può essere comunque oggetto di cognizione ordinaria, quale quella CP_1 della presente fase di merito, perché, come è noto, l'oggetto della fase di opposizione a decreto ingiuntivo, - costituente un ordinario giudizio di cognizione di primo grado -, non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità del decreto, ma si estende all'accertamento sulla fondatezza od infondatezza della pretesa fatta valere con la domanda monitoria,( Cass. civ. Sez. I, 08/03/2012, n. 3649; Cass. civ. Sez. III,
07/10/2011, n. 20613).
Ai fini dell'accertamento del diritto vantato dal in questa fase di cognizione piena, va osservato CP_1 che a carico dell'opponente valgono dunque i principi in ordine all'onere della prova dettati dall'art.2697 c.c.
Per quanto in atti allegato, parte opposta non ha fornito prova della sua domanda ed in particolare della addebitabilità delle stesse alla sola società attrice, unitamente alla sola altra in Controparte_2 luogo del riparto delle stesse tra tutti i condomini.
Ne consegue infine che andrà revocato il decreto ingiuntivo opposto e rigettata la domanda di condanna dell'opponente al pagamento delle somme oggetto di causa formulata da parte opposta.
Infine, ogni altra domanda ed eccezione, sollevata nel merito del giudizio rimane assorbita o disattesa, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014;
Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008) .
Tenuto conto dell'esito del presente giudizio le spese e le competenze dello stesso e della procedura di mediazione vanno poste integralmente a carico del convenuto ed a favore di parte attrice, CP_1 secondo il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c..
Le stesse, determinate sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia 55 del 10/03/2014, n. 140 e del valore della domanda, vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza e domanda disattesa, rigettata o assorbita, così provvede, come in motivazione:
- Accoglie l'opposizione proposta da parte attrice e, per l'effetto, revoca il Parte_1 decreto ingiuntivo n°17024/2023, emesso in data 5/11/2023 dal Tribunale di Milano e pubblicato in data
08/11/2023.
- Rigetta ogni altra domanda del , Milano. Parte_2
- Condanna il convenuto , in persona dell'amministratore pro Parte_2 tempore, a corrispondere alla attrice le spese e competenze di lite e di Parte_1 mediazione, nella misura di €.350,00 per spese ed €.5.000,00 per compensi oltre alle spese generali nella misura del 15% dei compensi ed a cpa e Iva di legge..
Sentenza immediatamente esecutiva, resa ex art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Milano 20 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA N. 44083 DELL'ANNO 2023
[...]
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. D'ERRICO Parte_1 P.IVA_1
UN AM e dell'avv. GIANI MAURIZIO, elettivamente domiciliato in PIAZZA E.
DUSE N. 4 20100 MILANO presso il difensore avv. D'ERRICO UN AM
ATTRICE
E
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NEGRINI Controparte_1 P.IVA_2
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA FONTANA, 5 20122 MILANO presso il difensore avv.
NEGRINI ALESSANDRO CONVENUTO
Oggi 20/02/2025 innanzi al giudice unico dott. Pietro Paolo Pisani, alle ore 11,31 sono comparsi:
Per gli avv.ti D'ERRICO UN AM e GIANI Parte_1
MAURIZIO.
Per , l'avv.to NEGRINI ALESSANDRO. Controparte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti identificando gli avvocati mediante esibizione dei loro tesserini dei Consigli dell'Ordine.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto da parte loro collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti di causa e discutono la causa illustrando le loro difese.
Gli avvocati di parte attrice chiedono preliminarmente breve rinvio per attendere la decisione della causa pendente davanti la dr.ssa Folci ed in subordine eccepiscono la indeterminatezza degli importi richiesti dal anche alla luce della documentazione allegata da controparte e non accettano il contraddittorio CP_1 su domande nuove formulate da controparte nelle conclusioni depositate oggi nel fascicolo telematico da parte convenuta e per quant'altro si riporta agli atti.
L'avv. Negrini per il convenuto impugna e contesta e si oppone al rinvio, nonchè alla eccezione di indeterminatezza della domanda del condominio e si riporta alla documentazione sopravvenuta depositata con atto del 17/2/2025, chiedendone l'acquisizione e per quant'altro richiama i precedenti propri atti. Gli avvocati di parte attrice impugnano e contestano. I procuratori concordano e chiedono di essere esentati dalla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice dato atto, preliminarmente dispone la acquisizione dei documenti sopravvenuti, di formazione successiva alla scadenza dei termini, costituiti dalla “Delibera assembleare n. 1 del 2/2/2025” e dalla “Ordinanza 11.9.2024 - revoca
CTU RG 36727/2023, riservata ogni valutazione sulla loro rilevanza;
si riserva in camera di consiglio sulle domande ed istanze delle parti.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
In esito alla camera di consiglio il giudice alle ore 15,30, pronuncia l'allegata sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc, mediante lettura del dispositivo e di sintetica motivazione ed allegazione a verbale e deposito contestuale.
Verbale chiuso alle ore 15,40.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 44083/2023 R.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. D'ERRICO Parte_1 P.IVA_1
UN AM e dell'avv. GIANI MAURIZIO, elettivamente domiciliato in PIAZZA E.
DUSE N. 4 20100 MILANO presso il difensore avv. D'ERRICO UN AM
ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NEGRINI Controparte_1 P.IVA_2
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA FONTANA, 5 20122 MILANO presso il difensore avv.
NEGRINI ALESSANDRO CONVENUTO
- OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n°17024/2023 emesso in data 5/11/2023 dal Tribunale di
Milano e pubblicato in data 08/11/2023.
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rassegnate alla udienza del 20/02/2025 ed in formato digitale nel fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di Cassazione, SS.UU. n. 642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
La presente controversia trae origine dalla opposizione della al decreto Parte_1 ingiuntivo immediatamente esecutivo n°17024/2023 emesso in data 5/11/2023 dal Tribunale di Milano, pubblicato in data 08/11/2023 e notificato in data 23/11/2023, con il quale, su istanza del
[...]
, le veniva ingiunto il pagamento dell'importo di € 96.236,65 a titolo di spese Parte_2 condominiali, oltre agli interessi e alle spese della procedura monitoria.
Il decreto ingiuntivo veniva concesso in virtù di delibera assembleare condominiale del 9/05/2023 con la quale erano stati approvati i riparti del fondo spese preventivo dei lavori straordinari di ripristino dell'area cortilizia degli immobili danneggiati come da sentenza del Tribunale di Milano n.7419/2020 del 13/11/2020.
L'opponente eccepiva che detti lavori non riguardavano spazi condominiali ma spazi di proprietà di un solo condomino e che dette spese erano state imposte solo a carico dei condomini dissenzienti;
nonchè la sussistenza di conflitto di interessi ed eccesso di potere al momento dell'approvazione della delibera a favore della Immobiliare Carozzi srl.
Chiedeva quindi di revocare e/o annullare e dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla doveva al , per le causali di Controparte_1 cui allo stesso decreto ingiuntivo.
Nelle more della trattazione del merito della causa parte opponente formulava istanza di sospensione della esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio il opposto, eccependo che il deliberato posto fondamento della CP_1 domanda monitoria riguardava interventi sulla proprietà comune del e rientrava quindi tra le CP_1 attribuzioni dell'assemblea; nonché che l'addebito delle spese deliberato dall'assemblea era stato correttamente posto a carico degli odierni attori in forza della condanna del ad eseguire i lavori CP_1 oggetto di causa con la sopra citata sentenza del Tribunale di Milano n.7419/2020, come poi deliberati in data 9/5/2023.
Conseguentemente, chiedeva rigettarsi l'opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo opposto ed, in via subordinata, condannarsi l'opponente al pagamento delle somme oggetto di ingiunzione;
nonché rigettarsi l'istanza di sospensione della esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto formulata dall'opponente.
All'esito della udienza fissata per la trattazione della richiesta di sospensione della esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto formulata dall'opponente ed a scioglimento della riserva presa in tale occasione, veniva rigettata tale istanza.
Depositate quindi le memorie ex art. 171 ter, cpc, all'esito della successiva udienza ed a scioglimento della riserva presa in tale occasione, veniva rigettata l'istanza di parte opponente intesa ad ottenere la sospensione del presente giudizio in attesa della decisione di quello contraddistinto dal n°R.G.39027/2023 pendente tra le stesse parti innanzi a questa sezione del Tribunale di Milano, Giudice dr.ssa Folci;
e, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art.281 sexies cpc .
Con foglio depositato in data 10/10/2024, l'attrice opponente ha precisato le seguenti conclusioni:
“In via preliminare
Sospendere immediatamente: il decreto ingiuntivo n. 17024/2023, anche inaudita altera parte
Nel merito nel merito: revocare e/o annullare e dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente Parte_1
[...
al , per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e, a fronte dei motivi di Controparte_1 merito, di cui in narrativa;
e per l'effetto, respingere e/o rigettare: le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione, e nel presente giudizio;
disporre la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio avente ad oggetto la delibera o.d.g. n. 1 del 9 maggio 2023, sottesa al decreto ingiuntivo qui opposto, R.g. n. 36727/2023 la cui sentenza verrà letta il prossimo 9 aprile 2025 dalla dott.ssa Folci.; con riserva di dedurre e produrre nei termini di legge.
Con vittoria di spese e rimborso del contributo unificato”.
Le conclusioni formulate dall'opposto sono quelle riportate nel foglio di precisazione depositato CP_1 il 19/2/2025, nei seguenti termini:
“A) IN VIA PRELIMINARE: rigettare la richiesta avversaria di sospensione del presente giudizio, stante che:
• questo Tribunale ha già definitivamente statuito, con l'ordinanza del 26/7/2024, l'assenza di pregiudizialità necessaria - sia sostanziale che processuale - tra il presente procedimento e quello iscritto al n. RG
36727/2023, evidenziando come "il giudice della opposizione, in mancanza di impugnazione delle stesse delibere nella opposizione, deve limitarsi ad accertare che il credito ingiunto esista e sia fondato su deliberazioni assembleari esistenti e munite di efficacia esecutiva";
•tale principio risulta oggi ulteriormente rafforzato dalla sopravvenuta revoca della CTU nel procedimento
RG 36727/2023 (doc. 31), che conferma definitivamente l'autonomia dei due giudizi;
•la causa è ormai matura per la decisione, essendo stata fissata udienza di discussione ex art. 281 sexies
c.p.c., e non sussistono elementi nuovi che possano giustificare un mutamento del consolidato orientamento di questo Tribunale sulla questione.
B) ANCORA IN VIA PRELIMINARE: espungere la seconda e terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. avversaria dal novero degli atti di causa, siccome prive del contenuto tipico prescritto per legge, ultronee e palesemente inconferenti allo scopo, come tali irrilevanti ai fini del decidere;
C) NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'opposizione avversaria siccome infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti, come ulteriormente confermati dalla documentazione sopravvenuta ed in particolare dalla delibera del 2/2/2025;
D) NEL MERITO, ANCORA IN VIA PRINCIPALE: rigettare, per i motivi di cui in atti e come ulteriormente comprovati dalla documentazione sopravvenuta, le domande attoree siccome infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 17024/2023 – (R.G.
35227/2023) emesso dal Tribunale di Milano in data 08.11.2023, come corretto in forza del decreto di correzione di data 16.11.2023;
E) NEL MERITO, IN VIA GRADATA: rigettare, per i motivi di cui in atti, le domande attoree siccome infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, condannare n persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, per le causali meglio descritte in atti ed in ottemperanza a quanto deliberato al n. 1 all'o.d.g. 09.05.2023, al pagamento del complessivo importo di €. 96.236,65, oltre interessi dal dovuto al saldo;
F) NEL MERITO, ANCORA IN VIA GRADATA: accertare e dichiarare la piena legittimità della delibera n.
1 del 9/5/2023 e del conseguente decreto ingiuntivo opposto, anche alla luce di tutta la documentazione successivamente prodotta ed in particolare della delibera del 2/2/2025;
F-bis) NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare, anche alla luce della delibera condominiale sopravvenuta del 2/2/2025 e di tutta la documentazione in atti:
•la piena validità ed efficacia della delibera assembleare del 9/5/2023;
•l'insussistenza dei vizi di nullità eccepiti dall'opponente, con particolare riferimento all'assenza di conflitto di interessi e di eccesso di potere;
•la legittimità dell'operato dell'assemblea condominiale nella determinazione e ripartizione delle spese oggetto del decreto ingiuntivo opposto, e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
G) IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali da determinarsi in conformità ai parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 e ss.mm.ii., oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e
CPA come per legge:
•della fase sommaria e cautelare (Ordinanza 20/02/2024);
•della procedura di mediazione obbligatoria;
•del giudizio.
Con ogni riserva istruttoria, all'esito delle difese avversarie.”.
Nelle more parte opposta, in data 17/2/2025, formulava anche istanza di autorizzazione alla produzione e di acquisizione dei documenti sopravvenuti, costituiti dalla “Delibera assembleare n. 1 del 2/2/2025” e dalla
“Ordinanza 11.9.2024 - revoca CTU RG 36727/2023” e detta istanza veniva accolta e la documentazione veniva acquisita in atti alla odierna udienza, riservata ogni valutazione sulla sua rilevanza.
Oggi, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale, la causa viene decisa con la presente sentenza, con lettura in udienza del dispositivo e di sintetica motivazione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Nella sua opposizione al decreto ingiuntivo la assume che le somme ingiunte dal Parte_1
in Milano, approvate con la delibera del 09/05/2023, non sarebbero fondate Parte_2 su un titolo valido in quanto la delibera sarebbe viziata sia perchè i lavori a cui le stesse si riferiscono non riguarderebbero spazi condominiali ma spazi di proprietà di un solo condomino;
sia perchè dette spese sarebbero state imposte solo a carico dei soli condomini dissenzienti;
nonchè per la sussistenza di un asserito conflitto di interessi ed eccesso di potere al momento dell'approvazione della delibera a favore della
Immobiliare Carozzi srl.
Di contro parte opposta ha eccepito la infondatezza della opposizione.
E' pacifico in atti che la suddetta delibera è stata impugnata ed ora avverso la stessa pende giudizio contraddistinto dal n°R.G.39027/2023 innanzi a questa sezione del Tribunale di Milano, Giudice dr.ssa Folci. Ciò posto, preliminarmente va osservato che parte attrice ha reiterato l'istanza intesa ad ottenere la sospensione della esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
La stessa va nuovamente disattesa atteso che non sono stati addotti in giudizio motivi sufficienti ad avvalorare una diversa, preliminare, decisione rispetto a quanto già statuito sul punto con la ordinanza del
20/02/2024 che va dunque confermata.
Ancora preliminarmente va esaminata nuovamente l'istanza di parte opponente intesa ad ottenere la sospensione del presente giudizio in attesa della decisione di quello contraddistinto dal n°R.G.39027/2023 pendente tra le stesse parti.
Va ritenuto nuovamente che, nel caso in questione, l'esame delle questioni sottoposte dalle parti nei due procedimenti possa essere trattato in maniera svincolata e non pregiudiziale, né sostanzialmente né processualmente, attinendo quello contraddistinto dal n° R.G. n° 39027/2023 alla impugnativa della delibera assembleare posta a fondamento del credito ingiunto, la cui efficacia esecutiva permane fino al momento della sua sospensione o revoca;
mentre quello oggetto del presente giudizio presuppone la esistenza del credito come approvato dalla stessa delibera, che risulta tutt'ora esistente e munita di efficacia esecutiva senza che sia stata spiegata anche in questo giudizio impugnazione della stessa per quanto di seguito si dirà.
Così che non esiste pregiudizialità necessaria tra detti giudizi, laddove, da un lato il giudice della opposizione, in mancanza di impugnazione della stessa delibera nella opposizione, deve limitarsi ad accertare che il credito ingiunto esista e sia fondato su deliberazioni assembleari esistenti e munite di efficacia esecutiva;
mentre, dall'altro, il possibile contrasto di giudicati in caso di rigetto dell'opposizione all'ingiunzione per spese condominiali e di accoglimento dell'impugnativa della delibera assembleare che approva il relativo piano di riparto, può essere superato in sede esecutiva, facendo valere la sopravvenuta inefficacia del provvedimento monitorio, ovvero in sede ordinaria mediante azione di ripetizione dell'indebito (cfr. per tutte: Cass. Sezioni Unite, 27/02/2007, n°4421; Cass. Sezioni Unite sentenza n°9839/2021 del 14/4/2021; Cass. sentenza n° 20006/2020).
Conseguentemente, la istanza di sospensione va nuovamente disattesa e confermata la ordinanza del
26/07/2024 in mancanza di ulteriori e diverse allegazioni di parte attrice.
Nel merito delle domande di parte attrice va rilevato che esse si sostanziano in doglianze formulate solo sotto forma di eccezione e senza formulazione di domanda apposita nelle sue conclusioni, avverso la delibera del
9/5/2023, posta a fondamento della domanda monitoria, che, ove ammissibili e fondate andrebbero a riverberarsi sulla debenza della somma ingiunta.
Va quindi, preliminarmente, richiamato il principio da ultimo statuito dalla Corte di Cassazione a Sezioni
Unite con la sentenza n°9839/2021 del 14/4/2021, risolvendo i precedenti contrasti giurisprudenziali sul punto, in forza del quale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la nullità di una delibera condominiale può essere oggetto di eccezione, di domanda ed anche di rilievo d'ufficio da parte del giudice, mentre in tale giudizio la sua annullabilità deve essere oggetto di specifica domanda riconvenzionale di annullamento. Ciò posto, sulle eccezioni formulate da parte attrice avverso la delibera del 9/05/2023, va osservato quanto segue.
Quanto alla eccepita sussistenza di conflitto di interessi ed eccesso di potere al momento dell'approvazione della delibera a favore della Immobiliare Carozzi srl, l'eventuale vizio non rileverebbe sotto il profilo della nullità della stessa delibera le cui ipotesi sono state individuate dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n°9839/2021 del 14/4/2021, nella " mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali" ; nella "impossibilità dell'oggetto, in senso materiale o in senso giuridico"; nel "difetto assoluto di attribuzioni".
Tale asserito vizio, inerendo al più ad un eventuale cattivo esercizio dei poteri conferiti dalla legge alla assemblea condominiale, potrebbe, ove esistente e provato, solo determinare la mera annullabilità della deliberazione, che può essere fatta valere solo nei modi e nei tempi di cui all'art. 1137 cod. civ..
Ne consegue che, nel presente giudizio, in mancanza di una domanda specifica formulata in via riconvenzionale al momento della opposizione al decreto ingiunto, detto vizio non potrà essere esaminato perché la eccezione in esame è inammissibile e tale inammissibilità va rilevata e dichiarata d'ufficio dal giudice (Corte di Cassazione a Sezioni Unite n°9839/2021 del 14/4/2021).
Invece le eccezioni relative alla asserita inerenza dei lavori a cui le somme ingiunte si riferiscono a spazi di proprietà di un solo condomino ed alla imposizione di dette spese solo a carico dei condomini dissenzienti potrebbero, ove provate, riguardare l'ipotesi di nullità del "difetto assoluto di attribuzioni" individuata dalla
Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n°9839/2021 del 14/4/2021.
Con la conseguenza che le stesse possono essere oggetto anche solo di eccezione, come avvenuto nel presente giudizio e possono essere, dunque, esaminate.
Per quanto in atti è provato quanto segue:
- il convenuto di , Milano è costituito da un complesso immobiliare del quale CP_1 Parte_2 sono condomini Immobiliare Carrozzi Srl, la Finvendite srl, la Da IN srl la FR EL e Immobiliare
Dueemme srl
- la sentenza del Tribunale di Milano n. 7419/2020 del 13/11/2020 ha condannato tutto il
[...]
, convenuto nel giudizio R.G. n°14242/2019 ad “eseguire tutte le opere di ripristino Parte_2 come indicate all'art. 4 della scrittura privata 5.3.2018”; la delibera del 9/5/2023, nel dare attuazione a detta sentenza ha approvato il “Fondo spese preventivo Lavori straordinari di ripristino area cortilizia danneggiate come da sentenza del Tribunale di Milano n.7419/2020 del 13/11/2020”; la stessa delibera ha posto integralmente detto fondo a carico solo di due condomini, FR EL e quest'ultima odierna opponente. Parte_1
In merito alla imposizione di dette spese specificamente ed esclusivamente alla odierna attrice Parte_1 unitamente alla sola altra condomina FR EL, va osservato che, come è noto, le
[...] attribuzioni dell'assemblea del condominio sono circoscritte alla verificazione ed applicazione in concreto dei criteri legali o convenzionali di ripartizione delle spese necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti comuni, nonché per la prestazione dei servizi nell'interesse comune, oltre che per le legittime innovazioni deliberate dalla maggioranza.
Esula quindi dalle attribuzioni dell'assemblea il potere di imputare al singolo condomino una determinata spesa pretesamene individuale con l'efficacia vincolante propria della deliberazione assembleare, non potendosi ravvisare una sorta di autotutela dell'ente collettivo privilegiata rispetto alla posizione del normale creditore e, siccome al riguardo l'assemblea è carente di potere, il relativo vizio deve qualificarsi in termini di nullità. (cfr. tra le tante: Cass. civ., Sez. II, 30/04/2013, n. 10196; Cass. civ., Sez. II, 22/07/1999, n. 7890;
Trib. Milano, Sez. XIII, 6/5/2004 n. 5717).
Con la conseguenza che, in mancanza di accertamento giudiziale della debenza solo a carico della società attrice e della altra condomina o accettazione espressa da parte del singolo condomino della attribuzione delle spese in esame a loro esclusivo carico, la ripartizione delle stesse doveva avvenire a carico di tutti i condomini a termini dell'art.1123 c.c..
Ne consegue che per la delibera condominiale del 09/05/2023 sul punto emerge un vizio di illegittimità rilevante sotto il profilo della sua nullità (Cfr.: Cass. Sezz. UU. 9839/2021; Cass. Sezz. UU. sent. n. 4806 del
7.3.2005)
Va quindi accolta su questo punto la opposizione perché è caducato integralmente il titolo in forza del quale
è stata proposta la domanda monitoria e concesso il decreto ingiuntivo opposto.
Ma la pretesa creditoria del può essere comunque oggetto di cognizione ordinaria, quale quella CP_1 della presente fase di merito, perché, come è noto, l'oggetto della fase di opposizione a decreto ingiuntivo, - costituente un ordinario giudizio di cognizione di primo grado -, non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità del decreto, ma si estende all'accertamento sulla fondatezza od infondatezza della pretesa fatta valere con la domanda monitoria,( Cass. civ. Sez. I, 08/03/2012, n. 3649; Cass. civ. Sez. III,
07/10/2011, n. 20613).
Ai fini dell'accertamento del diritto vantato dal in questa fase di cognizione piena, va osservato CP_1 che a carico dell'opponente valgono dunque i principi in ordine all'onere della prova dettati dall'art.2697 c.c.
Per quanto in atti allegato, parte opposta non ha fornito prova della sua domanda ed in particolare della addebitabilità delle stesse alla sola società attrice, unitamente alla sola altra in Controparte_2 luogo del riparto delle stesse tra tutti i condomini.
Ne consegue infine che andrà revocato il decreto ingiuntivo opposto e rigettata la domanda di condanna dell'opponente al pagamento delle somme oggetto di causa formulata da parte opposta.
Infine, ogni altra domanda ed eccezione, sollevata nel merito del giudizio rimane assorbita o disattesa, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014;
Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008) .
Tenuto conto dell'esito del presente giudizio le spese e le competenze dello stesso e della procedura di mediazione vanno poste integralmente a carico del convenuto ed a favore di parte attrice, CP_1 secondo il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c..
Le stesse, determinate sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia 55 del 10/03/2014, n. 140 e del valore della domanda, vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza e domanda disattesa, rigettata o assorbita, così provvede, come in motivazione:
- Accoglie l'opposizione proposta da parte attrice e, per l'effetto, revoca il Parte_1 decreto ingiuntivo n°17024/2023, emesso in data 5/11/2023 dal Tribunale di Milano e pubblicato in data
08/11/2023.
- Rigetta ogni altra domanda del , Milano. Parte_2
- Condanna il convenuto , in persona dell'amministratore pro Parte_2 tempore, a corrispondere alla attrice le spese e competenze di lite e di Parte_1 mediazione, nella misura di €.350,00 per spese ed €.5.000,00 per compensi oltre alle spese generali nella misura del 15% dei compensi ed a cpa e Iva di legge..
Sentenza immediatamente esecutiva, resa ex art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Milano 20 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani