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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 02/07/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N.2705/2022 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 2.7.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2705 del R.G. dell'anno 2022, riservato in decisione ex art. 127 ter c.p.c. e vertente tra la in persona del l.r.p.t. (c.f.: – Parte_1 P.IVA_1
domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso dall'avv. Claudio
Pennestrì del Foro di Reggio Calabria), l in persona del Controparte_1
l.r.p.t. (domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa per procura in calce alla memoria di costituzione dall'avv. Mario De Tommasi del Foro di Reggio Calabria) e l'
[...]
in persona del l.r.p.t. Controparte_2
(domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per mandato generale alle liti in atti dall'avv.
A. Manuela Nucera e dall'avv. Maria Grazia Maida).
1. Il ricorso proposto dalla da ritenersi correttamente incardinato ex art.615 Parte_1
c.p.c. e non quale opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. non contestandosi la mera
1 regolarità formale degli atti di cui si discute - è fondato e va pertanto accolto per i motivi di seguito esposti.
A mezzo dello stesso, la predetta società ha chiesto dichiararsi per le ragioni ivi meglio specificate non più dovuto il pagamento del carico contributivo portato dall'intimazione di pagamento contrassegnata dal n.09420229003282934000, notificale a mezzo pec in data
18.5.2022, con specifico riferimento alla sola cartella di pagamento n.
09420110031994667000, a sua volta dedotta come mai validamente notificata e relativa al pagamento premi per gli anni 2005-2006-2009-2010-2011 e per un importo di CP_2
€7.240,64.
Costituendosi in giudizio l' ha contestato l'avversa pretesa, chiedendo la reiezione del CP_2
ricorso in quanto infondato nel merito.
L' , nel costituirsi a sua volta, ha rassegnato analoghe Controparte_1
conclusioni.
La causa è stata decisa sulla base della sola documentazione in atti, senza necessità di attività istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato come qui di seguito espressamente richiamato sempre per sinteticità il contenuto degli atti processuali delle parti, osserva preliminarmente il
Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' Controparte_1
pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez.
[...]
Un., 7514/2022) quanto all'insussistenza, in fattispecie come quella in esame, di un litisconsorzio necessario tra ente titolare del carico contributivo e soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione.
Evidenzia infatti il giudicante che, per come è formulata la domanda, il ricorrente richiede anche l'annullamento di atti di competenza proprio dell' (e Controparte_1 segnatamente dell'intimazione di pagamento n.09420229003282934000), in tal modo rendendo quest'ultima legittimata passiva sul punto.
3. Passando all'esame nel merito della domanda, ritiene il Tribunale che il carico contributivo oggetto di causa debba considerarsi non più dovuto dalla società ricorrente stante il maturarsi della relativa prescrizione ex L.335/1995 – dedotta in ricorso come unica ragione di opposizione all'avversa pretesa.
Sul punto, deve in primo luogo osservarsi come l'obiettiva irregolarità della notifica della cartella di pagamento n. 09420110031994667000 (effettuata presso un indirizzo diverso da quello risultante dalla visura camerale storica prodotta dalla società opponente) sia stata in realtà sanata dalla piena conoscenza del contenuto di quest'ultima da parte della destinataria
2 stessa, la quale ha infatti potuto proporre proprio sulla base di tale conoscenza istanza di rateizzazione in data 10.4.2012 (cfr. doc.3 fascicolo di parte ). Controparte_1
Tale richiesta di rateizzazione, prevista con una durata di 48 mensilità, ha effetto interruttivo della prescrizione ex art.2944 c.c. poiché presuppone per l'appunto proprio la conoscenza delle somme che costituiscono l'oggetto della cartella di pagamento (Cass., 9221/2024), e questo anche senza una specifica intenzione ricognitiva, essendo sufficiente nel contribuente la consapevolezza del debito e la volontarietà della condotta (Cass., 22948/2024).
Dalla data di tale interruzione (10.4.2012) decorre quindi un nuovo termine di prescrizione contributiva ex L.335/1995 che però, contrariamente a quanto sostenuto dall
[...]
, è quinquennale e non decennale (Cass., Sez. Un., 23397/2016). Controparte_1
E' da osservare, in proposito, che l' ha dedotto l'esistenza di altra e diversa istanza di CP_2
rateizzazione datata 26.3.2015, della quale però l non solo Controparte_1
non fornisce prova ma non fa neppure menzione nella propria memoria difensiva.
Dal ruolo a tale scopo prodotto in giudizio dall'istituto, poi, non è dato evincere – nel silenzio dell di cui si è appena detto - neppure la certa riferibilità alla Controparte_1
cartella di pagamento di cui si discute.
Non v'è quindi prova di validi atti interruttivi nel quinquennio precedente la notifica dell'intimazione oggetto di causa, e questo anche considerando la sospensione della prescrizione a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni in materia di emergenza pandemica da Covid 19.
Ciò implica che al momento di tale notifica (18.5.2022) detta prescrizione era quindi già venuta a maturarsi.
Il ricorso va pertanto accolto, con declaratoria di sopravvenuta non tenutezza della ricorrente al pagamento delle somme portate dall'intimazione di pagamento Parte_1
n.09420229003282934000 oggetto di causa.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo, previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (ivi inclusa decurtazione ex art.4 co.1 per singola voce dei parametri ivi indicati, stante la natura documentale e di facile spedizione della causa;
attività: studio, introduzione, trattazione (Cass., 8561/2023), decisione;
assenza di fase istruttoria;
scaglione di valore della causa: fino ad € 26.000).
Le stesse vanno poste a carico dell' e dell' in solido tra CP_2 Controparte_1
loro, nella rispettiva qualità di titolare del credito e di soggetto cui è materialmente imputabile la prescrizione testé rilevata.
Ne va disposta la distrazione in favore dell'avv. Claudio Pennestrì, dichiaratosi antistatario.
3
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla in persona del Parte_1
l.r.p.t. nei confronti dell' Controparte_2
in persona del l.r.p.t. e dell' in persona del l.r.p.t.
[...] Controparte_1
ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la ricorrente non tenuta al Parte_1 pagamento del carico contributivo portato dall'intimazione di pagamento n.09420229003282934000, con specifico riferimento alla cartella di pagamento n.
09420110031994667000;
- pone a carico delle parti resistenti in solido l'onere di rifusione delle spese di lite, che liquida ex D.M. 55/2014 in complessivi € 2.697,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge: il tutto, con distrazione in favore dell'avv. Claudio
Pennestrì, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite
Così deciso in Reggio Calabria, in data 2.7.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
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