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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 19/11/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente dott.ssa Francesca AJELLO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 2888/2025, promossa con ricorso depositato in data 24/09/2025 da Pt_1
e entrambi con avv. GIULIA AFFATATI.
[...] Parte_2
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I ricorrenti hanno adito congiuntamente ex art. 473 bis 51 c.p.c. questo Tribunale esponendo in particolare quanto segue, in fatto: - dal 1995 intrattenevano una relazione sentimentale stabile, nel corso della quale, a Per_ seguito di convivenza more uxorio, in data 1.10.2010, nascevano i figli e , riconosciuti da entrambi i Per_1 genitori;
- nel corso del 2025, venivano meno i presupposti che si pongono a fondamento della vita di coppia e, nel mese di agosto 2025, il Sig. ha lasciato la residenza familiare, mentre la sig.ra ha continuato a Pt_1 Pt_2 vivere nella casa di sua esclusiva proprietà, unitamente ai figli minori.
I ricorrenti hanno quindi chiesto reperirsi le seguenti condizioni:
“1. Le parti convengono che entrambi i figli minori siano affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori ai sensi della Legge 54/2006, con collocamento prevalente e residenza presso l'abitazione di proprietà esclusiva della Sig.ra ita in Trieste, Via T. Mayer n. 14; conseguentemente, la suddetta casa familiare, viene Pt_2 assegnata alla madre;
2. per quanto riguarda le modalità di visita, considerati i buoni rapporti e l'età dei minori, il padre potrà tenere con sé i figli ogni qualvolta lo vorrà, anche con pernotto, compatibilmente con le esigenze scolastiche e socio- ricreative dei minori ed i desideri di questi ultimi;
3. le vacanze estive ed invernali andranno ripartite fra le parti secondo gli accordi che verranno presi tra loro con congruo anticipo, sempre nel pieno rispetto della bigenitorialità;
4. a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, il padre verserà alla madre, una somma mensile di € 400,00 (€
200,00 per ciascun figlio), da corrispondersi mediante bonifico bancario alle coordinate già note, entro il giorno 5 di ogni mese, con automatica rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
pagina 1 di 3 5. le parti divideranno i costi di ogni spesa straordinaria per i figli in misura del 50% ciascuna, individuando come tali quelle previste dal Protocollo siglato in data 18.05.2015 dal Presidente del Tribunale e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trieste cui si richiamano;
andranno, altresì, ripartite nella misura del 50 % le spese relative ai centri estivi e quelle connesse al trasporto (allo stato, acquisto di abbonamenti e/o biglietti del trasporto pubblico e, nel futuro, previo preventivo accordo, all'acquisto di qualsiasi mezzo di trasporto - cicli, motocicli, automobili - e ogni spesa ad esso connesse, a titolo esemplificativo, carburante, assicurazione, bollo);
6. ASSEGNO UNICO: le parti concordano che l'assegno unico e/o eventuali altri futuri equipollenti per i figli spettino in misura del 100% alla Sig.ra inoltre, sin da ora stabiliscono che, al momento in cui i figli Pt_2 raggiungeranno la maggiore età e l'importo dell'assegno unico ne dovesse risultare ridotto, la somma destinata al mantenimento dovrà essere adeguata proporzionalmente alla diminuzione dell'assegno percepito a quella data;
7. BONUS SOCIALI: le parti concordano che gli altri pubblici sussidi per i figli spettino alla Sig.ra Pt_2 ad eccezione di quelli che rimborsano spese alle quali anche il padre ha partecipato;
in questo caso il rimborso andrà diviso tra le parti in proporzione alla loro contribuzione alla spesa.
8. DOCUMENTI ESPATRIO: le parti si prestano reciproco consenso al rilascio dei propri documenti validi all'espatrio con l'indicazione dei figli e al rilascio dei documenti validi all'espatrio per i figli stessi”.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché provveduto al deposito della documentazione prescritta.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate.
Il Giudice delegato ha riservato la decisione al Collegio.
Ciò premesso, si dispone in conformità al raggiunto accordo tra le parti, nulla ostando effettivamente all'accoglimento delle concordate condizioni, che appaiono congrue e adeguate in relazione agli interessi del figlio minore, senza che ne sia necessario l'ascolto, anche alla luce della documentazione dimessa;
né si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Infine, le spese vanno compensate, come pure concordato, stante il raggiunto accordo.
P.Q.M.
dispone nei termini di cui alle concordate conclusioni sopra riportate e da intendersi qui trascritte, quali parte integrante della presente decisione.
Spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Trieste, il 18/11/2025
Il Presidente relatore pagina 2 di 3 dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente dott.ssa Francesca AJELLO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 2888/2025, promossa con ricorso depositato in data 24/09/2025 da Pt_1
e entrambi con avv. GIULIA AFFATATI.
[...] Parte_2
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I ricorrenti hanno adito congiuntamente ex art. 473 bis 51 c.p.c. questo Tribunale esponendo in particolare quanto segue, in fatto: - dal 1995 intrattenevano una relazione sentimentale stabile, nel corso della quale, a Per_ seguito di convivenza more uxorio, in data 1.10.2010, nascevano i figli e , riconosciuti da entrambi i Per_1 genitori;
- nel corso del 2025, venivano meno i presupposti che si pongono a fondamento della vita di coppia e, nel mese di agosto 2025, il Sig. ha lasciato la residenza familiare, mentre la sig.ra ha continuato a Pt_1 Pt_2 vivere nella casa di sua esclusiva proprietà, unitamente ai figli minori.
I ricorrenti hanno quindi chiesto reperirsi le seguenti condizioni:
“1. Le parti convengono che entrambi i figli minori siano affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori ai sensi della Legge 54/2006, con collocamento prevalente e residenza presso l'abitazione di proprietà esclusiva della Sig.ra ita in Trieste, Via T. Mayer n. 14; conseguentemente, la suddetta casa familiare, viene Pt_2 assegnata alla madre;
2. per quanto riguarda le modalità di visita, considerati i buoni rapporti e l'età dei minori, il padre potrà tenere con sé i figli ogni qualvolta lo vorrà, anche con pernotto, compatibilmente con le esigenze scolastiche e socio- ricreative dei minori ed i desideri di questi ultimi;
3. le vacanze estive ed invernali andranno ripartite fra le parti secondo gli accordi che verranno presi tra loro con congruo anticipo, sempre nel pieno rispetto della bigenitorialità;
4. a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, il padre verserà alla madre, una somma mensile di € 400,00 (€
200,00 per ciascun figlio), da corrispondersi mediante bonifico bancario alle coordinate già note, entro il giorno 5 di ogni mese, con automatica rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
pagina 1 di 3 5. le parti divideranno i costi di ogni spesa straordinaria per i figli in misura del 50% ciascuna, individuando come tali quelle previste dal Protocollo siglato in data 18.05.2015 dal Presidente del Tribunale e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trieste cui si richiamano;
andranno, altresì, ripartite nella misura del 50 % le spese relative ai centri estivi e quelle connesse al trasporto (allo stato, acquisto di abbonamenti e/o biglietti del trasporto pubblico e, nel futuro, previo preventivo accordo, all'acquisto di qualsiasi mezzo di trasporto - cicli, motocicli, automobili - e ogni spesa ad esso connesse, a titolo esemplificativo, carburante, assicurazione, bollo);
6. ASSEGNO UNICO: le parti concordano che l'assegno unico e/o eventuali altri futuri equipollenti per i figli spettino in misura del 100% alla Sig.ra inoltre, sin da ora stabiliscono che, al momento in cui i figli Pt_2 raggiungeranno la maggiore età e l'importo dell'assegno unico ne dovesse risultare ridotto, la somma destinata al mantenimento dovrà essere adeguata proporzionalmente alla diminuzione dell'assegno percepito a quella data;
7. BONUS SOCIALI: le parti concordano che gli altri pubblici sussidi per i figli spettino alla Sig.ra Pt_2 ad eccezione di quelli che rimborsano spese alle quali anche il padre ha partecipato;
in questo caso il rimborso andrà diviso tra le parti in proporzione alla loro contribuzione alla spesa.
8. DOCUMENTI ESPATRIO: le parti si prestano reciproco consenso al rilascio dei propri documenti validi all'espatrio con l'indicazione dei figli e al rilascio dei documenti validi all'espatrio per i figli stessi”.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché provveduto al deposito della documentazione prescritta.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate.
Il Giudice delegato ha riservato la decisione al Collegio.
Ciò premesso, si dispone in conformità al raggiunto accordo tra le parti, nulla ostando effettivamente all'accoglimento delle concordate condizioni, che appaiono congrue e adeguate in relazione agli interessi del figlio minore, senza che ne sia necessario l'ascolto, anche alla luce della documentazione dimessa;
né si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Infine, le spese vanno compensate, come pure concordato, stante il raggiunto accordo.
P.Q.M.
dispone nei termini di cui alle concordate conclusioni sopra riportate e da intendersi qui trascritte, quali parte integrante della presente decisione.
Spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Trieste, il 18/11/2025
Il Presidente relatore pagina 2 di 3 dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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