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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/03/2025, n. 3525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3525 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I R O M A
S E Z I O N E L A V O R O 4 °
R E A I T A L I A N A CP_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, all'udienza del 24.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n.512/2025 R.A.C.C.,
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cola di Rienzo n. 28, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Donatella Vicari che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma,Via Cesare Beccaria, n. 29 presso l'Avvocatura Intrametropolitana Roma dell' medesimo, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2
Paola Tortato che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti a rogito del notaio in Fiumicino del 22/03/2024, rep. n.37875 e Racc. n.7313, Persona_1
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 7.1.2025 e successivamente iscritto a ruolo la parte ricorrente in epigrafe nominata esponeva: che all'esito di procedimento di opposizione ad atp con sentenza n. 6535/2024 del 04/06/2024 il Tribunale di Roma sezione lavoro dichiarava che “la parte ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari per beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità, di cui all'art. 1 della legge n. 222/1984, a decorrere dal mese di gennaio 2024”; che in data 20/06/2024 la suddetta sentenza veniva notificata all' e in data 24/06/2024 la ricorrente CP_2 provvedeva altresì ad inviare alla sede di competenza dell'Istituto la documentazione necessaria alla liquidazione della prestazione;
che nonostante sia trascorso il termine dilatorio di 120 giorni concesso ex lege all'Istituto per provvedere alla liquidazione delle provvidenze in favore degli invalidi civili, ad oggi la suddetta prestazione non è stata ancora erogata.
Tanto esposto la parte ricorrente concludeva chiedendo di volere “ A) dichiarare nei confronti di parte resistente il diritto dell'instante alla concessione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1, L. 222/84 nella misura di legge e con decorrenza dalla data del 01/01/2024 come indicato nella Sentenza B) per l'effetto, condannare l' a corrispondere a parte ricorrente, i ratei maturati CP_2
e maturandi della predetta prestazione con la medesima decorrenza, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione come per legge;
C) condannare, altresì, i resistenti al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
D) compensare le spese in caso di soccombenza”.
L' si costituiva in giudizio chiedendo di volere “ dichiarare cessata la materia del CP_2 contendere per effetto dell'avvenuta liquidazione e pagamento in favore della signora Parte_1 della prestazione per cui è causa con compensazione delle spese processuali stante il contegno processuale dell' ”. CP_2
Istruito documentalmente il procedimento all'udienza odierna il Giudice, dopo la discussione, decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Risulta dalla documentazione in atti che: con sentenza n.6535/2024 del 4.6.2024 il Tribunale di
Roma sezione lavoro ha dichiarato che la parte ricorrente “è in possesso dei requisiti sanitari per beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità, di cui all'art. 1 della legge n. 222/1984 a decorrere dal mese di gennaio 2024”; la predetta sentenza è stata notificata all' il 20.6.2024;in CP_2 data 24/06/2024 la ricorrente ha inviato alla sede di competenza dell' convenuto la CP_2 documentazione necessaria alla liquidazione della prestazione.
L' si è costituito in giudizio documentando l'avvenuta liquidazione in data 6.2.2025 della CP_2 prestazione di cui in ricorso con decorrenza dal 1.1.2024 e con il calcolo degli arretrati dal 1 gennaio 2024 al 28 febbraio 2025 (cfr. doc.1, comunicazione di liquidazione e modello TE08), con avvenuto pagamento della prestazione di cui in ricorso con gli arretrati in data 3.3.2025 (cfr. cedolino marzo 2025, doc.2).
In conseguenza va dichiarata la cessazione della materia del contendere per definizione del contesto in via amministrativa.
Per il principio della soccombenza virtuale l' va condannato al pagamento delle spese di lite, CP_2 considerato che il pagamento della prestazione è avvenuto solo in corso di causa, dopo il deposito del ricorso, liquidate come da dispositivo in calce con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_
2) condanna l' al pagamento dei compensi di lite che liquida in complessivi € 2.143,00 di cui
€1.864,00 per compensi ed € 280,00 per spese, oltre iva e cpa, da distrarsi.
Roma, 24.3.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi