Ordinanza cautelare 29 novembre 2022
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 30/12/2025, n. 8524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8524 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08524/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05235/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5235 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Ruotolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale AP, domiciliataria ex lege in AP, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento questorile di divieto di accesso agli esercizi pubblici di cui all'art. 5, c. 1, lett. b) L. n. 287/1991, Prot. n. -OMISSIS-, con il quale il Questore di Caserta ha disposto il divieto di accesso agli esercizi pubblici a carico del ricorrente, nonché per l'annullamento degli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento e per ogni ulteriore statuizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 novembre 2025 la dott.ssa NA AU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento questorile con cui è stato disposto di divieto di accesso agli esercizi pubblici di cui all’art. 5, co. 1, lett. b) l. n. 287/1991, Prot. -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con il quale il Questore della Provincia di Caserta gli ha disposto il divieto di accesso agli esercizi pubblici con durata -OMISSIS-, decorrenti dalla notifica.
A sostegno della sua impugnazione ha dedotto “II. Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca, manifesta illogicità, travisamento e sproporzione.”, concludendo per l’accoglimento del ricorso, previa sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
1.1. Il Ministero dell’Interno si è costituito genericamente l’11 novembre 2022.
1.2. Il Collegio, con ordinanza 29 novembre 2022, n. 2081 ha respinto la richiesta cautelare.
1.3. Successivamente, l’amministrazione ha depositato memoria difensiva, insistendo perché il ricorso fosse respinto.
1.4. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato dell’11 novembre 2025, tenutasi da remoto, in assenza delle parti, il Presidente ha sollevato un possibile profilo di inammissibilità ai sensi dell’art. 73 c.p.a., essendo decorso il termine del divieto imposto, e la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è improcedibile.
3. Come esposto in narrativa, infatti, risulta decorso il termine di efficacia della misura inibitoria oggetto di impugnazione con la conseguenza che, alla data di celebrazione dell’udienza, il provvedimento ha cessato di produrre i propri effetti e l’eventuale decisione di accoglimento sarebbe priva di concreta utilità.
Si impone, pertanto, la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, tenuto anche conto della mancanza di eventuale manifestazione di interesse di parte ricorrente ai fini risarcitori e della conseguente inoperatività della previsione contenuta nell’art. 34, co. 3, del c.p.a. (cfr. Tar Campania, sez. V, 7 gennaio 2025, n. 114).
La definizione in rito giustifica la compensazione delle spese processuali tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti.
Così deciso in AP nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LI LL Di AP, Presidente
Rita Luce, Consigliere
NA AU, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA AU | LI LL Di AP |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.