Art. 2.
L'imposta di fabbricazione sugli oli greggi di semi destinati a qualsiasi uso e la corrispondente sovrimposta di confine sono stabilite nella misura di lire 200 per quintale di prodotto.
Sugli oli di semi raffinati importati dall'estero la sovrimposta di confine e' stabilita nella misura di lire 250 per quintale di prodotto.
Gli acidi grassi e gli oli acidi di semi importati dall'estero, qualunque sia la loro acidita', sono soggetti al pagamento della sovrimposta di confine nella misura di lire 200 per quintale.
Le paste di raffinazione di oli di semi importati dall'estero sono soggette al pagamento della sovrimposta di confine nella misura di lire 200 per quintale, commisurata sulla quantita' di olio di semi non combinato in esse contenuto eccedente il 10 per cento.
I panelli, anche se sfarinati, destinati a disoleazione con solvente, sono soggetti al pagamento dell'imposta sulla quantita' di olio ricavabile determinata analiticamente. Nel caso che i panelli ed i relativi sfarinati, ottenuti per pressione, siano estratti, sotto vigilanza finanziaria, dagli stabilimenti di produzione degli oli di semi e siano spediti, per l'ulteriore disoleazione con solvente, in altri stabilimenti, sulla quantita' di olio ricavata e' dovuta l'imposta in misura pari alla differenza tra la resa con solvente e quella a pressione.
Gli oli di semi parzialmente o totalmente idrogenati importati dall'estero sono soggetti al pagamento della sovrimposta di confine nella misura di lire 200 per quintale.
Gli oli di semi parzialmente o totalmente idrogenati preparati nel territorio nazionale con l'impiego di oli di semi per i quali e' stata gia' pagata l'imposta di fabbricazione o la sovrimposta di confine non sono assoggettati al pagamento del tributo di cui al precedente comma.
I prodotti importati dall'estero contenenti oli di semi sono soggetti al pagamento della sovrimposta di confine sulla quantita' fissa di olio prevista dalle note voci della tariffa dei dazi doganali oppure, nei casi non contemplati da dette note, sulla quantita' di olio in essi presente da accertarsi mediante analisi eseguita dai laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.
I semi oleosi nonche' i panelli e le farine di semi oleosi contenenti il 7 per cento o piu' di olio, di produzione nazionale o importati dall'estero, se destinati ad uso diverso dalla disoleazione, non sono soggetti al pagamento dell'imposta di fabbricazione sull'olio da essi ricavabile.
Sono soggetti alla disciplina fiscale prevista per i semi oleosi il lentisco e gli altri frutti oleosi diversi dall'oliva da cui si ricavano oli vegetali che si presentano allo stato fluido alla temperatura di 15°.
Sono esclusi dalla suddetta disciplina gli oli vegetali liquidi ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 30 agosto 1993, n. 331 , convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1, lettera c) che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo e' abrogata l'imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sugli oli di semi istituita con il presente articolo.
L'imposta di fabbricazione sugli oli greggi di semi destinati a qualsiasi uso e la corrispondente sovrimposta di confine sono stabilite nella misura di lire 200 per quintale di prodotto.
Sugli oli di semi raffinati importati dall'estero la sovrimposta di confine e' stabilita nella misura di lire 250 per quintale di prodotto.
Gli acidi grassi e gli oli acidi di semi importati dall'estero, qualunque sia la loro acidita', sono soggetti al pagamento della sovrimposta di confine nella misura di lire 200 per quintale.
Le paste di raffinazione di oli di semi importati dall'estero sono soggette al pagamento della sovrimposta di confine nella misura di lire 200 per quintale, commisurata sulla quantita' di olio di semi non combinato in esse contenuto eccedente il 10 per cento.
I panelli, anche se sfarinati, destinati a disoleazione con solvente, sono soggetti al pagamento dell'imposta sulla quantita' di olio ricavabile determinata analiticamente. Nel caso che i panelli ed i relativi sfarinati, ottenuti per pressione, siano estratti, sotto vigilanza finanziaria, dagli stabilimenti di produzione degli oli di semi e siano spediti, per l'ulteriore disoleazione con solvente, in altri stabilimenti, sulla quantita' di olio ricavata e' dovuta l'imposta in misura pari alla differenza tra la resa con solvente e quella a pressione.
Gli oli di semi parzialmente o totalmente idrogenati importati dall'estero sono soggetti al pagamento della sovrimposta di confine nella misura di lire 200 per quintale.
Gli oli di semi parzialmente o totalmente idrogenati preparati nel territorio nazionale con l'impiego di oli di semi per i quali e' stata gia' pagata l'imposta di fabbricazione o la sovrimposta di confine non sono assoggettati al pagamento del tributo di cui al precedente comma.
I prodotti importati dall'estero contenenti oli di semi sono soggetti al pagamento della sovrimposta di confine sulla quantita' fissa di olio prevista dalle note voci della tariffa dei dazi doganali oppure, nei casi non contemplati da dette note, sulla quantita' di olio in essi presente da accertarsi mediante analisi eseguita dai laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.
I semi oleosi nonche' i panelli e le farine di semi oleosi contenenti il 7 per cento o piu' di olio, di produzione nazionale o importati dall'estero, se destinati ad uso diverso dalla disoleazione, non sono soggetti al pagamento dell'imposta di fabbricazione sull'olio da essi ricavabile.
Sono soggetti alla disciplina fiscale prevista per i semi oleosi il lentisco e gli altri frutti oleosi diversi dall'oliva da cui si ricavano oli vegetali che si presentano allo stato fluido alla temperatura di 15°.
Sono esclusi dalla suddetta disciplina gli oli vegetali liquidi ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 30 agosto 1993, n. 331 , convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1, lettera c) che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo e' abrogata l'imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sugli oli di semi istituita con il presente articolo.