TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 11560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11560 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli XIII SEZIONE CIVILE Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mario Suriano Presidente dott.ssa Grazia Bisogni Giudice relatore dott. Mario De Simone Giudice sciogliendo la riserva in decisione del 5.11.2025, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15985 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: diniego protezione speciale TRA
, nato in [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv.to Parte_1
NT ui studio elett.nte domicilia, sito a S. Anastasia, via Umberto I n. 32, in virtù di procura in atti RICORRENTE E
, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettale dello Stato, con sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11 RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il Questore della Provincia di Caserta, con decreto n. 201 del 16.5.2023, notificato il 22.6.2023, rigettava l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, presentata dal ricorrente il 29.8.2022, assumendo che difettava la prova della sua positiva integrazione nel tessuto sociale italiano. Con ricorso depositato il 21.7.2023 il ricorrente si opponeva al provvedimento, censurandone la legittimità ed evidenziando: che il provvedimento era stato adottato senza che la Questura avesse richiesto l'obbligatorio parere della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale competente e senza tenere conto della dettagliata relazione redatta, per suo conto, dal rappresentante di Controparte_2 di Caserta, nonché dei relativi documenti, allegati alla
[...] ato il suo percorso di vita in Italia, sociale e lavorativo, dal 2016 all'attualità; di essere giunto sul territorio nazionale nel 2016 e di avere formulato la domanda di pagina 1 di 9 protezione internazionale che la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Cagliari ed il Tribunale di Cagliari gli avevano rigettato;
di essersi trasferito a Castel Volturno, stabilendosi presso il Centro Fernandes, svolgendo lavori nei territori limitrofi nel settore dell'agricoltura e partecipando alle attività socio- culturali della struttura che lo ospita, insieme ad altri richiedenti asilo (cfr. ricorso); di essere assiduo frequentatore di diverse associazioni, presenti sul territorio, e partecipante constante di tutte le attività di inclusione sociale e linguistica promosse (cfr. ricorso); di conoscere bene la lingua italiana;
di avere reciso tutti i legami in patria;
di avere subito torture in Libia;
la precarietà delle condizioni oggettive del paese di origine, in particolare, della periferia di Benin City, da cui proveniva, stanti l'estrema povertà della zona ed i continui scontri tra l'esercito ed i vari gruppi terroristici esistenti. Chiedeva, dunque, annullato il provvedimento, di accertare e dichiarare il conseguente diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale” ex art. 19 comma 1.2 del Dlgs. 286/98 come modificato dalla L. 173/2020 e per l'effetto farsi ordine alla Questura di Caserta di rilasciare un permesso di soggiorno recante la dicitura “casi speciali” della durata di due anni e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato e/o comunque e in ogni caso riconoscere il diritto al riconoscimento della Protezione Umanitaria ovvero per “casi speciali” ai sensi della normativa vigente. Integrato il contraddittorio sull'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento in questione, il si costituiva in giudizio e Controparte_1 chiedeva il rigetto della domanda. Con ordinanza collegiale del 27.9.2023, il Tribunale rigettava l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento e fissava per il 26.11.2024 l'udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa nel merito, disponendo che la stessa fosse sostituita, ex art. 127ter c.p.c., dallo scambio di note di parte, da depositare nel termine perentorio del 26.11.2024. Le parti si richiamavano alle rispettive conclusioni. Scaduto il termine, prodotti documenti, il giudice designato fissava l'udienza del 5.11.2025 di discussione orale della causa. Il ricorrente si riportava alle conclusioni formulate nel ricorso. All'esito della discussione della causa, il giudice designato si riservava di riferire al Collegio, cui rimetteva la decisione della causa. Il ricorso è infondato e non può essere accolto. La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale. All'istanza si applica il testo dell'art. 19, commi 1 e 1.1. come modificato dal CP_3 decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazi lla legge 173\2020. L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo «
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto pagina 2 di 9 anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». Si prevede inoltre che “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.” L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano». Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta
“umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto- legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057). Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249). Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a pagina 3 di 9 trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263). Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Venendo alla disamina del caso concreto, sebbene sia vero che il Questore ha illegittimamente assunto la decisione impugnata, senza acquisire il parere della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, che è l'unico organo cui compete, esprimendo un parere vincolante per l'autorità decidente, di delibare sulla domanda di protezione speciale;
è anche vero che l'oggetto del giudizio non sono il provvedimento amministrativo ed i suoi profili d'illegittimità, bensì il diritto ad avvalersi della protezione speciale, di cui il richiedente si è preteso titolare. Conseguentemente, la causa verte sull'accertamento degli elementi costitutivi di siffatta situazione giuridica soggettiva attiva. Ebbene, il ricorrente non ha diritto al conseguimento della protezione speciale per assenza dei relativi elementi costitutivi, previsti dall'art. 19, comma 1 e 1.1. cit. Si reputa, a questo punto, opportuno premettere che, secondo la consolidata giurisprudenza della CEDU, lo Stato, ai sensi del diritto internazionale, ha il diritto di pagina 4 di 9 controllare l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel suo territorio ( , e Per_1 Per_2
c. Regno Unito, § 67; c. , § 42). Inoltre, la a Per_3 Per_4 Per_5 ell'uomo non garanti itt tadino straniero di entrare o di risiedere in un determinato Paese. Le autorità interne non hanno, pertanto, l'obbligo di consentire a uno straniero di stabilirsi nel loro Paese (Jeunesse c. Paesi Bassi [GC], § 103). Nè le persone che, senza rispettare la normativa vigente, si pongono di fronte alle autorità di uno Stato contraente con la loro presenza nel paese come un fatto compiuto, hanno, in generale, il diritto di aspettarsi che gli venga conferito un diritto di soggiorno (si veda cit. Jeunesse c. Paesi Bassi;
c. Paesi Bassi, n. 50435/99, § 43, CEDU Parte_2
2006-I; Darr 265/07, § 64, 31 luglio 2008). Pt_3
Si richia di, confermandole ed ulteriormente sviluppandole, in difetto di fatti e di prove di segno contrario, rispettivamente, allegati e prodotte dall'attore nel corso del processo, le considerazioni già svolte nell'ordinanza suddetta, con le quali il Tribunale ha rigettato l'istanza cautelare. Per ciò che concerne la vulnerabilità che l'istante ha lamentato in ricorso per via dei trascorsi avvenuti nei paesi di transito e, segnatamente, in Libia, è da osservare che il medesimo ha ammesso di avere esposto tali fatti già all'attenzione della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Cagliari che rigettò la sua domanda di protezione internazionale e complementare. Le medesime allegazioni ben potevano essere esposte al Tribunale di Cagliari, al quale fece ricorso e che respinse la domanda di protezione cd. complementare, come già fatto dall'autorità amministrativa. D'altra parte, sebbene l'ordinanza collegiale su ricordata l'abbia specificamente sottolineato, il ricorrente non ha per nulla dimostrato, con documentazione medica aggiornata, di versare, all'attualità, in una condizione di fragilità psicologica, tanto meno riconducibile ai traumi che ha sostenuto di avere sopportato in Libia. Egli non ha prodotto alcuna documentazione, di formazione successiva al giudicato sceso sulla pronuncia del Tribunale di Cagliari, che corrobori la sua allegazione ma ha solo formulato un'inammissibile istanza di c.t.u. dalla funzione chiaramente esplorativa. Si può concludere, quindi, che tali motivi di riferita vulnerabilità psicologica non si possono più prendere in considerazione per rivisitare, in definitiva, valutazioni già espresse dalla p.a. e dal giudice e divenute, ormai, definitive. La formulazione dell'istanza di protezione speciale non può, infatti, essere uno strumento per scardinare le preclusioni verificatesi e tornare ad esaminare i medesimi accadimenti con le medesime prove. Parimenti, non si può riconoscere alcuna rilevanza alle vicende accadute nel paese di origine e già narrate alla Commissione di Cagliari, che evidentemente non le ha ritenute idonee a fondare il riconoscimento della protezione internazionale o umanitaria. Per ciò che si riferisce all'integrazione sul territorio nazionale, si osserva che, anche a non volere considerare che l'istante vi si è trattenuto senza averne titolo ed in una condizione di consapevole irregolarità e precarietà, in ogni caso, gli elementi offerti sono estremamente scarsi. Egli ha depositato un estratto al 3.5.2022 dei contributi versati all' da due datori CP_4 di lavoro per i quali ha prestato la sua attività lavorativa. Per uno di qu lavorato, nel 2018, per tre settimane;
per il secondo, solo cinque settimane, nel 2021. pagina 5 di 9 Sulla base di tali documenti, si può concludere che il ricorrente non ha dimostrato di avere compiuto nemmeno un ragionevole sforzo per integrarsi sul piano lavorativo, tenuto anche conto del periodo di tempo in cui ha beneficiato del permesso quale richiedente asilo, che gli consentiva di lavorare. Inoltre, l'istante non ha provato di avere costituito una rete sociale o familiare, né di essersi radicato sul piano culturale o con la costituzione di relazioni economiche. In particolare, si evidenzia che l'attore non ha né circostanziato le attività sociali alle quali ha molto vagamente fatto cenno nel ricorso e nella relazione che ha accompagnato la domanda di protezione speciale (cfr. fascicolo ricorrente), né provato o chiesto di provare il loro svolgimento. A ciò si aggiunga che il medesimo ha affermato, nell'allegato questionario alla domanda di protezione speciale (cfr. fascicolo ricorrente), di possedere un livello basso di conoscenza della lingua italiana, contrariamente all'ottima sua padronanza, riferita nel ricorso e per nulla provata. Quanto alla vulnerabilità da sfruttamento lavorativo, di cui vi è cenno nella suddetta relazione di accompagnamento alla domanda di protezione speciale, stesa, nell'interesse del richiedente, da rappresentante delle associazioni operanti nell'assistere Persona_6 gli stranieri pre zionale, come il Centro Sociale ex canapificio, la CP_2
e la PL (cfr. intestazione della relazione), si ha modo di leggere nel docume accenno molto generico ai “circuiti dello sfruttamento e del caporalato” in cui il nostro sarebbe finito, una volta trasferitosi dalla Sardegna a Castel Volturno, dopo il rigetto, in sede amministrativa e giurisdizionale, della domanda di protezione internazionale e complementare. Sempre perseguendo la vaghezza estrema delle allegazioni, la relazione prosegue assumendo che il richiedente, trovatosi in condizione di irregolarità, ha dovuto accettare soluzioni lavorative “disperante e degradanti, spesso in condizioni di sfruttamento” e che con il permesso richiesto potrebbe abbandonare il lavoro di bracciante a giornata, che fisicamente e clinicamente non può sostenere, richiamando anche della documentazione che comproverebbe la sua condizione di salute. Orbene, in primo luogo, si rileva che l'istante non ha né allegato specificamente, né provato di soffrire di problemi di salute. In ogni caso non ricorrono in questo giudizio i presupposti del permesso di soggiorno previsto dall'art. 22, commi 12quater, quinquies e sexies, t.u.i., nel testo modificato dal d-l 113\18, conv. con modificazioni nella legge 132\2018, e vigente al momento della formalizzazione della domanda di protezione speciale. Il comma 12quater stabilisce che nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, e' rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno. Il comma 12- quinquies dispone che tale permesso di soggiorno ha la durata di sei mesi e puo' essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale e che esso e' revocato in caso di condotta incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. Il comma 12-sexies stabilisce che il permesso di soggiorno di cui ai commi 12-quater e 12-quinquies reca la pagina 6 di 9 dicitura ‟casi specialiˮ, consente lo svolgimento di attività lavorativa e può essere convertito, alla scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo. La giurisprudenza del Supremo Collegio, formatasi sul testo del comma 12quater antecedente le modifiche introdotte dal d-l 113 cit. (cfr. cass. 3393/23), riconduceva il permesso in questione, che espressamente richiamava l'art. 5, comma 6, t.u.i., all'ambito della protezione umanitaria, di cui costituiva un'applicazione speciale ed ha sempre affermato l'alternatività tra la denuncia e la cooperazione nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, affinchè la misura protettiva, ove fondata, fosse riconosciuta. Anche il permesso per protezione sociale, previsto dall'art. 18 TUI, volto a consentire alle persone straniere, vittime di situazioni di grave sfruttamento riconducibili a determinate fattispecie di reato (art. 600 e 601 c.p.), di ottenere uno speciale permesso di soggiorno e di accedere a specifici programmi di protezione e assistenza, sebbene non richieda necessariamente la denuncia o la collaborazione processuale da parte dello straniero, tuttavia, impone che, nel caso in cui la persona non denunci, ella aderisca ad un programma di assistenza e integrazione sociale, affidandosi ad un ente specificamente preposto all'assistenza delle vittime di grave sfruttamento, che può essere un ente locale o un'associazione o organismo privato purché iscritto alla seconda sezione del registro delle associazioni, enti e che svolgono attività a favore degli immigrati (c.d. percorso sociale) (cfr. cass. 3393/23). Nel caso concreto, il ricorrente non ha affatto dimostrato l'esistenza dei suddetti requisiti, come la denuncia o la collaborazione nel processo penale (per quanto concerne il comma 12quater) o l'adesione ad un programma di assistenza e integrazione sociale. Tanto, in particolare, non si ritrova nemmeno accennato nella memoria presentata al Questore per richiedere la protezione speciale. Questo Collegio ricorda, a questo punto, di prestare convinta adesione, in tema di onere probatorio avente ad oggetto l'integrazione dello straniero sul territorio nazionale, all'orientamento espresso da parte della giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo il quale “
4.10. La cooperazione istruttoria, per definizione, agisce solo sul terreno della prova e circoscrive significativamente l'operatività della regola dell'onere probatorio, derogata in questa materia dal principio del cosiddetto "onere probatorio attenuato", tratteggiato per la prima volta nella giurisprudenza di questa Corte dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 27310 del 17.11.2008 che ha affermato che spetta al giudice cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine.
4.11. L'onere probatorio attenuato e il dovere di cooperazione istruttoria concernono "la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati", come precisa inequivocabilmente del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3. 4.12. La cooperazione istruttoria viene quindi invocata, del tutto fuor di luogo e senza base normativa, al di là di quest'ambito per evocare una sorta di generico favor per il richiedente asilo, in contrasto con il principio generale di imparzialità e neutralità del giudice. In questa prospettiva è stato osservato che il dovere di cooperazione officiosa che grava sul giudice del procedimento volto al riconoscimento della protezione internazionale riguarda il profilo istruttorio e l'assunzione di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine del richiedente e non certo le forme e le modalità di introduzione della domanda giudiziale, laddove il richiedente fruisce, eventualmente anche pagina 7 di 9 attraverso il patrocinio a spese dello Stato, di congrua assistenza tecnica (Sez. 1, n. 22120 e 22123 entrambe del 20.1.2020).
4.13. Il principio, alla luce della sua stessa ratio ispiratrice, non opera neppure sul piano probatorio in relazione a quelle circostanze per le quali il richiedente asilo non si trova in situazione di "minorata difesa", come quelle attinenti alla sua integrazione sociale e lavorativa in Italia, rilevante ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria in regime transitorio o della nuova protezione speciale introdotta dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173. In relazione a tali circostanze per le quali il richiedente asilo non soffre svantaggi particolari di disagio probatorio nell'accesso a documenti e informazioni, rispetto ai quali anzi si trova in posizione di vicinanza o riferibilità, non vi è nessuna ragione che giustifichi l'eccezionale deroga ai principi generali al principio di neutralità del giudice e alla distribuzione a carico delle parti dell'onere probatorio e non vi è nessuna norma, in ogni caso, che la preveda.
4.14. Del resto la stessa sentenza delle Sezioni Unite n. 24413 del 2021 al p. 45 fa riferimento all'onere probatorio del richiedente allorché attribuisce rilievo al grado di integrazione che egli "dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano".” (Cassazione civile sez. I, 28/12/2021, (ud. 10/12/2021, dep. 28/12/2021), n.41786). Inoltre, l'attore non ha allegato alcuna ragione specifica che lo possa porre a rischio di deprivazione dei diritti umani fondamentali in caso di rientro in ED AT, a Benin City, in particolare, e che abbiano imposto al giudice di attivare i suoi poteri istruttori ufficiosi (cfr., cass. s.u. 29460\19, per la quale “né il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072)”). Dal punto di vista oggettivo, inoltre, nell'ED AT e nel LGA (Local Government Area) di Oredo, dove vi è Benin City, da cui il richiedente proviene, non vi sono rischi di grave deprivazione dei fondamentali diritti al cibo ed all'acqua o ad un ambiente salubre, a differenza di altre località della Nigeria, poste per lo più nelle regioni del nord o nelle megalopoli, come AG ed BU (cfr.: EUAA, Nigeria: Country Focus, November 2025, https://www.ecoi.net/en/file/local/2132069/2025_11_EUAA_COI_Country_Focus_Nig eria.pdf; Integrated Food Security Phase Classification, https://www.ipcinfo.org/cadre- harmonise, con previsione fino ad agosto 2025, che non rileva, nella zona, insicurezza alimentare e nutrizionale acuta;
https://datacommons.org/disasters/wikidataId/Q7101001 al 9.12.2025, che non segnala eventi disastrosi e calamitosi di particolare gravità negli ultimi tre anni, come incendi, siccità, tempeste, alluvioni;
WFP Nigeria, External Situation Report
#86, ottobre 2025, su ecoi.net; National Emergency Management Agency NEMA, 2024 Floods National Emergency Operations Center (NEOC), National Secretariat Situation Report: No .4 (as of 22ndOctober, 2024), https://nema.gov.ng/wp- content/uploads/2024/10/SitRep-No-4-221024.pdf, che non segnala che la zona di origine sia stata colpita da alluvioni;
Organization for Migration, Nigeria — Flood Affected ATs Map Overview (October 2022), 28 ottobre 2022, https://dtm.iom.int/maps/nigeria-flood- affected-states-map-overview-october-2022; Controparte_5 [...]
A.D.A. Controparte_6 Controparte_7 https://fscluster.org/sites/default/files/documents/adam_nga_floodreport_20221005_2.p df). Inoltre, al contrario di quanto affermato dal ricorrente, peraltro, molto genericamente, allegando un articolo di giornale che si riferisce alla diffusione del colera in pagina 8 di 9 tutta la Nigeria nel 2021, si può affermare che all'attualità, nell'ED AT, non è scoppiata un'epidemia di colera, sfuggita al controllo delle autorità locali. Tale Stato, infatti, non si caratterizza, tuttora, né per un elevato numero di contagi, né per quello di morti.
Nigeria Flash Update Cholera Outbreak – Country Overview, al 14.9.2025, CP_8 https: .int/report/nigeria/unicef-nigeria-humanitarian-flash-update-no-1- cholera-outbreak-14-september-2025, riporta che al 14 settembre 2025 sono stati segnalati, in totale, 10.353 casi sospetti di colera, inclusi 244 decessi (tasso di mortalità (CRF): 2,4%) in 37 Stati nigeriani, che la 37ma settimana è guidata, per numero di casi, da quello di mentre l'ED AT ha registrato un solo caso, e che, rispetto allo stesso periodo Per_7
(Epi-settimana 36), il numero di casi sospetti di colera è diminuito dell'8%, mentre i decessi cumulativi sono diminuiti del 39%. WHO, Multi-country outbreak of cholera, external situation report #31 -29 October 2025, https://www.who.int/publications/m/item/multi-country-outbreak-of-cholera--external- situation-report--31--29-october- 2025#:~:text=From%201%20January%20to%2028,of%20the%20Americas%2C%20and% 20the, riporta valori relativamente bassi di diffusione della malattia, tenendo conto della popolosità della Nigeria (circa 237 milioni di abitanti, secondo cit. Nigeria Country Focus), visto che al 26.10.2025 il numero totale di casi in tutto il Paese è di 22.102, con un'incidenza percentuale di 10 casi ogni 100.000 persone. È da escludere, quindi, che un rimpatrio possa ledere il diritto del ricorrente al rispetto della vita privata o familiare, riconosciuto dall'art. 8 CEDU. Le spese di lite sono compensate, tenuto conto della difesa del convenuto vittorioso, estesamente non pertinente con l'oggetto della causa, in quanto riferentesi anche alla protezione sussidiaria ed alla credibilità di un narrato mai reso alla p.a. nella presente controversia.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• rigetta la domanda;
• compensa le spese di lite. Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 9.12.2025 Il Presidente dott. Mario Suriano
pagina 9 di 9
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mario Suriano Presidente dott.ssa Grazia Bisogni Giudice relatore dott. Mario De Simone Giudice sciogliendo la riserva in decisione del 5.11.2025, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15985 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: diniego protezione speciale TRA
, nato in [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv.to Parte_1
NT ui studio elett.nte domicilia, sito a S. Anastasia, via Umberto I n. 32, in virtù di procura in atti RICORRENTE E
, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettale dello Stato, con sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11 RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il Questore della Provincia di Caserta, con decreto n. 201 del 16.5.2023, notificato il 22.6.2023, rigettava l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, presentata dal ricorrente il 29.8.2022, assumendo che difettava la prova della sua positiva integrazione nel tessuto sociale italiano. Con ricorso depositato il 21.7.2023 il ricorrente si opponeva al provvedimento, censurandone la legittimità ed evidenziando: che il provvedimento era stato adottato senza che la Questura avesse richiesto l'obbligatorio parere della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale competente e senza tenere conto della dettagliata relazione redatta, per suo conto, dal rappresentante di Controparte_2 di Caserta, nonché dei relativi documenti, allegati alla
[...] ato il suo percorso di vita in Italia, sociale e lavorativo, dal 2016 all'attualità; di essere giunto sul territorio nazionale nel 2016 e di avere formulato la domanda di pagina 1 di 9 protezione internazionale che la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Cagliari ed il Tribunale di Cagliari gli avevano rigettato;
di essersi trasferito a Castel Volturno, stabilendosi presso il Centro Fernandes, svolgendo lavori nei territori limitrofi nel settore dell'agricoltura e partecipando alle attività socio- culturali della struttura che lo ospita, insieme ad altri richiedenti asilo (cfr. ricorso); di essere assiduo frequentatore di diverse associazioni, presenti sul territorio, e partecipante constante di tutte le attività di inclusione sociale e linguistica promosse (cfr. ricorso); di conoscere bene la lingua italiana;
di avere reciso tutti i legami in patria;
di avere subito torture in Libia;
la precarietà delle condizioni oggettive del paese di origine, in particolare, della periferia di Benin City, da cui proveniva, stanti l'estrema povertà della zona ed i continui scontri tra l'esercito ed i vari gruppi terroristici esistenti. Chiedeva, dunque, annullato il provvedimento, di accertare e dichiarare il conseguente diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale” ex art. 19 comma 1.2 del Dlgs. 286/98 come modificato dalla L. 173/2020 e per l'effetto farsi ordine alla Questura di Caserta di rilasciare un permesso di soggiorno recante la dicitura “casi speciali” della durata di due anni e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato e/o comunque e in ogni caso riconoscere il diritto al riconoscimento della Protezione Umanitaria ovvero per “casi speciali” ai sensi della normativa vigente. Integrato il contraddittorio sull'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento in questione, il si costituiva in giudizio e Controparte_1 chiedeva il rigetto della domanda. Con ordinanza collegiale del 27.9.2023, il Tribunale rigettava l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento e fissava per il 26.11.2024 l'udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa nel merito, disponendo che la stessa fosse sostituita, ex art. 127ter c.p.c., dallo scambio di note di parte, da depositare nel termine perentorio del 26.11.2024. Le parti si richiamavano alle rispettive conclusioni. Scaduto il termine, prodotti documenti, il giudice designato fissava l'udienza del 5.11.2025 di discussione orale della causa. Il ricorrente si riportava alle conclusioni formulate nel ricorso. All'esito della discussione della causa, il giudice designato si riservava di riferire al Collegio, cui rimetteva la decisione della causa. Il ricorso è infondato e non può essere accolto. La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale. All'istanza si applica il testo dell'art. 19, commi 1 e 1.1. come modificato dal CP_3 decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazi lla legge 173\2020. L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo «
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto pagina 2 di 9 anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». Si prevede inoltre che “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.” L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano». Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta
“umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto- legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057). Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249). Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a pagina 3 di 9 trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263). Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Venendo alla disamina del caso concreto, sebbene sia vero che il Questore ha illegittimamente assunto la decisione impugnata, senza acquisire il parere della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, che è l'unico organo cui compete, esprimendo un parere vincolante per l'autorità decidente, di delibare sulla domanda di protezione speciale;
è anche vero che l'oggetto del giudizio non sono il provvedimento amministrativo ed i suoi profili d'illegittimità, bensì il diritto ad avvalersi della protezione speciale, di cui il richiedente si è preteso titolare. Conseguentemente, la causa verte sull'accertamento degli elementi costitutivi di siffatta situazione giuridica soggettiva attiva. Ebbene, il ricorrente non ha diritto al conseguimento della protezione speciale per assenza dei relativi elementi costitutivi, previsti dall'art. 19, comma 1 e 1.1. cit. Si reputa, a questo punto, opportuno premettere che, secondo la consolidata giurisprudenza della CEDU, lo Stato, ai sensi del diritto internazionale, ha il diritto di pagina 4 di 9 controllare l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel suo territorio ( , e Per_1 Per_2
c. Regno Unito, § 67; c. , § 42). Inoltre, la a Per_3 Per_4 Per_5 ell'uomo non garanti itt tadino straniero di entrare o di risiedere in un determinato Paese. Le autorità interne non hanno, pertanto, l'obbligo di consentire a uno straniero di stabilirsi nel loro Paese (Jeunesse c. Paesi Bassi [GC], § 103). Nè le persone che, senza rispettare la normativa vigente, si pongono di fronte alle autorità di uno Stato contraente con la loro presenza nel paese come un fatto compiuto, hanno, in generale, il diritto di aspettarsi che gli venga conferito un diritto di soggiorno (si veda cit. Jeunesse c. Paesi Bassi;
c. Paesi Bassi, n. 50435/99, § 43, CEDU Parte_2
2006-I; Darr 265/07, § 64, 31 luglio 2008). Pt_3
Si richia di, confermandole ed ulteriormente sviluppandole, in difetto di fatti e di prove di segno contrario, rispettivamente, allegati e prodotte dall'attore nel corso del processo, le considerazioni già svolte nell'ordinanza suddetta, con le quali il Tribunale ha rigettato l'istanza cautelare. Per ciò che concerne la vulnerabilità che l'istante ha lamentato in ricorso per via dei trascorsi avvenuti nei paesi di transito e, segnatamente, in Libia, è da osservare che il medesimo ha ammesso di avere esposto tali fatti già all'attenzione della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Cagliari che rigettò la sua domanda di protezione internazionale e complementare. Le medesime allegazioni ben potevano essere esposte al Tribunale di Cagliari, al quale fece ricorso e che respinse la domanda di protezione cd. complementare, come già fatto dall'autorità amministrativa. D'altra parte, sebbene l'ordinanza collegiale su ricordata l'abbia specificamente sottolineato, il ricorrente non ha per nulla dimostrato, con documentazione medica aggiornata, di versare, all'attualità, in una condizione di fragilità psicologica, tanto meno riconducibile ai traumi che ha sostenuto di avere sopportato in Libia. Egli non ha prodotto alcuna documentazione, di formazione successiva al giudicato sceso sulla pronuncia del Tribunale di Cagliari, che corrobori la sua allegazione ma ha solo formulato un'inammissibile istanza di c.t.u. dalla funzione chiaramente esplorativa. Si può concludere, quindi, che tali motivi di riferita vulnerabilità psicologica non si possono più prendere in considerazione per rivisitare, in definitiva, valutazioni già espresse dalla p.a. e dal giudice e divenute, ormai, definitive. La formulazione dell'istanza di protezione speciale non può, infatti, essere uno strumento per scardinare le preclusioni verificatesi e tornare ad esaminare i medesimi accadimenti con le medesime prove. Parimenti, non si può riconoscere alcuna rilevanza alle vicende accadute nel paese di origine e già narrate alla Commissione di Cagliari, che evidentemente non le ha ritenute idonee a fondare il riconoscimento della protezione internazionale o umanitaria. Per ciò che si riferisce all'integrazione sul territorio nazionale, si osserva che, anche a non volere considerare che l'istante vi si è trattenuto senza averne titolo ed in una condizione di consapevole irregolarità e precarietà, in ogni caso, gli elementi offerti sono estremamente scarsi. Egli ha depositato un estratto al 3.5.2022 dei contributi versati all' da due datori CP_4 di lavoro per i quali ha prestato la sua attività lavorativa. Per uno di qu lavorato, nel 2018, per tre settimane;
per il secondo, solo cinque settimane, nel 2021. pagina 5 di 9 Sulla base di tali documenti, si può concludere che il ricorrente non ha dimostrato di avere compiuto nemmeno un ragionevole sforzo per integrarsi sul piano lavorativo, tenuto anche conto del periodo di tempo in cui ha beneficiato del permesso quale richiedente asilo, che gli consentiva di lavorare. Inoltre, l'istante non ha provato di avere costituito una rete sociale o familiare, né di essersi radicato sul piano culturale o con la costituzione di relazioni economiche. In particolare, si evidenzia che l'attore non ha né circostanziato le attività sociali alle quali ha molto vagamente fatto cenno nel ricorso e nella relazione che ha accompagnato la domanda di protezione speciale (cfr. fascicolo ricorrente), né provato o chiesto di provare il loro svolgimento. A ciò si aggiunga che il medesimo ha affermato, nell'allegato questionario alla domanda di protezione speciale (cfr. fascicolo ricorrente), di possedere un livello basso di conoscenza della lingua italiana, contrariamente all'ottima sua padronanza, riferita nel ricorso e per nulla provata. Quanto alla vulnerabilità da sfruttamento lavorativo, di cui vi è cenno nella suddetta relazione di accompagnamento alla domanda di protezione speciale, stesa, nell'interesse del richiedente, da rappresentante delle associazioni operanti nell'assistere Persona_6 gli stranieri pre zionale, come il Centro Sociale ex canapificio, la CP_2
e la PL (cfr. intestazione della relazione), si ha modo di leggere nel docume accenno molto generico ai “circuiti dello sfruttamento e del caporalato” in cui il nostro sarebbe finito, una volta trasferitosi dalla Sardegna a Castel Volturno, dopo il rigetto, in sede amministrativa e giurisdizionale, della domanda di protezione internazionale e complementare. Sempre perseguendo la vaghezza estrema delle allegazioni, la relazione prosegue assumendo che il richiedente, trovatosi in condizione di irregolarità, ha dovuto accettare soluzioni lavorative “disperante e degradanti, spesso in condizioni di sfruttamento” e che con il permesso richiesto potrebbe abbandonare il lavoro di bracciante a giornata, che fisicamente e clinicamente non può sostenere, richiamando anche della documentazione che comproverebbe la sua condizione di salute. Orbene, in primo luogo, si rileva che l'istante non ha né allegato specificamente, né provato di soffrire di problemi di salute. In ogni caso non ricorrono in questo giudizio i presupposti del permesso di soggiorno previsto dall'art. 22, commi 12quater, quinquies e sexies, t.u.i., nel testo modificato dal d-l 113\18, conv. con modificazioni nella legge 132\2018, e vigente al momento della formalizzazione della domanda di protezione speciale. Il comma 12quater stabilisce che nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, e' rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno. Il comma 12- quinquies dispone che tale permesso di soggiorno ha la durata di sei mesi e puo' essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale e che esso e' revocato in caso di condotta incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. Il comma 12-sexies stabilisce che il permesso di soggiorno di cui ai commi 12-quater e 12-quinquies reca la pagina 6 di 9 dicitura ‟casi specialiˮ, consente lo svolgimento di attività lavorativa e può essere convertito, alla scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo. La giurisprudenza del Supremo Collegio, formatasi sul testo del comma 12quater antecedente le modifiche introdotte dal d-l 113 cit. (cfr. cass. 3393/23), riconduceva il permesso in questione, che espressamente richiamava l'art. 5, comma 6, t.u.i., all'ambito della protezione umanitaria, di cui costituiva un'applicazione speciale ed ha sempre affermato l'alternatività tra la denuncia e la cooperazione nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, affinchè la misura protettiva, ove fondata, fosse riconosciuta. Anche il permesso per protezione sociale, previsto dall'art. 18 TUI, volto a consentire alle persone straniere, vittime di situazioni di grave sfruttamento riconducibili a determinate fattispecie di reato (art. 600 e 601 c.p.), di ottenere uno speciale permesso di soggiorno e di accedere a specifici programmi di protezione e assistenza, sebbene non richieda necessariamente la denuncia o la collaborazione processuale da parte dello straniero, tuttavia, impone che, nel caso in cui la persona non denunci, ella aderisca ad un programma di assistenza e integrazione sociale, affidandosi ad un ente specificamente preposto all'assistenza delle vittime di grave sfruttamento, che può essere un ente locale o un'associazione o organismo privato purché iscritto alla seconda sezione del registro delle associazioni, enti e che svolgono attività a favore degli immigrati (c.d. percorso sociale) (cfr. cass. 3393/23). Nel caso concreto, il ricorrente non ha affatto dimostrato l'esistenza dei suddetti requisiti, come la denuncia o la collaborazione nel processo penale (per quanto concerne il comma 12quater) o l'adesione ad un programma di assistenza e integrazione sociale. Tanto, in particolare, non si ritrova nemmeno accennato nella memoria presentata al Questore per richiedere la protezione speciale. Questo Collegio ricorda, a questo punto, di prestare convinta adesione, in tema di onere probatorio avente ad oggetto l'integrazione dello straniero sul territorio nazionale, all'orientamento espresso da parte della giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo il quale “
4.10. La cooperazione istruttoria, per definizione, agisce solo sul terreno della prova e circoscrive significativamente l'operatività della regola dell'onere probatorio, derogata in questa materia dal principio del cosiddetto "onere probatorio attenuato", tratteggiato per la prima volta nella giurisprudenza di questa Corte dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 27310 del 17.11.2008 che ha affermato che spetta al giudice cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine.
4.11. L'onere probatorio attenuato e il dovere di cooperazione istruttoria concernono "la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati", come precisa inequivocabilmente del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3. 4.12. La cooperazione istruttoria viene quindi invocata, del tutto fuor di luogo e senza base normativa, al di là di quest'ambito per evocare una sorta di generico favor per il richiedente asilo, in contrasto con il principio generale di imparzialità e neutralità del giudice. In questa prospettiva è stato osservato che il dovere di cooperazione officiosa che grava sul giudice del procedimento volto al riconoscimento della protezione internazionale riguarda il profilo istruttorio e l'assunzione di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine del richiedente e non certo le forme e le modalità di introduzione della domanda giudiziale, laddove il richiedente fruisce, eventualmente anche pagina 7 di 9 attraverso il patrocinio a spese dello Stato, di congrua assistenza tecnica (Sez. 1, n. 22120 e 22123 entrambe del 20.1.2020).
4.13. Il principio, alla luce della sua stessa ratio ispiratrice, non opera neppure sul piano probatorio in relazione a quelle circostanze per le quali il richiedente asilo non si trova in situazione di "minorata difesa", come quelle attinenti alla sua integrazione sociale e lavorativa in Italia, rilevante ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria in regime transitorio o della nuova protezione speciale introdotta dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173. In relazione a tali circostanze per le quali il richiedente asilo non soffre svantaggi particolari di disagio probatorio nell'accesso a documenti e informazioni, rispetto ai quali anzi si trova in posizione di vicinanza o riferibilità, non vi è nessuna ragione che giustifichi l'eccezionale deroga ai principi generali al principio di neutralità del giudice e alla distribuzione a carico delle parti dell'onere probatorio e non vi è nessuna norma, in ogni caso, che la preveda.
4.14. Del resto la stessa sentenza delle Sezioni Unite n. 24413 del 2021 al p. 45 fa riferimento all'onere probatorio del richiedente allorché attribuisce rilievo al grado di integrazione che egli "dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano".” (Cassazione civile sez. I, 28/12/2021, (ud. 10/12/2021, dep. 28/12/2021), n.41786). Inoltre, l'attore non ha allegato alcuna ragione specifica che lo possa porre a rischio di deprivazione dei diritti umani fondamentali in caso di rientro in ED AT, a Benin City, in particolare, e che abbiano imposto al giudice di attivare i suoi poteri istruttori ufficiosi (cfr., cass. s.u. 29460\19, per la quale “né il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072)”). Dal punto di vista oggettivo, inoltre, nell'ED AT e nel LGA (Local Government Area) di Oredo, dove vi è Benin City, da cui il richiedente proviene, non vi sono rischi di grave deprivazione dei fondamentali diritti al cibo ed all'acqua o ad un ambiente salubre, a differenza di altre località della Nigeria, poste per lo più nelle regioni del nord o nelle megalopoli, come AG ed BU (cfr.: EUAA, Nigeria: Country Focus, November 2025, https://www.ecoi.net/en/file/local/2132069/2025_11_EUAA_COI_Country_Focus_Nig eria.pdf; Integrated Food Security Phase Classification, https://www.ipcinfo.org/cadre- harmonise, con previsione fino ad agosto 2025, che non rileva, nella zona, insicurezza alimentare e nutrizionale acuta;
https://datacommons.org/disasters/wikidataId/Q7101001 al 9.12.2025, che non segnala eventi disastrosi e calamitosi di particolare gravità negli ultimi tre anni, come incendi, siccità, tempeste, alluvioni;
WFP Nigeria, External Situation Report
#86, ottobre 2025, su ecoi.net; National Emergency Management Agency NEMA, 2024 Floods National Emergency Operations Center (NEOC), National Secretariat Situation Report: No .4 (as of 22ndOctober, 2024), https://nema.gov.ng/wp- content/uploads/2024/10/SitRep-No-4-221024.pdf, che non segnala che la zona di origine sia stata colpita da alluvioni;
Organization for Migration, Nigeria — Flood Affected ATs Map Overview (October 2022), 28 ottobre 2022, https://dtm.iom.int/maps/nigeria-flood- affected-states-map-overview-october-2022; Controparte_5 [...]
A.D.A. Controparte_6 Controparte_7 https://fscluster.org/sites/default/files/documents/adam_nga_floodreport_20221005_2.p df). Inoltre, al contrario di quanto affermato dal ricorrente, peraltro, molto genericamente, allegando un articolo di giornale che si riferisce alla diffusione del colera in pagina 8 di 9 tutta la Nigeria nel 2021, si può affermare che all'attualità, nell'ED AT, non è scoppiata un'epidemia di colera, sfuggita al controllo delle autorità locali. Tale Stato, infatti, non si caratterizza, tuttora, né per un elevato numero di contagi, né per quello di morti.
Nigeria Flash Update Cholera Outbreak – Country Overview, al 14.9.2025, CP_8 https: .int/report/nigeria/unicef-nigeria-humanitarian-flash-update-no-1- cholera-outbreak-14-september-2025, riporta che al 14 settembre 2025 sono stati segnalati, in totale, 10.353 casi sospetti di colera, inclusi 244 decessi (tasso di mortalità (CRF): 2,4%) in 37 Stati nigeriani, che la 37ma settimana è guidata, per numero di casi, da quello di mentre l'ED AT ha registrato un solo caso, e che, rispetto allo stesso periodo Per_7
(Epi-settimana 36), il numero di casi sospetti di colera è diminuito dell'8%, mentre i decessi cumulativi sono diminuiti del 39%. WHO, Multi-country outbreak of cholera, external situation report #31 -29 October 2025, https://www.who.int/publications/m/item/multi-country-outbreak-of-cholera--external- situation-report--31--29-october- 2025#:~:text=From%201%20January%20to%2028,of%20the%20Americas%2C%20and% 20the, riporta valori relativamente bassi di diffusione della malattia, tenendo conto della popolosità della Nigeria (circa 237 milioni di abitanti, secondo cit. Nigeria Country Focus), visto che al 26.10.2025 il numero totale di casi in tutto il Paese è di 22.102, con un'incidenza percentuale di 10 casi ogni 100.000 persone. È da escludere, quindi, che un rimpatrio possa ledere il diritto del ricorrente al rispetto della vita privata o familiare, riconosciuto dall'art. 8 CEDU. Le spese di lite sono compensate, tenuto conto della difesa del convenuto vittorioso, estesamente non pertinente con l'oggetto della causa, in quanto riferentesi anche alla protezione sussidiaria ed alla credibilità di un narrato mai reso alla p.a. nella presente controversia.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• rigetta la domanda;
• compensa le spese di lite. Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 9.12.2025 Il Presidente dott. Mario Suriano
pagina 9 di 9