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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 24/04/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione civile
N. R.G. 1663/2024
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: “cessazione
effetti civili del
matrimonio”. S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1663/2024R.G. Cont.
promossa con ricorso congiunto da:
nato a [...] l'[...], (C.F. Parte_1
), residente in [...] ed C.F._1
elettivamente domiciliato in Ciriè (TO) via Braccini 11, presso lo studio dell'Avv. Giada Caudera che lo rappresenta e difende per procura in atti.
e nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2 C.F._2
residente in [...] ed elettivamente domiciliata in Ciriè via
Dante 23, presso lo studio dell'Avv. Paola Carrera che la rappresenta e difende per procura in atti. Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea
Conclusioni congiunte
“PRONUNCIARE la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del
matrimonio religioso contatto dai coniugi e Parte_1 Parte_2
celebrato in Cafasse il 16 aprile 1989;
-ORDINARE conseguentemente all'Ufficiale dello Stato civile dell'omonimo Comune
di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio delle parti,
trascritto al n. 2, Parte II, Serie A, anno 1989,
1) I coniugi si dichiarano economicamente autonomi e non si richiedono contributi per il
rispettivo mantenimento;
2) A definizione dei rapporti della comunione de residuo le parti concordano che la
GN avrà diritto a riscuotere, contestualmente al deposito del Parte_2
presente ricorso, l'importo di €15.356,06 che residua giacente sul libretto di risparmio
postale nr. 28166313 cointestato ai coniugi ed aperto presso l'Ufficio Postale di Cafasse,
dando atto il OR nulla oppone;
Parte_1
3) I buoni postali collegati al libretto di risparmio Nr. 28166313, rispettivamente di
€15.000,00 in scadenza il 10/10/2026 e di €25.000,00 in scadenza il 19/10/2024,
verranno tra le parti così riparti: alla GN il buono di €15.000,00 ed al Pt_2
OR il buono di €25.000,00, con reciproca rinuncia dei coniugi a pretendere Pt_1
conguagli. Gli originali dei sopracitati buoni, all'atto della sottoscrizione del presente
ricorso, verranno rispettivamente consegnati al soggetto che dovrà procedere all'incasso;
4) I coniugi convengono di definire i rapporti della comunione legale obbligandosi la
GN con effetti obbligatori in forza del presente atto e con effetti Parte_2
reali a rogito, a trasferire al marito, il OR , che a propria volta si Parte_1
Pag. 2 di 9 obbliga ad acquisire, i diritti di proprietà in regime di comunione legale su tutti i terreni
agricoli cointestati e, così, dei seguenti mappali:
-in Comune di Villanova Can.se: il mappale censito a catasto terreni al Foglio 6,
Particelle 176 (seminativo di classe U della superficie di 1631 mq, reddito dominicale
€11,37, agrario €10,11) di cui all'atto pubblico Notaio del 12/01/1990, Per_1
Repertorio n. 97007;
-in Comune di Cafasse: a) il mappale censito a catasto terreni al Foglio 8, Particella 207
(prato irriguo di classe 2 della superficie di 1524 mq, reddito dominicale €11,02, agrario
€9,44) di cui all'atto pubblico Notaio del 04/05/2010, Repertorio n. 26335; b) il Per_2
mappale censito a catasto terreni al Foglio 8, Particella 244 (prato irriguo di classe 2
della superficie di 1926 mq, reddito dominicale €13,93, agrario €11,94) di cui all'atto
pubblico Notaio del 04/05/2010, Repertorio n. 26335; c) il mappale censito a Per_2
catasto terreni al Foglio 8, Particella 141 (prato irriguo di classe 2 della superficie di
1163 mq, reddito dominicale €8,41, agrario €7,21) di cui all'atto pubblico Dr.ssa Per_3
del 04/11/2014, Repertorio n. 9/2014; d) il mappale censito a catasto terreni al Foglio 8,
Particella 186 (prato irriguo di classe 2 della superficie di 2459 mq, reddito dominicale
€17,78, agrario €15,24) di cui all'atto pubblico Dr.ssa del 04/11/2014, Per_3
Repertorio n. 9/2014;
5) La cessione immobiliare di cui sopra, effettuata dalla signora e/o eredi e Pt_3
aventi causa, avverrà senza previsione di corrispettivo, avendo trattenuto la GN
il saldo del libretto postale cointestato ai coniugi, come da previsione di Parte_2
cui sopra al capo 2) e dovrà essere perfezionata entro giorni 120 dalla pubblicazione
della sentenza che pronuncerà la cessazione degli effetti civili del matrimonio, avanti al
Notaio scelto dal OR ed a spese di questi, richiedendo i coniugi l'applicazione Pt_1
dei regime di esenzione fiscale di cui all'art. 19 legge n. 898/1970, trattandosi di
Pag. 3 di 9 trasferimento immobiliare funzionale ed essenziale alla definizione bonaria dei rapporti
della crisi matrimoniale;
6) Con il buon fine degli impegni che si originano dal presente accordo, la GN
dichiara di non avanzare richieste in ordine agli eventuali redditi Parte_2
fondiari percepiti negli anni di matrimonio dal marito e sino alla data del rogito relativo
al passaggio di proprietà, per l'affitto dei terreni agricoli facenti parte della comunione
legale dei beni, dichiarando entrambi i coniugi di avere compiutamente risolto, definito e
transatto ogni e qualsivoglia rapporto economico e patrimoniale discendente
dall'intercorso rapporto di coniugio, compresi i rapporti derivanti dalla separazione,
dando atto di null'altro avere più reciprocamente a pretendere per qualsiasi titolo,
ragione o causa;
7) Ciascuna parte si fa carico delle competenze del proprio difensore, con rinuncia dei
legali alla solidarietà professionale.”
Il P.M. con provvedimento del 07.08.24 ha così concluso: “V° il PM conclude per
l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 15.07.2024,
e , premettevano che: Parte_2 Parte_1
- avevano contratto matrimonio concordatario in Cafasse (TO) in data 16 aprile
1989 (Atto n. 2 parte 2 serie A - anno 1989 - Comune di Cafasse (TO)) in regime patrimoniale della comunione legale dei beni;
- dalla loro unione sono nati i figli a Ciriè il 28.10.1992 e Ciriè Per_4 Per_5
il 16.4.1995, entrambi maggiorenni ed autonomi;
- nel procedimento per la separazione consensuale i coniugi venivano autorizzati a vivere separati con provvedimento del 01.02.2003 del Presidente
Pag. 4 di 9 del. del Tribunale di Ivrea, e le condizioni della loro separazione venivano omologate con decreto di omologa del 02.02.23 n. 454/2023;
- tra le parti non vi era stata riconciliazione e chiedono, dunque, il divorzio.
All'udienza del giorno 5 marzo 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con provvedimento del 07.08.24 il P.M. ha così concluso: “V° il PM
conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti”.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può
proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale,
ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n.
55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che le parti venivano autorizzate a vivere separati con ordinanza del 01.02.2003 del Presidente del. del Tribunale di Ivrea, e le condizioni della loro separazione venivano omologate con decreto di omologa del 02.02.23 n. 454/2023; da allora la separazione dura ininterrottamente per
Pag. 5 di 9 concorde affermazione delle parti come riscontrata sul piano documentale,
dalle diverse residenze anagrafiche di ciascun coniuge.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Tra le parti è stato raggiunto un accordo per la definizione dei loro rapporti patrimoniali. Tale accordo, in quanto conforme alla legge, può essere recepito e ratificato dal Collegio. I figli ormai maggiorenni sono economicamente autosufficienti.
Le spese di procedura, in ragione del carattere concordato delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto, vanno compensate tra le medesime come richiesto.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M.,
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Cafasse (TO) tra e in data 16 Parte_1 Parte_2
aprile 1989, trascritto il 17 aprile 1989 nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune Cafasse (TO) al n. 2 parte 2 serie A - anno 1989; ordinando all'Ufficiale
dello Stato Civile del detto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000;
2) da atto che le parti hanno dichiarato e concordato quanto segue:
Pag. 6 di 9 - che si dichiarano economicamente autonomi e non si richiedono contributi per il rispettivo mantenimento;
- che a definizione dei rapporti della comunione de residuo che Parte_2
avrà diritto a riscuotere, contestualmente al deposito del presente
[...]
ricorso, l'importo di €15.356,06 che residua giacente sul libretto di risparmio postale nr. 28166313 cointestato ai coniugi ed aperto presso l'Ufficio Postale di
Cafasse, dando atto nulla oppone;
Parte_1
- che I buoni postali collegati al libretto di risparmio Nr. 28166313,
rispettivamente di €15.000,00 in scadenza il 10/10/2026 e di €25.000,00 in scadenza il 19/10/2024, verranno tra le parti così riparti: alla GN il Pt_2
buono di €15.000,00 ed al OR il buono di €25.000,00, con reciproca Pt_1
rinuncia dei coniugi a pretendere conguagli. Gli originali dei sopracitati buoni,
all'atto della sottoscrizione del presente ricorso, verranno rispettivamente consegnati al soggetto che dovrà procedere all'incasso;
- di definire i rapporti della comunione legale obbligandosi la GN Parte_2
con effetti obbligatori in forza del presente atto e con effetti reali a
[...]
rogito, a trasferire al marito, il OR , che a propria volta si Parte_1
obbliga ad acquisire, i diritti di proprietà in regime di comunione legale su tutti i terreni agricoli cointestati e, così, dei seguenti mappali:
-in Comune di Villanova Can.se: il mappale censito a catasto terreni al Foglio 6,
Particelle 176 (seminativo di classe U della superficie di 1631 mq, reddito dominicale €11,37, agrario €10,11) di cui all'atto pubblico Notaio del Per_1
12/01/1990, Repertorio n. 97007;
-in Comune di Cafasse: a) il mappale censito a catasto terreni al Foglio 8,
Particella 207 (prato irriguo di classe 2 della superficie di 1524 mq, reddito dominicale €11,02, agrario €9,44) di cui all'atto pubblico Notaio del Per_2
Pag. 7 di 9 04/05/2010, Repertorio n. 26335; b) il mappale censito a catasto terreni al Foglio
8, Particella 244 (prato irriguo di classe 2 della superficie di 1926 mq, reddito dominicale €13,93, agrario €11,94) di cui all'atto pubblico Notaio del Per_2
04/05/2010, Repertorio n. 26335; c) il mappale censito a catasto terreni al Foglio
8, Particella 141 (prato irriguo di classe 2 della superficie di 1163 mq, reddito dominicale €8,41, agrario €7,21) di cui all'atto pubblico Dr.ssa del Per_3
04/11/2014, Repertorio n. 9/2014; d) il mappale censito a catasto terreni al Foglio
8, Particella 186 (prato irriguo di classe 2 della superficie di 2459 mq, reddito dominicale €17,78, agrario €15,24) di cui all'atto pubblico Dr.ssa del Per_3
04/11/2014, Repertorio n. 9/2014; che la cessione immobiliare di cui sopra,
effettuata dalla signora e/o eredi e aventi causa, avverrà senza Pt_3
previsione di corrispettivo, avendo trattenuto la GN il Parte_2
saldo del libretto postale cointestato ai coniugi, come da previsione di cui sopra al capo 2) e dovrà essere perfezionata entro giorni 120 dalla pubblicazione della sentenza che pronuncerà la cessazione degli effetti civili del matrimonio, avanti al Notaio scelto dal OR ed a spese di questi, richiedendo i coniugi Pt_1
l'applicazione dei regime di esenzione fiscale di cui all'art. 19 legge n. 898/1970,
trattandosi di trasferimento immobiliare funzionale ed essenziale alla definizione bonaria dei rapporti della crisi matrimoniale;
- che con il buon fine degli impegni che si originano dal presente accordo, la
GN non avanza richieste in ordine agli eventuali redditi Parte_2
fondiari percepiti negli anni di matrimonio dal marito e sino alla data del rogito relativo al passaggio di proprietà, per l'affitto dei terreni agricoli facenti parte della comunione legale dei beni;
- di avere compiutamente risolto, definito e transatto ogni e qualsivoglia rapporto economico e patrimoniale discendente dall'intercorso rapporto di
Pag. 8 di 9 coniugio, compresi i rapporti derivanti dalla separazione, dando atto di null'altro avere più reciprocamente a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa.
3) Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 23 aprile
2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Rossella Mastropietro Alessandro ScialabbaIn caso di
diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione civile
N. R.G. 1663/2024
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: “cessazione
effetti civili del
matrimonio”. S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1663/2024R.G. Cont.
promossa con ricorso congiunto da:
nato a [...] l'[...], (C.F. Parte_1
), residente in [...] ed C.F._1
elettivamente domiciliato in Ciriè (TO) via Braccini 11, presso lo studio dell'Avv. Giada Caudera che lo rappresenta e difende per procura in atti.
e nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2 C.F._2
residente in [...] ed elettivamente domiciliata in Ciriè via
Dante 23, presso lo studio dell'Avv. Paola Carrera che la rappresenta e difende per procura in atti. Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea
Conclusioni congiunte
“PRONUNCIARE la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del
matrimonio religioso contatto dai coniugi e Parte_1 Parte_2
celebrato in Cafasse il 16 aprile 1989;
-ORDINARE conseguentemente all'Ufficiale dello Stato civile dell'omonimo Comune
di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio delle parti,
trascritto al n. 2, Parte II, Serie A, anno 1989,
1) I coniugi si dichiarano economicamente autonomi e non si richiedono contributi per il
rispettivo mantenimento;
2) A definizione dei rapporti della comunione de residuo le parti concordano che la
GN avrà diritto a riscuotere, contestualmente al deposito del Parte_2
presente ricorso, l'importo di €15.356,06 che residua giacente sul libretto di risparmio
postale nr. 28166313 cointestato ai coniugi ed aperto presso l'Ufficio Postale di Cafasse,
dando atto il OR nulla oppone;
Parte_1
3) I buoni postali collegati al libretto di risparmio Nr. 28166313, rispettivamente di
€15.000,00 in scadenza il 10/10/2026 e di €25.000,00 in scadenza il 19/10/2024,
verranno tra le parti così riparti: alla GN il buono di €15.000,00 ed al Pt_2
OR il buono di €25.000,00, con reciproca rinuncia dei coniugi a pretendere Pt_1
conguagli. Gli originali dei sopracitati buoni, all'atto della sottoscrizione del presente
ricorso, verranno rispettivamente consegnati al soggetto che dovrà procedere all'incasso;
4) I coniugi convengono di definire i rapporti della comunione legale obbligandosi la
GN con effetti obbligatori in forza del presente atto e con effetti Parte_2
reali a rogito, a trasferire al marito, il OR , che a propria volta si Parte_1
Pag. 2 di 9 obbliga ad acquisire, i diritti di proprietà in regime di comunione legale su tutti i terreni
agricoli cointestati e, così, dei seguenti mappali:
-in Comune di Villanova Can.se: il mappale censito a catasto terreni al Foglio 6,
Particelle 176 (seminativo di classe U della superficie di 1631 mq, reddito dominicale
€11,37, agrario €10,11) di cui all'atto pubblico Notaio del 12/01/1990, Per_1
Repertorio n. 97007;
-in Comune di Cafasse: a) il mappale censito a catasto terreni al Foglio 8, Particella 207
(prato irriguo di classe 2 della superficie di 1524 mq, reddito dominicale €11,02, agrario
€9,44) di cui all'atto pubblico Notaio del 04/05/2010, Repertorio n. 26335; b) il Per_2
mappale censito a catasto terreni al Foglio 8, Particella 244 (prato irriguo di classe 2
della superficie di 1926 mq, reddito dominicale €13,93, agrario €11,94) di cui all'atto
pubblico Notaio del 04/05/2010, Repertorio n. 26335; c) il mappale censito a Per_2
catasto terreni al Foglio 8, Particella 141 (prato irriguo di classe 2 della superficie di
1163 mq, reddito dominicale €8,41, agrario €7,21) di cui all'atto pubblico Dr.ssa Per_3
del 04/11/2014, Repertorio n. 9/2014; d) il mappale censito a catasto terreni al Foglio 8,
Particella 186 (prato irriguo di classe 2 della superficie di 2459 mq, reddito dominicale
€17,78, agrario €15,24) di cui all'atto pubblico Dr.ssa del 04/11/2014, Per_3
Repertorio n. 9/2014;
5) La cessione immobiliare di cui sopra, effettuata dalla signora e/o eredi e Pt_3
aventi causa, avverrà senza previsione di corrispettivo, avendo trattenuto la GN
il saldo del libretto postale cointestato ai coniugi, come da previsione di Parte_2
cui sopra al capo 2) e dovrà essere perfezionata entro giorni 120 dalla pubblicazione
della sentenza che pronuncerà la cessazione degli effetti civili del matrimonio, avanti al
Notaio scelto dal OR ed a spese di questi, richiedendo i coniugi l'applicazione Pt_1
dei regime di esenzione fiscale di cui all'art. 19 legge n. 898/1970, trattandosi di
Pag. 3 di 9 trasferimento immobiliare funzionale ed essenziale alla definizione bonaria dei rapporti
della crisi matrimoniale;
6) Con il buon fine degli impegni che si originano dal presente accordo, la GN
dichiara di non avanzare richieste in ordine agli eventuali redditi Parte_2
fondiari percepiti negli anni di matrimonio dal marito e sino alla data del rogito relativo
al passaggio di proprietà, per l'affitto dei terreni agricoli facenti parte della comunione
legale dei beni, dichiarando entrambi i coniugi di avere compiutamente risolto, definito e
transatto ogni e qualsivoglia rapporto economico e patrimoniale discendente
dall'intercorso rapporto di coniugio, compresi i rapporti derivanti dalla separazione,
dando atto di null'altro avere più reciprocamente a pretendere per qualsiasi titolo,
ragione o causa;
7) Ciascuna parte si fa carico delle competenze del proprio difensore, con rinuncia dei
legali alla solidarietà professionale.”
Il P.M. con provvedimento del 07.08.24 ha così concluso: “V° il PM conclude per
l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 15.07.2024,
e , premettevano che: Parte_2 Parte_1
- avevano contratto matrimonio concordatario in Cafasse (TO) in data 16 aprile
1989 (Atto n. 2 parte 2 serie A - anno 1989 - Comune di Cafasse (TO)) in regime patrimoniale della comunione legale dei beni;
- dalla loro unione sono nati i figli a Ciriè il 28.10.1992 e Ciriè Per_4 Per_5
il 16.4.1995, entrambi maggiorenni ed autonomi;
- nel procedimento per la separazione consensuale i coniugi venivano autorizzati a vivere separati con provvedimento del 01.02.2003 del Presidente
Pag. 4 di 9 del. del Tribunale di Ivrea, e le condizioni della loro separazione venivano omologate con decreto di omologa del 02.02.23 n. 454/2023;
- tra le parti non vi era stata riconciliazione e chiedono, dunque, il divorzio.
All'udienza del giorno 5 marzo 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con provvedimento del 07.08.24 il P.M. ha così concluso: “V° il PM
conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti”.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può
proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale,
ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n.
55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che le parti venivano autorizzate a vivere separati con ordinanza del 01.02.2003 del Presidente del. del Tribunale di Ivrea, e le condizioni della loro separazione venivano omologate con decreto di omologa del 02.02.23 n. 454/2023; da allora la separazione dura ininterrottamente per
Pag. 5 di 9 concorde affermazione delle parti come riscontrata sul piano documentale,
dalle diverse residenze anagrafiche di ciascun coniuge.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Tra le parti è stato raggiunto un accordo per la definizione dei loro rapporti patrimoniali. Tale accordo, in quanto conforme alla legge, può essere recepito e ratificato dal Collegio. I figli ormai maggiorenni sono economicamente autosufficienti.
Le spese di procedura, in ragione del carattere concordato delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto, vanno compensate tra le medesime come richiesto.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M.,
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Cafasse (TO) tra e in data 16 Parte_1 Parte_2
aprile 1989, trascritto il 17 aprile 1989 nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune Cafasse (TO) al n. 2 parte 2 serie A - anno 1989; ordinando all'Ufficiale
dello Stato Civile del detto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000;
2) da atto che le parti hanno dichiarato e concordato quanto segue:
Pag. 6 di 9 - che si dichiarano economicamente autonomi e non si richiedono contributi per il rispettivo mantenimento;
- che a definizione dei rapporti della comunione de residuo che Parte_2
avrà diritto a riscuotere, contestualmente al deposito del presente
[...]
ricorso, l'importo di €15.356,06 che residua giacente sul libretto di risparmio postale nr. 28166313 cointestato ai coniugi ed aperto presso l'Ufficio Postale di
Cafasse, dando atto nulla oppone;
Parte_1
- che I buoni postali collegati al libretto di risparmio Nr. 28166313,
rispettivamente di €15.000,00 in scadenza il 10/10/2026 e di €25.000,00 in scadenza il 19/10/2024, verranno tra le parti così riparti: alla GN il Pt_2
buono di €15.000,00 ed al OR il buono di €25.000,00, con reciproca Pt_1
rinuncia dei coniugi a pretendere conguagli. Gli originali dei sopracitati buoni,
all'atto della sottoscrizione del presente ricorso, verranno rispettivamente consegnati al soggetto che dovrà procedere all'incasso;
- di definire i rapporti della comunione legale obbligandosi la GN Parte_2
con effetti obbligatori in forza del presente atto e con effetti reali a
[...]
rogito, a trasferire al marito, il OR , che a propria volta si Parte_1
obbliga ad acquisire, i diritti di proprietà in regime di comunione legale su tutti i terreni agricoli cointestati e, così, dei seguenti mappali:
-in Comune di Villanova Can.se: il mappale censito a catasto terreni al Foglio 6,
Particelle 176 (seminativo di classe U della superficie di 1631 mq, reddito dominicale €11,37, agrario €10,11) di cui all'atto pubblico Notaio del Per_1
12/01/1990, Repertorio n. 97007;
-in Comune di Cafasse: a) il mappale censito a catasto terreni al Foglio 8,
Particella 207 (prato irriguo di classe 2 della superficie di 1524 mq, reddito dominicale €11,02, agrario €9,44) di cui all'atto pubblico Notaio del Per_2
Pag. 7 di 9 04/05/2010, Repertorio n. 26335; b) il mappale censito a catasto terreni al Foglio
8, Particella 244 (prato irriguo di classe 2 della superficie di 1926 mq, reddito dominicale €13,93, agrario €11,94) di cui all'atto pubblico Notaio del Per_2
04/05/2010, Repertorio n. 26335; c) il mappale censito a catasto terreni al Foglio
8, Particella 141 (prato irriguo di classe 2 della superficie di 1163 mq, reddito dominicale €8,41, agrario €7,21) di cui all'atto pubblico Dr.ssa del Per_3
04/11/2014, Repertorio n. 9/2014; d) il mappale censito a catasto terreni al Foglio
8, Particella 186 (prato irriguo di classe 2 della superficie di 2459 mq, reddito dominicale €17,78, agrario €15,24) di cui all'atto pubblico Dr.ssa del Per_3
04/11/2014, Repertorio n. 9/2014; che la cessione immobiliare di cui sopra,
effettuata dalla signora e/o eredi e aventi causa, avverrà senza Pt_3
previsione di corrispettivo, avendo trattenuto la GN il Parte_2
saldo del libretto postale cointestato ai coniugi, come da previsione di cui sopra al capo 2) e dovrà essere perfezionata entro giorni 120 dalla pubblicazione della sentenza che pronuncerà la cessazione degli effetti civili del matrimonio, avanti al Notaio scelto dal OR ed a spese di questi, richiedendo i coniugi Pt_1
l'applicazione dei regime di esenzione fiscale di cui all'art. 19 legge n. 898/1970,
trattandosi di trasferimento immobiliare funzionale ed essenziale alla definizione bonaria dei rapporti della crisi matrimoniale;
- che con il buon fine degli impegni che si originano dal presente accordo, la
GN non avanza richieste in ordine agli eventuali redditi Parte_2
fondiari percepiti negli anni di matrimonio dal marito e sino alla data del rogito relativo al passaggio di proprietà, per l'affitto dei terreni agricoli facenti parte della comunione legale dei beni;
- di avere compiutamente risolto, definito e transatto ogni e qualsivoglia rapporto economico e patrimoniale discendente dall'intercorso rapporto di
Pag. 8 di 9 coniugio, compresi i rapporti derivanti dalla separazione, dando atto di null'altro avere più reciprocamente a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa.
3) Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 23 aprile
2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Rossella Mastropietro Alessandro ScialabbaIn caso di
diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
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