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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 25/11/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere r el.
Dott. Giovanni Battiato Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 277/2021 R.G., promosso
DA
, C.F. , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi residente nella Via Gentile B/6, elettivamente domiciliata in EL, presso lo Studio
Legale dell'Avv. Riccardo Lana, C.F. , che la rappresenta e C.F._2
difende giusta procura in atti
-appellante
CONTRO
, in persona del suo rappresentato e difeso, nel Controparte_1 Pt_2
giudizio di primo grado, dall'Avv. Claudia Cannizzo, C.F. , C.F._3
1 elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale di quest'ultima sito in EL, nella Via
Cattuti n. 5
-appellato contumace
E CONTRO
Controparte_2
(C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_1
in carica e legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso CP_3
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta, con sede in Via Libertà n. 174
-appellato contumace
Conclusione delle parti
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Caltanissetta
respinta ogni altra contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del presente
atto d'appello e in riforma della Sentenza n. 270/2021 emessa dal Tribunale di EL,
Giudice Unico Dott.ssa Flavia Strazzanti, pubblicata il giorno 08 giugno 2021,
Repertorio n. 312/2021, nella parte in cui, definitivamente pronunciando nel giudizio
contraddistinto con il n. 288/2016 R.G.A.C, ha respinto la domanda con valutazione
assorbente di ogni altra, in ragione della prescrizione del diritto esercitato, ritenere e
dichiarare:
- la imprescrittibilità dell'azione civile esperita da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
- che nato a EL (CL) il [...], in [...] tutore Controparte_1
come sopra rappresentato, è pertanto obbligato al pagamento in favore di Pt_1
di tutti danni dalla stessa subiti a causa dell'evento criminoso di cui è rimasto
[...]
vittima il proprio marito da quantificarsi nella complessiva somma di €. Persona_1
960.000,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data del fatto illecito al soddisfo, o che
2 risulteranno nel corso del giudizio e che la Corte riterrà di giustizia con valutazione
equitativa;
- in coerenza e per l'effetto, condannare nato a [...] il Controparte_1
25.09.1968, in persona del suo tutore come sopra rappresentato, al pagamento in favore
di di tutti danni dalla stessa subiti a causa dell'evento criminoso di cui è Parte_1
rimasto vittima il marito che risulteranno nel corso del giudizio o che la Persona_1
Corte riterrà di giustizia con valutazione equitativa, al valore attuale della moneta e con
rivalutazione annuale dalla data dell'evento, oltre interessi compensativi nella misura
legale sul capitale devalutato alla data dell'evento e poi rivalutato annualmente fino alla
data di pubblicazione della sentenza e agli interessi nella misura legale sulla cifra
complessiva dalla data della sentenza fino al saldo.”
PREMESSA IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 269/2021, il Tribunale di EL rigettava la domanda proposta da
, volta ad ottenere il risarcimento del danno patito a seguito dell'omicidio Parte_1
del proprio coniuge, ucciso in data 27 novembre 1990 da Persona_1 CP_1
, come accertato dalla Corte di Assise di Caltanissetta, con sentenza n. 6/2000,
[...]
parzialmente riformata dalla Corte di Assise di Appello del medesimo distretto, giusta sentenza del 6.11.2001, divenuta irrevocabile il 13.1.2002.
Ed invero, la Corte dichiarava NT OR colpevole del reato di strage in cui perse la vita condannandolo, previa concessione delle attenuanti ex art. 8 Persona_1
D.L. n. 152/1991, alla pena della reclusione per anni 13, ridotta in appello ad anni 11.
La domanda attorea, proposta con citazione del 18 febbraio 2016 rivolta sia all'autore del reato quanto al
[...]
– era Controparte_4
volta a conseguire il risarcimento del danno nonché il titolo necessario per accedere al
3 Fondo di Rotazione per la Solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso di cui alla legge n. 512/1999.
Il Tribunale di EL, tuttavia, rigettava la domanda in virtù della avvenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno, fondando la propria motivazione sul disposto dell'art. 2947 c.c., il cui terzo comma prevede che se il reato si è estinto per prescrizione o è intervenuta una sentenza irrevocabile nel giudizio penale, così come accaduto nel caso di specie, il diritto al relativo ristoro si prescrive nel termine indicato nei primi due commi dell'articolo, e cioè nel termine di cinque anni (trattandosi di danno derivante da fatto illecito), con decorrenza, però, dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, ossia, nel caso di specie, dal 13 gennaio 2002.
Avverso la superiore sentenza proponeva appello , affidando le proprie Parte_1
censure ad un unico motivo di impugnazione e reiterando nel merito la sussistenza dei presupposti per l'invocato ristoro.
In particolare, l'appellante contestava la decisione di primo grado laddove il Tribunale
aveva rigettato la domanda sull'assunto per cui, essendo intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, non avrebbe potuto estendersi al giudizio civile il più lungo termine di prescrizione previsto per il reato posto a fondamento della domanda di ristoro.
Evidenziava sul punto che il reato di strage oggetto di condanna a carico del
NT era punito con la pena dell'ergastolo e che, pertanto, ai sensi dell'art. 157 c.p.,
risultava imprescrittibile, così come imprescrittibile doveva considerarsi il diritto al risarcimento del danno.
Sotto altro profilo, riteneva poi errata l'applicazione dell'art. 2947 co. 3, c.c., atteso che nel giudizio penale non si era mai costituita parte civile. Parte_1
4 Nel merito, parte appellante rilevava la sussistenza del nesso causale tra la condotta lesiva e l'evento, in virtù delle risultanze processuali che avevano portato alla condanna penale dell'imputato.
Quanto ai presupposti per accedere al Fondo di Solidarietà, rappresentava come ininfluente dovesse considerarsi il rilievo sollevato dalla difesa avversaria nel primo grado di giudizio in ordine alla presenza del presso l'abitazione del cognato Persona_1
pregiudicato in un periodo di conclamata guerriglia, atteso che la notifica dell'atto di citazione da parte all' Parte_3
era stata effettuata quale mera denuntiatio
[...]
litis, avendo l'appellante già preannunciato di voler proporre successivamente autonoma domanda per accedere al Fondo di Rotazione ex legge n. 512 del 1999.
Rispetto alle voci di danno, invocava i seguenti importi: € 400.000,00 per danni patrimoniali, attesa la privazione dell'aspettativa al contributo economico del marito;
€
300.000,00 per danno morale, in virtù della perdita irreversibile del rapporto parentale;
€
260.000,00 per danno biologico, alla vita di relazione ed esistenziale, stante la menomazione del bene salute ascrivibile al significativo trauma subìto a causa della perdita del marito.
Gli appellati, pure raggiunti da regolare notifica, a mezzo pec, dell'atto introduttivo,
non provvedevano a costituirsi rimanendo contumaci.
La Corte, all'esito dell'udienza del 28 novembre 2024, disposta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., poneva la causa in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello risulta infondato e, non meritevole, in quanto tale, di accoglimento.
Quanto alla penale responsabilità di per l'omicidio di Controparte_1 Per_1
commesso a EL il 27 novembre 2001, si osserva che lo stesso - con
[...] CP_1
5 sentenza n. 6/2000 della Corte di Assise di Caltanissetta emessa in data 25/02/2000,
riformata parzialmente solo sulla pena dalla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta
con sentenza del 6.11.2001, irrevocabile in data 13.1.2002 - è stato ritenuto colpevole e condannato alla pena ritenuta di giustizia, a titolo di concorso, per l'omicidio aggravato di materialmente commesso da e , i quali Persona_1 Parte_4 CP_5
uccidevano con premeditazione, a colpi di arma da fuoco, lo stesso (cfr. Persona_1
quanto si legge al capo G dell'imputazione).
Il delitto di omicidio aggravato in danno del , avvenuto a EL il 27 novembre Per_1
1990, ascritto al capo G dell'imputazione a titolo di concorso a è Controparte_1
stato dal giudice penale unificato, applicato il vincolo della continuazione, al delitto più
grave di strage, previsto e punito dall'art. 422 c.p., ascritto anch'esso a titolo di concorso al (cfr. capo A della imputazione in relazione ai fatti accaduti a EL Controparte_1
il 27 novembre 1990 presso la sala giochi di Corso Vittorio Emanuele n. 112 in cui morivano tre persone e altre sei rimanevano ferite).
Dal certificato storico di famiglia depositato in atti, risulta che la famiglia della vittima primaria nato a [...] il [...], era composta, alla data della sua morte, Persona_1
dalla moglie (nata a [...] il [...] e coniugata con il Parte_1 Persona_1
12/09/1981) e dai quattro figli (nata a [...] il [...]), CP_6 [...]
(nata a [...] il [...]), (nata a [...] il [...]) e Per_2 Persona_3
(nato a [...] il [...]). CP_7
Il Giudice di prime cure ha ritenuto prescritto il diritto al risarcimento del danno azionato con atto di citazione notificato nel 2016 dal coniuge della vittima primaria Pt_1
sul rilievo che la sentenza penale di condanna nei confronti di
[...] CP_1
per l'omicidio di fosse divenuta irrevocabile il 13 gennaio 2002
[...] Persona_1
e che l'art. 2947, terzo comma, seconda parte, del codice civile, come eccepito in prime cure dalla difesa del convenuto escluderebbe l'applicazione Controparte_1
6 dell'art. 2947, terzo comma, prima parte cod. civ. e comporterebbe che la domanda di danni vada rigettata in quanto prescritta una volta decorsi i cinque anni dalla irrevocabilità
della sentenza di condanna.
L'appellante sostiene che la decisione del Tribunale di EL di dichiarare prescritto il diritto al risarcimento del danno dalla stessa azionato, sia frutto di un'erronea interpretazione dell'art. 2947 c.c., norma che, ad avviso dell'appellante, giammai potrebbe permettere, nel caso di danni civili cagionati da reati imprescrittibili ex art. 157
c.p. (quali il reato di strage e quello di omicidio aggravato), di dichiarare prescritto il diritto al risarcimento azionato in sede civile da un prossimo congiunto della vittima.
La Corte ritiene che le argomentazioni svolte dall'appellante risultino prive di pregio.
La Suprema Corte ha ripetutamente chiarito (cfr. da ultimo Cass. n. 5766/2024 in motivazione), che ai sensi dell'art. 2947 cod. civ., deve distinguersi se per la fattispecie penale sia o meno stabilita una prescrizione più breve o più lunga di quella prevista per la fattispecie aquiliana: a) nel primo caso (prescrizione per il reato più breve) si applicano i primi due commi dell'art. 2947 cod. civ.: il diritto al risarcimento si prescrive in cinque anni o, nel caso di danno prodotto dalla circolazione di veicoli di ogni specie, in due anni
(art. 2947, primo e secondo comma, cod. civ.); b) nel secondo caso (prescrizione per il reato più lunga), occorre ulteriormente distinguere:
- 1) se il processo penale non è stato promosso (Cass. n. 3865/2004; Cass. n.
24988/2014; Cass. n. 2350/2018) oppure è stato promosso ma si è concluso con una sentenza dichiarativa di estinzione del reato per prescrizione (Cass. n. 19566/2004; Cass.
n. 22883/2007), si applica la prescrizione più lunga anche all'azione civile con decorrenza dalla data del fatto;
dunque, se è dichiarata la prescrizione del reato, deve ritenersi prescritto anche il diritto al risarcimento (art. 2947, terzo comma, primo periodo);
- 2) se, invece, il processo penale si è concluso con sentenza dichiarativa di estinzione del reato per ragioni diverse dalla prescrizione (remissione di querela, morte
7 dell'imputato, amnistia, ecc.; Cass. n. 22883/2007, cit.) oppure con sentenza irrevocabile,
di condanna (rispetto alla quale opera anche l'effetto di cui all'art. 2953 cod. civ.), di assoluzione o anche di patteggiamento, che non pregiudichi l'azione risarcitoria (Cass. n.
3762/2007; Cass. n. 25042/2013; Cass. n. 2694/2021; Cass. n.3 1157/2023; Cass., Sez.
Un., n. 8348/2013), si applica la prescrizione prevista per il fatto illecito aquiliano, ma con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data della sentenza irrevocabile
(art. 2947, terzo comma, secondo periodo, cod. civ.).
Nel caso di specie, è stato condannato dal Giudice penale sia per Controparte_1
il reato di strage sia per il reato di omicidio aggravato di con sentenza Persona_1
divenuta irrevocabile in data 13 gennaio 2002.
E però, ha sostenuto l'appellante che - ricorrendo, nel caso di specie, un'ipotesi di reato imprescrittibile, dato il necessario riferimento alla pena prevista in astratto e non a quella concretamente applicata - parimenti imprescrittibile dovrebbe considerarsi il diritto al risarcimento del danno derivante da quel reato, secondo la disposizione di cui all'art. 2947
co. 3 primo periodo c.c., senza che alcuna influenza potesse rivestire l'intervento di una sentenza irrevocabile di condanna.
Si osserva, tuttavia, che la circostanza per cui sia il reato di omicidio aggravato sia il reato di strage commessi da siano astrattamente puniti con pene che Controparte_1
rendono i reati stessi imprescrittibili a norma dell'art. 157 c.p. non esclude l'operatività
della norma dell'art. 2947, terzo comma, secondo periodo, cod. civ.
Ed invero, la diversa interpretazione sostenuta dall'appellante, secondo cui la norma dell'art. 2947, terzo comma, secondo periodo, cod. civ. non opererebbe quando la sentenza irrevocabile di condanna emessa dal Giudice penale concerna un reato in astratto imprescrittibile secondo la originaria disciplina dell'art. 157 c.p. (quali la strage e l'omicidio aggravato), non trova alcun conforto nel dettato normativo.
8 A ciò si aggiunga che, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, “Se
l'illecito civile è considerato dalla legge come reato per il quale è prevista una
prescrizione più lunga ed il giudizio penale si è concluso con sentenza irrevocabile di
assoluzione non pregiudicante l'azione civile, a questa si applica la prescrizione prevista
per il fatto illecito aquiliano, ma con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla
data della sentenza irrevocabile” (cfr. Cass. civ. n. 13052/2024).
Ed ancora, la Corte di Cassazione, in materia, non solo non ha mai escluso l'operatività
dell'art. 2947 co. 3 secondo periodo c.c., ma ha espressamente riconosciuto che “Ai fini
della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del
danno da fatto illecito, nei casi previsti dall'art. 2947, comma 3, secondo periodo, c.c.,
nella nozione di sentenza penale irrevocabile devono ritenersi ricomprese le ipotesi in
cui il procedimento penale per gli stessi fatti causativi di responsabilità civile non abbia
avuto un esito fausto per il danneggiato” (cfr. Cass. civ. n. 4845/2025).
A nulla vale obiettare, come indicato nell'atto di gravame, che l'appellante non si è
mai costituita parte civile nel processo penale a carico del NT, in quanto ritiene questa Corte di aderire all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità alla cui stregua la possibilità di posticipazione del termine di decorrenza della prescrizione al momento del passaggio in giudicato della sentenza penale, “presuppone la necessaria identità della
posizione di danneggiato con quella di parte lesa della condotta criminosa, ancorché non
sia richiesta la costituzione di parte civile nel giudizio penale” (Cass. 26/07/2019, n.
20363).
E ciò in quanto il danneggiato, legittimato alla costituzione di parte civile, può far affidamento sulla pendenza del processo penale a prescindere dalla sua scelta di esercitare all'interno dello stesso l'azione risarcitoria, con il favorevole effetto, riconosciuto nel caso di specie dal Tribunale, di postergare alla data della sentenza irrevocabile il dies a quo della decorrenza del termine di prescrizione.
9 Senza contare che anche l'orientamento difforme, che attribuisce rilevanza alla costituzione di parte civile rispetto all'applicabilità dell'art. 2947 co. 3 secondo periodo c.c., si fonda sul rilievo sistematico del principio sancito dall'art. 2935 cod. civ., a norma del quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, di talchè questa decorrenza, in assenza di un atto interruttivo, non risentirebbe della mera pendenza del processo penale, con l'effetto di retrodatare il dies a quo al momento del fatto.
Ne deriva che l'irrilevanza della costituzione di parte civile rispetto al processo penale conclusosi con sentenza irrevocabile risponde alla duplice e parimenti significativa esigenza di assicurare al danneggiato la possibilità di far valere l'accertamento contenuto nella sentenza penale accertativa del reato rispetto al quale è parte lesa (pur non costituita parte civile) e a quella di tutelare l'affidamento della persona offesa dal reato sulla pendenza del processo penale.
Non è un caso invero che nella fattispecie in esame la stessa appellante ha fondato tutte le difese nel merito proprio sull'accertamento compiuto in sede penale.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il Tribunale di EL ha dunque correttamente interpretato la norma di cui all'art. 2947, terzo comma, secondo periodo,
cod. civ. ritenendo prescritto il diritto al risarcimento del danno azionato dalla . Pt_1
Ed invero, a fronte di un'irrevocabilità della sentenza acquisita in data 13 gennaio
2002, l'atto di citazione per il conseguimento del relativo ristoro in sede civile è stato notificato soltanto nel 2016, a ben 16 anni di distanza.
Il rigetto del primo motivo di appello comporta l'assorbimento di ogni altra questione nel merito della pretesa, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Atteso che né né il si sono costituiti in Controparte_1 Controparte_2
sede di gravame, le spese del grado sono dichiarate irripetibili.
10 In ragione del rigetto dell'appello si deve dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-
quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012,
della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, definitivamente pronunciando,
- conferma la sentenza del Tribunale di EL n. 229/2021, pubblicata in data 8 giugno
2021, appellata da;
Parte_1
- dichiara irripetibili le spese del grado;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1,
comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Caltanissetta, il 17.9.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lucia Insinga Dott. Roberto Rezzonico
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