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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 20/06/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. n. 6597/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6597/2024 V.G., introdotta con ricorso depositato in data 14/11/2024 da:
(CF ) Parte_1 C.F._1 con l'avv. IMPARATO ROBERTO e l'Avv. CUNIAL VANIA
e:
AN DI EN (CF ) C.F._2 con l'avv. IMPARATO ROBERTO e l'Avv. CUNIAL VANIA con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Avente per oggetto: cumulo della domanda di separazione consensuale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la separazione personale e di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse. La separazione tra le parti è stata pronunciata con sentenza del
17/12/2024, all'esito della pronuncia della quale la causa è stata rimessa sul ruolo vista la domanda di divorzio proposta cumulativamente ex art. 473 bis.49 c.p.c.
Trascorso il termine di legge, le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ., depositate il
05/06/2025, in sostituzione dell'udienza del 17/06/2024 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, precisando che non sussistono possibilità di riconciliazione e dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al
RG n. 6597/2024 V.G.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 05/08/1990 da Parte_1
(n. a Somma Vesuviana (NA) il 28/05/1964) e AN DI EN, (n. a Gela (CL) il
[...]
18/04/1963), trascritto al n. 89, parte II, Serie A, anno 1990 del registro degli atti di matrimonio del
Comune di SOMMA VESUVIANA (NA) alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“Si chiede che il Tribunale voglia provvedere alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 05.08.1990 nel Comune di Somma Vesuviana (NA), annotato nel registro degli atti di matrimonio Anno
1990, Parte II, Serie A, n. 89, ordinandosi le necessarie trascrizioni.”
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di SOMMA VESUVIANA (NA) di procedere all'annotazione della sentenza.
- Dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
- Spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio del 17/06/2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera