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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 131/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
GRASSO SALVATORE, Relatore
RESCIGNO MARCELLO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 392/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - Piva_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr. Lazio E Abruzzo-Um-Sot Di Latina - Indirizzo_1 Loc.tre Ponti 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MUO190012362U GIOCHI-LOTTERIE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 974/2025 depositato il
17/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: preliminarmente chiede l'estromissione delle controdeduzioni perchè tardive ed insiste nell'accoglimento del ricorso
Resistente: chiede il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. MUO190012362U, notificatole dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in data 15.01.2025, mediante il quale è stato accertato in capo alla società - in qualità di coobbligato solidale con il Sig. Nominativo_1 che gestiva un centro di trasmissioni dati per le scommesse ivi raccolte, la debenza dell'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 'Imposta unica sulle scommesse', per l'anno d'imposta 2019, determinata in € 8.403,16, e sanzioni pari a € 10.083,79. La stessa ricorrente ha eccepito che: 1) La società Ricorrente_1 Ltd è stata discriminata nell'accesso al sistema concessorio italiano: illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 220/2010, con specifico riferimento alla ratio legis individuata nell'art. 1 comma 64; II)
L'Imposta Unica dal 2016 è un'imposta diretta, calcolata sui ricavi: illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione e/o falsa applicazione della Legge n.208/2015; III) Incompatibilità della disciplina nazionale in relazione al diritto comunitario e ai principi costituzionali;
IV) Violazione degli artt. 8 del D. Lgs.
546/1992, 5, comma 1 e 6, comma 2, L.472/1997 e 10, comma 3, L. 212/2000, inerente all'applicazione dell'esimente dell'obiettiva condizione di incertezza.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si è costituita in giudizio ribadendo la legittimità del proprio operato e la fondatezza della pretesa tributaria.
In data odierna la causa viene assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente deduce che la normativa in materia di imposta unica consentirebbe di distinguere due categorie di operatori: quella dei concessionari che esercitano attività lecita (D.lgs. 504/1998) e quella dei soggetti che esercitano una attività illecita, in assenza di concessione e/o di autorizzazione (L. 220/2010).
Sostiene che in realtà la giurisprudenza unionale e nazionale avrebbe creato una terza categoria di operatori, nella quale rientrerebbero a pieno titolo il gruppo Ricorrente_1 e i suoi CTD. La legittimazione di detta società a operare in Italia tramite i suoi CTD sarebbe stata definitivamente riconosciuta da quattro sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE 6 novembre 2003, causa C-243/01, Gambelli;
6 marzo 2007, cause riunite C-338/04, C-359/04 e C-360/04, Placanica e altri;
16 febbraio 2012, cause riunite C-70/10 e C-72/10, Costa e Cifone;
e 28 gennaio 2016, causa
C-374/14, Laezza), in applicazione degli artt. 49 ss. e 56 ss. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, con accertamento dell'illegittimità e della reiterata discriminazione della società nell'accesso al sistema concessori italiano. Per tale ragione, la società non avrebbe mai potuto ottenere, in occasioni delle gare indette, una concessione per lo svolgimento delle attività in questione, con preclusione del collegamento al “totalizzatore nazionale”. Al bookmaker comunitario dovrebbe essere riconosciuto – in tesi – lo status di “soggetto sanato dalla giurisprudenza”, tale da costituire una “eccezione alla regola” nel panorama normativo italiano. In tal senso, si sarebbe espresso anche il Consiglio di Stato, con le sentenze nn.1685/2022 e 6604/2022.Diversamente da quanto sostenuto dall'amministrazione, le suddette sentenze avrebbero riconosciuto che la Corte di Giustizia avrebbe dato genesi ad una sorta di sanatoria giurisprudenziale in favore dei soli operatori discriminati, vale a dire degli operatori ai quali è stato impedito di partecipare alle procedure indette per il rilascio delle concessioni per la raccolta delle scommesse. In tale quadro, la ricorrente censura vizi di violazione di legge a sostegno della pretesa a vedersi riconosciuto lo stesso trattamento spettante a titolari di provvedimento concessorio ovvero regolarizzati con contestazione, dunque, dell'operato dell'amministrazione, la quale avrebbe illegittimamente applicato per la determinazione degli importi la misura del triplo di cui all'art. 1, comma 644, lett. g) L. 190/2014, in ragione della mancata adesione alla regolarizzazione. Vengono, inoltre, prospettati profili di non conformità unionale e di illegittimità costituzionale degli artt. 1 - 3 del d.lgs.
23.12.1998 n. 504, come modificati dall'art. 1 co. 64 e 66 lett. b), della legge di stabilità 2011,
e dell'art. 1, comma 644, lett. g), l. 190/2014, in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost..
L'atto impugnato, inoltre, sarebbe illegittimo per insussistenza del presupposto impositivo, per l'assenza di riscontri circostanziati e puntuali e per la mancanza di qualsiasi riscontro probatorio, nonché per omessa indicazione delle modalità per procedere alla notifica, in via telematica, del ricorso con chiara specificazione dell'indirizzo pec dell'Ufficio che ha emesso l'atto impugnato. La Ricorrente_1 avanza, pertanto, la pretesa a pagare le imposte alle stesse condizioni e modalità del concessionario;
inoltre, la qualifica di “gestore” delle scommesse dovrebbe essere allocata in via esclusiva sul bookmaker e non sul CTD, come chiarito sia dalla giurisprudenza unionale che nazionale richiamata in ricorso. Oltre ai rinvii pregiudiziali sollecitati, la ricorrente ha richiesto, in via subordinata,
l'accertamento dell'assenza, nella fattispecie, sia del dolo che della colpa, previsti dall'art. 5, comma 1, D.
Lgs. n. 472/1997.
I motivi prospettati non possono essere condivisi. In verità le questioni oggetto del presente giudizio sono state compiutamente affrontate sia dalla Corte costituzionale sia dalla giurisprudenza unionale, oltre che in numerose pronunce della Corte di cassazione (cfr., ex multis, Cass. 8907-8911/2021, 9079-9081/2021, 9144- 9153/2021,
9160/2021,9162/2021,9168/2021,9176/2021, 9178/2021, 9182/2021, 9184/2021, 9160/2021,9516/2021,
9528-9537/2021,9728- 9735/2021, 9292/202; 813/2023). La Corte costituzionale (con la sentenza 23 gennaio 2018, n. 27) ha dato atto dell'incertezza correlata all'interpretazione dell'art. 3 del D.Lgs. 504/98 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010 (nel senso che era incerto se la pretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio), ma ha riconosciuto che il legislatore con l'art.1, comma 66, della legge n. 220 del 2010, da un lato ha stabilito che l'imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e, d'altro canto, ha esplicitato l'obbligo delle ricevitorie operanti, come nel caso in esame, per conto di bookmakers privi di concessione al versamento del tributo e delle relative sanzioni. A questo riguardo, ha escluso che l'equiparazione, ai fini tributari, del gestore per conto terzi, del gestore per conto proprio (ossia al bookmaker) sia irragionevole. Entrambi i soggetti, difatti, partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento dell'attività di organizzazione ed esercizio delle scommesse soggetta a imposizione. La
Corte costituzionale ha concluso rilevando, quanto al ricevitore, che l'attività gestoria che costituisce il presupposto dell'imposizione va riferita alla raccolta delle scommesse, il volume delle quali determina anche la provvigione della ricevitoria e per conseguenza il suo stesso rischio imprenditoriale. Né, ha aggiunto la Corte, la scelta di assoggettare all'imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione viola il principio di capacità contributiva, nei limiti in cui il rapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi e il bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato. Ciò perché, attraverso la regolazione delle commissioni, il titolare della ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera. La rivalsa svolge, quindi, funzione applicativa del principio di capacità contributiva, poiché redistribuisce tra i coobbligati, bookmaker e ricevitoria, che hanno comunque realizzato, sia pure in vario modo, il presupposto impositivo, il carico fiscale in relazione alla partecipazione di ognuno a tale realizzazione. Per conseguenza, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. n. 504/98 e dell'art. 1, comma 66, lettera b), della I. n.
220/10, nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d'imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. In quel periodo non si può difatti procedere alla traslazione dell'imposta, perché l'entità delle commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si è già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla I. n. 220/10. La Corte ha anche chiarito che, in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione della natura interpretativa dell'art. 1, comma 66, lettera b), della I. n.
220/10, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore. Ne consegue anzitutto che per le annualità di imposta antecedenti al 2011 non rispondono le ricevitorie, ma rispondono i bookmaker, con o senza concessione, in base alla combinazione degli artt. 3 del d.lgs. n. 504/98 e 1, comma 66, lett. a), della l. n. 220/10, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale. Ferma restando, dunque, per tutti i periodi di imposta la responsabilità del bookmaker, in relazione al ricevitore a tale conclusione deve pervenirsi per le annualità a decorrere dal 2011. La suddetta ragione di incostituzionalità, tuttavia, non è stata ravvisata per i rapporti successivi al 2011 – quali quelli che vengono in rilievo nel presente giudizio – non solo per gli eventuali rapporti negoziali perfezionati dopo l'entrata in vigore della norma interpretativa, ma anche per i rapporti che, seppure sorti in data antecedente, si sono protratti oltre l'entrata in vigore della medesima norma. In entrambi i casi, infatti, la disposizione interpretativa del 2010 costituisce parametro normativo di riferimento per definire negozialmente l'assetto di interessi delle parti, sia in caso di rapporti sorti successivamente che per quelli già sorti edestinati a protrarsi, potendo le parti, alla luce e tenendo conto proprio della scelta normativa di assoggettare al tributo anche i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, rimodulare la regolazione negoziale delle commissioni al fine di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera la ricevitoria. In questo ambito, invero, la solidarietà dell'obbligazione e la correlata possibilità di traslazione dell'imposta sono, infatti, destinate ad influire sulla stessa portata della regolazione negoziale delle commissioni tra le parti, che, anche quando i rapporti economici siano rimasti invariati, ossia non siano stati oggetto di modifiche o di nuovi accordi in conseguenza della legge n. 220 del 2010, assume, necessariamente, un valore di conformità e adeguatezza rispetto alla nuova configurazione legale del rapporto.
Quanto al presupposto oggettivo dell'imposta, non può che rilevarsi che l'art. 3 del suddetto D. Lgs. n.
504/88, stabilisce che «soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse»; a norma dell'art.1, comma 66, della l. n. 220/10 «a)
(...) l'imposta unica (...) è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal ministero dell'economia e delle finanze amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) l'art. 3 del d. Lgs. [n. 504/1998] si interpreta nel senso che soggetto passivo dell'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni». La giurisprudenza sopra richiamata ha, altresì, chiarito, che il solo riferimento è alla concessione rilasciata dall'amministrazione finanziaria – che peraltro anche ove assente, in presenza dell'attività di gioco, non impedisce la debenza del tributo – e non alla autorizzazione di cui all'art. 88 TULPS, la cui assenza è a questi fini del tutto priva di rilievo. Ai fini della territorialità dell'imposizione, inoltre, non rileva la conclusione del contratto di scommessa, poiché il fatto imponibile è la prestazione di servizi consistente nell'organizzazione del gioco da parte del ricevitore e nella raccolta delle scommesse, che consiste, in relazione a ciascun scommettitore, nella valida registrazione della scommessa, documentata dalla consegna allo scommettitore della relativa ricevuta, attività, queste, tutte svolte in Italia. Neppure emergono profili di contrasto con la disciplina unionale. Come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione precedentemente indicata, l'imposta di cui si discute non ha natura armonizzata;
sicché i giochi d'azzardo rilevano, ai fini del diritto dell'Unione, in relazione alle norme concernenti la libera prestazione di servizi presidiata dall'art. 56 del TFUE (Corte giust. 26 febbraio 2020, causa C-788/18, punto 17); inoltre, nel settore dei giochi d'azzardo con poste in danaro, secondo costante giurisprudenza della Corte di giustizia, gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione dell'incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative dell'ordine sociale in generale, costituiscono motivi imperativi d'interesse generale atti a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi: di conseguenza,in assenza di un'armonizzazione unionale della normativa sui giochi d'azzardo, ogni Stato membro ha il potere di valutare, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità (Corte giust. 24 ottobre
2013, causa C-440/12, punto 47; 8 settembre 2009, causa C-42/07). L'Italia ha proceduto a questa valutazione, dichiarando, nel comma 64 dell'art. 1 della I. n. 220/10, i propri obiettivi, tra i quali si colloca «...l'azione per la tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore»; la prevalenza dell'ordine di valori di ciascuno Stato membro comporta che gli Stati membri non hanno l'obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati, al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio della rispettiva competenza fiscale
(Corte giust. in causa C-788/18, cit., punto 23; per analogia, Corte giust. 1° dicembre
2011, causa C- 253/09, punto 83). In questo contesto la normativa italiana ha superato il vaglio della giurisprudenza unionale, avendo la Corte di Giustizia escluso qualsivoglia discriminazione tra quote bookmaker quote nazionali e quote bookmaker quote esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti (punto 21 di Corte giust. in causa C-788/18).
Come correttamente dedotto dall'Agenzia resistente, la giurisprudenza della Corte di giustizia ha inequivocabilmente affermato che «l'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i Centri di
Trasmissione di Dati stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro ,indipendentemente dall'ubicazione della sede di tali operatori e dall'assenza di concessione per l'organizzazione delle scommesse».
A quanto esposto va anche aggiunto - come rimarcato dalla Corte Costituzionale nella sentenza sopra richiamata - la scelta legislativa «risponde ad un'esigenza di effettività del principio di lealtà fiscale nel settore del gioco, allo scopo di evitare l'irragionevole esenzione per gli operatori posti al di fuori del sistema concessorio, i quali finirebbero per essere favoriti per il solo fatto di non aver ottenuto la necessaria concessione». In tale quadro, è stato anche evidenziato che nel settore dei giochi d'azzardo il ricorso al sistema delle concessioni costituisce «...un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti» (Corte giust. 19 dicembre 2018, causa C375/17, Nominativo_2 e Ricorrente_1, punto 66, richiamata al punto 18 della sentenza in causa C-788/18, cit.); e ciò in conformità agli obiettivi perseguiti dal legislatore italiano, come puntualmente rimarcato dalla Corte di giustizia;
di qui l'esclusione, anche con riguardo alla posizione del centro trasmissione dati, di qualsiasi restrizione discriminatoria. E' pacifico in causa che nessuna concessione è stata rilasciata alla Ricorrente_1 e, del resto, ogni contestazione avverso la preclusione al rilascio della concessione avrebbe dovuto costituire oggetto di azioni tempestivamente proposte nella sede giurisdizionale propria, inerendo all'esercizio del potere autoritativo da parte dell'amministrazione. Né, ai fini pretesi dalla parte ricorrente, può riconnettersi rilievo ad alcune pronunce penali, stante la diversità di presupposti e l'autonomia tra il processo penale e quello tributario, senza che emergano, nella fattispecie, profili di interferenza. Deve anche evidenziarsi che il tributo che qui rileva è differente da una imposta sulla cifra di affari per le ragioni puntualmente evidenziate dall'Agenzia resistente: riguarda unicamente operazioni relative all'esercizio delle scommesse, irrilevanti a fini IVA;
non tiene conto del valore aggiunto di ciascuna, difettando nel sistema il meccanismo della detrazione IVA e applicandosi il tributo all'importo scommesso;
è calcolato senza alcun riconoscimento di deduzione degli acquisti di beni e servizi inerenti effettuati nel periodo in cui sono poste in essere le operazioni di scommessa. Va inoltre osservato che, con la sentenza del 24 ottobre 2013, causa C-440/12, la Corte di Giustizia ha statuito quote che in forza dell'art. 401 Dir. IVA le disposizioni di (tale) direttiva non vietano ad uno Stato membro di mantenere o introdurre imposte (...) sui giochi e sulle scommesse, (...) e qualsiasi imposta, diritto o tassa che non abbia il carattere di imposta sul volume d'affari. La formulazione di tale articolo non osta, pertanto, a che gli Stati membri assoggettino un'operazione all'IVA, nonché, in modo cumulativo, a un tributo speciale non avente il carattere d'imposta sul volume d'affari (quest'ultimo riferimento è rivolto a
Corte di Giustizia UE, sentenza dell'8 luglio 1986, causa C-73/85). La giurisprudenza sopra richiamata ha, quindi, affermato che: “l'art.401 Dir. 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con la stessa, art. 135, par. 1, lett. i), deve essere interpretato nel senso che l'imposta sul valore aggiunto e un tributo speciale nazionale sui giochi d'azzardo possono essere riscossi in modo cumulativo, a condizione che siffatto ultimo tributo non abbia il carattere di un'imposta sul volume d'affari inoltre, la
Dir.2006/112, art. 1 par. 2, prima frase, e l'art. 73, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una disposizione o a una prassi nazionale secondo cui, per la gestione di apparecchi per giochi d'azzardo con possibilità di vincita, l'importo dei proventi di cassa di tali apparecchi dopo che è trascorso un determinato periodo di tempo viene considerato come base imponibile”.
E' peraltro significativo il fatto, pacifico, che - come segnalato dall'Agenzia resistente e direttamente riscontrato dalle numerose, recenti ordinanze della Corte di cassazione - la Ricorrente_1 ha presentato reiterate domande di definizione agevolata delle liti pendenti, formulando istanza di rinvio dei giudizi pendenti, non constando, tuttavia, che le procedure in questione siano addivenute a positiva conclusione;
peraltro, neppure risultano comprovate, con evidenze oggettive, certe e connotate da significatività, le iniziative meramente asserite, preordinate a provvedere al pagamento delle imposte alle medesime condizioni del concessionario statale. Neppure le ulteriori deduzioni articolate in ricorso sono suscettibili di favorevole apprezzamento, dovendosi rilevare la genericità delle deduzioni volte a contestare il metodo di calcolo dell'imposta unica evasa, stante l'omessa allegazione di elementi idonei a supporto, utili ai fini dell'accertamento analitico. Del pari, non emergono lacune sotto il profilo dell'istruttoria svolta dall'amministrazione e della motivazione alla basedell'attoimpugnato,adeguatamente esaustivo in relazione a tutti gli elementi essenziali, come, peraltro, reso evidente dalla consistenza e ampiezza delle censure dedotte con il ricorso introduttivo del presente giudizio, tempestivamente proposto. Sono infondate, infine, le deduzioni incentrate sulla sussistenza dei requisiti per escludere l'irrogazione delle sanzioni, in quanto, come sopra evidenziato e come chiarito dalla Corte Costituzionale, ogni incertezza deve ritenersi venuta meno con la disposizione interpretativa del 2010. La condotta tenuta dalla società è stata pertanto connotata sotto il profilo soggettivo da piena consapevolezza e deliberata volontà non giustificata da una obbiettiva incertezza di interpretazione della normativa in materia.
Il ricorso, deve essere rigettato e le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 1191,20 omnicomprensive.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
GRASSO SALVATORE, Relatore
RESCIGNO MARCELLO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 392/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - Piva_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr. Lazio E Abruzzo-Um-Sot Di Latina - Indirizzo_1 Loc.tre Ponti 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MUO190012362U GIOCHI-LOTTERIE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 974/2025 depositato il
17/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: preliminarmente chiede l'estromissione delle controdeduzioni perchè tardive ed insiste nell'accoglimento del ricorso
Resistente: chiede il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. MUO190012362U, notificatole dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in data 15.01.2025, mediante il quale è stato accertato in capo alla società - in qualità di coobbligato solidale con il Sig. Nominativo_1 che gestiva un centro di trasmissioni dati per le scommesse ivi raccolte, la debenza dell'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 'Imposta unica sulle scommesse', per l'anno d'imposta 2019, determinata in € 8.403,16, e sanzioni pari a € 10.083,79. La stessa ricorrente ha eccepito che: 1) La società Ricorrente_1 Ltd è stata discriminata nell'accesso al sistema concessorio italiano: illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 220/2010, con specifico riferimento alla ratio legis individuata nell'art. 1 comma 64; II)
L'Imposta Unica dal 2016 è un'imposta diretta, calcolata sui ricavi: illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione e/o falsa applicazione della Legge n.208/2015; III) Incompatibilità della disciplina nazionale in relazione al diritto comunitario e ai principi costituzionali;
IV) Violazione degli artt. 8 del D. Lgs.
546/1992, 5, comma 1 e 6, comma 2, L.472/1997 e 10, comma 3, L. 212/2000, inerente all'applicazione dell'esimente dell'obiettiva condizione di incertezza.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si è costituita in giudizio ribadendo la legittimità del proprio operato e la fondatezza della pretesa tributaria.
In data odierna la causa viene assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente deduce che la normativa in materia di imposta unica consentirebbe di distinguere due categorie di operatori: quella dei concessionari che esercitano attività lecita (D.lgs. 504/1998) e quella dei soggetti che esercitano una attività illecita, in assenza di concessione e/o di autorizzazione (L. 220/2010).
Sostiene che in realtà la giurisprudenza unionale e nazionale avrebbe creato una terza categoria di operatori, nella quale rientrerebbero a pieno titolo il gruppo Ricorrente_1 e i suoi CTD. La legittimazione di detta società a operare in Italia tramite i suoi CTD sarebbe stata definitivamente riconosciuta da quattro sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE 6 novembre 2003, causa C-243/01, Gambelli;
6 marzo 2007, cause riunite C-338/04, C-359/04 e C-360/04, Placanica e altri;
16 febbraio 2012, cause riunite C-70/10 e C-72/10, Costa e Cifone;
e 28 gennaio 2016, causa
C-374/14, Laezza), in applicazione degli artt. 49 ss. e 56 ss. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, con accertamento dell'illegittimità e della reiterata discriminazione della società nell'accesso al sistema concessori italiano. Per tale ragione, la società non avrebbe mai potuto ottenere, in occasioni delle gare indette, una concessione per lo svolgimento delle attività in questione, con preclusione del collegamento al “totalizzatore nazionale”. Al bookmaker comunitario dovrebbe essere riconosciuto – in tesi – lo status di “soggetto sanato dalla giurisprudenza”, tale da costituire una “eccezione alla regola” nel panorama normativo italiano. In tal senso, si sarebbe espresso anche il Consiglio di Stato, con le sentenze nn.1685/2022 e 6604/2022.Diversamente da quanto sostenuto dall'amministrazione, le suddette sentenze avrebbero riconosciuto che la Corte di Giustizia avrebbe dato genesi ad una sorta di sanatoria giurisprudenziale in favore dei soli operatori discriminati, vale a dire degli operatori ai quali è stato impedito di partecipare alle procedure indette per il rilascio delle concessioni per la raccolta delle scommesse. In tale quadro, la ricorrente censura vizi di violazione di legge a sostegno della pretesa a vedersi riconosciuto lo stesso trattamento spettante a titolari di provvedimento concessorio ovvero regolarizzati con contestazione, dunque, dell'operato dell'amministrazione, la quale avrebbe illegittimamente applicato per la determinazione degli importi la misura del triplo di cui all'art. 1, comma 644, lett. g) L. 190/2014, in ragione della mancata adesione alla regolarizzazione. Vengono, inoltre, prospettati profili di non conformità unionale e di illegittimità costituzionale degli artt. 1 - 3 del d.lgs.
23.12.1998 n. 504, come modificati dall'art. 1 co. 64 e 66 lett. b), della legge di stabilità 2011,
e dell'art. 1, comma 644, lett. g), l. 190/2014, in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost..
L'atto impugnato, inoltre, sarebbe illegittimo per insussistenza del presupposto impositivo, per l'assenza di riscontri circostanziati e puntuali e per la mancanza di qualsiasi riscontro probatorio, nonché per omessa indicazione delle modalità per procedere alla notifica, in via telematica, del ricorso con chiara specificazione dell'indirizzo pec dell'Ufficio che ha emesso l'atto impugnato. La Ricorrente_1 avanza, pertanto, la pretesa a pagare le imposte alle stesse condizioni e modalità del concessionario;
inoltre, la qualifica di “gestore” delle scommesse dovrebbe essere allocata in via esclusiva sul bookmaker e non sul CTD, come chiarito sia dalla giurisprudenza unionale che nazionale richiamata in ricorso. Oltre ai rinvii pregiudiziali sollecitati, la ricorrente ha richiesto, in via subordinata,
l'accertamento dell'assenza, nella fattispecie, sia del dolo che della colpa, previsti dall'art. 5, comma 1, D.
Lgs. n. 472/1997.
I motivi prospettati non possono essere condivisi. In verità le questioni oggetto del presente giudizio sono state compiutamente affrontate sia dalla Corte costituzionale sia dalla giurisprudenza unionale, oltre che in numerose pronunce della Corte di cassazione (cfr., ex multis, Cass. 8907-8911/2021, 9079-9081/2021, 9144- 9153/2021,
9160/2021,9162/2021,9168/2021,9176/2021, 9178/2021, 9182/2021, 9184/2021, 9160/2021,9516/2021,
9528-9537/2021,9728- 9735/2021, 9292/202; 813/2023). La Corte costituzionale (con la sentenza 23 gennaio 2018, n. 27) ha dato atto dell'incertezza correlata all'interpretazione dell'art. 3 del D.Lgs. 504/98 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010 (nel senso che era incerto se la pretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio), ma ha riconosciuto che il legislatore con l'art.1, comma 66, della legge n. 220 del 2010, da un lato ha stabilito che l'imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e, d'altro canto, ha esplicitato l'obbligo delle ricevitorie operanti, come nel caso in esame, per conto di bookmakers privi di concessione al versamento del tributo e delle relative sanzioni. A questo riguardo, ha escluso che l'equiparazione, ai fini tributari, del gestore per conto terzi, del gestore per conto proprio (ossia al bookmaker) sia irragionevole. Entrambi i soggetti, difatti, partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento dell'attività di organizzazione ed esercizio delle scommesse soggetta a imposizione. La
Corte costituzionale ha concluso rilevando, quanto al ricevitore, che l'attività gestoria che costituisce il presupposto dell'imposizione va riferita alla raccolta delle scommesse, il volume delle quali determina anche la provvigione della ricevitoria e per conseguenza il suo stesso rischio imprenditoriale. Né, ha aggiunto la Corte, la scelta di assoggettare all'imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione viola il principio di capacità contributiva, nei limiti in cui il rapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi e il bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato. Ciò perché, attraverso la regolazione delle commissioni, il titolare della ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera. La rivalsa svolge, quindi, funzione applicativa del principio di capacità contributiva, poiché redistribuisce tra i coobbligati, bookmaker e ricevitoria, che hanno comunque realizzato, sia pure in vario modo, il presupposto impositivo, il carico fiscale in relazione alla partecipazione di ognuno a tale realizzazione. Per conseguenza, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. n. 504/98 e dell'art. 1, comma 66, lettera b), della I. n.
220/10, nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d'imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. In quel periodo non si può difatti procedere alla traslazione dell'imposta, perché l'entità delle commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si è già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla I. n. 220/10. La Corte ha anche chiarito che, in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione della natura interpretativa dell'art. 1, comma 66, lettera b), della I. n.
220/10, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore. Ne consegue anzitutto che per le annualità di imposta antecedenti al 2011 non rispondono le ricevitorie, ma rispondono i bookmaker, con o senza concessione, in base alla combinazione degli artt. 3 del d.lgs. n. 504/98 e 1, comma 66, lett. a), della l. n. 220/10, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale. Ferma restando, dunque, per tutti i periodi di imposta la responsabilità del bookmaker, in relazione al ricevitore a tale conclusione deve pervenirsi per le annualità a decorrere dal 2011. La suddetta ragione di incostituzionalità, tuttavia, non è stata ravvisata per i rapporti successivi al 2011 – quali quelli che vengono in rilievo nel presente giudizio – non solo per gli eventuali rapporti negoziali perfezionati dopo l'entrata in vigore della norma interpretativa, ma anche per i rapporti che, seppure sorti in data antecedente, si sono protratti oltre l'entrata in vigore della medesima norma. In entrambi i casi, infatti, la disposizione interpretativa del 2010 costituisce parametro normativo di riferimento per definire negozialmente l'assetto di interessi delle parti, sia in caso di rapporti sorti successivamente che per quelli già sorti edestinati a protrarsi, potendo le parti, alla luce e tenendo conto proprio della scelta normativa di assoggettare al tributo anche i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, rimodulare la regolazione negoziale delle commissioni al fine di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera la ricevitoria. In questo ambito, invero, la solidarietà dell'obbligazione e la correlata possibilità di traslazione dell'imposta sono, infatti, destinate ad influire sulla stessa portata della regolazione negoziale delle commissioni tra le parti, che, anche quando i rapporti economici siano rimasti invariati, ossia non siano stati oggetto di modifiche o di nuovi accordi in conseguenza della legge n. 220 del 2010, assume, necessariamente, un valore di conformità e adeguatezza rispetto alla nuova configurazione legale del rapporto.
Quanto al presupposto oggettivo dell'imposta, non può che rilevarsi che l'art. 3 del suddetto D. Lgs. n.
504/88, stabilisce che «soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse»; a norma dell'art.1, comma 66, della l. n. 220/10 «a)
(...) l'imposta unica (...) è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal ministero dell'economia e delle finanze amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) l'art. 3 del d. Lgs. [n. 504/1998] si interpreta nel senso che soggetto passivo dell'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni». La giurisprudenza sopra richiamata ha, altresì, chiarito, che il solo riferimento è alla concessione rilasciata dall'amministrazione finanziaria – che peraltro anche ove assente, in presenza dell'attività di gioco, non impedisce la debenza del tributo – e non alla autorizzazione di cui all'art. 88 TULPS, la cui assenza è a questi fini del tutto priva di rilievo. Ai fini della territorialità dell'imposizione, inoltre, non rileva la conclusione del contratto di scommessa, poiché il fatto imponibile è la prestazione di servizi consistente nell'organizzazione del gioco da parte del ricevitore e nella raccolta delle scommesse, che consiste, in relazione a ciascun scommettitore, nella valida registrazione della scommessa, documentata dalla consegna allo scommettitore della relativa ricevuta, attività, queste, tutte svolte in Italia. Neppure emergono profili di contrasto con la disciplina unionale. Come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione precedentemente indicata, l'imposta di cui si discute non ha natura armonizzata;
sicché i giochi d'azzardo rilevano, ai fini del diritto dell'Unione, in relazione alle norme concernenti la libera prestazione di servizi presidiata dall'art. 56 del TFUE (Corte giust. 26 febbraio 2020, causa C-788/18, punto 17); inoltre, nel settore dei giochi d'azzardo con poste in danaro, secondo costante giurisprudenza della Corte di giustizia, gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione dell'incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative dell'ordine sociale in generale, costituiscono motivi imperativi d'interesse generale atti a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi: di conseguenza,in assenza di un'armonizzazione unionale della normativa sui giochi d'azzardo, ogni Stato membro ha il potere di valutare, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità (Corte giust. 24 ottobre
2013, causa C-440/12, punto 47; 8 settembre 2009, causa C-42/07). L'Italia ha proceduto a questa valutazione, dichiarando, nel comma 64 dell'art. 1 della I. n. 220/10, i propri obiettivi, tra i quali si colloca «...l'azione per la tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore»; la prevalenza dell'ordine di valori di ciascuno Stato membro comporta che gli Stati membri non hanno l'obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati, al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio della rispettiva competenza fiscale
(Corte giust. in causa C-788/18, cit., punto 23; per analogia, Corte giust. 1° dicembre
2011, causa C- 253/09, punto 83). In questo contesto la normativa italiana ha superato il vaglio della giurisprudenza unionale, avendo la Corte di Giustizia escluso qualsivoglia discriminazione tra quote bookmaker quote nazionali e quote bookmaker quote esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti (punto 21 di Corte giust. in causa C-788/18).
Come correttamente dedotto dall'Agenzia resistente, la giurisprudenza della Corte di giustizia ha inequivocabilmente affermato che «l'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i Centri di
Trasmissione di Dati stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro ,indipendentemente dall'ubicazione della sede di tali operatori e dall'assenza di concessione per l'organizzazione delle scommesse».
A quanto esposto va anche aggiunto - come rimarcato dalla Corte Costituzionale nella sentenza sopra richiamata - la scelta legislativa «risponde ad un'esigenza di effettività del principio di lealtà fiscale nel settore del gioco, allo scopo di evitare l'irragionevole esenzione per gli operatori posti al di fuori del sistema concessorio, i quali finirebbero per essere favoriti per il solo fatto di non aver ottenuto la necessaria concessione». In tale quadro, è stato anche evidenziato che nel settore dei giochi d'azzardo il ricorso al sistema delle concessioni costituisce «...un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti» (Corte giust. 19 dicembre 2018, causa C375/17, Nominativo_2 e Ricorrente_1, punto 66, richiamata al punto 18 della sentenza in causa C-788/18, cit.); e ciò in conformità agli obiettivi perseguiti dal legislatore italiano, come puntualmente rimarcato dalla Corte di giustizia;
di qui l'esclusione, anche con riguardo alla posizione del centro trasmissione dati, di qualsiasi restrizione discriminatoria. E' pacifico in causa che nessuna concessione è stata rilasciata alla Ricorrente_1 e, del resto, ogni contestazione avverso la preclusione al rilascio della concessione avrebbe dovuto costituire oggetto di azioni tempestivamente proposte nella sede giurisdizionale propria, inerendo all'esercizio del potere autoritativo da parte dell'amministrazione. Né, ai fini pretesi dalla parte ricorrente, può riconnettersi rilievo ad alcune pronunce penali, stante la diversità di presupposti e l'autonomia tra il processo penale e quello tributario, senza che emergano, nella fattispecie, profili di interferenza. Deve anche evidenziarsi che il tributo che qui rileva è differente da una imposta sulla cifra di affari per le ragioni puntualmente evidenziate dall'Agenzia resistente: riguarda unicamente operazioni relative all'esercizio delle scommesse, irrilevanti a fini IVA;
non tiene conto del valore aggiunto di ciascuna, difettando nel sistema il meccanismo della detrazione IVA e applicandosi il tributo all'importo scommesso;
è calcolato senza alcun riconoscimento di deduzione degli acquisti di beni e servizi inerenti effettuati nel periodo in cui sono poste in essere le operazioni di scommessa. Va inoltre osservato che, con la sentenza del 24 ottobre 2013, causa C-440/12, la Corte di Giustizia ha statuito quote che in forza dell'art. 401 Dir. IVA le disposizioni di (tale) direttiva non vietano ad uno Stato membro di mantenere o introdurre imposte (...) sui giochi e sulle scommesse, (...) e qualsiasi imposta, diritto o tassa che non abbia il carattere di imposta sul volume d'affari. La formulazione di tale articolo non osta, pertanto, a che gli Stati membri assoggettino un'operazione all'IVA, nonché, in modo cumulativo, a un tributo speciale non avente il carattere d'imposta sul volume d'affari (quest'ultimo riferimento è rivolto a
Corte di Giustizia UE, sentenza dell'8 luglio 1986, causa C-73/85). La giurisprudenza sopra richiamata ha, quindi, affermato che: “l'art.401 Dir. 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con la stessa, art. 135, par. 1, lett. i), deve essere interpretato nel senso che l'imposta sul valore aggiunto e un tributo speciale nazionale sui giochi d'azzardo possono essere riscossi in modo cumulativo, a condizione che siffatto ultimo tributo non abbia il carattere di un'imposta sul volume d'affari inoltre, la
Dir.2006/112, art. 1 par. 2, prima frase, e l'art. 73, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una disposizione o a una prassi nazionale secondo cui, per la gestione di apparecchi per giochi d'azzardo con possibilità di vincita, l'importo dei proventi di cassa di tali apparecchi dopo che è trascorso un determinato periodo di tempo viene considerato come base imponibile”.
E' peraltro significativo il fatto, pacifico, che - come segnalato dall'Agenzia resistente e direttamente riscontrato dalle numerose, recenti ordinanze della Corte di cassazione - la Ricorrente_1 ha presentato reiterate domande di definizione agevolata delle liti pendenti, formulando istanza di rinvio dei giudizi pendenti, non constando, tuttavia, che le procedure in questione siano addivenute a positiva conclusione;
peraltro, neppure risultano comprovate, con evidenze oggettive, certe e connotate da significatività, le iniziative meramente asserite, preordinate a provvedere al pagamento delle imposte alle medesime condizioni del concessionario statale. Neppure le ulteriori deduzioni articolate in ricorso sono suscettibili di favorevole apprezzamento, dovendosi rilevare la genericità delle deduzioni volte a contestare il metodo di calcolo dell'imposta unica evasa, stante l'omessa allegazione di elementi idonei a supporto, utili ai fini dell'accertamento analitico. Del pari, non emergono lacune sotto il profilo dell'istruttoria svolta dall'amministrazione e della motivazione alla basedell'attoimpugnato,adeguatamente esaustivo in relazione a tutti gli elementi essenziali, come, peraltro, reso evidente dalla consistenza e ampiezza delle censure dedotte con il ricorso introduttivo del presente giudizio, tempestivamente proposto. Sono infondate, infine, le deduzioni incentrate sulla sussistenza dei requisiti per escludere l'irrogazione delle sanzioni, in quanto, come sopra evidenziato e come chiarito dalla Corte Costituzionale, ogni incertezza deve ritenersi venuta meno con la disposizione interpretativa del 2010. La condotta tenuta dalla società è stata pertanto connotata sotto il profilo soggettivo da piena consapevolezza e deliberata volontà non giustificata da una obbiettiva incertezza di interpretazione della normativa in materia.
Il ricorso, deve essere rigettato e le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 1191,20 omnicomprensive.