Articolo 204 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 200Articolo 205
Versione
6 maggio 1952
Art. 204.
(Attivita' dei palombari)


I palombari in servizio locale esercitano la loro attivita' entro l'ambito del porto presso il cui ufficio sono iscritti e nelle adiacenze e possono esercitare temporaneamente anche in altri porti, previa autorizzazione dell'autorita' marittima del porto di iscrizione.
Le imbarcazioni usate dai palombari debbono essere munite di pompe d'aula e di compressori. Le imbarcazioni e le pompe debbono possedere un certificato di idoneita', rilasciato dal Registro italiano navale.
Le altre apparecchiature tecniche debbono essere giudicate idonee dal comandante del porto.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente