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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 29/12/2025, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 364/2021.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 364/2021 R.G. e vertente tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), n.q. di eredi di (deceduta il 4.03.2018), con C.F._2 Persona_1
l'avv. GIUSEPPE BELLOCCO (C.F. CodiceFiscale_3
-appellanti- Email_1
nei confronti di
(C.F. , con l'avv. DANIELE Controparte_1 C.F._4
CORSO (C.F. ; CodiceFiscale_5 Email_2
(C.F. , (C.F. Parte_3 C.F._6 Parte_4
), (C.F. ), C.F._7 Parte_5 C.F._8
(C.F. ), Parte_6 C.F._9 Parte_7
(C.F. ), (C.F. ), e C.F._10 Parte_8 CodiceFiscale_11
(C.F.: ), tutti contumaci Parte_9 CodiceFiscale_12
-appellati-
Pagina 1 di 18 R.G. 364/2021.
OGGETTO: appello avverso ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Palmi, depositata in data 27.05.2021, comunicata il 28.05.2021 ed emessa a definizione del proc. n.
66/2018 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
6.11.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 11.01.2018 la parte
[...]
, n.q. di Amministratrice di Sostegno (A.d.S.) di , ha adito il Parte_1 Persona_1
Tribunale di Palmi, instaurando il giudizio di 1° grado (proc. n. 66/2018 R.G.) e ivi in particolare rappresentato che:
(A) in data 27.02.2007 era stato stipulato, per atto del Notaio dott. avente Rep./Racc. Per_2
nn. 18221/7718, un contratto di mantenimento tra i genitori ( e , Persona_1 Persona_3 poi deceduto) e il figlio ( ), trasferente a quest'ultimo la nuda Controparte_1
proprietà di un fabbricato sito a Polistena alla Via Fortuna n. 39, prevedendo quale corrispettivo l'obbligo di assistenza morale e materiale per tutta la vita nei loro confronti, con clausola risolutiva espressa nel caso di inadempimento;
(B) il predetto si era tuttavia reso inottemperante agli obblighi Controparte_1
contrattualmente previsti, avendo quindi essa ricorrente (A.d.S. di e autorizzata Persona_1 all'azione dal G.T. con provvedimento del 14.11.2017) proposto il ricorso de quo per ottenere la risoluzione del predetto contratto di mantenimento.
I.1.2.- Nel corso del giudizio di prime cure, poi:
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(a) con comparsa del 29.06.2018, essendo intervenuto il decesso della (in data Persona_1
4.03.2018), si sono per essa costituiti i suoi eredi ( e Parte_1
), entrambi insistendo per l'accoglimento della domanda già Parte_2 proposta con il ricorso dell'11.01.2018;
(b) con comparsa dell'11.04.2019 si è costituito il resistente , Controparte_1
contestando le avverse prospettazioni e chiedendo il rigetto della domanda;
(c) all'udienza dell'11.04.2019, sono state dichiarate contumaci – atteso il difetto di costituzione e la ritualità della notifica – le parti , Parte_3 Parte_4
, , , e
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_5
. Parte_6
I.1.3.- All'esito, poi, di tale giudizio, istruito con le produzioni documentali delle parti e con l'audizione di n. 4 testi ( , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 all'udienza del 5.11.2019, all'udienza del 21.01.2020), è stata emessa Testimone_4
l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. qui gravata (depositata il 27.05.2021 e comunicata il
28.05.2021), nella quale il Tribunale di 1° grado ha:
(A) rigettato la domanda;
(B) condannato la ricorrente a rifondere le spese di lite in favore dello Stato ex art. 133
T.U.S.G..
I.2.1.- Avverso tale ordinanza è stato poi proposto l'odierno appello (proc. n. 364/2021) dalle parti e , le quali hanno in particolare Parte_1 Parte_2
contestato:
(1) l'ammissione delle richieste istruttorie del resistente, pur se tardivamente costituito;
(2) il rigetto della propria domanda di risoluzione, pur a fronte dell'altrui inadempimento;
(3) la regolazione delle spese di 1° grado, da porsi a carico del resistente.
I.2.2.- Nel corso del giudizio di gravame, poi:
(a) con provvedimento del 6.12.2024, preso atto del loro difetto di costituzione e della ritualità della notifica, è stata dichiarata la contumacia di , Controparte_1
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_8 [...]
, , e Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_9
[...]
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(b) con comparsa del 3.11.2025 si è costituito l'appellato (già contumace)
[...]
, contestando le avverse prospettazioni e chiedendo il rigetto dell'altrui CP_1
gravame.
I.2.3.- All'esito dell'udienza del 6.11.2025 l'appello è stato poi definitivamente assegnato a sentenza con concessione di termini ridotti (20+20) ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, giova precisare che:
(a) il provvedimento di riserva in decisione e assegnazione a sentenza da ultimo emesso in data 7.11.2025, ore 20:34 (in modifica, per le ragioni ivi precisate, del precedente provvedimento sempre del 7.11.2025) è stato poi comunicato alle parti in data 10.11.2025, pacificamente decorrendo i termini assegnati da quest'ultimo dies a quo [atteso che “i provvedimenti … pronunciati” a seguito di “udienza cartolare” – “oggi assurta a mezzo di trattazione ordinario, dopo l'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c.” – “devono intendersi resi fuori udienza, con la conseguenza che la conoscenza di tali provvedimenti non può che avvenire all'esito della comunicazione di cancelleria”, “pote[ndo]” “il termine” assegnato conseguentemente “decorrere” “solo” da quando il provvedimento venga “comunicato al difensore” (cfr., ex aliis, Cass. civ., 18/05/2023, n. 13735)], da ciò discendendo la tempestività di tutti gli scritti conclusivi qui versati in atti, poiché depositati entro i termini
(ridotti) ex art. 190 c.p.c. (spirando il 1° in data 1.12.2025 e il 2° in data 20.12.2025);
(b) l'appello formulato, poi, è da ritenersi tempestivo e ammissibile, in quanto proposto, come necessario, mediante atto di citazione (trattandosi del generale modulo introduttivo per gli appelli ex art. 702 quater c.p.c. – cfr. Cass. civ., Sez. un., 10/02/2014, n. 2907) notificato, come prescritto (ex art. 702 quater, comma I, c.p.c.), entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, nella sua integralità, dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. qui gravata [giusta comunicazione dell'ordinanza intervenuta il 28.05.2021 e atto d'appello poi tramesso per la notifica il 24.06.2021];
(c) “l'ambito della cognizione del giudice d'appello”, infine e come noto, “è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado”, “esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione
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con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” [v., ex multis, Cass. civ., Sez. un., 16/02/2023, n. 4835 (anche richiamando Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n. 7940), nonché Cass. civ., 24/05/2001, n. 7088], risultando invece ogni ulteriore questione, già affrontata in prime cure e qui non espressamente gravata, ormai passata in giudicato [ciò integrando “il rovescio dell'onere processuale cui la parte è sottoposta”, “nel senso che”, “in mancanza della proposizione dell'impugnazione”, “sulla questione decisa in senso sfavorevole” ovviamente “si forma il giudicato” (v. Cass. civ.,
19/03/2018, n. 6716)] e insuscettibile di alcuna ulteriore delibazione, poiché divenuta ormai definitivamente irretrattabile.
IV.- Tanto precisato, nel merito l'appello proposto è poi da disattendersi, a ciò conseguendo la necessità di confermare l'ordinanza gravata.
V.- Muovendo, in particolare, dal 1° motivo di gravame, vertente sulla contestata ammissione delle richieste istruttorie del resistente [v. supra, sub I.2.1., punto (1)], occorre osservare che il giudice di prime cure ha evidenziato [cfr. pagg.
3-4 dell'ordinanza appellata] a tal riguardo che:
(A) “la parte resistente” si era effettivamente “costituit[a] in giudizio solo all'udienza di comparizione parti e non nei 10 giorni prima come disposto dall'art. 702 bis”;
(B) “la normativa di cui agli artt. 702 bis” e ss. c.p.c., tuttavia, “prevede la decadenza” solo
“in ordine alle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e in ordine alle domande riconvenzionale e di chiamata in garanzia”, ma “non prevede nessuna decadenza in ordine ai mezzi di prova”;
(C) a fronte di ciò, è evidente che, al di là del termine di cui all'art. 702bis, comma III, c.p.c., al fine di dar corso all'“istruttoria sommaria della causa” prevista dalla “normativa di cui agli artt. 702 bis e 702 ter” c.p.c. (e dunque ai soli “atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto”), “basta solo l'indicazione dei mezzi di prova”.
V.1.- In senso contrario a tali statuizioni, invero del tutto corrette e condivisibili, le parti appellanti hanno poi qui dedotto [cfr. pagg.
9-10 dell'atto di appello, nonché successivi scritti difensivi] che:
(a) “il resistente” non poteva ritenersi “regolarmente costituito”, “essendosi in realtà costituito tardivamente”;
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(b) tale parte, infatti, si era costituita solo “all'udienza del[l'] 11.04.2019”, solo in seguito alla
1° udienza (già celebrata in data “20.11.2018”), e sulla scorta di ciò, a loro avviso, “le richieste istruttorie” da essa formulate “dovevano essere dichiarate inammissibili in quanto tardive”.
Tale prospettazione, tuttavia, è senz'altro inaccoglibile.
V.2.- Giova ribadire, a tal riguardo e in continuità con quanto già evidenziato in prime cure
[v. supra, sub V.], che il modulo procedimentale di cui agli artt. 702bis e ss. c.p.c. effettivamente non prevede alcuna decadenza istruttoria per il resistente, pur se tardivamente costituitosi [espressamente distinguendosi, in sede di disciplina della comparsa di risposta
(art. 702bis, commi IV e V, c.p.c.), fra le attività ivi da compiersi “a pena di decadenza”
(“proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio”, nonché “dichiarazione” e richiesta di “spostamento dell'udienza” per “chiamare un terzo in garanzia”) e le attività invece non soggette a decadenza alcuna (fra cui “indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione”)].
Atteso, pertanto, che “l'art. 702 bis c.p.c.” chiaramente “non prevede alcuna … sanzione processuale” “in relazione al mancato rispetto” del termine processuale per la “specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti”, da ciò ovviamente discende che “le forme, proprie del procedimento sommario, ed in particolare dell'art. 702 bis c.p.c., … non valgono
a segnare alcuna preclusione istruttoria, e quindi non comportano, in caso di omissione, alcuna decadenza”, essendo tanto “la produzione documentale”, quanto l'articolazione delle richieste istruttorie invero pacificamente “ammissibile” a prescindere dai termini della comparsa e “fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702ter c.p.c.” [cfr., ex multis,
Cass. civ., 7/01/2021, n. 46].
V.3.- Alla luce di ciò, non v'è dubbio che la statuizione di prime cure sia del tutto corretta
[non essendo le richieste di prove soggette a decadenza e potendo dunque essere liberamente proposte “fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702ter c.p.c.” (v. supra, sub V.2.)]
e che gli argomenti avanzati dalle parti appellanti siano invece da respingere, in quanto:
(1) il giudice di prime cure non ha affatto ritenuto che il resistente si fosse tempestivamente costituito [v. supra, sub V.1., punto (a)], avendo posto a base delle sue considerazioni, per converso, l'assunto contrario, e dunque la pacifica premessa della sua costituzione tardiva
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[espressamente sottolineando che la “parte resistente” si fosse “costituit[a] in giudizio solo all'udienza di comparizione parti e non nei 10 giorni prima come disposto dall'art. 702 bis”
(cfr. pag. 3, pen. cpv., dell'ordinanza gravata)], ribadendo, tuttavia, che tale (pacifica) tardività non precludesse la valutazione delle richieste istruttorie ivi articolate [in ossequio a quanto previsto dalla specifica disciplina processuale di cui agli artt. 702bis e ss. c.p.c. (la quale, come emergente ex lege e ribadito in giurisprudenza, “non prevede nessuna decadenza in ordine ai mezzi di prova”: cfr. pag. 3, ult. cpv., della pronuncia appellata)];
(2) le richieste di prova fatte valere dalla parte resistente, per l'effetto e al di là del tempus della loro proposizione, non potevano essere ritenute affatto tardive e inammissibili [v. supra, sub V.1., punto (b)] – e ciò a prescindere dal deposito della comparsa tanto entro i dieci giorni liberi prima dell'udienza, quanto in occasione non della 1° udienza, ma di udienze successive (l'11.04.2019 e non già il 20.11.2018), trattandosi di istanze istruttorie in ogni caso ammissibili, poiché pacificamente proponibili nel corso dell'intero procedimento e “fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702ter c.p.c.” [cfr. Cass. n. 46/2021, cit.], salvo il rispetto del contraddittorio [qui garantito e pienamente dispiegatosi, essendosi il giudicante invero pronunciato sulle richieste di prova solo all'udienza successiva a quella di costituzione del resistente (e in particolare in data 27.06.2019, a fronte di costituzione intervenuta alla precedente udienza dell'11.04.2019), ciò chiaramente consentendo alla controparte di compiutamente esaminare ed esaurientemente interloquire sulle altrui istanze, anche probatorie)].
VI.- Ciò detto sul 1° motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (1)] e sulla pacifica inaccoglibilità della doglianza ivi veicolata [alla luce delle specificità del rito sommario di cognizione, non prescrivente alcuna decadenza o preclusione per le richieste probatorie (v. supra, sub V.-V.3.)], parimenti meritevole di reiezione risulta altresì la 2° ragione di doglianza [v. supra, sub I.2.1., punto (2)], specificamente riguardante, in tal caso, il merito della domanda fatta valere ex latere actoris in prime cure.
VI.1.- Domanda di risoluzione, quest'ultima, ivi rigettata in quanto [cfr. pagg.
4-6 dell'ordinanza gravata]:
(A) “pure in presenza della clausola risolutiva espressa” occorre in ogni caso “valutare le condotte in concreto tenute” per stabilire l'effettiva “sussistenza dell'inadempimento” “e, quindi, dei presupposti per dichiarare la risoluzione del contratto”;
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(B) nel caso di specie il contestato inadempimento del resistente agli obblighi di “assistenza morale e materiale” stabiliti nel contratto del 27.02.2007 non poteva ritenersi sussistente,
“non” risultando specificamente “ravvisa[bile]” sulla scorta di quanto emergente “dalle dichiarazioni testimoniali” globalmente acquisite.
VI.2.- In senso contrario a quanto precede, pur in tal caso del tutto corretto e condivisibile, gli appellanti hanno tuttavia qui contestato [cfr. pagg. 10-17 dell'atto di appello, nonché successivi scritti difensivi] che:
(a) “l'attività istruttoria” espletata, diversamente da quanto ritenuto in prime cure, aveva
“dato conferma” dell'inadempimento, corroborato sia dalla testimonianza della Tes_3
(esaminata all'udienza del 5.11.2019), sia dagli elementi emergenti dal procedimento
[...] per la nomina dell'A.d.S. alla (udienza dell'8.02.2017), sia dall'autorizzazione Persona_1
del G.T. del 12.07.2017;
(b) la decisione di prime cure confliggeva altresì con i criteri di riparto del carico dimostrativo in materia contrattuale;
(c) la condizione di tossicodipendenza del resistente, da lui riconosciuta, lo rendeva senz'altro incapace di assicurare la predetta assistenza morale e materiale.
Anche tali argomenti, tuttavia, sono da integralmente rigettare.
VI.3.- Giova premettere, a tal riguardo, che l'apprezzamento del compendio istruttorio è un potere latamente discrezionale ed ex se incensurabile (atteso che “non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento”), nonché strettamente
“riservato” al giudice del merito – il quale non è “tenuto a discutere ogni singolo elemento”, né a delibare, in modo atomistico e frazionato, ciascuno degli “elementi probatori acquisiti”, essendo invece “libero di attingere il proprio convincimento” e di “scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione”, potendo pertanto
“apprezzare discrezionalmente” e procedere a “valutazione complessiva” delle “risultanze istruttorie”, “senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata” [cfr., ex multis, Cass. civ., 27/07/2024, n. 21074; Cass. civ., 1/03/2021, n.
5560; Cass. civ., 8/08/2019, n. 21187; Cass. civ., 4/07/2017, n. 16467; Cass. civ., 2/08/2016,
n. 16056; Cass. civ., 10/06/2014, n. 13054; Cass. civ., 23/05/2014, n. 11511; Cass. civ.,
Pagina 8 di 18 R.G. 364/2021.
14/02/2014, n. 3424; Cass. civ., 15/05/2013, n. 11699; Cass. civ., 2/05/2013, n. 12988; Cass. civ., 28/07/2010, n. 17630; Cass. civ., 6/08/2004, n. 15197].
VI.4.- Valutazione discrezionale e complessiva qui poi pacificamente non inficiata da alcuno specifico vizio, né meritevole di alcuna rimeditazione, non potendosi affatto ritenere, in particolare, che gli elementi istruttori acquisiti “confermassero” inequivocabilmente le prospettazioni attoree in punto di asserito inadempimento del resistente
[...]
) agli obblighi di assistenza [v. supra, sub VI.2., punto (a)]. CP_1
Al contrario, dalle testimonianze raccolte è chiaramente emerso che:
(a) “quando la sig.ra aveva bisogno di cure, il figlio chiamava il medico Per_1 CP_1
e se era necessario anche l'ambulanza”, “accompagnava la madre all'Ospedale a Reggio
Calabria e anche a Polistena, quando aveva bisogno”, si è preso cura anche CP_1 del padre”, “quando il padre si è sentito male ha chiamato il figlio ”, “il figlio CP_1
abitava in un appartamento … dopo che il padre si è aggravato si è CP_1 CP_1 trasferito nell'abitazione dei genitori”, “le pulizie, il mangiare e le cure venivano prestate da
e da sua moglie”, “il sig. è sempre stato presente per i suoi CP_1 CP_1 genitori e non si è mai assentato” [cfr. test. “cugina delle parti” e vicina di casa Tes_1 della de cuius – “abito difronte all'abitazione della sig.ra ora deceduta” -, Persona_4 esaminata all'udienza del 5.11.2019];
(b) si era trasferito dalla casa dove abitava in affitto a quella dove abitavano i CP_1 suoi genitori”, “lui abitava con la madre” [cfr. test. indifferente, anch'egli vicino di Tes_4 casa – “abitavo difronte la casa dei genitori di ”, “la casa di MI madre si trova CP_1 difronte a quella dove abitavano i genitori di ” -, sentito all'udienza del CP_1
21.01.2020];
(c) si è trasferito dai suoi genitori con la moglie”, “non mi risulta che CP_1 [...]
è mancato da casa”, “la casa era ordinata e pulita”, “io abito sulla stessa CP_1 strada … e posso dire che vedevo che si occupava dei suoi genitori” [cfr. test. CP_1
indifferente e anch'egli vicino di casa della – “io abito sulla stessa Tes_2 Per_1 strada”, “la via dove io abito, che è la stessa dove abitavano i sig.ri e è la CP_1 Per_1
Via Fortuna di Polistena” -, esaminato all'udienza del 5.11.2019].
VI.4.1.- Plurime e convergenti evidenze, queste ultime, chiaramente poi insuscettibili di essere sovvertite dagli elementi invocati dalle odierne parti appellanti - elementi costituiti,
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come detto, dalla deposizione della [v. infra, sub VI.4.2.], dagli elementi Testimone_3 raccolti nel corso del procedimento di nomina dell'A.d.S. [v. infra, sub VI.4.3.] e infine dal provvedimento del G.T. del 12.07.2017 [v. infra, sub VI.4.4.].
VI.4.2.- Muovendo dalle dichiarazioni della predetta teste, occorre osservare che quest'ultima, figlia dell'odierna appellante [rapporto di stretta Parte_1
parentela ovviamente incidente sulla valutazione di attendibilità – atteso che, come noto e
“indipendentemente dalla configurazione di una delle situazioni propriamente comportanti
l'incapacità a testimoniare”, non v'è dubbio che le “qualità personali” e “i rapporti con le parti” rilevino ai fini della “valutazione sull'attendibilità del teste” e che “l'inattendibilità di una deposizione testimoniale può ... essere basata anche [solo] su un accertato rapporto tra il teste e le parti” (cfr. Cass. civ., 9/08/2019, n. 21239; Cass. civ., 18/04/2016, n. 7623; Cass. civ., 30/03/2010, n. 7763)], risulta aver in ogni caso reso dichiarazioni:
(A) insufficienti, di per sé sole, a smentire o inficiare quanto concordemente riferito da tutti gli altri testi (perlopiù, peraltro, semplici vicini di casa e dunque privi di alcuna rapporto di parentela con le parti - v. supra, sub VI.4.), trattandosi dunque di dichiarazioni ovviamente inidonee a giustificare valutazioni istruttorie di segno diverso da quelle qui assunte [in quanto
“singolo elemento” già in astratto insuscettibile di invalidare l'apprezzamento, necessariamente complessivo, qui da compiersi (v. supra, sub VI.3.) e correttamente espletato
(avendo riguardo alle globali risultanze probatorie emergenti ex actis: v. supra, sub VI.4.)];
(B) ex se non dirimenti, afferendo a circostanze (e.g. la “lasciata sola” “in casa” o Per_1 asseriti versamenti di denaro al resistente e alla moglie per l'assistenza da loro prestata) invero non oggetto di alcun riscontro (né documentale, né di altro tipo) e soprattutto non constatate dalla teste de visu, ma dalla stessa solo congetturate e “dedotte” (“ho dedotto che MI NA era sola in casa”) o addirittura apprese de relato e persino de relato actoris
(essendo l'“attrice” dell'azione qui instaurata proprio – v. supra, sub I.1.1. – e Persona_1
avendo la teste, sua nipote abiatica, precisato che le circostanze da ella esposte in udienza, non osservate direttamente – “non ho mai visto i miei nonni dare del denaro a mio zio”, “non sono mai andata di notte a trovare i miei nonni” -, le erano state, appunto e solo, riferite dalla predetta – “MI NA me lo ha riferito”, “MI NA mi raccontava”, “MI NA si Per_1 lamentava”: cfr. verbale d'udienza del 5.11.2019), essendo conseguentemente prive di “alcun valore probatorio” [atteso che, come noto, “la deposizione de relato ex parte actoris … non
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ha alcun valore probatorio, nemmeno indiziario”, avendo una “rilevanza” “sostanzialmente nulla”: cfr., e.g., Cass. civ., 15/01/2015, n. 569; Cass. civ., 3/04/2007, n. 8358; Cass. civ.,
5/01/1998, n. 43];
(C) inidonee, infine e in ogni caso, a dimostrare l'inadempimento prospettato ex latere actoris – avendo anche tale teste invero confermato, al di là dell'episodio delle “pillole”
[rammentando la teste solo uno specifico e circoscritto episodio in cui una serie di farmaci
(“pillole”) sarebbero stati “dati” da suo “zio”, “tutte assieme”, a sua “NA” – avendo tuttavia la stessa teste ammesso di non conoscere né la terapia farmacologica seguita, né i farmaci nel frangente somministrati (“non so dire di preciso quali medicine prendesse MI NA … non so dire che pillole ha somministrato mio zio la mattina”)] e i generici riferimenti a prospettati “pagamenti” [tuttavia non corroborati da riscontro alcuno e invero mai direttamente “visti” dalla stessa teste – “non ho mai visto i miei nonni dare del denaro a mio zio”], che “finché MI NA era autosufficiente, mio zio accompagnava lei e mio nonno”, “quando MI NA si è rotto il femore è stata ricoverata … anche la moglie di
ha fatto i turni alternandosi con le figlie e le nuore di MI NA” , “le pulizie CP_1 ed il mangiare ai miei nonni li faceva la moglie di mio zio ” e che, pertanto e in CP_1
definitiva, “fino a quando mio zio non si è separato dalla moglie erano loro ad CP_1 accudire i miei nonni” (cfr. ancora verbale d'udienza del 5.11.2019).
VI.4.3.- Venendo, poi, agli elementi emergenti dal procedimento di nomina dell' (proc. CP_2
n. 734/2016 R.G. V.G.), occorre osservare che proprio dal verbale dell'8.02.2017 di tale procedura, oltre all'ammissione del resistente in ordine alla propria tossicodipendenza [profilo su cui però v. infra, sub VI.6.] e alle dichiarazioni rese sia dalla , figlia dell'odierna Tes_3
appellante (su cui v. supra, sub VI.4.2.), sia dalle parti qui in lite [evidentemente non decisive, tanto per il loro carattere strettamente valutativo – “non mi ha mai assistito adeguatamente”, “non era accudita” -, quanto e soprattutto per la loro promanazione ratione subiecti – essendo le dichiarazioni rese “da una delle parti in causa”, ove “non confessorie”,
“totalmente prive di valore probatorio”: cfr. Cass. civ., 18/02/2025, n. 4137 e Cass. civ.,
27/04/2016, n. 8290], ulteriormente emerge che il resistente non risultasse radicalmente inadempiente, atteso che:
(a) la predetta parte, insieme alla di lui moglie, (da cui si era poi Persona_5 separato), aveva effettivamente assistito la (“la signora è stata assistita Persona_1 Per_1
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da me e mio marito da dieci anni, anche quando non abitavamo nella stessa casa”: cfr. verbale dell'8.02.2017 del proc. n. 734/2016 R.G. V.G.);
(b) sempre il resistente aveva fatto “il possibile” per ottemperare alle prestazioni assistenziali
[come dichiarato dalla (figlia della e sorella delle parti oggi in lite), Parte_6 Per_1
la quale, in termini del tutto attendibili (genuina anche per il carattere composito della sua esposizione), ha evidenziato: “MI madre qualche volta si dimostrava contenta dell'accudimento di mio fratello, altre volte no. Devo però dire che mio fratello faceva il possibile per accudirla” (cfr. ancora verbale dell'8.02.2017 del proc. n. 734/2016 R.G.
V.G.)].
VI.4.4.- In senso diverso da quanto precede, come evidente, non può chiaramente invocarsi neanche il provvedimento del G.T. del 12.07.2017, mediante il quale il predetto G.T. ha autorizzato l'A.d.S. istante ( , amministratrice della Parte_1 Per_1
a procedere alla risoluzione unilaterale del contratto del 27.02.2007, considerando:
[...]
(a) lo specifico e circoscritto carattere del predetto provvedimento – trattandosi di un mero provvedimento autorizzatorio “di carattere gestorio” ontologicamente privo di natura giurisdizionale [atteso che, come noto, “i decreti” autorizzatori del G.T., “emessi nell'ambito dell'amministrazione di sostegno” (ai sensi dell'art. 374 c.c., come richiamato dall'art. 411
c.c.), “non hanno … le connotazioni formali e sostanziali delle decisioni giurisdizionali”, essendo semplici “provvedimenti amministrativi”: cfr., ex multis, Cass. civ., 6/08/2001, n.
10822 e Cass. civ., 13/02/2018, n. 3493] e avente ad oggetto la sola astratta compatibilità dell'attività sostanziale o processuale prospettata dall'amministratore con l'interesse del beneficiario [costituendo precipuo ed esclusivo “oggetto” della “determinazione” del “giudice tutelare” “la sola valutazione dell'opportunità o meno dell'azione” o dell'attività proposta – valutazione poi resa allo stato degli atti e in difetto di alcun contraddittorio, venendo realizzata “prendendo in considerazione esclusivamente gli elementi di giudizio prospettatigli dall'istante”, con la conseguenza che ivi “il giudice” né “è posto in condizione di valutare”, né in alcun modo invero si esprime sulle “probabilità di successo” o sull'“effettiva fondatezza delle ragioni che il rappresentante intende far valere in nome e per conto del rappresentato”
(cfr., ex aliis e anche arg. ex, Cass. n. 10822/2001, cit., e Cass. civ., 27/01/2022, n. 2498)];
(b) l'evidente inidoneità di qualsivoglia considerazione ivi contenuta a condizionare o pregiudicare gli esiti dell'accertamento a contraddittorio pieno – non trattandosi invero di un
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dictum statuente l'effettiva fondatezza del diritto, ma di un mero provvedimento amministrativo, fondato su altri presupposti, reso ad altri fini e comunque emesso allo stato degli atti e inaudita altera parte (come peraltro sottolineato anche nel provvedimento del
12.07.2017, ove si evidenzia che si tratta di valutazione ovviamente compiuta, come necessario, sulla base “d[e]lle indicazioni che si traggono dagli atti”), nonché del tutto privo di forza vincolante o efficacia preclusiva [non trattandosi di “pronuncia” sul diritto fatto valere ed essendo poi del tutto pacifico che i provvedimenti de quibus “non sono suscettibili
d'acquistare forza di giudicato, né esplicito, in ordine alla decisione positiva o negativa sull'autorizzazione … riportata nel dispositivo, né implicito, in ordine alle questioni valutate
e decise quali presupposti logici necessari di quella” (cfr., e.g., Cass. n. 10822/2001, cit.)].
VI.4.5.- A fronte di ciò, considerando le risultanze globalmente emergenti dal compendio istruttorio [v. supra, sub VI.4.] e l'inaccoglibilità degli elementi addotti dalle parti appellanti
[v. supra, sub VI.4.1.-VI.4.4.], è evidente che ciò imponga l'integrale reiezione della prima contestazione [come compendiata supra, sub VI.2., punto (a)].
VI.5.- Parimenti da disattendere risulta altresì l'argumentum fondato sul riparto del carico dimostrativo in materia contrattuale [v. supra, sub VI.2., punto (b)] e dunque sull'asserita mancata considerazione, da parte del giudice di prime cure, del principio di Cass. civ., Sez. un., 30/10/2001, n. 13533 (costantemente ribadito pur in seguito e anche dalla qui menzionata
Cass. civ., 25/05/2017, n. 13232).
VI.5.1.- E ciò considerando che tale pacifico principio non è stato ivi in alcun modo violato, ma, al contrario, ritualmente e pienamente applicato, atteso che:
(1) in base a tale dictum la parte che agisca per la risoluzione contrattuale è tenuta a provare la fonte negoziale del suo diritto e ad allegare l'altrui inadempimento, essendo invece onere del convenuto provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa e dunque l'avvenuto adempimento (cfr.
Cass., Sez. un., n. 13533/2001, cit., nonché Cass. n. 13232/2017, cit.);
(2) tale ultima prova era stata qui pacificamente fornita, essendo in particolare emerso dalle prove globalmente acquisite (come richieste anche dal resistente, le cui istanze istruttorie erano pienamente ammissibili: v. supra, v. supra, sub V.-V.3.) l'effettivo adempimento da parte del resistente [v. supra, sub VI.4.], a ciò non potendo che conseguire – non già in violazione, ma in piena e perfetta attuazione del predetto principio nomofilattico – il rigetto della domanda di risoluzione fatta valere dall'istante.
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VI.6.- Volgendo lo sguardo, infine, all'ultimo rilievo [v. supra, sub VI.2., punto (c)], è del tutto evidente che i problemi di tossicodipendenza del resistente – pacifici tra le parti e da lui stesso ammessi innanzi al G.T. (“io sono in una comunità per disintossicarmi”: cfr. verbale dell'8.02.2017 del proc. n. 734/2016 R.G. V.G.) – non valgano ex se a comprovare l'inadempimento prospettato, non trattandosi di un'evenienza affatto necessitata, né logicamente consequenziale;
e ciò anche considerando:
(A) sia la concludenza e decisività delle risultanze istruttorie acquisite e chiaramente comprovanti, al di là di tali problematiche, l'effettivo adempimento delle prestazioni assistenziali da parte del resistente [“il figlio chiamava il medico e se era CP_1 necessario anche l'ambulanza”, “accompagnava la madre all'Ospedale”, “si è preso cura anche del padre”, “è sempre stato presente per i suoi genitori”, “si era trasferito”, “abitava con la madre”, “faceva il possibile per accudirla”, “si occupava dei suoi genitori” (v. supra, sub VI.
4. e sub VI.4.3.)]
(B) sia il dato probatorio, anch'esso chiaramente emergente ex actis, per cui le prestazioni assistenziali erano svolte, oltre che dal resistente, anche dalla di lui moglie ( Persona_5
– “erano loro ad accudire i miei nonni” (cfr. verbale d'udienza di 1° grado del
[...]
5.11.2019) -, con ausilio pacificamente non precluso [ammettendo espressamente il contratto, al contrario, la possibilità di assistenza anche “a mezzo di una terza persona” (cfr. rogito del
27.02.2007)] e chiaramente idoneo ad aiutare e supplire il resistente a provvedere, pur a fronte della predetta problematica, all'adempimento delle prestazioni assistenziali [come da ella riferito (“io comunque andavo ad aiutare mio marito, anche dopo essere andata via, se aveva bisogno dell'accudimento”, “la signora è stata assistita da me e mio marito da dieci Per_1 anni”: cfr. verbale dell'8.02.2017 del proc. n. 734/2016 R.G. V.G.) e altresì confermato, come detto, da pressoché tutti i testi (“la moglie di ha fatto i turni alternandosi con le CP_1 figlie e le nuore di MI NA”, “le pulizie, il mangiare e le cure venivano prestate da
e da sua moglie”, “le pulizie ed il mangiare ai miei nonni li faceva la moglie di CP_1 mio zio ”, “erano loro ad accudire i miei nonni”: cfr. verbale d'udienza di 1° CP_1
grado del 5.11.2019)].
VI.6.- Quanto precede è poi del tutto assorbente rispetto a ogni ulteriore deduzione critica degli appellanti;
e ciò, come evidente, anche con riguardo alle valutazioni del Tribunale con riguardo al tempus dell'azione (proposta solo dopo la nomina dell' della e non CP_2 Per_1
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già previamente fatta valere da alcuno dei genitori – cfr. pag. 5, 2° cpv., dell'ordinanza gravata), trattandosi peraltro di rilievi critici non scrutinabili poiché rivolti avverso una mera argomentazione adiecta e svolta solo ad abundantiam (discendendo la reiezione, di per sé e sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali raccolte, dalla non ravvisabilità dell'inadempimento e ciò risultando ovviamente sufficiente a determinarne il rigetto della domanda), essendone conseguentemente preclusa ogni possibilità di contestazione e delibazione - atteso che, come noto, non v'è “alcun interesse a contestare” un'argomentazione “non costituente una ratio decidendi” e non fondante la decisione assunta, trattandosi di argomento “eccedente la necessità logico-giuridico della decisione” e di
“ragioni svolte solo ad abundantiam”, “che esulano dai motivi fondanti la decisione” gravata e “non” aventi, in definitiva, “alcun effettivo rilievo quale fondamento della statuizione finale” [cfr., ex multis, Cass. civ., 3/05/2024, n. 12007; Cass. civ., 8/06/2022, n. 18429; Cass. civ., 10/04/2018, n. 8755; Cass. civ., 22/11/2010, n. 23635, nonché, in linea generale, Cass. civ., Sez. un., 20/02/2007, n. 3840 e Cons. Stato, 19/05/2016, n. 2091].
VI.7.- Non potendo pertanto accogliersi, pur in tal caso, le argomentazioni critiche degli appellanti [v. supra, sub VI.2.-VI.6.] e risultando le valutazioni di prime cure insuscettibili di alcuna rivisitazione o riforma, poiché del tutto coerenti alle emergenze istruttorie acquisite [v. supra, sub VI.4.], non v'è dubbio che sia da integralmente respingere anche la 2° ragione di doglianza [v. supra, sub I.2.1., punto (2)].
VII.- Le statuizioni che precedono ovviamente assorbono anche il 3° e ultimo motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (3)], avendo gli appellanti contestato la regolazione delle spese di lite di prime cure non già per vizi autonomi e loro propri, ma esclusivamente a titolo di conseguenza, ex art. 336 c.p.c., dell'eventuale accoglimento della propria impugnativa
[“l'accoglimento dei superiori motivi d'appello determina che l'impugnata decisione vada riformata anche in ordine alla condanna delle spese di lite del primo grado” (cfr. pag. 17 dell'atto di appello)], e dunque per evenienza qui non realizzatasi (v. supra, sub V.-VI.7.) e il cui mancato avveramento chiaramente preclude ogni nuova regolazione a tal riguardo
(“dovendosi” “il giudice di appello” “limitare”, in tal caso e “avendo confermato la pronuncia di prime cure”, “alla sola statuizione sulle spese di appello”: cfr., da ultimo, Cass. civ.,
14/10/2024, n. 26623).
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VIII.- Apprezzando quindi in chiave sistematica quanto globalmente precede, risultando meritevoli di reiezione tutte le contestazioni avanzate dalla parte appellante (v. supra, sub V.-
VII.), è evidente, come detto [v. supra, sub IV.] e qui da ribadirsi, che vada respinto il gravame e integralmente confermata, per l'effetto, la pronuncia qui appellata [statuizione di conferma che non si ritiene tuttavia né necessario né opportuno riportare in dispositivo in ossequio al generale principio dell'effetto c.d. sostitutivo della sentenza d'appello, il quale, come noto, è pacificamente operante anche nei casi, come quello di specie, di integrale rigetto del gravame (poiché la pronuncia “di primo grado … deve considerarsi definitivamente assorbita e sostituita”, come noto, “sia in caso di riforma che in caso di conferma da parte del giudice di appello”: cfr., da ultimo, Cass. civ., 17/01/2025, n. 1186, nonché Cass. civ.,
8/07/2013, n. 16934; Cass. civ., 7/02/2013, n. 2955; Cass. civ., 9/03/2001, n. 3475)].
IX.- Venendo, infine, alle spese di lite, da regolarsi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio [considerando l'integrale conferma della sentenza appellata e il carattere meramente consequenziale ed ex art. 336 c.p.c., rispetto a evenienza qui non realizzatasi, della richiesta delle parti appellanti (v. supra, sub VII.), ciò evidentemente precludendo in questa sede ogni “nuovo regolamento” delle relative spese (cfr., da ultimo, Cass. civ., 19/12/2024, n.
33412; Cass. n. 26623/2024, cit.; Cass. civ., 13/06/2024, n. 16526)], occorre a tal riguardo distinguere fra le parti rimaste contumaci [v. infra, sub IX.1.] e quelle qui costituitesi [v. infra, sub IX.2.].
IX.1.- Quanto alle parti rimaste contumaci, nessuna statuizione in punto di spese è evidentemente da adottarsi, considerando l'esito delle impugnative [non essendo intervenuta alcuna modifica a esse sfavorevole] e il loro difetto di costituzione [non avendo conseguentemente “sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. n. 16174 del 2018;
Cass. n. 17432 del 2011)” (v., da ultimo, Cass. civ., 15/05/2019, n. 12897)].
IX.2.- Quanto, poi, alle parti qui costituite, considerando le ragioni del decidere [fondate su autonome e composite valutazioni del Collegio non integralmente sovrapponibili agli argomenti dell'appellato (peraltro costituitosi solo a ridosso dell'udienza di p.c.)], la natura della materia e la controvertibilità delle questioni sottese [anche alla luce delle specificità dell'adempimento da indagarsi (l'“assistenza materiale e morale” nei confronti dei genitori) e della delicatezza della vicenda sottesa – riguardante vicende esistenziali e familiari complesse e delicate (anche considerando, e.g., i problemi di tossicodipendenza del resistente e la
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contestuale necessità di assistenza dei genitori, soggetti fragili e vulnerabili – poiché anziani e afflitti da “molteplici patologie”: cfr. decreto di nomina dell del 9.03.2017 -, nonché la CP_2
riferibilità dell'azione qui proposta al complessivo munus affidato proprio a tale A.d.S. – attivatasi nel precipuo interesse della beneficiaria, per la cui cura è stata indicata e designata, il cui “atteggiamento soggettivo”, non pretestuoso, è qui “meritevole di considerazione”, trattandosi, come noto, di elemento rilevante non solo “in tema di responsabilità aggravata”, ma anche, e a contrario, “al fine della compensazione delle spese”: cfr. Cass. civ.,
29/06/2025, n. 17488 e Cass. civ., Sez. un., 22/02/2012, n. 2572)], ricorrono complessive ragioni tali da giustificare l'applicazione dell'art. 92, comma II, c.p.c. [nella formulazione qui ratione temporis vigente] e dunque per procedere all'integrale compensazione [modalità di regolazione delle spese del resto “non limitata ad ipotesi tassativamente previste”, ma adottabile in “speciali situazioni”, “non esattamente ed efficacemente determinabili a priori”
e la cui “elasticità”, “costituzionalmente necessaria”, fonda un “potere discrezionale” senz'altro esercitabile ogniqualvolta ricorrano, come nel caso di specie, “elementi”,
“circostanze” e “aspetti” specifici “della controversia” “che giustifichino la diversificazione dalla regola generale” (cfr., ex multis e da ultimo, Cass. civ., Sez. un., 7/07/2025, n. 18467;
Cass., Sez. un., n. 32061/2022, cit.; Cass. civ., 26/07/2021, n. 21400; Cass. civ., 7/08/2019, n.
21157; Cass. civ., 4/04/2018, n. 8397; Cass. 26/09/2017, n. 22333; Cass. civ., Sez. un.,
22/02/2012, n. 2572, nonché Corte Cost., 21/05/2014, n. 157 e Corte Cost., 19/04/2018, n.
77)].
IX.3.- Trattandosi, poi, di gravame proposto dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18 e
561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto, come in dispositivo e alla luce della declaratoria reiettiva da adottarsi, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, comma I quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ., Sez. un., 20/02/2020, n. 4315] - con attestazione che poi pacificamente prescinde dalla condanna alle spese, qui non disposta
[atteso che, come noto, “il presupposto di insorgenza del versamento … di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non
è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame” (cfr. Cass. civ., 3/04/2018, n.
8170)] e pacificamente da emettersi anche con riguardo al , Parte_2
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ammesso al P.S.S. [essendo pacifico che tale attestazione sia da pronunciarsi pur “nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato”, non vertendosi in caso in cui “la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo” ratione materiae (e.g. per equa riparazione ex L. 89/2001 o disciplinare magistrati) ovvero ratione subiecti (e.g. per le Amministrazioni dello Stato), bensì in ipotesi in cui l'iniziale non debenza, ex art. 11 T.U.S.G., è legata a “causa suscettibile di venir meno” (i.e. la predetta ammissione al patrocinio a spese dello Stato): cfr. ancora Cass. n. 4315/2020, cit.].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 364/2021, avente ad oggetto appello avverso ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Palmi, depositata in data 27.05.2021, comunicata il 28.05.2021 ed emessa a definizione del proc. n.
66/2018 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) DISPONE, con riguardo alle spese del presente grado:
- NULLA rispetto ai contumaci;
- COMPENSA integralmente le spese fra le parti costituite;
3) DÀ ATTO, con riguardo agli appellanti, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 29 dicembre 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 364/2021 R.G. e vertente tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), n.q. di eredi di (deceduta il 4.03.2018), con C.F._2 Persona_1
l'avv. GIUSEPPE BELLOCCO (C.F. CodiceFiscale_3
-appellanti- Email_1
nei confronti di
(C.F. , con l'avv. DANIELE Controparte_1 C.F._4
CORSO (C.F. ; CodiceFiscale_5 Email_2
(C.F. , (C.F. Parte_3 C.F._6 Parte_4
), (C.F. ), C.F._7 Parte_5 C.F._8
(C.F. ), Parte_6 C.F._9 Parte_7
(C.F. ), (C.F. ), e C.F._10 Parte_8 CodiceFiscale_11
(C.F.: ), tutti contumaci Parte_9 CodiceFiscale_12
-appellati-
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OGGETTO: appello avverso ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Palmi, depositata in data 27.05.2021, comunicata il 28.05.2021 ed emessa a definizione del proc. n.
66/2018 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
6.11.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 11.01.2018 la parte
[...]
, n.q. di Amministratrice di Sostegno (A.d.S.) di , ha adito il Parte_1 Persona_1
Tribunale di Palmi, instaurando il giudizio di 1° grado (proc. n. 66/2018 R.G.) e ivi in particolare rappresentato che:
(A) in data 27.02.2007 era stato stipulato, per atto del Notaio dott. avente Rep./Racc. Per_2
nn. 18221/7718, un contratto di mantenimento tra i genitori ( e , Persona_1 Persona_3 poi deceduto) e il figlio ( ), trasferente a quest'ultimo la nuda Controparte_1
proprietà di un fabbricato sito a Polistena alla Via Fortuna n. 39, prevedendo quale corrispettivo l'obbligo di assistenza morale e materiale per tutta la vita nei loro confronti, con clausola risolutiva espressa nel caso di inadempimento;
(B) il predetto si era tuttavia reso inottemperante agli obblighi Controparte_1
contrattualmente previsti, avendo quindi essa ricorrente (A.d.S. di e autorizzata Persona_1 all'azione dal G.T. con provvedimento del 14.11.2017) proposto il ricorso de quo per ottenere la risoluzione del predetto contratto di mantenimento.
I.1.2.- Nel corso del giudizio di prime cure, poi:
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(a) con comparsa del 29.06.2018, essendo intervenuto il decesso della (in data Persona_1
4.03.2018), si sono per essa costituiti i suoi eredi ( e Parte_1
), entrambi insistendo per l'accoglimento della domanda già Parte_2 proposta con il ricorso dell'11.01.2018;
(b) con comparsa dell'11.04.2019 si è costituito il resistente , Controparte_1
contestando le avverse prospettazioni e chiedendo il rigetto della domanda;
(c) all'udienza dell'11.04.2019, sono state dichiarate contumaci – atteso il difetto di costituzione e la ritualità della notifica – le parti , Parte_3 Parte_4
, , , e
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_5
. Parte_6
I.1.3.- All'esito, poi, di tale giudizio, istruito con le produzioni documentali delle parti e con l'audizione di n. 4 testi ( , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 all'udienza del 5.11.2019, all'udienza del 21.01.2020), è stata emessa Testimone_4
l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. qui gravata (depositata il 27.05.2021 e comunicata il
28.05.2021), nella quale il Tribunale di 1° grado ha:
(A) rigettato la domanda;
(B) condannato la ricorrente a rifondere le spese di lite in favore dello Stato ex art. 133
T.U.S.G..
I.2.1.- Avverso tale ordinanza è stato poi proposto l'odierno appello (proc. n. 364/2021) dalle parti e , le quali hanno in particolare Parte_1 Parte_2
contestato:
(1) l'ammissione delle richieste istruttorie del resistente, pur se tardivamente costituito;
(2) il rigetto della propria domanda di risoluzione, pur a fronte dell'altrui inadempimento;
(3) la regolazione delle spese di 1° grado, da porsi a carico del resistente.
I.2.2.- Nel corso del giudizio di gravame, poi:
(a) con provvedimento del 6.12.2024, preso atto del loro difetto di costituzione e della ritualità della notifica, è stata dichiarata la contumacia di , Controparte_1
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_8 [...]
, , e Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_9
[...]
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(b) con comparsa del 3.11.2025 si è costituito l'appellato (già contumace)
[...]
, contestando le avverse prospettazioni e chiedendo il rigetto dell'altrui CP_1
gravame.
I.2.3.- All'esito dell'udienza del 6.11.2025 l'appello è stato poi definitivamente assegnato a sentenza con concessione di termini ridotti (20+20) ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, giova precisare che:
(a) il provvedimento di riserva in decisione e assegnazione a sentenza da ultimo emesso in data 7.11.2025, ore 20:34 (in modifica, per le ragioni ivi precisate, del precedente provvedimento sempre del 7.11.2025) è stato poi comunicato alle parti in data 10.11.2025, pacificamente decorrendo i termini assegnati da quest'ultimo dies a quo [atteso che “i provvedimenti … pronunciati” a seguito di “udienza cartolare” – “oggi assurta a mezzo di trattazione ordinario, dopo l'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c.” – “devono intendersi resi fuori udienza, con la conseguenza che la conoscenza di tali provvedimenti non può che avvenire all'esito della comunicazione di cancelleria”, “pote[ndo]” “il termine” assegnato conseguentemente “decorrere” “solo” da quando il provvedimento venga “comunicato al difensore” (cfr., ex aliis, Cass. civ., 18/05/2023, n. 13735)], da ciò discendendo la tempestività di tutti gli scritti conclusivi qui versati in atti, poiché depositati entro i termini
(ridotti) ex art. 190 c.p.c. (spirando il 1° in data 1.12.2025 e il 2° in data 20.12.2025);
(b) l'appello formulato, poi, è da ritenersi tempestivo e ammissibile, in quanto proposto, come necessario, mediante atto di citazione (trattandosi del generale modulo introduttivo per gli appelli ex art. 702 quater c.p.c. – cfr. Cass. civ., Sez. un., 10/02/2014, n. 2907) notificato, come prescritto (ex art. 702 quater, comma I, c.p.c.), entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, nella sua integralità, dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. qui gravata [giusta comunicazione dell'ordinanza intervenuta il 28.05.2021 e atto d'appello poi tramesso per la notifica il 24.06.2021];
(c) “l'ambito della cognizione del giudice d'appello”, infine e come noto, “è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado”, “esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione
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con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” [v., ex multis, Cass. civ., Sez. un., 16/02/2023, n. 4835 (anche richiamando Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n. 7940), nonché Cass. civ., 24/05/2001, n. 7088], risultando invece ogni ulteriore questione, già affrontata in prime cure e qui non espressamente gravata, ormai passata in giudicato [ciò integrando “il rovescio dell'onere processuale cui la parte è sottoposta”, “nel senso che”, “in mancanza della proposizione dell'impugnazione”, “sulla questione decisa in senso sfavorevole” ovviamente “si forma il giudicato” (v. Cass. civ.,
19/03/2018, n. 6716)] e insuscettibile di alcuna ulteriore delibazione, poiché divenuta ormai definitivamente irretrattabile.
IV.- Tanto precisato, nel merito l'appello proposto è poi da disattendersi, a ciò conseguendo la necessità di confermare l'ordinanza gravata.
V.- Muovendo, in particolare, dal 1° motivo di gravame, vertente sulla contestata ammissione delle richieste istruttorie del resistente [v. supra, sub I.2.1., punto (1)], occorre osservare che il giudice di prime cure ha evidenziato [cfr. pagg.
3-4 dell'ordinanza appellata] a tal riguardo che:
(A) “la parte resistente” si era effettivamente “costituit[a] in giudizio solo all'udienza di comparizione parti e non nei 10 giorni prima come disposto dall'art. 702 bis”;
(B) “la normativa di cui agli artt. 702 bis” e ss. c.p.c., tuttavia, “prevede la decadenza” solo
“in ordine alle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e in ordine alle domande riconvenzionale e di chiamata in garanzia”, ma “non prevede nessuna decadenza in ordine ai mezzi di prova”;
(C) a fronte di ciò, è evidente che, al di là del termine di cui all'art. 702bis, comma III, c.p.c., al fine di dar corso all'“istruttoria sommaria della causa” prevista dalla “normativa di cui agli artt. 702 bis e 702 ter” c.p.c. (e dunque ai soli “atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto”), “basta solo l'indicazione dei mezzi di prova”.
V.1.- In senso contrario a tali statuizioni, invero del tutto corrette e condivisibili, le parti appellanti hanno poi qui dedotto [cfr. pagg.
9-10 dell'atto di appello, nonché successivi scritti difensivi] che:
(a) “il resistente” non poteva ritenersi “regolarmente costituito”, “essendosi in realtà costituito tardivamente”;
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(b) tale parte, infatti, si era costituita solo “all'udienza del[l'] 11.04.2019”, solo in seguito alla
1° udienza (già celebrata in data “20.11.2018”), e sulla scorta di ciò, a loro avviso, “le richieste istruttorie” da essa formulate “dovevano essere dichiarate inammissibili in quanto tardive”.
Tale prospettazione, tuttavia, è senz'altro inaccoglibile.
V.2.- Giova ribadire, a tal riguardo e in continuità con quanto già evidenziato in prime cure
[v. supra, sub V.], che il modulo procedimentale di cui agli artt. 702bis e ss. c.p.c. effettivamente non prevede alcuna decadenza istruttoria per il resistente, pur se tardivamente costituitosi [espressamente distinguendosi, in sede di disciplina della comparsa di risposta
(art. 702bis, commi IV e V, c.p.c.), fra le attività ivi da compiersi “a pena di decadenza”
(“proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio”, nonché “dichiarazione” e richiesta di “spostamento dell'udienza” per “chiamare un terzo in garanzia”) e le attività invece non soggette a decadenza alcuna (fra cui “indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione”)].
Atteso, pertanto, che “l'art. 702 bis c.p.c.” chiaramente “non prevede alcuna … sanzione processuale” “in relazione al mancato rispetto” del termine processuale per la “specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti”, da ciò ovviamente discende che “le forme, proprie del procedimento sommario, ed in particolare dell'art. 702 bis c.p.c., … non valgono
a segnare alcuna preclusione istruttoria, e quindi non comportano, in caso di omissione, alcuna decadenza”, essendo tanto “la produzione documentale”, quanto l'articolazione delle richieste istruttorie invero pacificamente “ammissibile” a prescindere dai termini della comparsa e “fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702ter c.p.c.” [cfr., ex multis,
Cass. civ., 7/01/2021, n. 46].
V.3.- Alla luce di ciò, non v'è dubbio che la statuizione di prime cure sia del tutto corretta
[non essendo le richieste di prove soggette a decadenza e potendo dunque essere liberamente proposte “fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702ter c.p.c.” (v. supra, sub V.2.)]
e che gli argomenti avanzati dalle parti appellanti siano invece da respingere, in quanto:
(1) il giudice di prime cure non ha affatto ritenuto che il resistente si fosse tempestivamente costituito [v. supra, sub V.1., punto (a)], avendo posto a base delle sue considerazioni, per converso, l'assunto contrario, e dunque la pacifica premessa della sua costituzione tardiva
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[espressamente sottolineando che la “parte resistente” si fosse “costituit[a] in giudizio solo all'udienza di comparizione parti e non nei 10 giorni prima come disposto dall'art. 702 bis”
(cfr. pag. 3, pen. cpv., dell'ordinanza gravata)], ribadendo, tuttavia, che tale (pacifica) tardività non precludesse la valutazione delle richieste istruttorie ivi articolate [in ossequio a quanto previsto dalla specifica disciplina processuale di cui agli artt. 702bis e ss. c.p.c. (la quale, come emergente ex lege e ribadito in giurisprudenza, “non prevede nessuna decadenza in ordine ai mezzi di prova”: cfr. pag. 3, ult. cpv., della pronuncia appellata)];
(2) le richieste di prova fatte valere dalla parte resistente, per l'effetto e al di là del tempus della loro proposizione, non potevano essere ritenute affatto tardive e inammissibili [v. supra, sub V.1., punto (b)] – e ciò a prescindere dal deposito della comparsa tanto entro i dieci giorni liberi prima dell'udienza, quanto in occasione non della 1° udienza, ma di udienze successive (l'11.04.2019 e non già il 20.11.2018), trattandosi di istanze istruttorie in ogni caso ammissibili, poiché pacificamente proponibili nel corso dell'intero procedimento e “fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702ter c.p.c.” [cfr. Cass. n. 46/2021, cit.], salvo il rispetto del contraddittorio [qui garantito e pienamente dispiegatosi, essendosi il giudicante invero pronunciato sulle richieste di prova solo all'udienza successiva a quella di costituzione del resistente (e in particolare in data 27.06.2019, a fronte di costituzione intervenuta alla precedente udienza dell'11.04.2019), ciò chiaramente consentendo alla controparte di compiutamente esaminare ed esaurientemente interloquire sulle altrui istanze, anche probatorie)].
VI.- Ciò detto sul 1° motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (1)] e sulla pacifica inaccoglibilità della doglianza ivi veicolata [alla luce delle specificità del rito sommario di cognizione, non prescrivente alcuna decadenza o preclusione per le richieste probatorie (v. supra, sub V.-V.3.)], parimenti meritevole di reiezione risulta altresì la 2° ragione di doglianza [v. supra, sub I.2.1., punto (2)], specificamente riguardante, in tal caso, il merito della domanda fatta valere ex latere actoris in prime cure.
VI.1.- Domanda di risoluzione, quest'ultima, ivi rigettata in quanto [cfr. pagg.
4-6 dell'ordinanza gravata]:
(A) “pure in presenza della clausola risolutiva espressa” occorre in ogni caso “valutare le condotte in concreto tenute” per stabilire l'effettiva “sussistenza dell'inadempimento” “e, quindi, dei presupposti per dichiarare la risoluzione del contratto”;
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(B) nel caso di specie il contestato inadempimento del resistente agli obblighi di “assistenza morale e materiale” stabiliti nel contratto del 27.02.2007 non poteva ritenersi sussistente,
“non” risultando specificamente “ravvisa[bile]” sulla scorta di quanto emergente “dalle dichiarazioni testimoniali” globalmente acquisite.
VI.2.- In senso contrario a quanto precede, pur in tal caso del tutto corretto e condivisibile, gli appellanti hanno tuttavia qui contestato [cfr. pagg. 10-17 dell'atto di appello, nonché successivi scritti difensivi] che:
(a) “l'attività istruttoria” espletata, diversamente da quanto ritenuto in prime cure, aveva
“dato conferma” dell'inadempimento, corroborato sia dalla testimonianza della Tes_3
(esaminata all'udienza del 5.11.2019), sia dagli elementi emergenti dal procedimento
[...] per la nomina dell'A.d.S. alla (udienza dell'8.02.2017), sia dall'autorizzazione Persona_1
del G.T. del 12.07.2017;
(b) la decisione di prime cure confliggeva altresì con i criteri di riparto del carico dimostrativo in materia contrattuale;
(c) la condizione di tossicodipendenza del resistente, da lui riconosciuta, lo rendeva senz'altro incapace di assicurare la predetta assistenza morale e materiale.
Anche tali argomenti, tuttavia, sono da integralmente rigettare.
VI.3.- Giova premettere, a tal riguardo, che l'apprezzamento del compendio istruttorio è un potere latamente discrezionale ed ex se incensurabile (atteso che “non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento”), nonché strettamente
“riservato” al giudice del merito – il quale non è “tenuto a discutere ogni singolo elemento”, né a delibare, in modo atomistico e frazionato, ciascuno degli “elementi probatori acquisiti”, essendo invece “libero di attingere il proprio convincimento” e di “scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione”, potendo pertanto
“apprezzare discrezionalmente” e procedere a “valutazione complessiva” delle “risultanze istruttorie”, “senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata” [cfr., ex multis, Cass. civ., 27/07/2024, n. 21074; Cass. civ., 1/03/2021, n.
5560; Cass. civ., 8/08/2019, n. 21187; Cass. civ., 4/07/2017, n. 16467; Cass. civ., 2/08/2016,
n. 16056; Cass. civ., 10/06/2014, n. 13054; Cass. civ., 23/05/2014, n. 11511; Cass. civ.,
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14/02/2014, n. 3424; Cass. civ., 15/05/2013, n. 11699; Cass. civ., 2/05/2013, n. 12988; Cass. civ., 28/07/2010, n. 17630; Cass. civ., 6/08/2004, n. 15197].
VI.4.- Valutazione discrezionale e complessiva qui poi pacificamente non inficiata da alcuno specifico vizio, né meritevole di alcuna rimeditazione, non potendosi affatto ritenere, in particolare, che gli elementi istruttori acquisiti “confermassero” inequivocabilmente le prospettazioni attoree in punto di asserito inadempimento del resistente
[...]
) agli obblighi di assistenza [v. supra, sub VI.2., punto (a)]. CP_1
Al contrario, dalle testimonianze raccolte è chiaramente emerso che:
(a) “quando la sig.ra aveva bisogno di cure, il figlio chiamava il medico Per_1 CP_1
e se era necessario anche l'ambulanza”, “accompagnava la madre all'Ospedale a Reggio
Calabria e anche a Polistena, quando aveva bisogno”, si è preso cura anche CP_1 del padre”, “quando il padre si è sentito male ha chiamato il figlio ”, “il figlio CP_1
abitava in un appartamento … dopo che il padre si è aggravato si è CP_1 CP_1 trasferito nell'abitazione dei genitori”, “le pulizie, il mangiare e le cure venivano prestate da
e da sua moglie”, “il sig. è sempre stato presente per i suoi CP_1 CP_1 genitori e non si è mai assentato” [cfr. test. “cugina delle parti” e vicina di casa Tes_1 della de cuius – “abito difronte all'abitazione della sig.ra ora deceduta” -, Persona_4 esaminata all'udienza del 5.11.2019];
(b) si era trasferito dalla casa dove abitava in affitto a quella dove abitavano i CP_1 suoi genitori”, “lui abitava con la madre” [cfr. test. indifferente, anch'egli vicino di Tes_4 casa – “abitavo difronte la casa dei genitori di ”, “la casa di MI madre si trova CP_1 difronte a quella dove abitavano i genitori di ” -, sentito all'udienza del CP_1
21.01.2020];
(c) si è trasferito dai suoi genitori con la moglie”, “non mi risulta che CP_1 [...]
è mancato da casa”, “la casa era ordinata e pulita”, “io abito sulla stessa CP_1 strada … e posso dire che vedevo che si occupava dei suoi genitori” [cfr. test. CP_1
indifferente e anch'egli vicino di casa della – “io abito sulla stessa Tes_2 Per_1 strada”, “la via dove io abito, che è la stessa dove abitavano i sig.ri e è la CP_1 Per_1
Via Fortuna di Polistena” -, esaminato all'udienza del 5.11.2019].
VI.4.1.- Plurime e convergenti evidenze, queste ultime, chiaramente poi insuscettibili di essere sovvertite dagli elementi invocati dalle odierne parti appellanti - elementi costituiti,
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come detto, dalla deposizione della [v. infra, sub VI.4.2.], dagli elementi Testimone_3 raccolti nel corso del procedimento di nomina dell'A.d.S. [v. infra, sub VI.4.3.] e infine dal provvedimento del G.T. del 12.07.2017 [v. infra, sub VI.4.4.].
VI.4.2.- Muovendo dalle dichiarazioni della predetta teste, occorre osservare che quest'ultima, figlia dell'odierna appellante [rapporto di stretta Parte_1
parentela ovviamente incidente sulla valutazione di attendibilità – atteso che, come noto e
“indipendentemente dalla configurazione di una delle situazioni propriamente comportanti
l'incapacità a testimoniare”, non v'è dubbio che le “qualità personali” e “i rapporti con le parti” rilevino ai fini della “valutazione sull'attendibilità del teste” e che “l'inattendibilità di una deposizione testimoniale può ... essere basata anche [solo] su un accertato rapporto tra il teste e le parti” (cfr. Cass. civ., 9/08/2019, n. 21239; Cass. civ., 18/04/2016, n. 7623; Cass. civ., 30/03/2010, n. 7763)], risulta aver in ogni caso reso dichiarazioni:
(A) insufficienti, di per sé sole, a smentire o inficiare quanto concordemente riferito da tutti gli altri testi (perlopiù, peraltro, semplici vicini di casa e dunque privi di alcuna rapporto di parentela con le parti - v. supra, sub VI.4.), trattandosi dunque di dichiarazioni ovviamente inidonee a giustificare valutazioni istruttorie di segno diverso da quelle qui assunte [in quanto
“singolo elemento” già in astratto insuscettibile di invalidare l'apprezzamento, necessariamente complessivo, qui da compiersi (v. supra, sub VI.3.) e correttamente espletato
(avendo riguardo alle globali risultanze probatorie emergenti ex actis: v. supra, sub VI.4.)];
(B) ex se non dirimenti, afferendo a circostanze (e.g. la “lasciata sola” “in casa” o Per_1 asseriti versamenti di denaro al resistente e alla moglie per l'assistenza da loro prestata) invero non oggetto di alcun riscontro (né documentale, né di altro tipo) e soprattutto non constatate dalla teste de visu, ma dalla stessa solo congetturate e “dedotte” (“ho dedotto che MI NA era sola in casa”) o addirittura apprese de relato e persino de relato actoris
(essendo l'“attrice” dell'azione qui instaurata proprio – v. supra, sub I.1.1. – e Persona_1
avendo la teste, sua nipote abiatica, precisato che le circostanze da ella esposte in udienza, non osservate direttamente – “non ho mai visto i miei nonni dare del denaro a mio zio”, “non sono mai andata di notte a trovare i miei nonni” -, le erano state, appunto e solo, riferite dalla predetta – “MI NA me lo ha riferito”, “MI NA mi raccontava”, “MI NA si Per_1 lamentava”: cfr. verbale d'udienza del 5.11.2019), essendo conseguentemente prive di “alcun valore probatorio” [atteso che, come noto, “la deposizione de relato ex parte actoris … non
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ha alcun valore probatorio, nemmeno indiziario”, avendo una “rilevanza” “sostanzialmente nulla”: cfr., e.g., Cass. civ., 15/01/2015, n. 569; Cass. civ., 3/04/2007, n. 8358; Cass. civ.,
5/01/1998, n. 43];
(C) inidonee, infine e in ogni caso, a dimostrare l'inadempimento prospettato ex latere actoris – avendo anche tale teste invero confermato, al di là dell'episodio delle “pillole”
[rammentando la teste solo uno specifico e circoscritto episodio in cui una serie di farmaci
(“pillole”) sarebbero stati “dati” da suo “zio”, “tutte assieme”, a sua “NA” – avendo tuttavia la stessa teste ammesso di non conoscere né la terapia farmacologica seguita, né i farmaci nel frangente somministrati (“non so dire di preciso quali medicine prendesse MI NA … non so dire che pillole ha somministrato mio zio la mattina”)] e i generici riferimenti a prospettati “pagamenti” [tuttavia non corroborati da riscontro alcuno e invero mai direttamente “visti” dalla stessa teste – “non ho mai visto i miei nonni dare del denaro a mio zio”], che “finché MI NA era autosufficiente, mio zio accompagnava lei e mio nonno”, “quando MI NA si è rotto il femore è stata ricoverata … anche la moglie di
ha fatto i turni alternandosi con le figlie e le nuore di MI NA” , “le pulizie CP_1 ed il mangiare ai miei nonni li faceva la moglie di mio zio ” e che, pertanto e in CP_1
definitiva, “fino a quando mio zio non si è separato dalla moglie erano loro ad CP_1 accudire i miei nonni” (cfr. ancora verbale d'udienza del 5.11.2019).
VI.4.3.- Venendo, poi, agli elementi emergenti dal procedimento di nomina dell' (proc. CP_2
n. 734/2016 R.G. V.G.), occorre osservare che proprio dal verbale dell'8.02.2017 di tale procedura, oltre all'ammissione del resistente in ordine alla propria tossicodipendenza [profilo su cui però v. infra, sub VI.6.] e alle dichiarazioni rese sia dalla , figlia dell'odierna Tes_3
appellante (su cui v. supra, sub VI.4.2.), sia dalle parti qui in lite [evidentemente non decisive, tanto per il loro carattere strettamente valutativo – “non mi ha mai assistito adeguatamente”, “non era accudita” -, quanto e soprattutto per la loro promanazione ratione subiecti – essendo le dichiarazioni rese “da una delle parti in causa”, ove “non confessorie”,
“totalmente prive di valore probatorio”: cfr. Cass. civ., 18/02/2025, n. 4137 e Cass. civ.,
27/04/2016, n. 8290], ulteriormente emerge che il resistente non risultasse radicalmente inadempiente, atteso che:
(a) la predetta parte, insieme alla di lui moglie, (da cui si era poi Persona_5 separato), aveva effettivamente assistito la (“la signora è stata assistita Persona_1 Per_1
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da me e mio marito da dieci anni, anche quando non abitavamo nella stessa casa”: cfr. verbale dell'8.02.2017 del proc. n. 734/2016 R.G. V.G.);
(b) sempre il resistente aveva fatto “il possibile” per ottemperare alle prestazioni assistenziali
[come dichiarato dalla (figlia della e sorella delle parti oggi in lite), Parte_6 Per_1
la quale, in termini del tutto attendibili (genuina anche per il carattere composito della sua esposizione), ha evidenziato: “MI madre qualche volta si dimostrava contenta dell'accudimento di mio fratello, altre volte no. Devo però dire che mio fratello faceva il possibile per accudirla” (cfr. ancora verbale dell'8.02.2017 del proc. n. 734/2016 R.G.
V.G.)].
VI.4.4.- In senso diverso da quanto precede, come evidente, non può chiaramente invocarsi neanche il provvedimento del G.T. del 12.07.2017, mediante il quale il predetto G.T. ha autorizzato l'A.d.S. istante ( , amministratrice della Parte_1 Per_1
a procedere alla risoluzione unilaterale del contratto del 27.02.2007, considerando:
[...]
(a) lo specifico e circoscritto carattere del predetto provvedimento – trattandosi di un mero provvedimento autorizzatorio “di carattere gestorio” ontologicamente privo di natura giurisdizionale [atteso che, come noto, “i decreti” autorizzatori del G.T., “emessi nell'ambito dell'amministrazione di sostegno” (ai sensi dell'art. 374 c.c., come richiamato dall'art. 411
c.c.), “non hanno … le connotazioni formali e sostanziali delle decisioni giurisdizionali”, essendo semplici “provvedimenti amministrativi”: cfr., ex multis, Cass. civ., 6/08/2001, n.
10822 e Cass. civ., 13/02/2018, n. 3493] e avente ad oggetto la sola astratta compatibilità dell'attività sostanziale o processuale prospettata dall'amministratore con l'interesse del beneficiario [costituendo precipuo ed esclusivo “oggetto” della “determinazione” del “giudice tutelare” “la sola valutazione dell'opportunità o meno dell'azione” o dell'attività proposta – valutazione poi resa allo stato degli atti e in difetto di alcun contraddittorio, venendo realizzata “prendendo in considerazione esclusivamente gli elementi di giudizio prospettatigli dall'istante”, con la conseguenza che ivi “il giudice” né “è posto in condizione di valutare”, né in alcun modo invero si esprime sulle “probabilità di successo” o sull'“effettiva fondatezza delle ragioni che il rappresentante intende far valere in nome e per conto del rappresentato”
(cfr., ex aliis e anche arg. ex, Cass. n. 10822/2001, cit., e Cass. civ., 27/01/2022, n. 2498)];
(b) l'evidente inidoneità di qualsivoglia considerazione ivi contenuta a condizionare o pregiudicare gli esiti dell'accertamento a contraddittorio pieno – non trattandosi invero di un
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dictum statuente l'effettiva fondatezza del diritto, ma di un mero provvedimento amministrativo, fondato su altri presupposti, reso ad altri fini e comunque emesso allo stato degli atti e inaudita altera parte (come peraltro sottolineato anche nel provvedimento del
12.07.2017, ove si evidenzia che si tratta di valutazione ovviamente compiuta, come necessario, sulla base “d[e]lle indicazioni che si traggono dagli atti”), nonché del tutto privo di forza vincolante o efficacia preclusiva [non trattandosi di “pronuncia” sul diritto fatto valere ed essendo poi del tutto pacifico che i provvedimenti de quibus “non sono suscettibili
d'acquistare forza di giudicato, né esplicito, in ordine alla decisione positiva o negativa sull'autorizzazione … riportata nel dispositivo, né implicito, in ordine alle questioni valutate
e decise quali presupposti logici necessari di quella” (cfr., e.g., Cass. n. 10822/2001, cit.)].
VI.4.5.- A fronte di ciò, considerando le risultanze globalmente emergenti dal compendio istruttorio [v. supra, sub VI.4.] e l'inaccoglibilità degli elementi addotti dalle parti appellanti
[v. supra, sub VI.4.1.-VI.4.4.], è evidente che ciò imponga l'integrale reiezione della prima contestazione [come compendiata supra, sub VI.2., punto (a)].
VI.5.- Parimenti da disattendere risulta altresì l'argumentum fondato sul riparto del carico dimostrativo in materia contrattuale [v. supra, sub VI.2., punto (b)] e dunque sull'asserita mancata considerazione, da parte del giudice di prime cure, del principio di Cass. civ., Sez. un., 30/10/2001, n. 13533 (costantemente ribadito pur in seguito e anche dalla qui menzionata
Cass. civ., 25/05/2017, n. 13232).
VI.5.1.- E ciò considerando che tale pacifico principio non è stato ivi in alcun modo violato, ma, al contrario, ritualmente e pienamente applicato, atteso che:
(1) in base a tale dictum la parte che agisca per la risoluzione contrattuale è tenuta a provare la fonte negoziale del suo diritto e ad allegare l'altrui inadempimento, essendo invece onere del convenuto provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa e dunque l'avvenuto adempimento (cfr.
Cass., Sez. un., n. 13533/2001, cit., nonché Cass. n. 13232/2017, cit.);
(2) tale ultima prova era stata qui pacificamente fornita, essendo in particolare emerso dalle prove globalmente acquisite (come richieste anche dal resistente, le cui istanze istruttorie erano pienamente ammissibili: v. supra, v. supra, sub V.-V.3.) l'effettivo adempimento da parte del resistente [v. supra, sub VI.4.], a ciò non potendo che conseguire – non già in violazione, ma in piena e perfetta attuazione del predetto principio nomofilattico – il rigetto della domanda di risoluzione fatta valere dall'istante.
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VI.6.- Volgendo lo sguardo, infine, all'ultimo rilievo [v. supra, sub VI.2., punto (c)], è del tutto evidente che i problemi di tossicodipendenza del resistente – pacifici tra le parti e da lui stesso ammessi innanzi al G.T. (“io sono in una comunità per disintossicarmi”: cfr. verbale dell'8.02.2017 del proc. n. 734/2016 R.G. V.G.) – non valgano ex se a comprovare l'inadempimento prospettato, non trattandosi di un'evenienza affatto necessitata, né logicamente consequenziale;
e ciò anche considerando:
(A) sia la concludenza e decisività delle risultanze istruttorie acquisite e chiaramente comprovanti, al di là di tali problematiche, l'effettivo adempimento delle prestazioni assistenziali da parte del resistente [“il figlio chiamava il medico e se era CP_1 necessario anche l'ambulanza”, “accompagnava la madre all'Ospedale”, “si è preso cura anche del padre”, “è sempre stato presente per i suoi genitori”, “si era trasferito”, “abitava con la madre”, “faceva il possibile per accudirla”, “si occupava dei suoi genitori” (v. supra, sub VI.
4. e sub VI.4.3.)]
(B) sia il dato probatorio, anch'esso chiaramente emergente ex actis, per cui le prestazioni assistenziali erano svolte, oltre che dal resistente, anche dalla di lui moglie ( Persona_5
– “erano loro ad accudire i miei nonni” (cfr. verbale d'udienza di 1° grado del
[...]
5.11.2019) -, con ausilio pacificamente non precluso [ammettendo espressamente il contratto, al contrario, la possibilità di assistenza anche “a mezzo di una terza persona” (cfr. rogito del
27.02.2007)] e chiaramente idoneo ad aiutare e supplire il resistente a provvedere, pur a fronte della predetta problematica, all'adempimento delle prestazioni assistenziali [come da ella riferito (“io comunque andavo ad aiutare mio marito, anche dopo essere andata via, se aveva bisogno dell'accudimento”, “la signora è stata assistita da me e mio marito da dieci Per_1 anni”: cfr. verbale dell'8.02.2017 del proc. n. 734/2016 R.G. V.G.) e altresì confermato, come detto, da pressoché tutti i testi (“la moglie di ha fatto i turni alternandosi con le CP_1 figlie e le nuore di MI NA”, “le pulizie, il mangiare e le cure venivano prestate da
e da sua moglie”, “le pulizie ed il mangiare ai miei nonni li faceva la moglie di CP_1 mio zio ”, “erano loro ad accudire i miei nonni”: cfr. verbale d'udienza di 1° CP_1
grado del 5.11.2019)].
VI.6.- Quanto precede è poi del tutto assorbente rispetto a ogni ulteriore deduzione critica degli appellanti;
e ciò, come evidente, anche con riguardo alle valutazioni del Tribunale con riguardo al tempus dell'azione (proposta solo dopo la nomina dell' della e non CP_2 Per_1
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già previamente fatta valere da alcuno dei genitori – cfr. pag. 5, 2° cpv., dell'ordinanza gravata), trattandosi peraltro di rilievi critici non scrutinabili poiché rivolti avverso una mera argomentazione adiecta e svolta solo ad abundantiam (discendendo la reiezione, di per sé e sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali raccolte, dalla non ravvisabilità dell'inadempimento e ciò risultando ovviamente sufficiente a determinarne il rigetto della domanda), essendone conseguentemente preclusa ogni possibilità di contestazione e delibazione - atteso che, come noto, non v'è “alcun interesse a contestare” un'argomentazione “non costituente una ratio decidendi” e non fondante la decisione assunta, trattandosi di argomento “eccedente la necessità logico-giuridico della decisione” e di
“ragioni svolte solo ad abundantiam”, “che esulano dai motivi fondanti la decisione” gravata e “non” aventi, in definitiva, “alcun effettivo rilievo quale fondamento della statuizione finale” [cfr., ex multis, Cass. civ., 3/05/2024, n. 12007; Cass. civ., 8/06/2022, n. 18429; Cass. civ., 10/04/2018, n. 8755; Cass. civ., 22/11/2010, n. 23635, nonché, in linea generale, Cass. civ., Sez. un., 20/02/2007, n. 3840 e Cons. Stato, 19/05/2016, n. 2091].
VI.7.- Non potendo pertanto accogliersi, pur in tal caso, le argomentazioni critiche degli appellanti [v. supra, sub VI.2.-VI.6.] e risultando le valutazioni di prime cure insuscettibili di alcuna rivisitazione o riforma, poiché del tutto coerenti alle emergenze istruttorie acquisite [v. supra, sub VI.4.], non v'è dubbio che sia da integralmente respingere anche la 2° ragione di doglianza [v. supra, sub I.2.1., punto (2)].
VII.- Le statuizioni che precedono ovviamente assorbono anche il 3° e ultimo motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (3)], avendo gli appellanti contestato la regolazione delle spese di lite di prime cure non già per vizi autonomi e loro propri, ma esclusivamente a titolo di conseguenza, ex art. 336 c.p.c., dell'eventuale accoglimento della propria impugnativa
[“l'accoglimento dei superiori motivi d'appello determina che l'impugnata decisione vada riformata anche in ordine alla condanna delle spese di lite del primo grado” (cfr. pag. 17 dell'atto di appello)], e dunque per evenienza qui non realizzatasi (v. supra, sub V.-VI.7.) e il cui mancato avveramento chiaramente preclude ogni nuova regolazione a tal riguardo
(“dovendosi” “il giudice di appello” “limitare”, in tal caso e “avendo confermato la pronuncia di prime cure”, “alla sola statuizione sulle spese di appello”: cfr., da ultimo, Cass. civ.,
14/10/2024, n. 26623).
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VIII.- Apprezzando quindi in chiave sistematica quanto globalmente precede, risultando meritevoli di reiezione tutte le contestazioni avanzate dalla parte appellante (v. supra, sub V.-
VII.), è evidente, come detto [v. supra, sub IV.] e qui da ribadirsi, che vada respinto il gravame e integralmente confermata, per l'effetto, la pronuncia qui appellata [statuizione di conferma che non si ritiene tuttavia né necessario né opportuno riportare in dispositivo in ossequio al generale principio dell'effetto c.d. sostitutivo della sentenza d'appello, il quale, come noto, è pacificamente operante anche nei casi, come quello di specie, di integrale rigetto del gravame (poiché la pronuncia “di primo grado … deve considerarsi definitivamente assorbita e sostituita”, come noto, “sia in caso di riforma che in caso di conferma da parte del giudice di appello”: cfr., da ultimo, Cass. civ., 17/01/2025, n. 1186, nonché Cass. civ.,
8/07/2013, n. 16934; Cass. civ., 7/02/2013, n. 2955; Cass. civ., 9/03/2001, n. 3475)].
IX.- Venendo, infine, alle spese di lite, da regolarsi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio [considerando l'integrale conferma della sentenza appellata e il carattere meramente consequenziale ed ex art. 336 c.p.c., rispetto a evenienza qui non realizzatasi, della richiesta delle parti appellanti (v. supra, sub VII.), ciò evidentemente precludendo in questa sede ogni “nuovo regolamento” delle relative spese (cfr., da ultimo, Cass. civ., 19/12/2024, n.
33412; Cass. n. 26623/2024, cit.; Cass. civ., 13/06/2024, n. 16526)], occorre a tal riguardo distinguere fra le parti rimaste contumaci [v. infra, sub IX.1.] e quelle qui costituitesi [v. infra, sub IX.2.].
IX.1.- Quanto alle parti rimaste contumaci, nessuna statuizione in punto di spese è evidentemente da adottarsi, considerando l'esito delle impugnative [non essendo intervenuta alcuna modifica a esse sfavorevole] e il loro difetto di costituzione [non avendo conseguentemente “sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. n. 16174 del 2018;
Cass. n. 17432 del 2011)” (v., da ultimo, Cass. civ., 15/05/2019, n. 12897)].
IX.2.- Quanto, poi, alle parti qui costituite, considerando le ragioni del decidere [fondate su autonome e composite valutazioni del Collegio non integralmente sovrapponibili agli argomenti dell'appellato (peraltro costituitosi solo a ridosso dell'udienza di p.c.)], la natura della materia e la controvertibilità delle questioni sottese [anche alla luce delle specificità dell'adempimento da indagarsi (l'“assistenza materiale e morale” nei confronti dei genitori) e della delicatezza della vicenda sottesa – riguardante vicende esistenziali e familiari complesse e delicate (anche considerando, e.g., i problemi di tossicodipendenza del resistente e la
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contestuale necessità di assistenza dei genitori, soggetti fragili e vulnerabili – poiché anziani e afflitti da “molteplici patologie”: cfr. decreto di nomina dell del 9.03.2017 -, nonché la CP_2
riferibilità dell'azione qui proposta al complessivo munus affidato proprio a tale A.d.S. – attivatasi nel precipuo interesse della beneficiaria, per la cui cura è stata indicata e designata, il cui “atteggiamento soggettivo”, non pretestuoso, è qui “meritevole di considerazione”, trattandosi, come noto, di elemento rilevante non solo “in tema di responsabilità aggravata”, ma anche, e a contrario, “al fine della compensazione delle spese”: cfr. Cass. civ.,
29/06/2025, n. 17488 e Cass. civ., Sez. un., 22/02/2012, n. 2572)], ricorrono complessive ragioni tali da giustificare l'applicazione dell'art. 92, comma II, c.p.c. [nella formulazione qui ratione temporis vigente] e dunque per procedere all'integrale compensazione [modalità di regolazione delle spese del resto “non limitata ad ipotesi tassativamente previste”, ma adottabile in “speciali situazioni”, “non esattamente ed efficacemente determinabili a priori”
e la cui “elasticità”, “costituzionalmente necessaria”, fonda un “potere discrezionale” senz'altro esercitabile ogniqualvolta ricorrano, come nel caso di specie, “elementi”,
“circostanze” e “aspetti” specifici “della controversia” “che giustifichino la diversificazione dalla regola generale” (cfr., ex multis e da ultimo, Cass. civ., Sez. un., 7/07/2025, n. 18467;
Cass., Sez. un., n. 32061/2022, cit.; Cass. civ., 26/07/2021, n. 21400; Cass. civ., 7/08/2019, n.
21157; Cass. civ., 4/04/2018, n. 8397; Cass. 26/09/2017, n. 22333; Cass. civ., Sez. un.,
22/02/2012, n. 2572, nonché Corte Cost., 21/05/2014, n. 157 e Corte Cost., 19/04/2018, n.
77)].
IX.3.- Trattandosi, poi, di gravame proposto dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18 e
561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto, come in dispositivo e alla luce della declaratoria reiettiva da adottarsi, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, comma I quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ., Sez. un., 20/02/2020, n. 4315] - con attestazione che poi pacificamente prescinde dalla condanna alle spese, qui non disposta
[atteso che, come noto, “il presupposto di insorgenza del versamento … di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non
è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame” (cfr. Cass. civ., 3/04/2018, n.
8170)] e pacificamente da emettersi anche con riguardo al , Parte_2
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ammesso al P.S.S. [essendo pacifico che tale attestazione sia da pronunciarsi pur “nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato”, non vertendosi in caso in cui “la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo” ratione materiae (e.g. per equa riparazione ex L. 89/2001 o disciplinare magistrati) ovvero ratione subiecti (e.g. per le Amministrazioni dello Stato), bensì in ipotesi in cui l'iniziale non debenza, ex art. 11 T.U.S.G., è legata a “causa suscettibile di venir meno” (i.e. la predetta ammissione al patrocinio a spese dello Stato): cfr. ancora Cass. n. 4315/2020, cit.].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 364/2021, avente ad oggetto appello avverso ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Palmi, depositata in data 27.05.2021, comunicata il 28.05.2021 ed emessa a definizione del proc. n.
66/2018 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) DISPONE, con riguardo alle spese del presente grado:
- NULLA rispetto ai contumaci;
- COMPENSA integralmente le spese fra le parti costituite;
3) DÀ ATTO, con riguardo agli appellanti, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 29 dicembre 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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