TRIB
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/10/2025, n. 1399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1399 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
n. rg7825 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele SDINO - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7825 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1
dall'avv. CECERE NICOLA presso il quale elettivamente domicilia in indirizzo telematico,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_2
atti, dall'avv. CECERE NICOLA presso il quale elettivamente domicilia in indirizzo telematico,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/04/2025 e Controparte_1
premettendo di aver contratto Controparte_2
matrimonio in Napoli il 13/06/2012 e che dalla loro unione nascevano due figlie: il 20.09.2012 e il 04.04.2017 Per_1 Per_2
1 entrambe minori, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto ed in particolare la IG.ra , insieme alle figlie, continuerà ad abitare in Controparte_1
NAPOLI alla VIA SALVATORE MORELLI Isol. 10, Sc. A, Int. 8, mentre il IG. in POMIGLIANO D'AR (NA) alla Controparte_3
VIA NAPOLI N. 38;
2) Le figlie minori, e saranno affidate ad Persona_3 Persona_4
entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie minori;
3) Le figlie minori, e continueranno a vivere Persona_3 Persona_4
con la madre e potranno trascorrere due fine settimana non consecutivi al mese anche con pernottamento con il padre;
il IG. potrà vedere le Controparte_2
figlie minori, e quando vorrà durante la Persona_3 Persona_4
settimana, compatibilmente con gli obblighi scolastici e con ragionevole preavviso
(comunque non meno di due pomeriggi a settimana, precisamente il martedì ed il giovedì dalle 15:00 alle 20:00), salvo diversi accordi sui giorni e sugli orari tra le parti, con congruo preavviso. Le figlie saranno alternativamente con i due genitori in occasione delle giornate del 24/25 dicembre, 31 dicembre o 1 gennaio, e così anche la festività dell'epifania sarà gestita ad anni alterni, altresì saranno gestite le vacanze Pasquali: il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedì in Albis con
2 l'altro; le figlie minori, infine, trascorreranno le vacanze estive con il padre per un periodo di 15 giorni consecutivi nel mese di agosto o in un periodo diverso da concordarsi con la IG.ra , nonché ulteriori 15 giorni durante Controparte_1
l'anno, previo accordo e con congruo preavviso, purché non coincidenti con le predette festività ed in ogni caso compatibilmente con gli obblighi scolastici delle figlie.
4) Il IG. provvederà a corrispondere a titolo di assegno di Controparte_2
mantenimento per le figlie alla IG.ra l'importo complessivo di € Controparte_1
500,00 mensili (€ 250,00 per ed € 250,00 per Persona_3 Per_4
, entro il giorno 05 di ogni mese, con rivalutazione annuale in ragione
[...]
dell'indice Istat;
5) Per le spese ludiche, mediche e scolastiche delle figlie minori, e Persona_3
i ricorrenti fanno richiamo al Protocollo di intesa fra magistrati Persona_4
ed avvocati n. 3180-2018 con obbligo al rispetto delle determinazioni ivi contenute ed ai sensi dell'art. 6 del Protocollo e saranno suddivise al 50% tra i ricorrenti;
6) La IG.ra rinuncia a qualsiasi pretesa economica nei Controparte_1
confronti del IG. e, pertanto, non avrà diritto all'assegno di Controparte_2
mantenimento per la separazione.
7) Con obbligo reciproco dei ricorrenti a comunicare gli eventuali cambiamenti di residenza e delle utenze telefoniche;
8) I ricorrenti si obbligano a far conservare e favorire la continuità di significativi rapporti tra le figlie e le rispettive famiglie di origine dei genitori parti in causa;
9) I ricorrenti forniscono il consenso per la domanda ed il ritiro della documentazione necessaria per l'espatrio, anche dei figli minori.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e
3 rispondenti agli interessi delle minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
atto n.11, parte I, s., sez. Parte_1
R, reg. Atti Matrimonio anno 2012);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 11/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele SDINO
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele SDINO - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7825 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1
dall'avv. CECERE NICOLA presso il quale elettivamente domicilia in indirizzo telematico,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_2
atti, dall'avv. CECERE NICOLA presso il quale elettivamente domicilia in indirizzo telematico,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/04/2025 e Controparte_1
premettendo di aver contratto Controparte_2
matrimonio in Napoli il 13/06/2012 e che dalla loro unione nascevano due figlie: il 20.09.2012 e il 04.04.2017 Per_1 Per_2
1 entrambe minori, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto ed in particolare la IG.ra , insieme alle figlie, continuerà ad abitare in Controparte_1
NAPOLI alla VIA SALVATORE MORELLI Isol. 10, Sc. A, Int. 8, mentre il IG. in POMIGLIANO D'AR (NA) alla Controparte_3
VIA NAPOLI N. 38;
2) Le figlie minori, e saranno affidate ad Persona_3 Persona_4
entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie minori;
3) Le figlie minori, e continueranno a vivere Persona_3 Persona_4
con la madre e potranno trascorrere due fine settimana non consecutivi al mese anche con pernottamento con il padre;
il IG. potrà vedere le Controparte_2
figlie minori, e quando vorrà durante la Persona_3 Persona_4
settimana, compatibilmente con gli obblighi scolastici e con ragionevole preavviso
(comunque non meno di due pomeriggi a settimana, precisamente il martedì ed il giovedì dalle 15:00 alle 20:00), salvo diversi accordi sui giorni e sugli orari tra le parti, con congruo preavviso. Le figlie saranno alternativamente con i due genitori in occasione delle giornate del 24/25 dicembre, 31 dicembre o 1 gennaio, e così anche la festività dell'epifania sarà gestita ad anni alterni, altresì saranno gestite le vacanze Pasquali: il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedì in Albis con
2 l'altro; le figlie minori, infine, trascorreranno le vacanze estive con il padre per un periodo di 15 giorni consecutivi nel mese di agosto o in un periodo diverso da concordarsi con la IG.ra , nonché ulteriori 15 giorni durante Controparte_1
l'anno, previo accordo e con congruo preavviso, purché non coincidenti con le predette festività ed in ogni caso compatibilmente con gli obblighi scolastici delle figlie.
4) Il IG. provvederà a corrispondere a titolo di assegno di Controparte_2
mantenimento per le figlie alla IG.ra l'importo complessivo di € Controparte_1
500,00 mensili (€ 250,00 per ed € 250,00 per Persona_3 Per_4
, entro il giorno 05 di ogni mese, con rivalutazione annuale in ragione
[...]
dell'indice Istat;
5) Per le spese ludiche, mediche e scolastiche delle figlie minori, e Persona_3
i ricorrenti fanno richiamo al Protocollo di intesa fra magistrati Persona_4
ed avvocati n. 3180-2018 con obbligo al rispetto delle determinazioni ivi contenute ed ai sensi dell'art. 6 del Protocollo e saranno suddivise al 50% tra i ricorrenti;
6) La IG.ra rinuncia a qualsiasi pretesa economica nei Controparte_1
confronti del IG. e, pertanto, non avrà diritto all'assegno di Controparte_2
mantenimento per la separazione.
7) Con obbligo reciproco dei ricorrenti a comunicare gli eventuali cambiamenti di residenza e delle utenze telefoniche;
8) I ricorrenti si obbligano a far conservare e favorire la continuità di significativi rapporti tra le figlie e le rispettive famiglie di origine dei genitori parti in causa;
9) I ricorrenti forniscono il consenso per la domanda ed il ritiro della documentazione necessaria per l'espatrio, anche dei figli minori.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e
3 rispondenti agli interessi delle minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
atto n.11, parte I, s., sez. Parte_1
R, reg. Atti Matrimonio anno 2012);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 11/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele SDINO
4