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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 11/04/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: dott. Ennio RICCI Presidente dr.ssa Floriana CONSOLANTE Giudice relatore dr.ssa Serena BERRUTI Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1968 R.G. per l'anno 2023, rimessa in decisione all'udienza del 30 ottobre 2024, vertente
TRA
( c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Elena Coccia e Parte_1 C.F._1 dall'avv. Simona Fiordelisi, giusta procura allegata al ricorso;
ricorrente
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Luisa Ventorino, Controparte_1 CodiceFiscale_2
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
resistente
Con l'intervento del P.M.
- interventore ex lege -
OGGETTO : cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 30 ottobre 2024.
Il P.M. ha apposto il visto in data 8 novembre 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 1 giugno 2023, proponeva domanda di cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio celebrato, con rito concordatario, in Montefusco (AV) in data 9 agosto
1 2008 con , dal quale erano nati i due figli ( nato il [...]) e ( Controparte_1 Per_1 Per_2
nato il [...]).
La ricorrente evidenziava che tra i coniugi era intervenuta separazione consensuale omologata dal
Tribunale di Benevento con decreto del 9 giugno 2016 le cui condizioni prevedevano l'affido congiunto dei due figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, la disciplina della frequentazione dei due bambini con il padre non collocatario ( nei fine settimana alternati dal sabato sino alla domenica sera;
per due pomeriggi infrasettimanali, indicativamente il martedi ed il giovedi, salvo diverso accordo, dall'uscita da scuola fino alle 19,00 e, nelle settimane in cui il padre non trascorre con loro il fine settimana, per 3 pomeriggi infrasettimanali del lunedi, mercoledi e venerdi con le stesse modalità) nonché dettagliatamente la frequentazione dei minori con i genitori nelle festività.
Con la separazione era stato, inoltre, previsto che versasse alla moglie la somma Controparte_1 mensile di € 800,00, quale contributo al mantenimento dei figli, € 400,00 per ciascun figlio, oltre al pagamento delle spese straordinarie (scolastiche, mediche, per la pratica sportiva, ecc.) nella misura del 50%.
Nel ricorso la ricorrente evidenziava che, dalla data della separazione, i coniugi avevano vissuto ininterrottamente separatamente e non si era più ricostruita l'unione materiale e spirituale alla base del vincolo matrimoniale, per cui ricorrevano le condizioni previste dall'art. 3 c. 2 lett. b) della legge 898/70, per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel ricorso lamentava: Parte_1
- che il coniuge non aveva rispettato la disciplina della frequentazione con i figli tenendoli con sé solo quando voleva, ma non più di una o due volte a settimana, e talvolta non vedeva i figli per settimane;
-che inoltre lo non era adempiente agli obblighi di mantenimento della prole atteso che CP_1 versava in ritardo l'assegno di mantenimento e tra l'altro gradualmente in misura ridotta;
-che tra i genitori vi era un'aspra conflittualità nella gestione dei figli minori a causa del comportamento ostruzionistico dello con ripercussioni sul figlio il quale aveva CP_1 Per_1
iniziato a manifestare una certa aggressività nei confronti della madre.
-che l'ostilità di era giunta al punto che quest'ultimo aveva denunciato Controparte_1
pretestuosamente, in data 14.02.2023, , suo ex suocero, ormai ottantenne, per Controparte_2
presunte violenze esercitate dallo stesso in danno della figlia e della propria moglie, alla presenza dei nipoti e insinuando nella propria denuncia l'esistenza di particolari cicatrici sul Per_2 Per_1
2 dorso del minore (indice di violenza del nonno sul nipote minorenne) che in realtà, come Per_1
da certificazione medica, erano solo delle smagliature della pelle dovute alla crescita del ragazzo.
Tanto premesso, adiva il Tribunale per la pronuncia della cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio e chiedeva “di stabilire il miglior regime di affidamento nell'interesse dei minori, valutando, visti i comportamenti del padre, l'ipotesi dell'affidamento esclusivo alla madre dei figli minori e ” o in subordine, in caso di conferma dell'affidamento condiviso, Per_1 Per_2
chiedeva di lasciare inalterata la loro collocazione presso di sé, con diritto di visita del padre alle stesse condizioni della separazione consensuale tra i coniugi.
La ricorrente chiedeva di porre a carico del padre un assegno mensile di € 1200,00 mensili per il mantenimento dei due figli ( € 600,00 per ciascun figlio) tenuto conto del fatto che erano trascorsi sette anni dalla separazione e le esigenze dei minori erano notevolmente accresciute, trovandosi in particolare il figlio maggiore in piena età adolescenziale, e considerato che Per_1 CP_1
, nonostante il reddito dichiarato, aveva un alto tenore di vita, essendo socio e legale
[...]
rappresentante della Autolinee Zampetti &C. di Zampetti Tiberio S.A.S., azienda di famiglia che di fatto era da lui gestita.
Si costituiva il quale aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del Controparte_1 matrimonio, contestava l'assunto della ricorrente e deduceva che era stata la ad assumere Parte_1
atteggiamenti ostili nei suoi confronti, ostacolando il rapporto padre-figli ed impedendo loro di vedersi, nonostante i ragazzi avessero un ottimo rapporto con la compagna del padre.
In merito al mantenimento della prole, il resistente asseriva che il ritardo nel versamento dell'assegno era dovuto alle difficoltà economiche in cui era venuto a trovarsi nel periodo della pandemia del Covid, con conseguente contrazione dei propri redditi, tanto che aveva anche adito il
Tribunale con una domanda di modifica delle condizioni della separazione consensuale, per la riduzione dell'assegno a suo carico, la quale, tuttavia, era stata respinta dal Tribunale.
Pertanto si opponeva alla domanda della ricorrente di aumento dell'assegno posto Controparte_1
a suo carico per il mantenimento della prole, chiedeva la conferma dell'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori e si rimetteva al Tribunale di valutare la modifica della collocazione dei minori e prevedere che gli stessi fossero collocati presso di lui, con disciplina della frequentazione della madre con i figli e previsione di un assegno a carico della per il mantenimento della Parte_1
prole.
All'udienza del 30 ottobre 2023 il Giudice designato procedeva a sentire i coniugi e all'esito disponeva acquisirsi informazioni tramite i Servizi Sociali del Comune di Montefusco in merito alle condizioni di vita dei minori e chiedeva al P.M. in sede di fornire Per_1 Persona_3
3 informazioni in merito al procedimento penale a carico di , padre della ricorrente, Controparte_2
instaurato a seguito della denuncia sporta da in data 16.2.2023; infine disponeva Controparte_1
l'ascolto del minore ultradodicenne il quale veniva sentito alla successiva udienza Persona_4
del 10 gennaio 2024.
Successivamente ad alcuni rinvii disposti su richiesta delle parti per la pendenza di trattative di bonario componimento, il G.D. con ordinanza del 22 marzo 2024 adottava, ai sensi dell'art. 473 bis
22 c.p.c. provvedimenti temporanei ed urgenti con i quali si confermavano le condizioni della separazione in punto di affido condiviso dei figli minori e ad entrambi i Per_1 Persona_3
genitori, di collocazione degli stessi presso la madre nonché di assegno mensile dovuto da CP_1
in favore di , a titolo di contributo al mantenimento dei due figli, oltre alla
[...] Parte_1
ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i due genitori;
ferma la disciplina della frequentazione del padre con due figli minori nei fine settimana, nelle festività e nella stagione estiva concordata in sede di separazione consensuale, il G.D. disponeva che durante la settimana, nel giorno concordato da entrambi i genitori tenendo conto delle esigenze lavorative del padre e di quelle scolastiche dei minori, il padre poteva tenere con sé i figli e dall'uscita della Per_1 Per_2
scuola, con pernottamento presso la casa paterna, sino al mattino successivo per poi recarsi a scuola o, nei periodi non scolastici, essere accompagnati a casa della madre.
Con la medesima ordinanza erano respinte le richieste istruttorie e veniva fissata udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 473 bis 28
c.p.c.
La causa è stata rimessa alla decisione del Collegio in data 30.10.2024.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.70 n. 898, così come modificata dalla legge 6.3.1987 n. 74, e da ultimo dalla legge 6.5.2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Benevento nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa del 9 giugno 2016, ed essendo perdurato, da quella data, lo stato di separazione, che è stata ininterrotta in assenza di contestazioni dei medesimi coniugi.
Devono essere decise le questioni riguardanti l'affido dei figli minori, la loro collocazione e il loro mantenimento.
In merito all'affido dei figli minori, si osserva che ( come già evidenziato nell'ordinanza del 22 marzo 2024) le risultanze delle indagini dei Servizi Sociali del Comune di Montefusco acquisite nel
4 presente giudizio ( vedi relazione del 29.11.2023) confermano che l'attuale condizione di vita dei minori (collocati presso la madre e supportati dai nonni materni) garantisce il loro accudimento nonostante siano emerse delle criticità quanto all'aspetto emotivo di e i quali Per_1 Per_2
risentono della conflittualità tra i genitori.
All'udienza del 10.1.2024 è stato ascoltato il minore il quale ha dichiarato di Persona_4
vedere stabilmente il padre sia durante la settimana sia nei fine settimana alternati, pernottando presso la sua abitazione insieme al fratello più piccolo nel weekend. In merito al rapporto Per_2 con il padre ha dichiarato: “mio padre vive con la sua compagna. Sto bene con papà e Per_1
vado a casa sua con piacere. Ho un buon rapporto con la sua compagna. Quanto trascorro il pomeriggio a casa con mio padre lui è presente. Lì studio o mi riposo”. ha riferito che, solitamente, dopo l'uscita dalla scuola, insieme al fratello pranza a Per_1 Per_2 casa dei nonni materni. In proposito ha dichiarato: “sto bene con mamma e con i miei nonni Per_1
materni ho un buon rapporto. Sono affezionato a loro. In passato ho avuto qualche difficoltà nel rapporto con il nonno materno perché quando ero più piccolo, intorno ai 10 anni, trascorrevo molto tempo a casa sua e lui era eccessivamente severo con me. Attualmente il rapporto con i miei nonni è tranquillo”
Il minore ha altresì riferito: “la mia situazione abitativa mi soddisfa. Sto bene a casa con mamma e mio fratello e frequento volentieri la casa dei miei nonni materni. Mi farebbe piacere stare più tempo con mio padre. Poiché lui per motivi di lavoro è spesso in viaggio, mi farebbe piacere dormire a casa sua più spesso anche se il giorno dopo devo andare a scuola. Anche mio fratello
ha un buon rapporto con papà. Anche lui quando andiamo da papà è sereno. La mia vita è Per_2
abbastanza serena. Chiedo che la situazione attuale rimanga invariata, mi farebbe piacere vedere un pochino di più papà perchè lui è molto impegnato per lavoro”.
Alla luce degli elementi emersi dalla relazione dei Servizi Sociali e dalle dichiarazioni del minore di anni 14, con i provvedimenti temporanei ed urgenti si è ritenuto che non vi fossero Per_1
ragioni per disporre una modifica del regime dell'affido condiviso dei due figli minori ad entrambi i genitori né di mutare la loro collocazione.
Con le note di precisazione delle conclusioni la ricorrente ha insistito nella domanda di affido esclusivo dei figli minori.
Negli scritti difensivi la ricorrente ha evidenziando le carenze genitoriali di il Controparte_1 quale, pur di screditare l'ambito familiare in cui vivevano i figli, aveva sporto una infondata denuncia nei confronti del suo ex-suocero , denunciandolo per presunti Controparte_2
maltrattamenti in danno di sua figlia, alla presenza dei nipoti, e in danno del nipote Per_1
5 rilevava che tali accuse erano risultate infondate atteso che nel procedimento Parte_1
penale a carico di suo padre , il P.M. aveva richiesto l'archiviazione stante Controparte_2
l'infondatezza della notizia di reato.
La ricorrente nella comparsa conclusionale ha sottolineato che , il quale aveva Controparte_1
lamentato ostacoli nella frequentazione con i minori ed aveva chiesto la collocazione dei figli presso di sé, di fatto non si era uniformato ai provvedimenti provvisori adottati nel presente giudizio con i quali, stante il desiderio espresso dal figlio era stato previsto che i due figli minori Per_1
pernottassero presso la casa paterna, non solo nei fine settimana alternati, ma anche un giorno infrasettimanale.
La ricorrente tra l'altro ha evidenziato che , con le note di precisazione delle Controparte_1
conclusioni, aveva dedotto che gli era praticamente impossibile frequentare i figli secondo il calendario predisposto da Giudice, essendo impegnato a svolgere il lavoro di autista di pullman 6 giorni alla settimana, dalla domenica al venerdì, il che rendeva impraticabile il diritto di visita così come previsto, e pertanto aveva chiesto di disciplinare la frequentazione con i figli prevedendo che gli stessi stessero con lui, a settimane alternate dal venerdì al sabato, con onere a carico del padre di riaccompagnarli a casa della madre entro le ore 20:00 del sabato.
La ricorrente, pertanto, ha dedotto che il comportamento processuale di Controparte_1 evidenziava l'assoluta pretestuosità dell'originaria domanda del resistente il quale nella comparsa di costituzione aveva chiesto la collocazione presso di sé dei figli minori.
Orbene, il Tribunale osserva che l'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza. Alla regola dell'affidamento condiviso, costituisce eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo: all'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti "contrario all'interesse del minore" ai sensi dell'art. 337 quater comma 1 c.c..
Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione
è rimessa alla decisione del Giudice. Di conseguenza, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o, comunque, tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi,
6 all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento.
Così delineato il quadro normativo di riferimento deve ritenersi che l'unico elemento che può indurre all'affido “esclusivo” possa e debba riferirsi esclusivamente all'eventuale pregiudizio che i figli subirebbero da un affido condiviso. Qualora, infatti, non si accerti che l'affido ad uno dei due genitori determini un pregiudizio al figlio, dovrà necessariamente disporsi l'affido congiunto, per far sì che i conflitti infragenitoriali non possano influire negativamente sulla prole.
Occorre, altresì, precisare che la valutazione dell'eventuale pregiudizio (in astratto) del minore in rapporto all'affido condiviso dovrà necessariamente prendere in considerazione il rapporto diretto genitore/figlio, e solo qualora questo rapporto diretto rechi pregiudizio al minore, solo in tal caso, si dovrà negare l'affido a quel genitore, comprimendogli il suo diritto/dovere/potestà, in favore dell'altro.
Orbene, nel caso di specie, deve ritenersi che non si ravvisano oggettive e gravi carenze genitoriali del resistente tali da derogare al regime dell'affido condiviso, nonostante ha Controparte_1
dimostrato di assumere comportamenti non improntati ad un proficuo rapporto di condivisione e collaborazione con l'altro genitore, con il quale rimane costante una certa conflittualità,
Ed invero dalle dichiarazioni rese dal figlio minore è emerso che entrambi i figli Per_1
frequentano il padre con piacere, non hanno manifestato alcuna difficoltà a pernottare presso la sua abitazione, per cui, nonostante la conflittualità tra i genitori, costituisce per i due Controparte_1
ragazzi (attualmente di anni 15 e 12) una figura genitoriale di riferimento con la quale, come riferito dal in sede di ascolto, hanno il desiderio di avere una frequentazione anche più Per_1
intensa di quella attuale.
La conferma del regime dell'affido condiviso risponde, quindi, al superiore interesse dei minori a mantenere un proficuo e intenso rapporto con entrambi i genitori nel rispetto del diritto della prole alla bigenitorialità.
non ha più insistito per la collocazione dei figli presso di sé, ragione per cui va Controparte_1
confermata la collocazione di entrambi i minori presso la madre.
Riguardo alla disciplina della frequentazione tra i figli minori e il padre non collocatario, si ritiene di prevedere, in considerazione degli impegni lavorativi del padre che quest'ultimo tenga con sé i figli minori a settimane alterne dal venerdì, all'uscita della scuola sino al sabato con onere a carico di di riaccompagnarli a casa della madre entro le ore 20:00 del sabato. Controparte_1
7 Si ritiene di revocare quanto previsto con i provvedimenti temporanei ed urgenti riguardo alla permanenza dei due figli presso la casa paterna anche in un giorno infrasettimanale con pernottamento.
, autista dipendente di una società di trasporti, ha dedotto che i propri impegni di Controparte_1
lavoro non gli consentono di rispettare tale prescrizione, per cui il Tribunale ritiene di modificare nuovamente la disciplina della frequentazione padre -figli limitandola agli incontri nei fine settimana alternati, come specificato in precedenza.
Occorre ricordare che il diritto di visita del padre non collocatario va esercitato con una certa flessibilità ed elasticità: il buon senso e la responsabilità dei genitori devono evitare che il giudice sia costretto ad intervenire ripetutamente sul punto, ciò che, oltre ad essere fonte di inutili tensioni, certo non giova all'interesse della prole. Ne consegue che, ferma la disciplina vigente, è rimessa ai genitori la facoltà, in accordo tra loro e nel rispetto delle esigenze dei minori, di prevedere occasionalmente che , ove possibile, possa tenere con sé i propri figli anche in Controparte_1
giorni diversi dai fine settimana, così da assecondare il loro desiderio di trascorrere più tempo con il padre.
Per le festività vanno confermate le condizioni della separazione.
Riguardo al contributo al mantenimento dei due figli minori, si osserva che la ricorrente ha chiesto l'aumento ad € 1200,00 dell'assegno mensile attualmente posto a carico di che, Controparte_1
come concordato in sede di separazione consensuale, attualmente è pari ad € 800,00 mensili
, invece, si è opposto a tale richiesta e ha chiesto confermarsi l'assegno mensile di Controparte_1
€ 800,00 tento conto delle concrete esigenze di vita dei due figli e delle proprie capacità economiche.
In proposito si osserva che ai sensi dell'art. 316 bis c.c., entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo;
l'art. 337 ter CC stabilisce, inoltre, che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
al fine di realizzare il principio di proporzionalità occorre considerare: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Tanto premesso si rileva che , dipendente di un istituto di credito, nell'anno 2022 Parte_1 ha percepito un reddito di € 30.969,74 con un'imposta netta di € 5.908,51.
8 , dipendente a tempo indeterminato di una società di autotrasporti, nell'anno 2022 Controparte_1
ha percepito un reddito di € 16.545,05 con imposta netta di € 877,75.
Non è stato dimostrato che disponga di altre risorse economiche ed abbia un alto Controparte_1
tenore di vita significativo di una capacità economica maggiore rispetto a quella risultante dalla documentazione fiscale e bancaria.
Orbene, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, l'aumento delle esigenze del figlio “è notoriamente legato alla crescita e allo sviluppo della sua personalità” (cfr. tra le altre Cass.
n. 2191/2009), non ha bisogno di specifica dimostrazione (cfr. Cass. n. 17055/2007 e n.
13664/2022), legittimando di per sé la revisione dell'assegno di mantenimento, anche in mancanza di miglioramenti reddituali e patrimoniali del coniuge tenuto alla contribuzione, a condizione, tuttavia, che l'incremento del contributo di mantenimento trovi capienza nelle "disponibilità patrimoniali dell'onerato" (cfr. Cass. n. 400/2010).
Ad avviso del Tribunale, nel caso di specie, considerate anche le ricorse economiche della madre,
l'assegno mensile di € 800,00 ( € 400,00 per ciascun figlio) posto a carico del padre è congruo a soddisfare le attuali esigenze ordinarie dei due figli, nonostante il decorso del tempo dalla separazione, e che la domanda della di aumento di detto assegno ad € 1200,00 non possa Parte_1
essere accolta in quanto l'incremento del contributo non trova capienza nelle disponibilità reddituali dell'obbligato.
Deve essere confermata la ripartizione al 50% tra i due genitori delle spese per le esigenze straordinarie dei due figli minori.
Per la disciplina di tali spese, al fine di evitare incertezze, i genitori faranno riferimento al protocollo sottoscritto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso questo Tribunale.
Infine deve essere valutata la domanda con cui chiede l'attribuzione per intero in Parte_1 proprio favore dell'assegno unico universale (che allo stato è percepito da entrambi i genitori al
50%), in considerazione del ridotto tempo di frequentazione padre-figli e dell'incremento delle esigenze dei minori.
La domanda merita accoglimento.
L'art. 2, comma 2, del Dlgs 230/2021 statuisce che l'assegno unico universale spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5; il comma 4 dell'art. 6 prevede che “l'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario”.
9 Pertanto, pur essendo garantita la facoltà per entrambi i genitori di richiedere in misura paritaria il contributo, ad eccezione del regime di affido esclusivo, ipotesi in cui l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario;
tuttavia, la normativa consente una diversa regolamentazione del contributo.
Ed invero, lo stesso istituto previdenziale, nel chiarire la portata della modifica normativa intervenuta, ha specificato con la Circolare INPS n.23/2022 che, qualora il Giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli, si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, fermo restando la possibilità dell'altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo, optando per il pagamento ripartito al 50% …lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento"..
Di recente la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4672/2025 ha affermato “di condividere la suddetta interpretazione - che proviene dall'organo preposto al pagamento dell'assegno in questione - in quanto conforme alla ratio della norma e alla finalità sociale della stessa”.
La Corte di Cassazione ha così motivato: “Al riguardo, va osservato che la norma in questione, nella parte in cui stabilisce che, in mancanza d'accordo tra i genitori del minore, ex coniugi,
l'assegno vada attributo al genitore affidatario, è espressione di un principio generale che attiene, anzitutto, al rapporto tra gli stessi genitori e l'ente pagatore;
la norma in esame, dunque, contempla una procedura diretta a consentire, senza lungaggini, l'immediato pagamento dell'assegno universale e a superare gli eventuali contrasti tra i genitori, non affidatari, che emergano nella fase di richiesta all'Inps.
Tale norma non pone però una preclusione riguardante il giudice del divorzio che pronunci sulle istanze di affidamento dei figli minori, decidendo di stabilire un affidamento condiviso. Invero, il giudice del merito ha correttamente ritenuto che l'assegno possa essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo. Giova al riguardo, rilevare che l'assegno in questione- che spetta a favore delle famiglie con figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di vita- è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, come si evince anche dalle informative rese in proposito dall'Inps”.
10 Orbene il Tribunale, uniformandosi al recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, ritiene meritevole di accoglimento la domanda avanzata dalla ricorrente, madre collocataria dei due figli minori, di attribuzione per intero dell'assegno unico universale.
Ed invero, nel caso di specie, deve essere considerato che la ricorrente, proprio per i tempi ridotti di frequentazione del padre con i due figli e di permanenza dei due ragazzi presso la casa paterna, è il genitore che provvede abitualmente e con maggiori oneri al mantenimento e ai bisogni di vita quotidiana della prole, le cui esigenze dall'epoca della separazione, risalente all'anno 2016, sono senza dubbio aumentate.
In considerazione dell'esito della controversia, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di , con l'intervento del P.M., ogni Parte_1 Controparte_1
altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Montefusco in data 9 agosto
2008 tra ( nato a [...] il [...]) e ( nata a [...]- Controparte_1 Parte_1
Svizzera- il 22.9.1977), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (atto n.
8, parte II , serie A- anno 2008);
-conferma le condizioni della separazione consensuale riguardo all'affido condiviso dei figli minori, al loro collocamento presso la madre e alla disciplina della frequentazione dei minori con i genitori nelle festività, nonché riguardo all'assegno di € 800,00 a carico di a titolo di Controparte_1
contributo al mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie;
-dispone che il padre possa tenere con sé i figli minori e a settimane alterne dal Per_5 Per_2 venerdì, all'uscita della scuola, sino al sabato con onere a carico di di Controparte_1
riaccompagnarli a casa della madre entro le ore 20:00 del sabato;
-dispone che l'assegno unico universale spettante per i minori e sia Per_1 Persona_3 erogato dall'INPS al 100% a favore di;
Parte_1
-compensa le spese processuali;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Montefusco per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R.
3.11.2000 n. 396, in conformità dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Benevento 9 aprile 2025.
11 Il Giudice relatore
Dott.ssa Floriana Consolante
Il Presidente
Dott. Ennio Ricci
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