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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/11/2025, n. 4760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4760 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
All'udienza del 25.11.2025 viene aperto il verbale e il giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del verbale di udienza del
27.02.2024, con cui è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza odierna, mediante il deposito e lo scambio in telematico di sintetiche note di trattazione scritta.
Prende atto dele note conclusive e delle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., queste ultime da valere come presenza all'udienza
Il G.O.T.
Provvede come di seguito alle h 15,37
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. LI La AN, ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S e n t e n z a nella causa civile iscritta al n° 1077 /2023 R.G. vertente
TRA
, elettivamente dom.to in Palermo, nella VIA LA MARMORA, 72 presso lo Parte_1
studio dell'avv. BENIGNO ANDREA dalla quale è rappr.to e difeso, giusta procura in atti
OPPONENTE
E in persona del suo titolare pro tempore, elett.te dom.to presso lo Controparte_1
studio dell'avv. Marco Rossi, dal quale è rappr.ta e difesa giusta procura in atti
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile in persona del Giudice Monocratico LI La AN, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede : 1) rigetta l'opposizione proposta dal sig. e per l'effetto dichiara definitivamente Pt_1
esecutivo il D.I. n. 5246 del 2022, emesso in suo danno;
2) condanna l'opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite che si liquidano in €
1.700,00, oltre iva cassa e spese generali di studio.
❖
Motivi della Decisione
Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il
4/7/09.
Oggetto del presente giudizio è l'opposizione proposta dal sig. avverso il decreto Pt_1
ingiuntivo n. 5246/2022, emesso in suo danno su istanza della , in relazione ad un Controparte_2
contratto di finanziamento intrattenuto con la Findomestic s.p.a, e che si asserisce sia rimasto insoluto.
A motivo dell'opposizione proposta, il sig. senza contestare l'esistenza del dedotto Pt_1
rapporto contrattuale, molto genericamente assumeva di non avere ricevuto la somma oggetto del chiesto finanziamento e di non essere quindi debitore di alcuna somma nei confronti di
Findomestic, la quale a sua volta non avrebbe potuto cedere alcun credito.
Resistendo all'opposizione, con comparsa depositata il 28.04.2023, parte opposta respingeva gli addebiti mossi dall'opponente, evidenziava l'eccessiva genericità delle contestazioni di parte opponente e controdeducendo in ordine alle avverse censure, chiedeva rigettarsi l'opposizione proposta.
In diritto giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, ha luogo un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633 e segg. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cpv c.p.c.); ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso.
L'esame del giudice dell'opposizione non riguarda soltanto la sussistenza o meno delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma è anche esteso alla fondatezza della domanda, sul merito della quale ha l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto;
e ciò
indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo, la cui eventuale insussistenza spiega rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria.
Quanto alla struttura del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, va detto poi che si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore, con i relativi oneri probatori, spetta sempre al creditore che ha richiesto l'ingiunzione e quella di convenuto al debitore opponente il quale,
soltanto se contrapponga una difesa articolata su fatti diversi da quelli posti a base della domanda, o comunque avanza domanda riconvenzionale è tenuto a fornirne la dimostrazione (cfr. ex plurimis
Cass 00/6528).
Circa gli oneri probatori delle parti, va ricordato, che – in base ad un ormai costante orientamento giurisprudenziale (cfr., per tutte, Cass. 7027/01; 1041/98, 7860/95 e 2369/94) – al creditore, nel caso di specie che deduce la sussistenza di un inadempimento da parte del CP_2
debitore, spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore, spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte. Pertanto, il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova,
dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni. Lo stesso criterio di riparto dell'onere della prova viene ritenuto applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento per paralizzare la pretesa dell'attore,. In tale eventualità i ruoli infatti si invertono.
Applicando i principi di diritto al caso di specie e rilevando che non costituisce oggetto di contestazione il dedotto rapporto contrattuale, ciò basta per considerare esistente il rapporto contrattuale posto a fondamento della pretesa creditoria azionata dalla società opposta, ed a fronte dell'eccepita omessa erogazione da parte della Findomestic delle somme oggetto del finanziamento,
CP banca in replica, ha allegato e dimostrato l'avvenuto pagamento da parte del sig. di Pt_1
diverse rate del finanziamento, attestanti l'avvenuta erogazione del finanziamento.
Di contro parte opponente non ha provato, né chiesto di provare l'asserito adempimento. Né
ha contestato il contenuto della comparsa di risposta della opposta, né tanto meno la documentazione depositata ad integrazione della documentazione versata in atti del monitorio, non avendo depositato alcuna memoria ex art. 183 comma VI.
Come noto l'art. 115 c.p.c. prescrive al Giudice di “porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”, enucleando così il principio generale della disponibilità delle prove.
Per principio di non contestazione si intende la regola processuale per cui, nel processo civile su rapporti disponibili, non hanno bisogno di essere provati i fatti che, allegati da una parte,
non siano stati espressamente contestati dall'altra e in ciò sostanzialmente si configura un'importante deviazione rispetto alla regola generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.,
legislativamente prevista per evidenti finalità di economia processuale.
Si impone, pertanto, un preciso onere di contestazione a carico della parte contro la quale la pretesa è rivolta, a patto che la stessa parte sia costituita in giudizio.
Considerato che come detto, a seguito della documentazione integrativa versata in atti dalla opposta, il sig. non ha contestato alcunchè, l'opposizione proposta va considerata infondata Pt_1
e dichiarato definitivamente esecutivo il decreto oggetto di opposizione. Deve, inoltre, sottolinearsi che – in base al disposto dell'art. 1218 c.c. –, una volta rilevata la sussistenza di un oggettivo inadempimento, si presume che lo stesso sia imputabile al debitore
(anche questa volta la prova contraria è a carico di quest'ultimo e, nel caso di specie, non è stata fornita).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
❖
Così deciso in Palermo all'udienza odierna del 25/11/2025
Il G.O.T
LI La AN
Il presente provvedimento, depositato all'orario risultante dalla consolle, viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice LI La AN in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21.02.2011, n. 44
27.02.2024, con cui è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza odierna, mediante il deposito e lo scambio in telematico di sintetiche note di trattazione scritta.
Prende atto dele note conclusive e delle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., queste ultime da valere come presenza all'udienza
Il G.O.T.
Provvede come di seguito alle h 15,37
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. LI La AN, ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S e n t e n z a nella causa civile iscritta al n° 1077 /2023 R.G. vertente
TRA
, elettivamente dom.to in Palermo, nella VIA LA MARMORA, 72 presso lo Parte_1
studio dell'avv. BENIGNO ANDREA dalla quale è rappr.to e difeso, giusta procura in atti
OPPONENTE
E in persona del suo titolare pro tempore, elett.te dom.to presso lo Controparte_1
studio dell'avv. Marco Rossi, dal quale è rappr.ta e difesa giusta procura in atti
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile in persona del Giudice Monocratico LI La AN, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede : 1) rigetta l'opposizione proposta dal sig. e per l'effetto dichiara definitivamente Pt_1
esecutivo il D.I. n. 5246 del 2022, emesso in suo danno;
2) condanna l'opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite che si liquidano in €
1.700,00, oltre iva cassa e spese generali di studio.
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Motivi della Decisione
Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il
4/7/09.
Oggetto del presente giudizio è l'opposizione proposta dal sig. avverso il decreto Pt_1
ingiuntivo n. 5246/2022, emesso in suo danno su istanza della , in relazione ad un Controparte_2
contratto di finanziamento intrattenuto con la Findomestic s.p.a, e che si asserisce sia rimasto insoluto.
A motivo dell'opposizione proposta, il sig. senza contestare l'esistenza del dedotto Pt_1
rapporto contrattuale, molto genericamente assumeva di non avere ricevuto la somma oggetto del chiesto finanziamento e di non essere quindi debitore di alcuna somma nei confronti di
Findomestic, la quale a sua volta non avrebbe potuto cedere alcun credito.
Resistendo all'opposizione, con comparsa depositata il 28.04.2023, parte opposta respingeva gli addebiti mossi dall'opponente, evidenziava l'eccessiva genericità delle contestazioni di parte opponente e controdeducendo in ordine alle avverse censure, chiedeva rigettarsi l'opposizione proposta.
In diritto giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, ha luogo un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633 e segg. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cpv c.p.c.); ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso.
L'esame del giudice dell'opposizione non riguarda soltanto la sussistenza o meno delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma è anche esteso alla fondatezza della domanda, sul merito della quale ha l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto;
e ciò
indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo, la cui eventuale insussistenza spiega rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria.
Quanto alla struttura del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, va detto poi che si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore, con i relativi oneri probatori, spetta sempre al creditore che ha richiesto l'ingiunzione e quella di convenuto al debitore opponente il quale,
soltanto se contrapponga una difesa articolata su fatti diversi da quelli posti a base della domanda, o comunque avanza domanda riconvenzionale è tenuto a fornirne la dimostrazione (cfr. ex plurimis
Cass 00/6528).
Circa gli oneri probatori delle parti, va ricordato, che – in base ad un ormai costante orientamento giurisprudenziale (cfr., per tutte, Cass. 7027/01; 1041/98, 7860/95 e 2369/94) – al creditore, nel caso di specie che deduce la sussistenza di un inadempimento da parte del CP_2
debitore, spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore, spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte. Pertanto, il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova,
dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni. Lo stesso criterio di riparto dell'onere della prova viene ritenuto applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento per paralizzare la pretesa dell'attore,. In tale eventualità i ruoli infatti si invertono.
Applicando i principi di diritto al caso di specie e rilevando che non costituisce oggetto di contestazione il dedotto rapporto contrattuale, ciò basta per considerare esistente il rapporto contrattuale posto a fondamento della pretesa creditoria azionata dalla società opposta, ed a fronte dell'eccepita omessa erogazione da parte della Findomestic delle somme oggetto del finanziamento,
CP banca in replica, ha allegato e dimostrato l'avvenuto pagamento da parte del sig. di Pt_1
diverse rate del finanziamento, attestanti l'avvenuta erogazione del finanziamento.
Di contro parte opponente non ha provato, né chiesto di provare l'asserito adempimento. Né
ha contestato il contenuto della comparsa di risposta della opposta, né tanto meno la documentazione depositata ad integrazione della documentazione versata in atti del monitorio, non avendo depositato alcuna memoria ex art. 183 comma VI.
Come noto l'art. 115 c.p.c. prescrive al Giudice di “porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”, enucleando così il principio generale della disponibilità delle prove.
Per principio di non contestazione si intende la regola processuale per cui, nel processo civile su rapporti disponibili, non hanno bisogno di essere provati i fatti che, allegati da una parte,
non siano stati espressamente contestati dall'altra e in ciò sostanzialmente si configura un'importante deviazione rispetto alla regola generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.,
legislativamente prevista per evidenti finalità di economia processuale.
Si impone, pertanto, un preciso onere di contestazione a carico della parte contro la quale la pretesa è rivolta, a patto che la stessa parte sia costituita in giudizio.
Considerato che come detto, a seguito della documentazione integrativa versata in atti dalla opposta, il sig. non ha contestato alcunchè, l'opposizione proposta va considerata infondata Pt_1
e dichiarato definitivamente esecutivo il decreto oggetto di opposizione. Deve, inoltre, sottolinearsi che – in base al disposto dell'art. 1218 c.c. –, una volta rilevata la sussistenza di un oggettivo inadempimento, si presume che lo stesso sia imputabile al debitore
(anche questa volta la prova contraria è a carico di quest'ultimo e, nel caso di specie, non è stata fornita).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
❖
Così deciso in Palermo all'udienza odierna del 25/11/2025
Il G.O.T
LI La AN
Il presente provvedimento, depositato all'orario risultante dalla consolle, viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice LI La AN in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21.02.2011, n. 44