Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/02/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 03/01/2025 al n. 21/2025 R.G. avente ad oggetto: Divorzio congiunto Scioglimento matrimonio promosso da
-
Parte 1 (C.F.: C.F. 1 ) nato a [...] il
25/03/1972, rappresentato e difeso dall'Avv. Farina Colomba
e da
) nata a [...] il [...], rappresentata Parte 2 (C.F.: C.F. 2
e difesa giusta dall'Avv. Aliperta Pierluigi;
-RICORRENTI -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
CONCLUSIONI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.1.2025 gli epigrafati ricorrenti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Controparte_1 il 27.6.1998, dalla cui unione nascevano due figlie: Per 1 nata a [...] il [...]
e Per 2 nata a [...] il [...], entrambe maggiorenni ed autonome economicamente.
Le parti precisavano in ricorso che con decreto n.899/2021 dell'8.6.2021 il Tribunale di
Nola aveva omologato la separazione personale tra detti coniugi e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso chiedendo la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della sig.ra Pt 2 come statuito in sede di separazione.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale si riservava di decidere.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero è provato il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè decreto di omologazione n. cronol.
899/2021 dell'8.6.2021, previa comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale di Nola in data 16.03.2021, risultato non impugnato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) 1.1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87 ; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi. Quanto alle determinazioni patrimoniali il Tribunale prende atto che le parti, a modifica delle condizioni della separazione consensuale, concordano nel revocare il contributo al mantenimento in favore della sig.ra Pt 2
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000;
Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra nato a [...] il [...] eParte 1 nata aParte 2
Napoli il 11/06/1975, il giorno 27.6.1998 in Controparte 1 trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto n. 73 Serie A Parte II Anno 1998);
b) revoca il contributo al mantenimento, come determinato in fase di separazione, a carico del sig. Parte 1 ed in favore della sig.ra Pt 2
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n.
306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.p.c. come introdotto dalla L.149/2022
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 26/02/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca